Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 23033 / 2023. R.G. , da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. PIROZZI MARIA Parte_1 P.IVA_1
CRISTINA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1
CAVALCANTI GIULIANA ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
n persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta presso sede legale CP_2
in persona del legale rapp.te p.t. ed elett.te dom.ta presso Controparte_3
sede legale
Oggetto :Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 18.01.2023 la ricorrente ha impugnato davanti al
Tribunale di Napoli Nord l'ordinanza ingiunzione n. 01-001542242 notificata il 19.12.2022.
A sostegno dell'opposizione affermava che l' aveva intimato il pagamento di €.10000,00 CP_1
per omesso pagamento degli avvisi di accertamento n. 5104.21/11/2018.0101397 e
5104.21/11/2018.0101398; che l'impugnata ingiunzione di pagamento sarebbe stata preceduta dalla notifica del controllo effettuato dall' sulla posizione contributiva dal 12/2016 al CP_1
05/2018 )in data 12 settembre 2018 e dai successivi atti di accertamento n.
5104.21/11/2018.0101 e 5104.21/11/2018.0101398 ; che cosi come risulta dalla lettura degli indicati atti di accertamento allegati per il pagamento dei medesimi era stata emessa cartella esattoriale n. 371-2018-00118187-84; che per il pagamento degli indicati avvisi di accertamento, le ricorrenti provvedevano a depositare istanza di rateizzazione per le somme
che le ricorrenti avevano provveduto al pagamento di n.46 rate (all.7) fino alla data del 17 settembre 2022 e che la stessa deve pagare un residuo di € 8.377,08 (all.8)e che pertanto è in regola con i pagamenti;
che come risulta dal provvedimento di accettazione del rateizzo, la stessa ha la possibilità di ritardare i pagamenti fino a un massimo di 18 rate anche non consecutive e che pertanto le stesse sono in regola con il pagamento delle rate e non decadute dal relativo benefico;
che pertanto, impugnata ordinanza ingiunzione è infondata in fatto e in diritto, cosi come risulta dall'allegata documentazione. Concludeva quindi affinché fosse dichiarata infondata la richiesta dell' CP_1 con l'impugnata ingiunzione di pagamento, atteso il regolare pagamento degli avvisi di accertamento indicati e della relativa cartella esattoriale;
In via subordinata dichiarata la violazione del disposto dell'art. 24 co. 2 D. Lgt. 46/'99 e/o l'illegittimità dell'ingiunzione attesa la mancanza di motivazione e di precisione, nonché la sua improcedibilità non potendo la stessa essere riferita a quanto regolarmente adempiuto dalle resistenti; 3. Per l'effetto dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n° 01-001542242.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' depositando memoria difensiva con la quale, CP_1
eccepiva la tardività del deposito del ricorso oltre 30 giorni in sintesi ha dedotto - che l'eccezione di estinzione della sanzione per omessa notificazione della violazione si palesa infondata in quanto gli atti di accertamenti sono stati regolarmente notificati per come risulta dalla documentazione prodotta, - infondatezza del termine di decadenza e prescrizione;
completezza dell'atto opposto e contestazione sulla presunta sproporzionalità della sanzione irrogata.
Chiedeva quindi il rigetto.
In corso di causa l' contestava ed impugnava le motivazioni del ricorso infondate in fatto CP_1
ed in diritto e conformemente all'art. 23 del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n.48, provvedeva a rideterminare in €.1876,70 in via di autotutela la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Napoli invocando l'art.444 cpc comma 3 “ le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
La causa veniva tempestivamente riassunta davanti all'intestato Tribunale.
All'udienza dell'11.06.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni la causa è stata decisa con deposito telematico della presente sentenza.
Le parti,quindi, hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In particolare l'ente previdenziale chiedeva quindi accogliersi le conclusioni confermando l'ordinanza – ingiunzione impugnata ed in via subordinata rideterminare le sanzioni come da provvedimento in atti.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente depositata, in quanto il ricorso è stato depositato in data 18.01.2023 entro 30 giorni dalla notifica avvenuta in data
19.12.2022.
L'ordinanza ingiunzione viene emessa per l'erogazione di sanzioni amministrativa in relazione a violazioni accertate.
Al riguardo, va osservato che il thema deciendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' a carico del ricorrente per l'omesso versamento delle ritenute CP_1
assistenziali e previdenziali relative all'annualità 2017
Non è superfluo osservare che l'attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, rimangono logicamente e funzionalmente distinte. Anche se lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l'uno espressione del potere sanzionatorio e l'altro espressione del potere del creditore di richiedere l'adempimento dell'obbligazione.
Ebbene, con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, il ricorrente ha contestato la legittimità della ordinanza sul presupposto di aver rateizzato le somme dovute e relative alle ritenute omesse del 2017 ed attinenti ad un presunto omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 638
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale
è stato previsto che “ il mancato versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, 153], per un importo superiore a 10000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1032,00 Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art.31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”. Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Si osserva quindi che la ricorrente era, tra l'altro, a conoscenza degli avvisi di accertamento tanto di cui aveva chiesto la rateizzazione all'ente di riscossione. La rateizzazione riguarda quindi le ritenute omesse non pagate e non le sanzioni che invece sono state erogate con l'ordinanza ingiunzione per mancato pagamento entro tre mesi dagli accertamenti delle ritenute omesse pertanto i motivi dell'opposizione non possono essere accolti.
Avendo però l' però rideterminato la sanzione sulla base della normativa sopravvenuta CP_1 richiamata in €.1876,70 l'ordinanza va confermata ma la sanzione rideterminata.
La natura della decisione (rideterminazione dell' della sanzione originariamente CP_1 irrogata con l'ordinanza ingiunzione gravata, ex d. l. 48/2023) giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, anche in considerazione della modifica legislativa intervenuta in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr. Adele Di
Lorenzo adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvede
Rigetta l'opposizione conferma l'ordinanza ingiunzione n. 01-001542242 notificata il
19.12.2022 emessa dall' e ridetermina la sanzione nella somma di €.1876,70 come CP_1 indicato negli atti dall' ; CP_1
dichiara assorbite le altre domande poste in via subordinata dall' opponente;
spese compensate
Napoli così deciso 12.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo