Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
DE ET UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6449 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Carluccio che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P. I. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 10355/2021 resa nel procedimento 13869/2017 – contratti bancari -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 13869/2017 ) conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma in relazione a un mutuo stipulato il tre maggio Controparte_1
2006 ( rogito notaio Rep.173153 Racc. 56461 ) dell'importo di Persona_1
€110.000,00 da rimborsare in trent'anni con rate mensili fisse sviluppate in base a un piano di ammortamento alla francese ove era indicato il TAN al 5,25% e l'ISC al 5,482%.
Il mutuo era stato estinto anticipatamente l'undici febbraio 2011 in seguito a surroga effettuata con ( rogito notaio Rep. 224.125 Racc. N. CP_2 Persona_2
12.666).
Affermava l'attrice di aver fatto verificare le condizioni iniziali da un consulente di fiducia che aveva calcolato il TAE nella misura di 11,382% annuo a fronte di un tasso soglia di 7,710% vigente all'epoca della stipula del contratto, per cui affermava l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 secondo comma c.c. e conseguente gratuità del mutuo;
chiedeva la conseguente condanna alla restituzione di € 29.936,14.
In subordine contestava la legittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto allo stesso era sottesa l'applicazione dell'anatocismo nonché eccepiva l'indeterminatezza del tasso chiedendo la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
La convenuta si costituiva, affermava la nullità dell'atto di citazione in quanto le domande erano fondate solo su una perizia di parte e sosteneva comunque l'infondatezza delle tesi di controparte.
L'istruttoria consisteva in produzioni documentali e nell'espletamento di CTU.
All'esito con sentenza 10355/2021 il Tribunale così statuiva : “ Respinge le domande di parte attrice;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna salva la solidarietà in favore del CTU”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“in riforma della impugnata sentenza, dichiarare e riconoscere che l con Controparte_1 riferimento al contratto di mutuo per atto del Notaio Dr. , del 3 Maggio Persona_1
2006 -Repertorio N. 173153 Raccolta N. 56461 ha convenuto tassi di interesse corrispettivi e moratori non dovuti in quanto pattuiti oltre la soglia di cui alla L. 108/96 che è il limite a
2 qualsivoglia convenzione tra le parti e dunque in violazione a detta norma, nonché in violazione all'art. 1815 comma secondo c.c.;
2) in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare quindi la nullità totale del contratto di mutuo Repertorio N. 173153 Raccolta N. 56461 per violazione di norma imperativa di leggeex art. 1418 c.c. ovvero nullità e/o invalidità anche parziale delle clausole statuenti la determinazione del tasso d'interesse corrispettivo e di mora ai sensi degli artt. 1284, 1346 e dell'art. 1815, comma secondo, c.c. e dell'art. 117 T.U.B.
3) in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare altresì la nullità del predetto contratto di mutuo per carenza di forma e indeterminatezza dell'oggetto -quindi del saggio debitore effettivamente applicato al rapporto-, per la applicazione degli interessi anatocistici, nonché per la mancata indicazione del TAE, nonché per la reale applicazione di interessi superiori al TAEG/ISC indicato in contratto e, quanto alla previsione degli interessi moratori, per contrarietà all'art.1283 c.c. In ogni caso, dichiarare la natura usuraria dei tassi d'interesse in concreto applicati alle rate già rimborsate, essendo di meridiana evidenza la pattuizione di tassi di interesse superiore al limite usurario imposto dalla Legge 108/96;
4) in riforma della impugnata sentenza, accertata la illegittimità, usurarietà ed indeterminatezza dei tassi convenuti ed applicati dalla banca, condannare la CP_1 alla restituzione delle maggiori somme illegittimamente pretese dall'Isti
[...] questo indebitamente corrisposte dalla attrice-appellanteper interessi moratori e corrispettivi, nella misura calcolata dalla CTU resa in primo grado cui letteralmente ci si riporta, e/o sulla base delle richieste contenute in primo grado, imputando a capitale tutte le somme percepite dalla banca a titolo di interesse e procedere, ove possibile, a eventuale compensazione della somma versata a titolo di interesse con quella residua mutuata in sorte capitale;
5) che in particolare, in riforma della impugnata sentenza voglia condannare la CP_1 al pagamento: a) dell'importo di € 32.029,73oltre interessi a far data dal 21.02.201,
[...] laddove ritenga il contratto di mutuo usurario (come da risultanze E.
