Articolo 3 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 maggio 1952
Art. 3.
(Reggenza di uffici minori)


Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.
Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, e' fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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