Sentenza 27 agosto 2003
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- 1. Sanzioni amministrative, cartella di pagamento, multa, mancata notifica, opposizione, vizi propri dell'atto presupposto, inammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2019
- 2. cosa succede e come ci si può difendereAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 6 novembre 2018
Le multe non notificate – indice: Mancata conoscenza Opposizione cartella Tardiva conoscenza Recupero garanzia Conclusioni Stando a quanto afferma la recente ordinanza n. 26843/2018 della Corte di Cassazione, a conferma delle valutazioni delle Sezioni unite con sentenza n. 22080/2017, in materia di opposizione a sanzioni amministrative deve essere dichiarata l'inammissibilità di un'opposizione a una cartella di pagamento se questa è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase della formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, se l'opponente non deduce, oltre che in preliminare la mancata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12531 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N E n , N e 1 p O I 8 Z a 2 A m 4 R e T t 1 s S 1 I i - s G 4 BBLICA ITALIANA E l INN ME DE POPO125 31 /0 3 2 a R . e A L h D c 3 i f E 2 i T d . N o E T S m R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 A Z Oggetto sabadone SEZIONE PRIMA CIVILE Va аши Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G. N. 18541/00 - Consigliere Cron.26413 Dott. Walter CELENTANO Consigliere- Rep. Dott. Renato RORDORF Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 06/03/03 Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENT ENZA " sul ricorso proposto da: DE LI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 9, presso l'avvocato CRISTINA CONSALVI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO CIANO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI ROMA;
- intimata avverso la sentenza n. 8754/00 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 21/07/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 572 udienza del 06/03/2003 dal Consigliere Dott. Bruno -1- : - SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - - -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 29-1-2000, De LI TE proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma, ai sensi della 1. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 113/99, emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Roma ed avente ad oggetto il pagamento di £ 3.415.000 a seguito di diciotto verbali di accertamento dei Vigili Urbani del Comune di Roma per affissione abusiva di manifesti elettorali riguardanti le elezioni amministrative dell'anno 1997. L'adito Giudice, non costituitasi l'intimata Prefettura, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il De LI;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura. Motivi della decisione - Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 23, secondo comma, della 1. n. 689/81, e successive modifiche, per non avere la Prefettura di Roma, tra l'altro contumace, a seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice in data 15-2-2000, provveduto al deposito dei verbali di accertamento. Con il secondo motivo violazione dell'art. 23, dodicesimo comma, della 1. n. 689/81, che sancisce esplicitamente che il Giudice "accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti di responsabilità dell'opponente", nonché dell'art. 2947 c.c.. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 14, 16 e 18 della 1. n. 689/81, e successive modifiche, laddove il primo Giudice ha rigettato l'opposizione “pur in difetto della dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento”. Si precisa che al provvedimento impugnato non erano stati allegati detti verbali ma semplicemente indicati per numero e che l'opponente ha sempre sostenuto di non averne ricevuto notifica. Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione alle suesposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente, in quanto tutte avente ad oggetto il medesimo thema decidendum della rilevanza, sul piano probatorio, ed ai fini dell'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione ex l. n. 689/81, della preesistente notifica dei verbali di accertamento delle contestate infrazioni amministrative. Nella vicenda in esame, già in sede di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, a fronte della doglianza dell'odierno ricorrente riguardante l'omessa notifica dei verbali in questione nei suoi confronti, l'intimata Prefettura, tra l'altro contumace, non ha ottemperato all'ordinanza da detto giudice emessa, in data 15-2-2000, e tendente al deposito dei verbali di accertamento di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione. Tale circostanza, unitamente all'incompleto riferimento in detta ordinanza-ingiunzione agli stessi verbali, poiché avente ad oggetto unicamente l'indicazione del loro numero e non le date delle relative notifiche (o comunque utili indicazioni in ordine all'effettiva messa a conoscenza del destinatario contravvenzionato delle commesse violazioni), dà luogo ad un totale inadempimento dell'onere probatorio spettante la Pubblica Amministrazione in tema di irrogazione di sanzioni amministrative. Ne deriva, ai fini della validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ai sensi L della 1. n. 689/81, l'esigenza, qualora il contravvenzionato eccepisca la mancanza di notifica dei verbali posti a suo fondamento, che la Pubblica Amministrazione intimante dia prova dell'avvenuta gli notifica in questione, quantomeno indicandone, in modo esaustivo, i relativi estremi (data di notifica o di effettiva messa a conoscenza) nella stessa ordinanza-ingiunzione (così come nell'eventuale, conseguente cartella esattoriale). Del resto, già questa Corte, con orientamento pienamente condivisibile (Cass. n. 59/2003 m. 559456), ha statuito che in tema di sanzioni amministrative il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, cui è da ritenersi equiparata la mancanza di prova della stessa, determina l'inesistenza del credito azionato, comportando, altresì, la caducazione della connessa cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione. Fortemente censurabile è, quindi, l'impugnata decisione laddove, tra l'altro, sulla base di una laconica ed insufficiente motivazione inserita in uno "standard" di sentenza, ha ritenuto legittima la pretesa avanzata nei confronti dell'ingiunto in mancanza di un'adeguata prova in proposito, non consentendo il tempestivo ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato. In Roma, il 6-3-2003 L'estensore Il Presidente В а Auth. No IL CANCELLIERE Someda Mazaliy CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 27 AGO. 2003 il IL CANCE RE :