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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 proposta da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
PANICO, entrambi elettivamente domiciliati in Via 24 Maggio n. 315, Isernia (IS), presso lo studio dell'Avv. Laura CALVANESE;
RICORRENTE
E
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
MERCOLINO, ed elettivamente domiciliata al Corso Campano n. 53, Venafro (IS), presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 4.03.2011 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. in data 15.03.2011, la parte ricorrente - locatrice, domandava la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile ad uso diverso da quello abitativo con condanna della resistente conduttrice, nella sua qualità di agente di assicurazioni della Milano Ass.ni
S.p.A., al rilascio dell'immobile nonché la condanna al ripristino dello stato dei luoghi oggetto del contratto e al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.
A tal fine il ricorrente esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Venafro (IS), alla Via M.
Buonarroti n. 38 ubicato al piano terra, interno 2 e contraddistinto in catasto al foglio 18, particella
1019, subalterno 2, in virtù del contratto di compravendita per atto a rogito del dott.
[...] , Notaio in Venafro, del 25.07.2007 (rep. n. 55734, raccolta n. 21243), registrato il 3.08.2007 al Per_1
n. 2166, serie 1T e trascritto il 6.08.2007 al num. 3629/2703, stipulato con il sig. , Parte_2 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società inoltre, di essere Controparte_2 subentrato, in qualità di locatore, nel preesistente contratto di locazione del 30.09.2002 e registrato il
24.10.2002 al n. 1539, serie 3.
Nel corso del contratto di locazione, il locatore rilevava un mutamento dell'originario stato dei luoghi che assumeva fosse stato realizzato dal conduttore senza il suo consenso e senza aver ricevuto alcun tipo di comunicazione. Lamentava, dunque, un abuso nel godimento della cosa locata, tale da integrare una grave violazione dell'art. 1587 c.c., che avrebbe determinato una causa legittima di risoluzione contrattuale. Il ricorrente evidenziava che le modifiche planimetriche attuate dal conduttore risultavano carenti anche dell'obbligatoria denuncia di inizio attività.
Si costituiva in giudizio in qualità di conduttrice, che riteneva di non aver mai Controparte_1 realizzato le opere contestate dal ricorrente, precisando che durante la locazione l'appartamento non aveva subito alcuna modifica da parte della conduttrice essendosi limitata a compiere interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, al fine di mantenerlo idoneo all'uso pattuito. Tuttavia, enunciava l'opponibilità al terzo acquirente ex art. 1599 c.c. della clausola n. 8 del contratto di locazione de quo secondo cui il 'locatore' concedeva il permesso alla realizzazione nei locali dei lavori necessari per rendere l'immobile adatto all'uso di ufficio cui era destinato con il conseguente obbligo di ripristino nel solo caso di disdetta da parte del conduttore. In ordine all'eccezione di controparte relativa alla violazione delle disposizioni in materia di regime autorizzatorio della DIA, parte conduttrice sosteneva di aver realizzato soltanto “meri interventi manutentivi interni per i quali non è richiesto alcun provvedimento autorizzativo” e che, in astratto, la violazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 non integrava un inadempimento “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte” ex art. 1455 c.c. Dunque, parte resistente concludeva chiedendo di rigettare la domanda di risoluzione del contratto, di rilascio dell'immobile e di ripristino in quanto infondate in fatto e in diritto, rigettare ogni istanza di risarcimento del danno e condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti, onorari di giudizio e accessori come per legge.
Alla prima udienza fissata in data 17.06.2011, il G.I. rigettava le richieste di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti negli atti introduttivi in quanto inammissibili.
Nel corso del giudizio veniva disposta la CTU, con la nomina del geometra , per Controparte_3 accertare il mutamento dello stato dei luoghi.
All'udienza del 10.09.2015 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU e conseguente giuramento di rito, parte ricorrente dava atto della riconsegna dell'immobile da parte del conduttore senza il ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente all'udienza del 24.02.2022 parte ricorrente dichiarava il decesso del ricorrente, riportandosi alla richiesta di interruzione del processo del 16.02.2022.
