Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3795/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'05.06.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del Legale rappresentante Geometra Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Di Cagno e Maria Grazia Mancino e elettivamente domiciliata a Potenza in Via Consolini N 34 presso lo Studio dell'Avv Maria Grazia Mancino giusta procura in calce al presente atto
OPPONENTE
CONTRO
n persona del Legale rappresentante e amministratore unico CP_1 CP_2
,rapresentata e difesa ,in forza di procura agli atti allegata telematicamente al
[...]
presente atto, dall'Avv Monica Montefusco con elezione ai fini del domicilio del presente giudizio presso il medesimo studio in Bologna, via dell'indipendenza N 16.
OGGETTO: Opposizione a decreto Ingiuntivo
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente.
FATTO
La propone opposizione al decreto ingiuntivo N 935/2019 emesso in data Parte_1
08.10.2019 ai sensi dell'art 642 cpc( RG 2634/2019) dal Tribunale di Potenza in persona del
Giudice Dott Giulio Fortunato, con cui si ingiunge alla di pagare in favore della Parte_1
la somma di euro 45.000,00 oltre interessi legali al saggio di cui al d lgs N 231 del CP_1
2002 decorrenti secondo i termini indicati in decreto , nonché le spese del presente procedimento, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 653,00 per competenze della difesa ,oltre il rimborso delle spese generali IVA sull'imponibile e CPA come per legge .Si precisa che il decreto ingiuntivo è munito di provvisoria esecuzione .La adice il Parte_1
Tribunale eccependo in primis l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza a favore di quello di Lagonegro Riferisce la difesa della che la provvisoria esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo trova fondamento in un assegno dell'importo di euro 89.596,80 datato
2.07.2018 , ampiamente scaduto ( in quanto , sostiene sempre parte oppo nente riferibile a pregresse forniture e rilasciato unicamente a garanzia ) A garanzia di pregresse forniture, negando quindi che l'assegno riguardasse l'importo di euro 45.000 azionato in decreto e contestando la manomissione della data .La consegnava a un assegno Parte_1 CP_1
di euro 89.596,80 del 2.07.2019 tratto su BPER, detto assegno viene restituito impagato per data di emissione errata/irregolare .Sostiene l'opponente che in realtà trattavasi di un vecchio assegno rilasciato in data anteriore di un anno( 2 Luglio 2018 e non 2019). E che la CP_1
riceveva a titolo di garanzia per forniture da pagarsi entro il 2.07.2018,Eccepisce parte opponente la nullità dell'assegno dato in garanzia di un debito .e ribadisce la manomissione della data dell'assegno e contesta a parte opposta il tentativo di incassare un assegno di importo considerevolmente superiore a quanto eventualmente dovuto.Il legale rappresentante della dichiara di non conoscere e disconosce espressamente le sigle apposte su Parte_1
ciascuna fattura e delle DDT esibite. Si chiede , pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo , il risarcimento dei danni per la indebita messa all'incasso dell'assegno nella misura di euro
20.000oltre ulteriori danni di euro 25.000 per lite temeraria nell'indebito utilizzo dell'assegno in sede monitoria .Si costituisce la , a mezzo del suo costituito Procuratore , il quale CP_1
dichiara che nell'autunno del 2017 Eredi attualmente Pt_1 Controparte_3
contattava per la fornitura di prodotti per lavori di costruzione strade e di CP_1
sistemazione idraulica( trattasi di lavori di costruzione della strada di collegamento tra la diga di
Acerenza e la Forenza SS n 658 Potenza-Melfi secondo lotto, lavori completamento degli interventi di sistemazione idraulica e risagomatura dell'alveo del fosso Creta cantiere sito nel
Comune di Missanello.L'ordine di fornitura veniva effettuato direttamente dal Legale rappresentante di , recatosi presso la sede di Parte_3 Parte_2 CP_1
venivano anche determinati il prezzo dei prodotti che le modalità di pagamento.Riferisce il procuratore di parte opposta che le forniture erano circa ventuno e che in un Parte_4
primo momento ritardavano i pagamenti, successivamente smisero di corrispondere quanto dovuto. Il 21 Dicembre invia a una mail a firma del Legale Parte_1 CP_1
Rappresentante della società, nella quale lo stesso si scusa per la pochezza dell'importo corrisposto rispetto alla all'esposizione debitoria .Dopo tale circostanza Parte_3
interrompevano i pagamenti . ; nei mesi successivi con ripetute telefonate e missive CP_1
diffidava al pagamento di quanto di spettanza .Dopo oltre sette mesi di Parte_3
silenzi , si rivolge al suo Procuratore ,il quale provvede ad inviare nuova diffida CP_1
relativamente a fatture scadute e non solute., per complessivi 45.000 euro. Il 21.09.2019
richiedeva al Tribunale l'emissione di ricorso per decreto ingiuntivo per la CP_1
complessiva somma di euro 45.000 oltre interessi di mora ex art 4 D lgs.n 231/2002 dal giorno successivo alle singole scadenze del termine per il pagamento, nonché ai compensi, alle spese del presente procedimento e alle successive occorrende .Con Decreto 935/2019, datato
3.10.2019 e pubblicato in data 8.10.2019,il Tribunale di Potenza ingiungeva a Parte_3
di pagare immediatamente e senza dilazione alla società er le causali
[...] CP_1
di cui al ricorso la somma di euro 45.000oltre interessi.In Data 14/21 Novembre SIDERGEO notificava il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva in data 4.11.2019 unitamente al
Precetto per la somma di euro 51.981,47 oltre spese di registrazione del decreto e interessi moratori maturandi .dal 12 Novembre 2019 sino alla data del saldo effettivo .Parte opposta riferisce che tutte le doglianze lamentate da parte opponente vengono avanzate per la prima volta soltanto nel presente giudizio, non avendo , prima dell'incardinato giudizio, mai contestato le fatture, i relativi DDT e la quantificazione del corrispettivo per la merce.La causa viene istruita mediante prova testimoniale, introitata a Sentenza il 05.06.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
|Dall'istruttoria è emerso chiaramente ( vedasi escussione del Ragioniere della ) CP_1
l'esistenza delle consegne del materiale e delle relative fatture. Lo stesso teste riferisce che il
Legale rappresentante della personalmente si è recato presso la sede di CP_1 CP_1
per concordare il prezzo delle forniture e la quantità delle stesse il tutto in sua presenza
,Continua il detto teste :” , deve ancora corrispondere 45.000 euro tanto da Parte_1
documenti contabili di cui io personalmente mi occupo .Viene introdotto il secondo teste , , il quale , sotto giuramento, afferma:” sono l'autista per il trasporto della merce della da CP_1
circa quindici anni, confermo di aver effettuato le consegne presso il cantiere di Missanello dei prodotti riportati nel documento di trasporto che mi viene mostrato, nel quale riconosco la mia firma” Continua il teste, nel caso di specie la merce fu accettata da un dipendente della
[...]
: Viene ancora introdotto un ulteriore teste nella persona di un socio della Pt_1 CP_1
da circa venti anni mi occupo della parte commerciale, in particolare delle vendite .Il teste afferma che il materiale fu ritirato personalmente dal ,legale rappresentante Parte_2
della il quale era in compagnia di una persona terza che conduceva un Parte_5
mezzo pesante sul quale fu caricato il materiale.
Temeraria appare essere a questo giudicante la contestazione riguardante la presunta alterazione dell'effetto bancario n 0224035467ABI05387CAB 42080 del 2.7.2019 tratto su BPER di importo pari ad euro 89.596,80.L'azione promossa ,tesa a dilazionare quanto dagli atti incontrovertibile ha riguardato la validità del detto assegno che , secondo parte opponente è stato modificato nell'apposizione della data e quindi non pagato dalla banca .L'assenza di proposizione di querela di falso rende la tesi dell'opponente priva di credibilità. Così Tribunale di
Avellino in Sentenza N 1693/111021 G.I. Aureliana Di Matteo: l'opponente che lamenti la contraffazione di un assegno deve necessariamente proporre querela di falso.
PQM
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica , nella persona del Gop Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1
CP_1 Rigetta il ricorso proposto da ontro ,conferma il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo in atti e ordina di pagare a ( C F / P IVA con sede Parte_1 P.IVA_1
in Gallicchio 85010(PZ) via Noce Tordigno N 34 la somma di euro 45.000,00 oltre interessi le gali al saggio di cui al D lgs n 231 del 2002 decorrenti secondo i termini indicati nel citato decreto
,nonché le spese del presente giudizio, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 653,00 per competenze della difesa, oltre il rimborso delle spese generali.IVA sull'imponibile e CPA come per legge
Condanna così come sopra generalizzata al ristoro di euro 5000.00 per lite Parte_1
temeraria da corrispondere a i sensi dell'art 96 cpc CP_1
Così deciso in Potenza lì 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari