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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1527/2022 promossa da alias nato in [...] il Parte_1 Parte_2
30/10/1985, C.F. – Codice CUI 060ADC6, CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Fico giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.04.2022 il ricorrente, cittadino senegalese, nato il [...], Codice Cui ha Nume_1 proposto opposizione avverso il provvedimento N. KR0030158 emesso il
27.08.2021 e notificatogli in data 07.04.2022 con il quale la CP_1 di rigettava la sua Controparte_1 CP_1 istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in via subordinata della protezione speciale ed in via ulteriormente subordinata del diritto di asilo costituzionale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, ha concluso, parimenti, per il rigetto.
A motivo del ricorso l'istante ha lamentato, innanzitutto, come la Commissione abbia effettuato un esame istruttorio superficiale, anche per la errata e carente traduzione, non comprendendo, quindi, appieno, la gravità della storia narrata dal ricorrente liquidandolo frettolosamente, e omettendo di considerare la situazione del Paese di origine.
All'udienza del 7.05.2024, dinnanzi all'allora Giudice designato, si è svolta l'audizione del ricorrente, della quale si riporta, integralmente, il contenuto.
D. Comprende bene l'interprete?
R. Sì
D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso?
R. Sì sono corrette
D. Conferma quanto dichiarato innanzi alla ? Ha Controparte_1 qualcosa da aggiungere o da specificare?
R. Sì confermo le dichiarazioni rese e non ho altro aggiungere.
D. Come sa la CT ha ritenuto la sua storia non credibile per alcuni aspetti meglio evidenziati nel provvedimento impugnato. Rispetto ai rilievi contenuti nel provvedimento vuole dichiarare qualcosa a chiarimento?
R. non ho altro da aggiungere.
D. A quali pericoli andrebbe incontro ove ritornasse nel suo Paese di origine?
Pag. 2 di 18 R. rischio di essere ucciso dai miei fratelli.
D: perché dovrebbero ucciderla se si sono già impossessati della tua terra?
R: potrebbero uccidermi.
Su specifiche domande del giudice il ricorrente dichiara: “Sono arrivato in
Italia nel 2021; sono arrivato in Sicilia e poi mi sono trasferito a Foggia dove vivo attualmente e lavoro come bracciante agricolo;
vivo in un appartamento in affitto con un connazionale e verso un canone di affitto pari a 150,00 euro mensili. Quando non lavoro studio e cerco di imparare
l'italiano.
Non sono sposato, non ho figli. Ho tre fratelli in Senegal e non sono in contatto con loro.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana;
voglio rimanere in
Italia perché qui mi sento al sicuro”. All'esito il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti ed il Giudicante ha rinviato per la decisione ed eventuale produzione documentale all'udienza del 19.12.2024, a trattazione scritta, rinviata, poi, d'ufficio, all'udienza del 20.03.2025. All'udienza del 20.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, il difensore, in seno alle proprie note difensive, si è riportato alle conclusioni formulate nel ricorso chiedendone l'accoglimento con decisione della causa nonché la liquidazione del compenso ed il Giudice ha riservato la decisione.
2. La valutazione degli elementi.
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.lgs. 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
Pag. 3 di 18 - la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che:“…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
Pag. 4 di 18 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale
o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 –
“costituisce, unitamente al D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.(cfr. anche Cass. 16202/2012). In merito alla valutazione di credibilità, come noto, le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/161). La prassi
Pag. 5 di 18 europea ha elaborato degli “indici di credibilità” che, unitariamente intesi, portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti2. Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna. La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità. La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o con altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI). Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non” e nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità. È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass.
pregiudicare l'effettività stessa delle norme sostanziali previste da tali atti V., a tal fine, sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C-621/15, EU:C:2017:484, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, i giudici nazionali devono garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione tratta dagli stessi. Detti giudici devono preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo preso conoscenza di tutti gli elementi prodotti dalle parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritengano in grado, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti del caso al loro esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo.” 2 Cfr. l report sui sistemi di valutazione probatoria adottati i tre Stati Membri “Al di là della CP_2 prova” su http://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility- assessment-eu-asylum-systems.html; nonché Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, reperibile sul sito dell' it. CP_2
Pag. 6 di 18 27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata). La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente al cospetto della CP_1
, in sede di audizione personale, ha dichiarato di essere cittadino
[...] del Senegal, originario della città di Louga, di appartenere all'etnia wolof e di essere musulmano;
di aver lasciato il suo Paese perché ha avuto del problemi con gli altri figli di suo padre a causa dell'eredità.