All'udienza del 5.12.2022 il GOP titolare del procedimento dichiarava l'interruzione del processo per la morte di parte ricorrente.
All'udienza del 18.09.2023 il GOP, in virtù della riassunzione del processo effettuata con il deposito del ricorso in data 22.02.2023, fissava l'udienza del 24.06.2024 per la prosecuzione del giudizio onerando parte resistente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione, in data 11.04.2024 si costituiva in giudizio solo in qualità di figlia del de cuius, che dava atto della rinuncia all'eredità di cui al Controparte_4 verbale di rinuncia all'eredità n. 653/2024 R.V.G. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) -
Ufficio Volontaria Giurisdizione.
A seguito di variazione tabellare del 19.03.2024, il presente giudizio veniva assegnato all'odierno
Giudicante. Con decreto del 20.06.2024 veniva fissata la trattazione dell'udienza del 23.10.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. e in data 21.11.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
2. Preliminarmente, occorre trattare della questione pregiudiziale dell'eccezione di estinzione del processo di cui all'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., correlata all'intervenuta interruzione del giudizio de quo a seguito 'dell'evento morte' del ricorrente verificatosi dopo la costituzione a mezzo del suo avvocato e alla sua tardiva riassunzione che si intende in tal sede rilevare d'ufficio.
In dettaglio, nel corso del giudizio all'udienza del 24.02.2022, il procuratore costituito dichiarava la morte di parte ricorrente avvenuta l'11.01.2019, come da certificato di morte allegato all'istanza di interruzione del processo del 16.02.2022. Successivamente, parte resistente depositava il ricorso in riassunzione solo in data 22.02.2023.
Dall'analisi della disciplina codicistica in materia, emerge che l'effetto interruttivo del processo è subordinato alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente 'dall'evento' previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita che ha effetti costitutivi, ponendosi all'interno della fattispecie interruttiva.
In particolare, l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. dispone che quando la morte della parte avviene dopo che la parte si è costituita a mezzo del suo avvocato, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione indipendentemente dalla pronuncia del giudice che ha valore esclusivamente dichiarativo (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
4336/2023).
Nel presente giudizio, deve ritenersi verificato l'effetto interruttivo, in quanto 'l'evento morte' è stato dichiarato dal procuratore costituito all'udienza del 24.02.2022, secondo le formalità espressamente previste dall'art. 300, comma 1, c.p.c. In ordine all'esistenza dei presupposti ai quali l'art. 307, comma 3,
c.p.c. ricollega l'effetto estintivo, occorre procedere, poi, alla verifica del mancato rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge per la prosecuzione o per la riassunzione del processo.
In proposito, è opportuno ripercorrere brevemente la dibattuta nozione di 'conoscenza legale' e del complesso tema dell'individuazione del momento dal quale far decorrere il dies a quo per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto.
Per costante orientamento giurisprudenziale ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, è esclusa ogni rilevanza del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione con riguardo alla vicenda processuale della morte della parte costituita a mezzo di procuratore – fattispecie verificatasi nel presente giudizio - in quanto l'interruzione del processo consegue alla dichiarazione in giudizio o alla notifica dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito, a partire dalle quali decorre il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto. L'ordinanza interruttiva del processo ha, dunque, natura meramente ricognitiva determinando uno stato di quiescenza del processo fino alla riassunzione o in mancanza fino all'estinzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 9255/2020;
Cass. civ., Sez. VI, n. 21375/2017; S.U. n. 7443/2008). In altri termini, l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza dal procuratore della stessa parte colpita dall'evento “produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord. n.
16797/22; S.U. n. 7443/2008). Sul punto, si ribadisce che il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione del giudizio decorre dalla data della dichiarazione in giudizio resa dal procuratore, “nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo (..) senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord. n. 16797/22; S.U.
n. 7443/2008). La conoscenza legale 'dell'evento morte', che innesca il decorso del termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., può aversi non solo nelle forme di cui all'art. 300, comma 1,
c.p.c., ma anche attraverso atti aventi pubblica fede, in riferimento, però, alle diverse ipotesi di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 12890/2020).