2.1. Pag. 16 perizia) oppure b) dell'importo di € 24.795,61 oltre interessi a far data dal 21.02.201, laddove ritenga il contratto indeterminato ed indeterminabile per la mancata indicazione del TAE, per il fenomeno dell'anatocismo e per la applicazione concreta di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto (come da risultanze E.
1.1. Pag. 15 perizia), ovvero quella maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia 6) condannare in ogni caso la appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello e di quello di primo grado, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“ In via preliminare e di rito: con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.1, con ogni conseguente statuizione e, comunque, con conferma della sentenza impugnata;
dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.2, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza gravata;
Nel merito: rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 10355/2021 Tribunale di Roma. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
3 nonché in ordine alla ripetizione di quanto nelle more corrisposto in forza dell'impugnata sentenza”.
La Corte all'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolato rispetto ai passi motivazionali della sentenza e l'infondatezza non è manifesta.
***** Primo motivo di appello 1) illegittimità ed infondatezza delle pretese della banca – illegittimità della pattuizione di interessi usurari – difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ed errata interpretazione delle conclusioni della attrice appellante – oggettiva influenza della clausola per la estinzione anticipata nel TAEG nella comparazione con il tasso soglia – mancata applicazione art. 1815, comma II c.civ.
L'appellante afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe interpretato la domanda di primo grado ritenendo che la mutuataria avesse ai fini dell'usura sommato i tassi corrispettivi con quelli moratori;
in realtà il rilievo avrebbe riguardato, da un lato, i soli interessi moratori calcolati sommando questi ultimi, come indicati nel tasso “di base”, con le spese collegate al finanziamento compresa la penale per estinzione anticipata e, dall'altro, i soli interessi corrispettivi calcolati in modo analogo.
Per quanto riguarda quest'ultima voce l'appellante compie poi specifico riferimento alla ctu laddove è stato evidenziato il superamento del tasso soglia pattizio sommando a detto tasso base tutte le spese contrattuali e la commissione per estinzione anticipata.
Il motivo è infondato.
Escludendo la commissione per estinzione anticipata dal calcolo i tassi, comprese la altre spese, comunque sono al di sotto della soglia di usura.
La commissione per estinzione anticipata non può essere computata, essendo collegata a un accadimento eventuale per cui non può ritenersi parte delle spese fisse del contratto.
4 Come infatti indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 7352/2022 in materia di interessi moratori ma con principio applicabile anche a quelli corrispettivi “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
*****
Secondo motivo di appello
“nullità della clausola relativa al calcolo degli interessi perché in violazione degli artt. 1346
– 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. Ipotesi di anatocismo da ammortamento alla francese – mancata indicazione del TAE e superiorità del TAEG/ISC rispetto a quello pattuito
– mancata applicazione delle sanzioni previste dall'art. 117, comma 7, TUB”.
In primo grado l'appellante ha sostenuto l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi, a prescindere dall'usurarietà, in quanto il tasso sarebbe risultato indeterminato e indeterminabile sia per quanto attiene all'ammortamento alla francese e all'anatocismo, sia in quanto nel contratto non era stato indicato il TAE, sia in quanto il TAEG/ISC era superiore a quello pattuito.
Sostiene nel presente grado l'erroneità della motivazione del Giudice di prime cure con cui sono state respinte le argomentazioni difensive su detti punti e anzi lamenta la totale omessa motivazione riguardo all'eccepita indeterminatezza dei tassi.
Esaminando le singole questioni.
Ammortamento alla francese.
L'appellante ribadisce la tesi secondo cui il Tribunale “pur avendo statuito che l'ammortamento alla francese produce un anatocismo finanziario ritiene, questa volta errando, che lo stesso non corrisponda all'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.civ…. “; il
Tribunale poi non avrebbe “ considerato il punto cruciale della questione rappresentato dalla indeterminatezza, comunque del tasso, atteso che l'ammortamento alla francese concorre a determinare un tasso di interesse effettivo superiore a quello contrattualmente dichiarato,
5 con indubbi profili circa la indeterminabilità del tasso e, quindi passibile della violazione dell'art. 1283 c.civ. Peraltro, il CTU ha dimostrato matematicamente che nel rimborso del mutuo la banca ha applicato una capitalizzazione periodica degli interessi che non era stata previamente accettata dal contraente.”
Mancata indicazione del TAE nel contratto
Il Tribunale avrebbe disatteso erroneamente quanto appurato dal CTU che aveva affermato:
“il contratto di mutuo del 03/05/2006 non esprime il tasso annuo effettivo (tae), ovvero il tasso di interesse che tiene conto della corresponsione infrannuale (mensile), implicante la capitalizzazione parimenti infrannuale (mensile) degli interessi. ciò confermerebbe la violazione dell'art. 1283 c.c. e della prescrizione dell'articolo 6 della citata cicr del 09/02/2000…..considerando che il tasso di interesse nominale annuo del contratto di mutuo viene espresso pari al 5,250%, ne consegue che il tasso effettivo annuo iniziale, cioè il tasso di interesse che tiene conto anche della capitalizzazione mensile degli interessi, è pari al 5,378%.. .”.
Secondo l'appellante pertanto “ in conseguenza della riscontrata non corretta espressione del tasso di interesse in violazione dell'Art. 1284 cod.civ., e del comma 4' dell'art. 117 TUB, ricorrono i presupposti per la rielaborazione del saldo del mutuo, in applicazione della sanzione ex Art. 117 comma 7° del T.U.B., imputando tutti i pagamenti effettuati dalla mutuataria a restituzione del capitale finanziato ed applicando, senza alcuna capitalizzazione, i tassi BOT minimi (sui saldi a debito della Mutuataria) tempo per tempo vigenti”
I profili di doglianza sono infondati.
L'ammortamento alla francese non viola i principi dell'anatocismo e ciò comporta la correttezza della mancata indicazione di un TAE che tenga conto di detto fenomeno.
Ciò è in linea con la statuizione delle SS.UU. 15130/ 2024 della Cassazione che ha stabilito
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. “
In motivazione la Cassazione ha infatti rilevato : “Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Alla suddetta 6 questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico.”
TAEG/ISC
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dal CTU che aveva rilevato: “il TAEG/ISC del mutuo deve intendersi effettivamente applicato sulle singole rate mensili di rimborso del mutuo nelle misure ricalcolate pari al Par 5,509% per il TAEG e pari al 5,532% per , contro l'ISC espresso in contratto pari al
5,482%. Risulterebbe confermato il possibile profilo di indeterminatezza del contratto, a Par motivo della espressione del in misura inferiore al TAEG/ISC pattizio ricalcolato…”.
Il Tribunale poi avrebbe errato in quanto avrebbe da un lato negato che il CTU avesse Par verificato “la mancata corrispondenza tr applicato e concordato ( mentre in realtà detta verifica era stata fatta ) e dall'altro avrebbe ritenuto erroneamente che non essendo l'ISC/TAEG un tasso di interesse o una specifica condizione economica, svolgerebbe unicamente una funzione informativa non passibile ex art. 117 TUB”.
Si sostiene invece la rilevanza di detta difformità attesa la qualifica di consumatore dell'appellante anche alla luce delle disposizioni in materia del CICR (delibera 4 marzo 2003)
e della CA D'LI ( Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011 ).
Il motivo è infondato.
L'erronea indicazione del TAEG in primo luogo è fatta derivare dalla capitalizzazione mensile degli interessi, capitalizzazione che, per i motivi già evidenziati, non sussiste.
7 Non vi è infatti una maturazione di interessi su interessi e l'ammortamento alla francese non diventa un costo maggiore da indicare in contratto perché non incide sul TAN e sul TAEG in presenza di un accordo contrattuale che prevede un piano di ammortamento a rata costante e non decrescente.
Anche l'omessa indicazione del TAEG è comunque irrilevante poiché riguarda solo un requisito posto in termini di trasparenza e non incorre quindi nella sanzione ex art. 117 comma 4 TUB.
A tale proposito Cass. ss.uu. 15130/2024 in motivazione ha rilevato “la giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto “.
La Corte non ritiene di discostarsi da detta interpretazione .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta in misura prossima ai minimi per la ridotta complessità e la giurisprudenza ormai consolidata in materia.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
8
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del dodici maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE ET UN de Courtelary
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