Ordinanza cautelare 11 marzo 2011
Dispositivo di sentenza 24 giugno 2011
Sentenza 29 luglio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/07/2011, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01475/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa OC IN di OC NT & C Snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio ed Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Sogliano Cavour, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Casarano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco De Carlo in Lecce, via Mincio 3;
nei confronti di
EC ON Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Lecce, via G. Paladini n. 50;
per l'annullamento
- della "Determina n. 2 del 24 gennaio 2011" recante l'aggiudicazione definitiva della gara, menzionata nella nota a mezzo telefax prot. n. 20110000436 del 24 gennaio 2011 a firma del Responsabile Unico del Procedimento di gara del Comune di Sogliano Cavour;
- della medesima nota a mezzo telefax prot. n. 20110000436 del 24 gennaio 2011 a firma del Responsabile Unico del Procedimento di gara;
- dei verbali della Commissione di gara n. 3 del 7 dicembre 2010 e n. 4 del 17 dicembre 2010, limitatamente alle parti in cui, all'esito dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, non hanno escluso dalla gara l'offerta della concorrente IGECO ON Spa;
- del successivo verbale n. 5 del 22 dicembre 2010 di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione provvisoria, nella parte in cui ha ammesso alla graduatoria e ha individuato come aggiudicataria provvisoria la concorrente IGECO ON Spa;
- in via subordinata, del bando e del disciplinare di gara, nelle parti indicate in narrativa con riferimento ai motivi di censura proposti a tutela dell'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura;
- sempre in via subordinata, del verbale n. 1 del 2 dicembre 2010 della Commissione di gara, nella parte in cui, nel corso della seduta pubblica relativa all'esame della documentazione amministrativa, dà conto dell'indebita apertura della busta contenente l'offerta tecnica di uno dei concorrenti, nonché, per illegittimità derivata, di tutti i consequenziali atti di gara sino all'aggiudicazione definitiva;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del D.lgs. 104/2010;
e per la condanna al subentro nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.lgs. 104/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sogliano Cavour e di EC ON Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale EC ON Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi gli avv.ti Ernesto e Saverio Sticchi Damiani per la ricorrente, l’avv. Casarano per la p.a. e l’avv. De Giorgi Cezzi per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Sogliano Cavour per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi all’adeguamento e al completamento della fognatura del centro abitato, classificandosi al 2° posto con un punteggio totale di 70,6779 pt (di cui 60,50 per l’offerta tecnica, 5 punti per l’offerta di tempo e 5,1779 per offerta economica).
1.1. La gara è stata aggiudicata alla EC ON SP (con un punteggio totale di 73 pt., di cui 53 per l’offerta tecnica, 5 per l’offerta di tempo e 15 per l’offerta economica).
1.2. A sostegno del ricorso vengono dedotti due tipi di censura, di cui uno, posto in via principale, tendente all’annullamento dell’aggiudicazione della gara; l’altro, posto in via subordinata, a tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione integrale della procedura.
I) Violazione del punto IV.2.1.) del bando di gara- violazione della parte prima, capo 5 lett. D5) sub 3) e della parte seconda, capo 5 lett. A.4) del disciplinare di gara: la ricorrente deduce la illegittimità della ammissione alla gara della IGECO rilevando la violazione della lex specialis ed in particolare del punto IV.2.1) del bando.
II) In via subordinata. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza nella formulazione dei criteri di aggiudicazione- manifesta illogicità e contraddittorietà interna della lex specialis di gara: si impugna la lex specialis nella parte in cui si attribuisce, con riferimento all’offerta tempo, da 0 a 5 punti con il maggior ribasso sul termine di 360 giorni e, proporzionalmente, per ribassi inferiori, da 0 a 4 p., pur prevedendosi che il tempo minimo per l’esecuzione non potrà essere inferiore a 360 giorni; da ciò consegue che, rispetto al termine di esecuzione dei lavori i concorrenti non avrebbero potuto proporre alcun ribasso percentuale, essendo ad essi vietato offrire un tempo di esecuzione inferiore a 360 giorni.
III) Ancora in via subordinata. Violazione del principio di segretezza delle offerte – Violazione del punto VI.3) del bando di gara, nonché della parte prima, capo 1, capo 3 e capo 5, della parte seconda, capo 2 e capo 3, del disciplinare di gara – Violazione del principio di par condicio tra i concorrenti: la commissione nella sua prima riunione in seduta pubblica, al momento di aprire i plichi esterni ai soli fini della verifica della documentazione amministrativa, ha aperto la busta contenente l’offerta tecnica di uno dei concorrenti.
1.3. Con motivi aggiunti depositati in data 7 marzo 2011 la ricorrente ha anche impugnato la nota dell’1 marzo 2011 recante il diniego totale di autotutela rispetto all’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale.
1.4. Con ricorso incidentale del 13 aprile 2011 la controinteressata ha invece impugnato l’ammissione alla gara della ricorrente deducendo le seguenti censure:
I) Violazione art. 83 d.lgs.163/2006 e artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del punto IV.2.1. del bando di gara e dei punti 3 capo 3.1. e 5 capo d.5 del disciplinare di gara (parte prima). Violazione e falsa applicazione punti 1.3 e 5 del disciplinare (parte seconda).Violazione punto 4 capo 4.1. del capitolato speciale d’appalto.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.lgs. 163/2006. Violazione della lex specialis di gara. Violazione art. 2 d.lgs. 163/2006. Violazione del principio di par condicio: i provvedimenti impugnati sarebbero egualmente illegittimi se l’impresa fosse stata ammessa sulla scorta di un giudizio di sufficienza della documentazione prodotta, salva la sua regolarizzazione ex art. 46 codice contratti
III) Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta, falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto: in ogni caso non poteva essere assegnato il miglior punteggio per l’offerta tecnica in presenza di un progetto parziale ed incompleto.
1.5. A seguito della presentazione della perizia di parte depositata in data 18 maggio 2011 dalla ricorrente, la IGECO ha proposto motivi aggiunti nel ricorso incidentale rassegnando le ulteriori seguenti censure:
IV) Violazione punto IV.2.1. del bando e parte prima 5 d) sub 3 disciplinare. Violazione art. 76 d.lgs. 163/2006. Violazione parte II punto 5 sub 7 disc.
V) Violazione art. 11 d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi in tema di unicità dell’offerta: sul falso presupposto che il rilievo dei sottoservizi sia onere incombente solo sull’aggiudicataria la OC avrebbe rilevato di effettuare detto rilievo “in fase di gara”.
VI) Violazione art. 2, 11, 76, 83 d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione del punto IV.2.1. del bando di gara e dei punti 3 capo 3.1. e 5 capo d.5 del disciplinare di gara (parte prima) sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione punti 1.3. e 5 del disciplinare (parte seconda).Violazione punto 4 capo 4.1. del capitolato speciale d’appalto.
VII) Violazione dei principi in materia di par condicio e immodificabilità dell’offerta. Violazione art. 76 d.lgs. 163/2006 sotto altro profilo: secondo la ricorrente incidentale la lex di gara avrebbe previsto proprio l’eliminazione delle interferenze come requisito minimo.
1.6. Nella pubblica udienza del 9 giugno 2011la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
2. In applicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2001 deve essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale il quale è comunque infondato e va respinto.
2.1. A dire della ricorrente incidentale, la OC andava esclusa per non aver presentato una variante migliorativa ai sensi del punto IV.2.1. sub 2 del bando (diverso profilo idraulico per evitare le interferenze coi sottoservizi esistenti p. 50/100) non avendo effettuato e predisposto il rilievo dei sottoservizi, formulando una proposta progettuale in cui la condotta interferisce con quelli esistenti e in particolare col tronco della fogna nera, nonché confessando di aver contemplato nella proposta di variante anche la possibilità della non totale eliminazione di ogni interferenza della nuova condotta con quella di fogna nera, dichiarando che “ la variante vuole raggiungere un duplice scopo; a) ridurre al minimo se non eliminare del tutto le interferenze con altri sottoservizi esistenti”.
Pertanto, sempre a dire della ricorrente incidentale, la mancata individuazione della rete dei sottoservizi e la mancata previsione della totale eliminazione degli stessi (con il convincimento errato che solo l’abbassamento altimetrico della condotta fosse condizione necessaria e sufficiente) avrebbe dovuto comportare l’esclusione della OC.
2.2. La censura non coglie nel segno.
Invero, negli atti di gara non vi è una norma che imponga il deposito del “rilievo dei sottoservizi”; anzi la nota di chiarimenti del dirigente del 19 novembre 2010 precisa che la planimetria dei sottoservizi non è disponibile e che gli ”oneri relativi alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi (nonché di garantire la efficienza mediante opportuni by-pass per garantire la continuità dei servizi stessi) sono dell’impresa appaltatrice, che quindi ha anche l’onere di individuarli”.
Appare quindi evidente che non si poteva disporre l’esclusione per l’omissione di una prescrizione non richiesta né espressamente, né indirettamente dalla lex specialis.
Peraltro, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla "lex specialis" una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 8 giugno 2011 , n. 842).
A ciò aggiungasi che in base al principio di certezza dei rapporti giuridici che deve caratterizzare ogni pubblica selezione, nella ipotesi in cui una causa di esclusione non sia espressamente prevista dalla lex specialis di gara, è precluso all'interprete, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, di ritenere necessario il compimento di un incombente a carico della impresa non previsto dalla lex specialis, non essendo consentito, in assenza di una espressa previsione e comminatoria di esclusione, al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione che ha predisposto la lex specialis, dato che il cd. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello letterale. (C.d.S , III, 11 marzo 2011 n. 1583).
Tale considerazione evidenzia pertanto la sufficienza della documentazione presentata dalla ricorrente in sede di gara in relazione a tale aspetto.
2.3. Del pari infondata è anche la censura del ricorso incidentale ove si contesta l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica della ricorrente.
In proposito deve premettersi che la commissione di gara, nell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gode di una ampia discrezionalità nella attribuzione del punteggio agli elementi costituenti l'offerta tecnica, purché in linea con i criteri predefiniti nella "lex specialis" di gara e che tale discrezionalità di natura tecnico-amministrativa non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze.
Nella specie non sussistono le rilevate illogicità ed incongruenze.
Difatti, il Collegio ritiene che, quanto alla dedotta necessità della eliminazione dei sottoservizi esistenti, una lettura razionale e logica del bando di gara evidenzia che la c.d. “eliminazione” dei sottoservizi esistenti, non può certo essere di tipo materiale( perché in tal caso l’appalto avrebbe riguardato anche questi ultimi e gli enti agli stessi preposti) ma di tipo bypassante o di c.d. copertura come prevede il capitolato, sicché non poteva pretendersi la eliminazione materiale dei sottoservizi ma la mera eliminazione delle interferenze di questi ultimi.
In proposito, il disciplinare di gara punto a.2, in relazione al punteggio massimo per il merito tecnico prevede quanto segue: a.1.”miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche( punti 5); a.2. “a parità di portata da smaltire prevista per il progetto a base di gara, prevedere un diverso profilo idraulico imponendo il ricoprimento del tubo e/o dei tubi almeno di ml 1,20 per poter evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti.”
Appare quindi evidente che la prescrizione contenuta nel capitolato d’appalto al punto 4.1.”eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti (enel, telecom, acquedotto, fognatura nera, rete gas, ecc) previa autorizzazione degli enti interessati” deve essere letta congiuntamente al citato punto 2 del disciplinare.
Con riferimento a tale prescrizione a pag. 8 dell’offerta tecnica della OC, si prevede il ricoprimento dei tubi di ml 1,25 e 2,84 - e quindi in misura superiore al ml 1,20 richiesto dal bando e tale da “annullare tutte le interferenze” -, sicché sotto questo aspetto, la valutazione positiva effettuata dalla Commissione di gara risulta esente da vizi di natura logica.
2.4. Infine, con i motivi aggiunti al ricorso indentale espressi dalla IGECO, quest’ultima deduce la illegittimità della ammissione alla gara della OC o, comunque, la illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione con riferimento all’offerta tecnica della stessa, alla luce delle considerazioni espresse dalla ricorrente, successivamente alla proposizione dell’offerta, negli atti depositati nel ricorso in esame (perizia tecnica e memoria depositata il 24 maggio 2011).
Appare evidente che tali considerazioni risultano del tutto estranee all’offerta tecnica la quale deve considerarsi immutabile ed immutata nei suoi contenuti sicché tali atti non possono considerarsi integrativi dell’offerta nel suo complesso e quindi sul giudizio espresso dalla stazione appaltante, la cui legittimità va valutata non già ex post, ossia sulla scorta delle risultanze processuali, ma ex ante, ossia in relazione agli atti esistenti al momento della formulazione di tale giudizio.
Da ciò consegue l’irrilevanza delle dichiarazioni, osservazioni e considerazioni espresse dalla ricorrente negli atti difensivi citati, ai fini del sindacato della legittimità dell’operato della stazione appaltante con riferimento all’ammissione ed alla valutazione dell’offerta tecnica proposta da OC; da tale irrilevanza discende la carenza di interesse della ricorrente incidentale a coltivare le censure espresse nei motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2011.
3. Può ora passarsi ad esaminare il ricorso principale.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la IGECO non si sarebbe limitata, per evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti, a proporre solo variazioni delle posizioni altimetriche dei rami della rete pluviale ma avrebbe conformato la propria offerta tecnica variando completamente i diametri, i materiali e le pendenze delle tubazioni rispetto a quelli stabiliti dal progetto esecutivo.
La censura è fondata.
3.2. Nella relazione descrittiva EC afferma di aver migliorato il profilo idraulico delle rete pluviale perseguendo l’obiettivo di eliminare le interferenze con i sottoservizi esistenti con “un abbassamento generale delle livellette che ha consentito, in tutti i casi, di collocare le condotte di progetto ad una quota tale da non interferire con le reti esistenti di AQP, Gas, ENEL e fogna nera”. Afferma, inoltre, nella medesima relazione descrittiva, che al fine perseguire l’ulteriore obiettivo di modificare la capacità di deflusso idraulico delle condotte si sono aumentate “le pendenze, modificando le sezioni dei collettori di progetto da rettangolari a circolari”: questo ha comportato la modificazione di tutti i diametri delle condotte sintetizzati nella tabella a pag. 5 della relazione, nonché “la demolizione del collettore esistente e la sua sostituzione con un collettore circolare 2000”.
3.2.1 Dalla tabella riassuntiva a pag. 5 della relazione si evince poi che IGECO ha modificato i materiali delle tubazioni rispetto al progetto esecutivo a base di gara e che “sono state modificate quasi tutte le pendenze dei rami della rete pluviale” e, conseguentemente, i profili delle tubazioni.
3.2.2 Dalla relazione tecnica di parte (a firma ing. Donato Rocco dell’8 marzo 2011), prodotta dalla stessa IGECO, risulta che quest’ultima ha modificato i materiali delle tubazioni e che tale modiche sono così giustificate:
- “nel ramo B i tratti individuati in progetto a base di gara con il n. 164-76 e 76 e 77 previsti con scatolari in CAV 1800x1200 e 188x1400 sono stati sostituiti con due condotte affiancate in PEAD DN” per evitare l’interferenza con la fogna nera…”;
- “nel ramo C, il tratto individuato in progetto a base di gara con il n. 52-23 previsto in PEAD DN 600 è stato sostituito con un CAV 1200 per adeguare la sezione del nuovo collettore alle portate in esso confluenti e garantire un’adeguata resistenza delle tubazioni tenuto conto delle condizioni di posa e dei carichi stradali su di esse agenti…”.
3.2.3 Nella Relazione tecnica - descrizione delle proposte di varianti migliorative, IGECO afferma altresì che “le pendenze sono state aumentate al fine di uniformare le livellette e ridurre, a parità di portata, le sezioni dei collettori e quindi i loro ingombri, interferendo meno con il tessuto urbano e sub-urbano”.
3.2.4 Quanto alla modifica dei diametri dei collettori di progetto la aggiudicataria conferma di aver effettuato tale modifica pur giustificando tale circostanza richiamando il chiarimento espresso dal Dirigente del Settore a seguito della pubblicazione degli atti inditivi: alla domanda se risultava possibile utilizzare in sostituzione dello scatolare, condotte ovoidali e/o circolari, il Dirigente rendeva risposta affermativa (“assicurando la portata prevista in progetto si ritiene di poter dare risposta affermativa”).
3.3. In diSPrte la questione della ritualità di tali chiarimenti, non risultando pubblicati e resi noti con le medesime formalità degli atti inditivi, ritiene il Collegio che gli stessi non potevano modificare una precisa prescrizione della lex specialis ma, al più integrarla, sicché pur risultando possibili condotte scatolari al posto di quelle ovoidali o circolari, dovevano rimanere inalterate le dimensioni previste nel capitolato di gara ossia il diametro ivi previsto, o comunque (trattandosi di figure geometriche nelle quali il diametro non è previsto) la larghezza o l’ingombro.
Del resto, l’imposizione di prescrizioni minime od oneri formali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis risulta condizione necessaria per il rispetto del principio di formalità e certezza collegato alla garanzia della par condicio.
3.3.1 Secondo quieti principi giurisprudenziali, la possibilità di proporre variazioni migliorative, prevista dall'art. 76 del codice degli appalti per qualsivoglia appalto, come derivante dalle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, comporta che il progetto proposto dalla stazione appaltante possa subire modifiche, purché non si alterino i caratteri essenziali (i c.d. " requisiti minimi") delle prestazioni richieste dalla lex specialis per non ledere la par condicio (cfr. Cons. Stato, sez.V, 11 luglio 2008 n. 3481; id. sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149).
Difatti, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici, ma la complessità dell'offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti del progetto base elaborato dall'amministrazione.
In ogni caso è consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non vengano alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla "lex specialis" onde non ledere la "par condicio".(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 29 ottobre 2008 , n. 1480).
Del resto, ammettere che l'Amministrazione possa derogare ex post ad una regola prestabilita ex ante equivarrebbe a consentire un'inammissibile violazione del principio dell'affidamento e della par condicio, avuto riguardo ai concorrenti che invece si sono attenuti alla tassativa prescrizione di gara formulando un'offerta conforme alle previsioni di progetto esecutivo.
3.4. Nella specie il bando di gara prevedeva espressamente l’inammissibilità di varianti sostanziali al progetto esecutivo posto a base di gara specificando che “per varianti sostanziali si intendono quelle afferenti la sagoma e le dimensioni del recapito finale, il diametro e il materiale delle tubazioni, la distribuzione planimetrica e il profilo delle tubazioni”, prevedendosi espressamente che “l’impresa che inserirà nell’offerta tecnica varianti sostanziali sarà esclusa dalla procedura di gara”
A fronte di una norma di siffatto chiaro e imperativo tenore, ritiene il Collegio che non residua in capo all'Amministrazione alcuno SPzio di discrezionalità che consenta di formulare un giudizio di rilevanza o meno in termini economici della variazione progettuale prospettata dal concorrente rispetto all'importo complessivo dei lavori, dovendosi escludere dalla competizione l'impresa che ha offerto la soluzione progettuale in variante rispetto al dettaglio di progetto esecutivo, posto che la discrezionalità dell'Amministrazione si è già dispiegata ed anche esaurita nel momento in cui l'Ente ha predisposto le regole della gara.
Né può ritenersi che il bando di gara ammettesse le varianti inerenti la sagoma e le dimensioni del recapito finale, il diametro e il materiale delle tubazioni, la distribuzione planimetrica e il profilo delle tubazioni, risultando consentita la previsione di un “diverso profilo idraulico”.
Piuttosto, in diSPrte la espressa specificazione del concetto di profilo idraulico inerente l’imposizione del “ricoprimento del tubo o dei tubi almeno di ml 1,20” come disposta dal disciplinare di gara punto a.2., poiché deve ritenersi che le clausole del bando di gara devono essere interpretate in maniera tale da evitare contraddittorietà tra una disposizione e l'altro della stesso atto e quindi secondo principi di coerenza sistematica e logica, appare evidente che la possibilità della variazione del c.d. “profilo idraulico” non doveva comunque comportare quelle varianti sostanziali ivi specificate.
4. Le considerazioni suindicatate consentono quindi al Collegio di accogliere le censure espresse dalla ricorrente in via principale.
Tale circostanza comporta l’illegittimità dell’ammissione alla gara della IGECO con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei confronti di quest’ultima ed annullamento degli atti ad essa relativi.
4.1. Deve essere accolta anche la domanda di subentro della ricorrente, con conseguente necessità di dichiarare inefficace ex tunc il contratto nelle more già stipulato, sussistendo, ad avviso della Sezione, i presupposti indicati nell'art. 122 C.P.A..
Difatti: 1) la ricorrente risulta posizionata al secondo posto nella graduatoria in questione; 2) pur essendo stato stipulato il contratto in data 24 marzo 2011 non sono state rilevate impossibilità tecniche al subentro della ricorrente nel contratto in corso; 3) in ogni caso l’esecuzione dello stesso non risulta comunque ad un grado tale rendere impossibile tale evenienza; 4) l’annullamento degli atti impugnati non comporta l’obbligo di rinnovare la gara; 5) risulta espressamente proposta la domanda di subentro.
4.2. Sussistono nondimeno giustificati motivi, in considerazione della complessità delle questioni proposte, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti amministravi impugnati;
- dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra l’Amministrazione Comunale di Sogliano Cavour e EC ON SP;
- dispone il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione della gara e nel contratto di cui in epigrafe;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del 9 e del 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2011
IL SEGRETARIO