La questione della individuazione del dies a quo, del termine per la riassunzione del processo interrotto, ha alimentato un ampio dibattito giurisprudenziale, in relazione alle diverse cause di interruzione del processo di cui agli artt. 299 e 301 c.p.c., su cui è intervenuta la Corte costituzionale. Ciò in quanto la disposizione dell'art. 305 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2009 da un lato, individuava il termine perentorio, decorso il quale il giudizio interrotto e non tempestivamente riattivato si estingueva, dall'altro, nulla prevedeva in ordine al momento iniziale della sua decorrenza. Sul punto è intervenuta, tra le altre, la Corte costituzionale che con la sentenza n. 159 del 6 luglio 1971 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che il termine per la prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., decorreva dall'interruzione e non dal momento in cui le parti ne avessero avuto conoscenza. È rimasta, invece, immutata la disciplina prevista per l'ipotesi 'dell'evento morte', che colpisca la parte costituita di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c. (cfr. S.U. n. 7443/2008).
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi ormai acquisito il principio per il quale, nei casi in cui l'interruzione del processo non operi ipso iure, ovvero quelli di cui all'articolo 300, comma 1, c.p.c., il termine per la prosecuzione o per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento si è verificato (l'11.01.2019), bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione ne sia venuta a conoscenza nelle forme di legge. Nei casi in cui l'interruzione del processo operi ipso iure, cioè nel caso di 'eventi' che colpiscano la parte prima della sua costituzione (art. 299 c.p.c.), la parte costituita personalmente (art. 300, comma 3, c.p.c.), ovvero il procuratore (art. 301 c.p.c.), il termine per la riattivazione decorre dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione sia venuta a conoscenza dell'evento interruttivo. La conoscenza dell'evento interruttivo, idonea a far decorrere il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, è quella legale;
per conoscenza legale dell'evento, deve intendersi quella conseguita mediante atti processuali e cioè “mediante dichiarazione, notificazione o certificazione non essendo sufficiente la conoscenza quella aliunde acquisita”, con la conseguenza che “il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti” del processo (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023). Diversamente, nel caso di effetto interruttivo che non operi ipso iure, come quello di cui all'art. 300, comma 1 c.p.c., la conoscenza legale dell'evento interruttivo, da cui far decorrere il termine ai fini della riassunzione o della prosecuzione del giudizio, si realizza in presenza di una dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti effettuata dal procuratore della parte investita dall'evento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023; S.U. n.
7443/2008).
Nella specie, la conoscenza legale dell'evento interruttivo si è avuta il 24.02.2022 con la dichiarazione resa dal procuratore costituito nel verbale di udienza.
È pacifico che incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il deposito del ricorso, che, nella specie, è avvenuto il 22.02.2023, oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo del 24.02.2022 (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2174/2016), in quanto la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo del 5.12.2022 ha avuto solo efficacia dichiarativa.
Il presente giudizio deve, quindi, ritenersi estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 300, commi
1 e 2, 305 e 307, comma 3, c.p.c., in quanto la riassunzione del giudizio da parte del conduttore non è avvenuta entro il prescritto termine perentorio di tre mesi dall'interruzione per morte del locatore dichiarata, appunto, all'udienza del 24/02/2022, essendo stato depositato il ricorso per riassunzione solo in data 22.02.2023. Dunque sussistono entrambi i presupposti richiesti dal legislatore per l'estinzione del giudizio de quo, quali l'intervenuta interruzione del processo e l'inutile decorso del
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., non avendo le parti compiuto quegli atti di impulso necessari a far proseguire il processo;
a seguito della riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, l'art. 307, comma 4, c.p.c., prevede che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata dal giudice anche d'ufficio non necessitando, quindi, dell'eccezione di parte.
3. Per quanto riguarda le spese processuali, le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., non potendo configurarsi la soccombenza per la fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione, in quanto non è sorta alcuna controversia relativa all'estinzione del processo per tardività della riassunzione essendo stata rilevata d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord.
n. 20073/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione a seguito dell'interruzione del processo verificatasi per effetto della morte del ricorrente;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Isernia, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 proposta da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
PANICO, entrambi elettivamente domiciliati in Via 24 Maggio n. 315, Isernia (IS), presso lo studio dell'Avv. Laura CALVANESE;
RICORRENTE
E
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
MERCOLINO, ed elettivamente domiciliata al Corso Campano n. 53, Venafro (IS), presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 4.03.2011 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. in data 15.03.2011, la parte ricorrente - locatrice, domandava la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile ad uso diverso da quello abitativo con condanna della resistente conduttrice, nella sua qualità di agente di assicurazioni della Milano Ass.ni
S.p.A., al rilascio dell'immobile nonché la condanna al ripristino dello stato dei luoghi oggetto del contratto e al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.
A tal fine il ricorrente esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Venafro (IS), alla Via M.
Buonarroti n. 38 ubicato al piano terra, interno 2 e contraddistinto in catasto al foglio 18, particella
1019, subalterno 2, in virtù del contratto di compravendita per atto a rogito del dott.
[...] , Notaio in Venafro, del 25.07.2007 (rep. n. 55734, raccolta n. 21243), registrato il 3.08.2007 al Per_1
n. 2166, serie 1T e trascritto il 6.08.2007 al num. 3629/2703, stipulato con il sig. , Parte_2 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società inoltre, di essere Controparte_2 subentrato, in qualità di locatore, nel preesistente contratto di locazione del 30.09.2002 e registrato il
24.10.2002 al n. 1539, serie 3.
Nel corso del contratto di locazione, il locatore rilevava un mutamento dell'originario stato dei luoghi che assumeva fosse stato realizzato dal conduttore senza il suo consenso e senza aver ricevuto alcun tipo di comunicazione. Lamentava, dunque, un abuso nel godimento della cosa locata, tale da integrare una grave violazione dell'art. 1587 c.c., che avrebbe determinato una causa legittima di risoluzione contrattuale. Il ricorrente evidenziava che le modifiche planimetriche attuate dal conduttore risultavano carenti anche dell'obbligatoria denuncia di inizio attività.
Si costituiva in giudizio in qualità di conduttrice, che riteneva di non aver mai Controparte_1 realizzato le opere contestate dal ricorrente, precisando che durante la locazione l'appartamento non aveva subito alcuna modifica da parte della conduttrice essendosi limitata a compiere interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, al fine di mantenerlo idoneo all'uso pattuito. Tuttavia, enunciava l'opponibilità al terzo acquirente ex art. 1599 c.c. della clausola n. 8 del contratto di locazione de quo secondo cui il 'locatore' concedeva il permesso alla realizzazione nei locali dei lavori necessari per rendere l'immobile adatto all'uso di ufficio cui era destinato con il conseguente obbligo di ripristino nel solo caso di disdetta da parte del conduttore. In ordine all'eccezione di controparte relativa alla violazione delle disposizioni in materia di regime autorizzatorio della DIA, parte conduttrice sosteneva di aver realizzato soltanto “meri interventi manutentivi interni per i quali non è richiesto alcun provvedimento autorizzativo” e che, in astratto, la violazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 non integrava un inadempimento “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte” ex art. 1455 c.c. Dunque, parte resistente concludeva chiedendo di rigettare la domanda di risoluzione del contratto, di rilascio dell'immobile e di ripristino in quanto infondate in fatto e in diritto, rigettare ogni istanza di risarcimento del danno e condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti, onorari di giudizio e accessori come per legge.
Alla prima udienza fissata in data 17.06.2011, il G.I. rigettava le richieste di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti negli atti introduttivi in quanto inammissibili.
Nel corso del giudizio veniva disposta la CTU, con la nomina del geometra , per Controparte_3 accertare il mutamento dello stato dei luoghi.
All'udienza del 10.09.2015 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU e conseguente giuramento di rito, parte ricorrente dava atto della riconsegna dell'immobile da parte del conduttore senza il ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente all'udienza del 24.02.2022 parte ricorrente dichiarava il decesso del ricorrente, riportandosi alla richiesta di interruzione del processo del 16.02.2022.
All'udienza del 5.12.2022 il GOP titolare del procedimento dichiarava l'interruzione del processo per la morte di parte ricorrente.
All'udienza del 18.09.2023 il GOP, in virtù della riassunzione del processo effettuata con il deposito del ricorso in data 22.02.2023, fissava l'udienza del 24.06.2024 per la prosecuzione del giudizio onerando parte resistente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione, in data 11.04.2024 si costituiva in giudizio solo in qualità di figlia del de cuius, che dava atto della rinuncia all'eredità di cui al Controparte_4 verbale di rinuncia all'eredità n. 653/2024 R.V.G. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) -
Ufficio Volontaria Giurisdizione.
A seguito di variazione tabellare del 19.03.2024, il presente giudizio veniva assegnato all'odierno
Giudicante. Con decreto del 20.06.2024 veniva fissata la trattazione dell'udienza del 23.10.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. e in data 21.11.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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2. Preliminarmente, occorre trattare della questione pregiudiziale dell'eccezione di estinzione del processo di cui all'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., correlata all'intervenuta interruzione del giudizio de quo a seguito 'dell'evento morte' del ricorrente verificatosi dopo la costituzione a mezzo del suo avvocato e alla sua tardiva riassunzione che si intende in tal sede rilevare d'ufficio.
In dettaglio, nel corso del giudizio all'udienza del 24.02.2022, il procuratore costituito dichiarava la morte di parte ricorrente avvenuta l'11.01.2019, come da certificato di morte allegato all'istanza di interruzione del processo del 16.02.2022. Successivamente, parte resistente depositava il ricorso in riassunzione solo in data 22.02.2023.
Dall'analisi della disciplina codicistica in materia, emerge che l'effetto interruttivo del processo è subordinato alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente 'dall'evento' previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita che ha effetti costitutivi, ponendosi all'interno della fattispecie interruttiva.
In particolare, l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. dispone che quando la morte della parte avviene dopo che la parte si è costituita a mezzo del suo avvocato, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione indipendentemente dalla pronuncia del giudice che ha valore esclusivamente dichiarativo (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
4336/2023).
Nel presente giudizio, deve ritenersi verificato l'effetto interruttivo, in quanto 'l'evento morte' è stato dichiarato dal procuratore costituito all'udienza del 24.02.2022, secondo le formalità espressamente previste dall'art. 300, comma 1, c.p.c. In ordine all'esistenza dei presupposti ai quali l'art. 307, comma 3,
c.p.c. ricollega l'effetto estintivo, occorre procedere, poi, alla verifica del mancato rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge per la prosecuzione o per la riassunzione del processo.
In proposito, è opportuno ripercorrere brevemente la dibattuta nozione di 'conoscenza legale' e del complesso tema dell'individuazione del momento dal quale far decorrere il dies a quo per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto.
Per costante orientamento giurisprudenziale ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, è esclusa ogni rilevanza del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione con riguardo alla vicenda processuale della morte della parte costituita a mezzo di procuratore – fattispecie verificatasi nel presente giudizio - in quanto l'interruzione del processo consegue alla dichiarazione in giudizio o alla notifica dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito, a partire dalle quali decorre il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto. L'ordinanza interruttiva del processo ha, dunque, natura meramente ricognitiva determinando uno stato di quiescenza del processo fino alla riassunzione o in mancanza fino all'estinzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 9255/2020;
Cass. civ., Sez. VI, n. 21375/2017; S.U. n. 7443/2008). In altri termini, l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza dal procuratore della stessa parte colpita dall'evento “produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord. n.
16797/22; S.U. n. 7443/2008). Sul punto, si ribadisce che il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione del giudizio decorre dalla data della dichiarazione in giudizio resa dal procuratore, “nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo (..) senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord. n. 16797/22; S.U.
n. 7443/2008). La conoscenza legale 'dell'evento morte', che innesca il decorso del termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., può aversi non solo nelle forme di cui all'art. 300, comma 1,
c.p.c., ma anche attraverso atti aventi pubblica fede, in riferimento, però, alle diverse ipotesi di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 12890/2020).
La questione della individuazione del dies a quo, del termine per la riassunzione del processo interrotto, ha alimentato un ampio dibattito giurisprudenziale, in relazione alle diverse cause di interruzione del processo di cui agli artt. 299 e 301 c.p.c., su cui è intervenuta la Corte costituzionale. Ciò in quanto la disposizione dell'art. 305 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2009 da un lato, individuava il termine perentorio, decorso il quale il giudizio interrotto e non tempestivamente riattivato si estingueva, dall'altro, nulla prevedeva in ordine al momento iniziale della sua decorrenza. Sul punto è intervenuta, tra le altre, la Corte costituzionale che con la sentenza n. 159 del 6 luglio 1971 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che il termine per la prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., decorreva dall'interruzione e non dal momento in cui le parti ne avessero avuto conoscenza. È rimasta, invece, immutata la disciplina prevista per l'ipotesi 'dell'evento morte', che colpisca la parte costituita di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c. (cfr. S.U. n. 7443/2008).
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi ormai acquisito il principio per il quale, nei casi in cui l'interruzione del processo non operi ipso iure, ovvero quelli di cui all'articolo 300, comma 1, c.p.c., il termine per la prosecuzione o per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento si è verificato (l'11.01.2019), bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione ne sia venuta a conoscenza nelle forme di legge. Nei casi in cui l'interruzione del processo operi ipso iure, cioè nel caso di 'eventi' che colpiscano la parte prima della sua costituzione (art. 299 c.p.c.), la parte costituita personalmente (art. 300, comma 3, c.p.c.), ovvero il procuratore (art. 301 c.p.c.), il termine per la riattivazione decorre dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione sia venuta a conoscenza dell'evento interruttivo. La conoscenza dell'evento interruttivo, idonea a far decorrere il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, è quella legale;
per conoscenza legale dell'evento, deve intendersi quella conseguita mediante atti processuali e cioè “mediante dichiarazione, notificazione o certificazione non essendo sufficiente la conoscenza quella aliunde acquisita”, con la conseguenza che “il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti” del processo (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023). Diversamente, nel caso di effetto interruttivo che non operi ipso iure, come quello di cui all'art. 300, comma 1 c.p.c., la conoscenza legale dell'evento interruttivo, da cui far decorrere il termine ai fini della riassunzione o della prosecuzione del giudizio, si realizza in presenza di una dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti effettuata dal procuratore della parte investita dall'evento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023; S.U. n.
7443/2008).
Nella specie, la conoscenza legale dell'evento interruttivo si è avuta il 24.02.2022 con la dichiarazione resa dal procuratore costituito nel verbale di udienza.
È pacifico che incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il deposito del ricorso, che, nella specie, è avvenuto il 22.02.2023, oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo del 24.02.2022 (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2174/2016), in quanto la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo del 5.12.2022 ha avuto solo efficacia dichiarativa.
Il presente giudizio deve, quindi, ritenersi estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 300, commi
1 e 2, 305 e 307, comma 3, c.p.c., in quanto la riassunzione del giudizio da parte del conduttore non è avvenuta entro il prescritto termine perentorio di tre mesi dall'interruzione per morte del locatore dichiarata, appunto, all'udienza del 24/02/2022, essendo stato depositato il ricorso per riassunzione solo in data 22.02.2023. Dunque sussistono entrambi i presupposti richiesti dal legislatore per l'estinzione del giudizio de quo, quali l'intervenuta interruzione del processo e l'inutile decorso del
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., non avendo le parti compiuto quegli atti di impulso necessari a far proseguire il processo;
a seguito della riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, l'art. 307, comma 4, c.p.c., prevede che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata dal giudice anche d'ufficio non necessitando, quindi, dell'eccezione di parte.
3. Per quanto riguarda le spese processuali, le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., non potendo configurarsi la soccombenza per la fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione, in quanto non è sorta alcuna controversia relativa all'estinzione del processo per tardività della riassunzione essendo stata rilevata d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord.
n. 20073/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione a seguito dell'interruzione del processo verificatasi per effetto della morte del ricorrente;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Isernia, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio