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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2071/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ZAMBON BENEDETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
PANIZZI CARLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 febbraio 2025 e cioè
1 Per parte ricorrente “1) disporre l'affidamento del figlio minore a Per_1
entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente a favore della madre presso la sua attuale residenza a San Quirino, frazione Sedrano,
via San Valentino n.23, ove madre e figlio hanno già la residenza;
2) disporre che per le scelte di ordinaria amministrazione i genitori decidano secondo la permanenza di presso ciascuno di loro;
3) disporre che il padre tenga Per_1
il figlio presso di sé, curando l'espletamento degli obblighi scolastici e Per_1
degli eventuali impegni parascolastici e quelli legati all'invalidità del minore: -
un fine settimana ogni quindici giorni, prelevando dalla casa materna Per_1
alle 18:00 di venerdì e riaccompagnandolo il lunedì a scuola all'inizio dell'orario scolastico;
- ogni martedì, prelevando da scuola e Per_1
portandolo il giorno dopo a scuola all'inizio dell'orario scolastico;
- il giovedì
precedente al fine settimana che trascorre con la madre, prelevando il Per_1
figlio da scuola e portandolo il giorno dopo a scuola all'inizio dell'orario scolastico;
4) disporre che il padre possa tenere con sé ad anni alterni: Per_1
- durante le festività natalizie per metà vacanze (i due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 7 gennaio saranno alternati di anno in anno tra i genitori), riguardo alle alternanze in prosecuzione ai provvedimenti provvisori;
- durante le festività pasquali per metà vacanze (i due periodi: dal primo giorno di vacanza scolastica fino alla domenica di Pasqua e da
Pasquetta sino al rientro a scuola saranno alternati di anno in anno tra i genitori); - durante le vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, non in concomitanza con un periodo di vacanze già comunicato dalla madre.
Disporre che le altre festività da calendario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) vengano godute dal genitore con il quale soggiorna in dette giornate. 5) Rinuncia all'assegnazione Per_1
della casa familiare sita a Pordenone in Largo Cervignano 39 come prevista
2 dai provvedimenti provvisori 2.02.2023; 6) disporre che il signor versi CP_2
alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di € 400,00 per mantenimento del figlio con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a Per_1
decorrere dalla domanda giudiziale;
7) porre a carico del signor il 75% CP_2
delle spese straordinarie che dovrà corrispondere entro una settimana da quando la OR gli fornirà la documentazione della spesa, con la CP_1
precisazione che per quanto attiene sia alla definizione delle spese straordinarie sia per ogni altro aspetto va applicato il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone e il Tribunale di
Pordenone; 8) disporre che l'assegno unico si attribuito per intero direttamente alla madre;
9) dare atto che l'indennità di accompagnamento percepita dal minore viene versata sul conto allo stesso intestato presso
BCCPM soc.coop; 10) disporre che le detrazioni fiscali per figli a carico vengano attribuite nella misura del 100% a favore della madre. Vittoria di competenze e spese. Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato fino all'anno 2023. Con richiesta dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie ex art.190 c.p.c. vigente pro tempore”;
per parte resistente “- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione della legge albanese;
in via subordinata autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
- Disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre;
1) Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del medesimo e del padre: • Ogni martedì
dalle 17.00 al mattino dopo, quando lo riaccompagna a scuola. • A settimane alterne, il giovedì della settimana in cui non lo tiene per il weekend, dalle
17.00 al mattino dopo, quando lo riaccompagna a scuola. • A settimane alterne dal venerdì alle 18.00, al lunedì mattina quando lo riaccompagna a scuola • Metà periodo per le vacanze estive, natalizie e pasquali. • Il minore
3 verrà preso e riaccompagnato, a volte alterne, dalla madre o dal padre (es. il padre lo va a prendere un martedì, la madre glielo porta il martedì
successivo). • Assegno unico 100% alla madre (per mantenimento ordinario).
• Permessi di cui alla L. 104/92 100% alla madre. • Pensione del bambino da utilizzare per le spese straordinarie e, ad integrazione, ordinarie di abbigliamento, biancheria, scarpe, con presentazione dello scontrino da parte del genitore che ha effettuato la spesa. - Nessuna altra somma per mantenimento ordinario, disponendosi che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento diretto del figlio nei giorni di propria spettanza. - Disporsi che i coniugi provvedano giusta metà al pagamento delle spese straordinarie del figlio (comprensive di abbigliamento e scarpe), con rimborso al genitore che ha effettuato la spesa, come da protocollo del Tribunale di Pordenone, purché́
le stesse siano state precedentemente decise di comune accordo quando superino il valore di euro 100 per ogni singola spesa. - Disporsi che l'indennità̀
di accompagnamento Inps percepita dal sia versata sul conto CP_3
corrente bancario intestato al medesimo, e che da tale conto vengano mensilmente effettuati in modo tracciabile i pagamenti delle spese mediche,
sanitarie e terapiche di sino a concorrenza dell'importo della suddetta Per_1
indennità̀, ripartendo l'eventuale residuo al 50% tra i coniugi. In via alternativa: - Fermo il resto, modificarsi il punto da 1) come segue: 2) Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del medesimo e del padre: • Ogni martedì dalle 18.30/19.00 sino alle 21.00. • A settimane alterne dal sabato alle 14.00, all'uscita dal lavoro, alla domenica sera alle 21.00, quando lo riaccompagna dalla madre dopo cena. •
Metà periodo per le vacanze estive, natalizie e pasquali. • Il minore verrà
preso e riaccompagnato, a volte alterne, dalla madre o dal padre (es. il padre lo va a prendere un martedì, la madre glielo porta il martedì successivo). •
Assegno unico 100% alla madre (per mantenimento ordinario). • L. 104/92 da
4 usufruirsi al 50 % tra i coniugi. • Ulteriore contributo al mantenimento da parte del sig. di € 200,00 mensili. • Disporsi che i coniugi provvedano CP_2
giusta metà al pagamento delle spese straordinarie del figlio (comprensive di abbigliamento e scarpe), con rimborso al genitore che ha effettuato la spesa,
come da protocollo del Tribunale di Pordenone, purché́ le stesse siano state precedentemente decise di comune accordo quando superino il valore di euro
100 per ogni singola spesa. • Disporsi che l'indennità̀ di accompagnamento
Inps percepita dal sia versata sul conto corrente bancario CP_3
intestato al medesimo, e che da tale conto vengano mensilmente effettuati in modo tracciabile i pagamenti delle spese mediche, sanitarie e terapiche di sino a concorrenza dell'importo della suddetta indennità̀, ripartendo Per_1
l'eventuale residuo al 50% tra i coniugi. - Nulla a titolo di mantenimento della
OR . - Condannarsi la OR alla rifusione delle spese di CP_1 CP_1
lite, qualora non accetti una delle due proposte formulate, e/o discusse nell'udienza di comparizione parti. In via istruttoria: - Si chiede che il Sig.
Giudice Voglia fissare la comparizione personale delle parti per un tentativo di conciliazione sulla base di quanto sin qui esposto. - Prova per testi sui capitoli di cui alla memoria 16.12.23, con i testi ivi indicati. - Ordinarsi alla sig.ra la produzione dell'estratto non oscurato del proprio conto CP_1
corrente, e del conto intestato al figlio, con i movimenti da quando è stato aperto, non oscurati (o ultimi tre anni dal deposito del ricorso)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
5 Con sentenza parziale n. 697/2023 pubblicata il 24.11.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
non vi è contendere tra i coniugi sull'affido condiviso del figlio minore nato il [...], riconosciuto invalido con necessità di Per_1
assistenza continua, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, dal contenuto sostanzialmente convergente
(laddove il contenuto sia parzialmente divergente sarà indicata in dispositivo la regola da applicare in caso di disaccordo tra i genitori, individuata secondo criteri di buon senso e collaborazione, che devono caratterizzare l'affido condiviso). Sull'affido si provvederà, pertanto, in conformità alle domande,
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Non vi è contendere sulla revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, alla quale era stata assegnata in sede di provvedimenti provvisori;
sul punto si prende atto che la madre ha acquistato altro immobile con caratteristiche più confacenti alle esigenze di cura e accudimento del figlio,
affetto, tra le varie patologie indicate in atti, anche di una grave forma di autismo (in particolare, stanza dedicata a accesso a giardino esterno, Per_1
vista l'esigenza del minore di stare all'aperto, stanza dedicata alle terapie domiciliari); su tale cambiamento non si constata un'opposizione del padre e,
pertanto, deve prendersi atto che la casa familiare ha perso la connotazione di centro di interessi per il bambino e si disporrà la revoca dell'assegnazione disposta in favore della madre.
6 Non vi è contendere nemmeno sull'attribuzione dell'assegno unico universale al 100% a favore della madre, collocataria prevalente. Conforme il recentissimo principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (Cass. Sez.
1, 22/02/2025, n. 4672). Sul punto, invero, vi è una diversa imputazione dell'assegno unico da parte del padre nella determinazione del mantenimento ordinario, ma su tale questione si tornerà quando si affronterà il mantenimento della prole.
Parte ricorrente, infine, ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno di mantenimento a suo favore.
Parte convenuta ha insistito negli scritti conclusivi per la fissazione di udienza di comparizione al fine di tentare una conciliazione, ma l'istanza non è
accoglibile in quanto contraria ad esigenze di economia processuale, essendo stata già stata avanzata in corso di causa una proposta conciliativa, senza esito positivo.
Rimane questione controversa:
il contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e la ripartizione delle detrazioni fiscali.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Il contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del
figlio e la ripartizione delle detrazioni fiscali.
Al tempo dell'udienza presidenziale, la moglie aveva documentato di essere occupata con contratto di apprendistato, di durata pari a 36 mesi, con retribuzione mensile pari ad € 850,00 su 13 mensilità; aveva documentato di aver percepito entrate modeste negli anni per cui è stata depositata dichiarazione dei redditi;
aveva dichiarato che il figlio minore Per_1
7 percepisce pensione Inps pari ad € 530,00 mensili circa, che viene versata integralmente su un c/c intestato a sé stessa e al minore, recante saldo attivo al
3.06.2022 pari ad € 19.054,71.
In corso di causa ha ribadito la permanenza del contratto di apprendistato,
con termine a 36 mesi dalla sottoscrizione, e ha dichiarato di aver percepito nel periodo marzo-novembre 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 992,67; ha dichiarato, inoltre, di vivere con un nuovo compagno ed ha documentato di aver acquistato un immobile, obbligandosi, unitamente al nuovo partner, per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 666,00 circa. Dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata si evince che nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.071,00, su base dodici.
Il marito aveva dichiarato di essere disoccupato dal 31.12.2021, e aveva documentato un reddito mensile netto, relativo agli anni precedenti, pari ad €
1.800,00 circa;
aveva dichiarato di aver percepito la NASPI per un importo mensile pari ad € 729,00, di essere proprietario dell'abitazione adibita a casa coniugale sita in Pordenone e di un altro immobile in Albania;
all'udienza presidenziale aveva dichiarato, altresì, di essere stato assunto nel mese di gennaio 2023 come badante e di prestare attività lavorativa 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
In corso di causa ha dichiarato che dall'attività lavorativa prestata come badante percepisce euro 730,00 mensili;
di non essere più proprietario di immobili all'estero; di essere proprietario di autovettura;
ha dichiarato di aver bonificato a sua cognata in data 20 luglio 2023 la somma di euro 55.000,00
(tracciabile sull'estratto di conto corrente allegato) quale restituzione del prestito ricevuto dal fratello nel 2016; dalle certificazioni allegate si evince che negli anni di imposta 2023 e 2024 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 650,00/670,00 circa, su base dodici.
8 Orbene, ciò premesso, occorre osservare che il marito, sebbene dichiari di lavorare a tempo parziale per occuparsi del figlio, ha una capacità economica potenziale tale da poter percepire un reddito mensile proporzionale alle competenze acquisite prima della separazione e che gli consentivano di godere di un reddito pari ad euro 1.800,00 circa;
pertanto, se diligente, può
procacciarsi ulteriore attività lavorativa con orario che gli consenta di espletare i turni di responsabilità, godendo eventualmente dei permessi cui ha diritto normalmente un genitore e, in aggiunta, anche quelli cui ha diritto un genitore di un bambino affetto da invalidità. Oltre a ciò, la sua situazione è
oltretutto migliorata rispetto all'udienza presidenziale, in quanto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie gli consente di godere appieno dell'immobile di cui è proprietario o di metterlo a reddito. Inoltre,
non ha meglio chiarito la sorte dell'immobile di cui è proprietario in Albania,
dichiarato nella comparsa di costituzione, per cui si può presumere che se non
è più proprietario di immobili all'estero, come dichiarato negli atti successivi,
lo abbia alienato incamerandone il prezzo.
Viceversa, è peggiorata la situazione della moglie, in quanto si è obbligata per la restituzione di un mutuo (circostanze documentata successivamente alla proposta conciliativa formulata in corso di causa dal giudice) ed è in scadenza il suo contratto di apprendistato, anche se quest'ultima circostanza può essere parzialmente valorizzata, perché anche la ricorrente ha indubbia capacità
lavorativa ed è in grado di procacciarsi altra occupazione che le consenta di percepire un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite
(assistente studio dentistico). Infine, va anche osservato che entrambi i coniugi possono fare affidamento sul sostegno materiale e morale della propria rete familiare di origine, la moglie anche su quello di un nuovo compagno.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri
9 di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in euro 400,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 400,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Per le stesse ragioni sinora esposte, ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Giova precisare che da tali valutazioni sul mantenimento ordinario e straordinario esulano del tutto l'assegno unico universale e la pensione di invalidità di cui è titolare il minore.
Per quanto concerne l'assegno unico universale, giova ricordare, infatti, che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché
finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e, infatti, ha assorbito alcune delle detrazioni per figli a carico già previste dalla legge prima della sua introduzione e, pertanto, non deve essere confuso con il mantenimento o imputato ad esso.
La ratio della disciplina, infatti, come si ricava dall'art. 1 della legge delega n.
46/2021 è quella di “di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile”.
Trattandosi di sussidio a sostegno della genitorialità, deve essere per legge attribuito ai genitori o al genitore che provvedono ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli, proprio perché questi ultimi sono i destinatari della finalità sociale del sussidio, e non può andare a supplire la minore capacità
economica di uno dei due genitori.
10 Pertanto, non può computarsi l'assegno unico universale in luogo del mantenimento, come chiesto in via principale dal convenuto;
per di più,
occorre considerare che giuridicamente una simile imputazione non sarebbe configurabile, non solo perché trattasi di due somme ontologicamente differenti, ma anche perché l'assegno unico universale è un sussidio statale potenzialmente soggetto alle variazioni proprie della gestione politica del welfare e non può sostituirsi all'obbligo di mantenimento proprio di ciascun genitore, che dipende dai requisiti previsti dall'art. 337-ter c.c.
Per quanto concerne, invece, la pensione di invalidità percepita dal figlio minore della coppia, trattasi di somme a scadenza periodica non costituenti provento di lavoro del minore ma un sussidio economico destinato alle esigenze di cura e accudimento del minore affetto di invalidità, esigenze che possono essere presenti o future e la cui gestione costituisce atto di ordinaria amministrazione che i genitori possono compiere senza l'autorizzazione del giudice tutelare. La destinazione della pensione alle numerose terapie di cui il figlio necessita e che sono state documentate in atti, spetta ad entrambi i genitori nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, più in particolare, negli atti di rappresentanza e amministrazione secondo quanto stabilito nell'art. 320 c.c.
Non vi è, pertanto, luogo a provvedere sulla richiesta di parte convenuta affinché il Tribunale distingua le spese sanitarie pagate con la pensione dalle altre spese straordinarie, essendo sufficiente che il giudice della separazione disciplini il contributo al mantenimento ordinario e straordinario dovuto da ciascun genitore.
Anche in questo caso l'emolumento non può essere imputato al mantenimento ordinario e/o straordinario del figlio, ma secondo le precise scelte compiute dai genitori sarà destinato ad esigenze di cura e accompagnamento, presenti e future, mentre con il contributo al mantenimento ordinario e straordinario di
11 entrambi i genitori si provvederà a tutte le altre esigenze che non sceglieranno di soddisfare con i ratei della pensione.
Per quanto concerne la ripartizione delle detrazioni fiscali, la moglie modifica le proprie conclusioni chiedendo di poter beneficiare al 100% delle detrazioni fiscali. La richiesta appare destituita di fondamento, in quanto, se è vero che alcune detrazioni fiscali sono state comprese nell'assegno unico universale, è
altrettanto vero che altre spese residue non sono state assorbite da tale disciplina e sono detraibili se dimostrate.
Di conseguenza, appare logico che la detraibilità segua lo stesso regime posto per il pagamento, con la conseguenza che se tali spese sono a carico dei genitori al 50%, le detrazioni devono essere a favore di entrambi i genitori in egual misura, diversamente sarebbe sfavorito uno dei due genitori, pur essendo obbligato a pagare la stessa quota dell'altro.
Le detrazioni fiscali, pertanto, saranno a beneficio di entrambi i genitori al
50%.
3. Spese.
La sostanziale assenza di contenzioso per le questioni concernenti l'affido e la reciproca soccombenza sulle questioni inerenti il mantenimento (il padre perde sul contributo al mantenimento ordinario e sull'individuazione delle spese straordinarie, la madre perde sul contributo al mantenimento straordinario e sulle detrazioni fiscali) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza
12 abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in CP_2
difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: tutte le settimane, nella giornata del martedì, con prelievo da scuola (o alle 17,00 da altro luogo formativo o di accudimento) e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola
(o a casa o presso altro luogo di riferimento); a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì alle 18,00 dalla casa familiare e riaccompagnamento a scuola (o altro luogo di riferimento) il lunedì mattina;
il giovedì precedente al fine settimana che trascorre con la madre, prelevando il figlio da Per_1
scuola (o (o altro luogo di riferimento) e portandolo il giorno dopo a scuola (o altro luogo di riferimento); durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7
gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
in difetto di diverso accordo sui trasporti, il genitore che ha con sé il minore accompagnerà il figlio dall'altro genitore al termine del proprio turno di responsabilità;
revoca l'assegnazione della casa familiare, sita a Pordenone in Largo
Cervignano 39, alla madre;
CP_1
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_2
mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla pubblicazione della
13 presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai relativi pagamenti da CP_2
eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di , in CP_1
forma tracciabile;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 10/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2071/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ZAMBON BENEDETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
PANIZZI CARLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 febbraio 2025 e cioè
1 Per parte ricorrente “1) disporre l'affidamento del figlio minore a Per_1
entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente a favore della madre presso la sua attuale residenza a San Quirino, frazione Sedrano,
via San Valentino n.23, ove madre e figlio hanno già la residenza;
2) disporre che per le scelte di ordinaria amministrazione i genitori decidano secondo la permanenza di presso ciascuno di loro;
3) disporre che il padre tenga Per_1
il figlio presso di sé, curando l'espletamento degli obblighi scolastici e Per_1
degli eventuali impegni parascolastici e quelli legati all'invalidità del minore: -
un fine settimana ogni quindici giorni, prelevando dalla casa materna Per_1
alle 18:00 di venerdì e riaccompagnandolo il lunedì a scuola all'inizio dell'orario scolastico;
- ogni martedì, prelevando da scuola e Per_1
portandolo il giorno dopo a scuola all'inizio dell'orario scolastico;
- il giovedì
precedente al fine settimana che trascorre con la madre, prelevando il Per_1
figlio da scuola e portandolo il giorno dopo a scuola all'inizio dell'orario scolastico;
4) disporre che il padre possa tenere con sé ad anni alterni: Per_1
- durante le festività natalizie per metà vacanze (i due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 7 gennaio saranno alternati di anno in anno tra i genitori), riguardo alle alternanze in prosecuzione ai provvedimenti provvisori;
- durante le festività pasquali per metà vacanze (i due periodi: dal primo giorno di vacanza scolastica fino alla domenica di Pasqua e da
Pasquetta sino al rientro a scuola saranno alternati di anno in anno tra i genitori); - durante le vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, non in concomitanza con un periodo di vacanze già comunicato dalla madre.
Disporre che le altre festività da calendario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) vengano godute dal genitore con il quale soggiorna in dette giornate. 5) Rinuncia all'assegnazione Per_1
della casa familiare sita a Pordenone in Largo Cervignano 39 come prevista
2 dai provvedimenti provvisori 2.02.2023; 6) disporre che il signor versi CP_2
alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di € 400,00 per mantenimento del figlio con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a Per_1
decorrere dalla domanda giudiziale;
7) porre a carico del signor il 75% CP_2
delle spese straordinarie che dovrà corrispondere entro una settimana da quando la OR gli fornirà la documentazione della spesa, con la CP_1
precisazione che per quanto attiene sia alla definizione delle spese straordinarie sia per ogni altro aspetto va applicato il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone e il Tribunale di
Pordenone; 8) disporre che l'assegno unico si attribuito per intero direttamente alla madre;
9) dare atto che l'indennità di accompagnamento percepita dal minore viene versata sul conto allo stesso intestato presso
BCCPM soc.coop; 10) disporre che le detrazioni fiscali per figli a carico vengano attribuite nella misura del 100% a favore della madre. Vittoria di competenze e spese. Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato fino all'anno 2023. Con richiesta dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie ex art.190 c.p.c. vigente pro tempore”;
per parte resistente “- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione della legge albanese;
in via subordinata autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
- Disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre;
1) Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del medesimo e del padre: • Ogni martedì
dalle 17.00 al mattino dopo, quando lo riaccompagna a scuola. • A settimane alterne, il giovedì della settimana in cui non lo tiene per il weekend, dalle
17.00 al mattino dopo, quando lo riaccompagna a scuola. • A settimane alterne dal venerdì alle 18.00, al lunedì mattina quando lo riaccompagna a scuola • Metà periodo per le vacanze estive, natalizie e pasquali. • Il minore
3 verrà preso e riaccompagnato, a volte alterne, dalla madre o dal padre (es. il padre lo va a prendere un martedì, la madre glielo porta il martedì
successivo). • Assegno unico 100% alla madre (per mantenimento ordinario).
• Permessi di cui alla L. 104/92 100% alla madre. • Pensione del bambino da utilizzare per le spese straordinarie e, ad integrazione, ordinarie di abbigliamento, biancheria, scarpe, con presentazione dello scontrino da parte del genitore che ha effettuato la spesa. - Nessuna altra somma per mantenimento ordinario, disponendosi che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento diretto del figlio nei giorni di propria spettanza. - Disporsi che i coniugi provvedano giusta metà al pagamento delle spese straordinarie del figlio (comprensive di abbigliamento e scarpe), con rimborso al genitore che ha effettuato la spesa, come da protocollo del Tribunale di Pordenone, purché́
le stesse siano state precedentemente decise di comune accordo quando superino il valore di euro 100 per ogni singola spesa. - Disporsi che l'indennità̀
di accompagnamento Inps percepita dal sia versata sul conto CP_3
corrente bancario intestato al medesimo, e che da tale conto vengano mensilmente effettuati in modo tracciabile i pagamenti delle spese mediche,
sanitarie e terapiche di sino a concorrenza dell'importo della suddetta Per_1
indennità̀, ripartendo l'eventuale residuo al 50% tra i coniugi. In via alternativa: - Fermo il resto, modificarsi il punto da 1) come segue: 2) Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del medesimo e del padre: • Ogni martedì dalle 18.30/19.00 sino alle 21.00. • A settimane alterne dal sabato alle 14.00, all'uscita dal lavoro, alla domenica sera alle 21.00, quando lo riaccompagna dalla madre dopo cena. •
Metà periodo per le vacanze estive, natalizie e pasquali. • Il minore verrà
preso e riaccompagnato, a volte alterne, dalla madre o dal padre (es. il padre lo va a prendere un martedì, la madre glielo porta il martedì successivo). •
Assegno unico 100% alla madre (per mantenimento ordinario). • L. 104/92 da
4 usufruirsi al 50 % tra i coniugi. • Ulteriore contributo al mantenimento da parte del sig. di € 200,00 mensili. • Disporsi che i coniugi provvedano CP_2
giusta metà al pagamento delle spese straordinarie del figlio (comprensive di abbigliamento e scarpe), con rimborso al genitore che ha effettuato la spesa,
come da protocollo del Tribunale di Pordenone, purché́ le stesse siano state precedentemente decise di comune accordo quando superino il valore di euro
100 per ogni singola spesa. • Disporsi che l'indennità̀ di accompagnamento
Inps percepita dal sia versata sul conto corrente bancario CP_3
intestato al medesimo, e che da tale conto vengano mensilmente effettuati in modo tracciabile i pagamenti delle spese mediche, sanitarie e terapiche di sino a concorrenza dell'importo della suddetta indennità̀, ripartendo Per_1
l'eventuale residuo al 50% tra i coniugi. - Nulla a titolo di mantenimento della
OR . - Condannarsi la OR alla rifusione delle spese di CP_1 CP_1
lite, qualora non accetti una delle due proposte formulate, e/o discusse nell'udienza di comparizione parti. In via istruttoria: - Si chiede che il Sig.
Giudice Voglia fissare la comparizione personale delle parti per un tentativo di conciliazione sulla base di quanto sin qui esposto. - Prova per testi sui capitoli di cui alla memoria 16.12.23, con i testi ivi indicati. - Ordinarsi alla sig.ra la produzione dell'estratto non oscurato del proprio conto CP_1
corrente, e del conto intestato al figlio, con i movimenti da quando è stato aperto, non oscurati (o ultimi tre anni dal deposito del ricorso)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
5 Con sentenza parziale n. 697/2023 pubblicata il 24.11.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
non vi è contendere tra i coniugi sull'affido condiviso del figlio minore nato il [...], riconosciuto invalido con necessità di Per_1
assistenza continua, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, dal contenuto sostanzialmente convergente
(laddove il contenuto sia parzialmente divergente sarà indicata in dispositivo la regola da applicare in caso di disaccordo tra i genitori, individuata secondo criteri di buon senso e collaborazione, che devono caratterizzare l'affido condiviso). Sull'affido si provvederà, pertanto, in conformità alle domande,
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Non vi è contendere sulla revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, alla quale era stata assegnata in sede di provvedimenti provvisori;
sul punto si prende atto che la madre ha acquistato altro immobile con caratteristiche più confacenti alle esigenze di cura e accudimento del figlio,
affetto, tra le varie patologie indicate in atti, anche di una grave forma di autismo (in particolare, stanza dedicata a accesso a giardino esterno, Per_1
vista l'esigenza del minore di stare all'aperto, stanza dedicata alle terapie domiciliari); su tale cambiamento non si constata un'opposizione del padre e,
pertanto, deve prendersi atto che la casa familiare ha perso la connotazione di centro di interessi per il bambino e si disporrà la revoca dell'assegnazione disposta in favore della madre.
6 Non vi è contendere nemmeno sull'attribuzione dell'assegno unico universale al 100% a favore della madre, collocataria prevalente. Conforme il recentissimo principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (Cass. Sez.
1, 22/02/2025, n. 4672). Sul punto, invero, vi è una diversa imputazione dell'assegno unico da parte del padre nella determinazione del mantenimento ordinario, ma su tale questione si tornerà quando si affronterà il mantenimento della prole.
Parte ricorrente, infine, ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno di mantenimento a suo favore.
Parte convenuta ha insistito negli scritti conclusivi per la fissazione di udienza di comparizione al fine di tentare una conciliazione, ma l'istanza non è
accoglibile in quanto contraria ad esigenze di economia processuale, essendo stata già stata avanzata in corso di causa una proposta conciliativa, senza esito positivo.
Rimane questione controversa:
il contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e la ripartizione delle detrazioni fiscali.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Il contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del
figlio e la ripartizione delle detrazioni fiscali.
Al tempo dell'udienza presidenziale, la moglie aveva documentato di essere occupata con contratto di apprendistato, di durata pari a 36 mesi, con retribuzione mensile pari ad € 850,00 su 13 mensilità; aveva documentato di aver percepito entrate modeste negli anni per cui è stata depositata dichiarazione dei redditi;
aveva dichiarato che il figlio minore Per_1
7 percepisce pensione Inps pari ad € 530,00 mensili circa, che viene versata integralmente su un c/c intestato a sé stessa e al minore, recante saldo attivo al
3.06.2022 pari ad € 19.054,71.
In corso di causa ha ribadito la permanenza del contratto di apprendistato,
con termine a 36 mesi dalla sottoscrizione, e ha dichiarato di aver percepito nel periodo marzo-novembre 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 992,67; ha dichiarato, inoltre, di vivere con un nuovo compagno ed ha documentato di aver acquistato un immobile, obbligandosi, unitamente al nuovo partner, per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 666,00 circa. Dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata si evince che nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.071,00, su base dodici.
Il marito aveva dichiarato di essere disoccupato dal 31.12.2021, e aveva documentato un reddito mensile netto, relativo agli anni precedenti, pari ad €
1.800,00 circa;
aveva dichiarato di aver percepito la NASPI per un importo mensile pari ad € 729,00, di essere proprietario dell'abitazione adibita a casa coniugale sita in Pordenone e di un altro immobile in Albania;
all'udienza presidenziale aveva dichiarato, altresì, di essere stato assunto nel mese di gennaio 2023 come badante e di prestare attività lavorativa 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
In corso di causa ha dichiarato che dall'attività lavorativa prestata come badante percepisce euro 730,00 mensili;
di non essere più proprietario di immobili all'estero; di essere proprietario di autovettura;
ha dichiarato di aver bonificato a sua cognata in data 20 luglio 2023 la somma di euro 55.000,00
(tracciabile sull'estratto di conto corrente allegato) quale restituzione del prestito ricevuto dal fratello nel 2016; dalle certificazioni allegate si evince che negli anni di imposta 2023 e 2024 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 650,00/670,00 circa, su base dodici.
8 Orbene, ciò premesso, occorre osservare che il marito, sebbene dichiari di lavorare a tempo parziale per occuparsi del figlio, ha una capacità economica potenziale tale da poter percepire un reddito mensile proporzionale alle competenze acquisite prima della separazione e che gli consentivano di godere di un reddito pari ad euro 1.800,00 circa;
pertanto, se diligente, può
procacciarsi ulteriore attività lavorativa con orario che gli consenta di espletare i turni di responsabilità, godendo eventualmente dei permessi cui ha diritto normalmente un genitore e, in aggiunta, anche quelli cui ha diritto un genitore di un bambino affetto da invalidità. Oltre a ciò, la sua situazione è
oltretutto migliorata rispetto all'udienza presidenziale, in quanto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie gli consente di godere appieno dell'immobile di cui è proprietario o di metterlo a reddito. Inoltre,
non ha meglio chiarito la sorte dell'immobile di cui è proprietario in Albania,
dichiarato nella comparsa di costituzione, per cui si può presumere che se non
è più proprietario di immobili all'estero, come dichiarato negli atti successivi,
lo abbia alienato incamerandone il prezzo.
Viceversa, è peggiorata la situazione della moglie, in quanto si è obbligata per la restituzione di un mutuo (circostanze documentata successivamente alla proposta conciliativa formulata in corso di causa dal giudice) ed è in scadenza il suo contratto di apprendistato, anche se quest'ultima circostanza può essere parzialmente valorizzata, perché anche la ricorrente ha indubbia capacità
lavorativa ed è in grado di procacciarsi altra occupazione che le consenta di percepire un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite
(assistente studio dentistico). Infine, va anche osservato che entrambi i coniugi possono fare affidamento sul sostegno materiale e morale della propria rete familiare di origine, la moglie anche su quello di un nuovo compagno.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri
9 di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in euro 400,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 400,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Per le stesse ragioni sinora esposte, ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Giova precisare che da tali valutazioni sul mantenimento ordinario e straordinario esulano del tutto l'assegno unico universale e la pensione di invalidità di cui è titolare il minore.
Per quanto concerne l'assegno unico universale, giova ricordare, infatti, che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché
finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e, infatti, ha assorbito alcune delle detrazioni per figli a carico già previste dalla legge prima della sua introduzione e, pertanto, non deve essere confuso con il mantenimento o imputato ad esso.
La ratio della disciplina, infatti, come si ricava dall'art. 1 della legge delega n.
46/2021 è quella di “di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile”.
Trattandosi di sussidio a sostegno della genitorialità, deve essere per legge attribuito ai genitori o al genitore che provvedono ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli, proprio perché questi ultimi sono i destinatari della finalità sociale del sussidio, e non può andare a supplire la minore capacità
economica di uno dei due genitori.
10 Pertanto, non può computarsi l'assegno unico universale in luogo del mantenimento, come chiesto in via principale dal convenuto;
per di più,
occorre considerare che giuridicamente una simile imputazione non sarebbe configurabile, non solo perché trattasi di due somme ontologicamente differenti, ma anche perché l'assegno unico universale è un sussidio statale potenzialmente soggetto alle variazioni proprie della gestione politica del welfare e non può sostituirsi all'obbligo di mantenimento proprio di ciascun genitore, che dipende dai requisiti previsti dall'art. 337-ter c.c.
Per quanto concerne, invece, la pensione di invalidità percepita dal figlio minore della coppia, trattasi di somme a scadenza periodica non costituenti provento di lavoro del minore ma un sussidio economico destinato alle esigenze di cura e accudimento del minore affetto di invalidità, esigenze che possono essere presenti o future e la cui gestione costituisce atto di ordinaria amministrazione che i genitori possono compiere senza l'autorizzazione del giudice tutelare. La destinazione della pensione alle numerose terapie di cui il figlio necessita e che sono state documentate in atti, spetta ad entrambi i genitori nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, più in particolare, negli atti di rappresentanza e amministrazione secondo quanto stabilito nell'art. 320 c.c.
Non vi è, pertanto, luogo a provvedere sulla richiesta di parte convenuta affinché il Tribunale distingua le spese sanitarie pagate con la pensione dalle altre spese straordinarie, essendo sufficiente che il giudice della separazione disciplini il contributo al mantenimento ordinario e straordinario dovuto da ciascun genitore.
Anche in questo caso l'emolumento non può essere imputato al mantenimento ordinario e/o straordinario del figlio, ma secondo le precise scelte compiute dai genitori sarà destinato ad esigenze di cura e accompagnamento, presenti e future, mentre con il contributo al mantenimento ordinario e straordinario di
11 entrambi i genitori si provvederà a tutte le altre esigenze che non sceglieranno di soddisfare con i ratei della pensione.
Per quanto concerne la ripartizione delle detrazioni fiscali, la moglie modifica le proprie conclusioni chiedendo di poter beneficiare al 100% delle detrazioni fiscali. La richiesta appare destituita di fondamento, in quanto, se è vero che alcune detrazioni fiscali sono state comprese nell'assegno unico universale, è
altrettanto vero che altre spese residue non sono state assorbite da tale disciplina e sono detraibili se dimostrate.
Di conseguenza, appare logico che la detraibilità segua lo stesso regime posto per il pagamento, con la conseguenza che se tali spese sono a carico dei genitori al 50%, le detrazioni devono essere a favore di entrambi i genitori in egual misura, diversamente sarebbe sfavorito uno dei due genitori, pur essendo obbligato a pagare la stessa quota dell'altro.
Le detrazioni fiscali, pertanto, saranno a beneficio di entrambi i genitori al
50%.
3. Spese.
La sostanziale assenza di contenzioso per le questioni concernenti l'affido e la reciproca soccombenza sulle questioni inerenti il mantenimento (il padre perde sul contributo al mantenimento ordinario e sull'individuazione delle spese straordinarie, la madre perde sul contributo al mantenimento straordinario e sulle detrazioni fiscali) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza
12 abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in CP_2
difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: tutte le settimane, nella giornata del martedì, con prelievo da scuola (o alle 17,00 da altro luogo formativo o di accudimento) e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola
(o a casa o presso altro luogo di riferimento); a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì alle 18,00 dalla casa familiare e riaccompagnamento a scuola (o altro luogo di riferimento) il lunedì mattina;
il giovedì precedente al fine settimana che trascorre con la madre, prelevando il figlio da Per_1
scuola (o (o altro luogo di riferimento) e portandolo il giorno dopo a scuola (o altro luogo di riferimento); durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7
gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
in difetto di diverso accordo sui trasporti, il genitore che ha con sé il minore accompagnerà il figlio dall'altro genitore al termine del proprio turno di responsabilità;
revoca l'assegnazione della casa familiare, sita a Pordenone in Largo
Cervignano 39, alla madre;
CP_1
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_2
mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla pubblicazione della
13 presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai relativi pagamenti da CP_2
eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di , in CP_1
forma tracciabile;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 10/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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