Orbene, il narrato del ricorrente non integra nessuna delle fattispecie che consente il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.
Non può, di fatti, che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata. Infatti, le motivazioni poste a fondamento della domanda non possono neppure astrattamente ricondursi ad alcuna forma di protezione internazionale. È evidente che, nel caso di specie, così come narrata e documentata, si tratta di una vicenda di carattere inter-privato; tanto emerge dalle dichiarazioni rese sia in sede di audizione amministrativa sia in sede di audizione giudiziale dove non risultano aspetti di natura religiosa, razza, politica o ideologica, né appaiono ricollegabili ad una caratteristica irrinunciabile della persona del richiedente, esulando quindi dal concetto di
“persecuzione”.
In ogni caso, si tratta di episodi per i quali non è dimostrato alcun rischio attuale di persecuzione futura, per cui neppure si configura il rischio del ripetersi di episodi che potrebbero esporlo a persecuzione. Sul punto, infatti, il ricorrente ha, genericamente, riferito, innanzi al Giudice, quale timore attuale in caso di rimpatrio, quello di essere ucciso dai fratelli, senza dare alcuna giustificazione al riguardo (D: A quali pericoli andrebbe incontro ove ritornasse nel suo Paese di origine? R: rischio di essere ucciso dai miei fratelli. D: perché dovrebbero ucciderla se si sono già
Pag. 7 di 18 impossessati della tua terra? R: potrebbero uccidermi), suffragando, così, le perplessità palesate dalla . Controparte_1
La sopra menzionata dichiarazione contrasta, inoltre, con quanto riferito davanti alla Autorità amministrativa dove il richiedente ha affermato di non poter fare rientro in Senegal perché vedrebbe l'eredità di suo padre venire usata dagli altri e lui, invece, non può utilizzarla, che non saprebbe dove stare e non si sentirebbe al sicuro per la presenza della persona che ha dato fuoco alla sua stanza.
Inoltre, anche a voler comunque assumere per vera la narrazione del ricorrente, essa si caratterizza per essere relativa ad un conflitto prevalentemente inter-privato e pertanto non idonea al riconoscimento della protezione internazionale, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007, che presuppone un “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285
/12 – e 17 febbraio 2009 causa C-465/07 , si osserva Per_1 Per_2 quanto segue.
Significativamente il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un rischio effettivo di subire detta minaccia in caso di rientro nel Paese
d'origine né nel corso del colloquio amministrativo né negli atti di parte, dal cui esame non emerge alcuna allegazione di pericolosità specifica della zona di sua provenienza (sul dovere di allegazione del ricorrente ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, si veda la recente disamina compiuta dalla sentenza Cass. n. 25500/2022).
D'altro canto, le notizie reperite escludono che la zona di provenienza del ricorrente, il Bangladesh, sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
Pag. 8 di 18 interno o internazionale” (CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285 /12
) tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al Per_1 rischio della vita o della sua persona, come da indicazioni contenute nella nota sentenza della CGUE 17 febbraio 2009 causa C-465/07 Per_2 secondo cui: “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale).
Nello specifico, dalle informazioni sui Paesi di Origine, c.d. COI (Country of Origin Information), si evince che, in merito alla situazione di sicurezza
2024, nessuna informazione reperita tra le fonti consultate rispetto ad operazioni militari/scontri tra l'esercito senegalese e il MDFC nei primi mesi del 2024.
ACLED ha registrato 6 eventi (tra il 1.1.2024 e il 5.4.2024) di cui 5 nella regione di Ziguinchor (4 manifestazioni violente e una violenza di folla;
3 vittime) e una manifestazione violenta a Sedhiou3.
La controversa decisione del presidente Macky AL di rinviare a dicembre le elezioni previste per il 25 febbraio4 ha provocato un'impennata delle manifestazioni nel mese di febbraio 20245. La maggior parte delle manifestazioni è rimasta pacifica, con le forze di sicurezza che hanno
Pag. 9 di 18 disperso numerosi raduni, provocando cinque morti e dozzine di feriti6. Il presidente AL, al potere dal 2012, ha giustificato il rinvio delle elezioni citando controversie sulla squalifica di potenziali candidati e corruzione all'interno del processo elettorale.
evidenzia che le forze di sicurezza hanno Controparte_7 represso le proteste dell'opposizione, provocando diversi morti. Le forze governative il 4 febbraio hanno represso violentemente le manifestazioni nella capitale Dakar, arrestando figure di alto profilo dell'opposizione e , e il 6 febbraio hanno arrestato Parte_3 Persona_3 almeno due parlamentari dell'opposizione mentre tentavano di organizzare la protesta nella periferia di Dakar. Gendarmi e polizia dal 9 al 10 febbraio hanno utilizzato gas lacrimogeni per reprimere le proteste a livello nazionale, arrestando circa 250 persone (266 secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite7) mentre gli scontri provocavano la morte di almeno tre persone8.
L'uso eccessivo della forza da parte della polizia veniva denunciato da in un comunicato del 13 febbraio 20249; nel corso di Controparte_8 una violenta repressione contro i manifestanti a Saint-Louis, Dakar e il 9 e 10 febbraio, mentre molte persone Persona_4 manifestavano contro il ritardo delle elezioni, gli agenti di polizia senegalesi hanno ucciso tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni a
Ziguinchor10, e ne hanno arrestate centinaia11. 6 ACLED, Regional Overview – Africa, February 2024, 7 March 2024, url , accesso del 10.4.2024; DW, Senegal: Anger and disillusion after election delay, 15.2.2024, url;
7 Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti (UNOHCHR, Senegal: Concern around suspended election, 13.02.2024, url , accesso del 4.4.2024); 8 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url, accesso del 10.4.2024; Si veda anche: HRW, Delayed
Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
Pag. 10 di 18 In seguito ai colloqui tra AL e il leader dell'opposizione Parte_4 dal 1° al 17 febbraio il governo ha rilasciato circa 250 membri imprigionati del disciolto e di altri gruppi dell'opposizione e Controparte_10 della società civile. Nel tentativo evidente di allentare le tensioni, AL il 26 febbraio ha annunciato piani per un'amnistia generale per i manifestanti politici dal 2021 al 202412.
Fonti media riportano che diverse centinaia di persone hanno manifestato,
Il 24 febbraio, nella capitale senegalese Dakar chiedendo al presidente
Macky AL di fissare una data per eleggere il suo successore prima della scadenza del suo mandato, il 2 aprile13.
Il 14 marzo – dieci giorni prima delle elezioni presidenziali – il leader dell'opposizione e il suo vice che Parte_4 Persona_5 era stato registrato per le elezioni presidenziali, sono stati rilasciati sulla base dell'amnistia generale dopo aver trascorso diversi mesi in prigione14.
Il BAMF, che cita fonti media riporta che si sono verificati diversi scontri tra i sostenitori del partito bandito e del partito vicino al candidato CP_10 presidenziale del partito al governo, (Alliance pour la Per_6
République) dopo il lancio della campagna elettorale, il 10 marzo 2024.
Tali scontri, che hanno provocato il ferimento di numerose persone, sono stati segnalati il 17 marzo a SS (regione di Kaolack) e anche il 1 marzo nella principale città di Pikine (regione di Dakar) durante una carovana elettorale della coalizione Faye15. Violenti scontri tra Part simpatizzanti dei due candidati alla presidenza e erano scoppiati in Per_5 un distretto di Dakar il 10 marzo 2010, nel corso dei quali erano stati registrati numerosi arresti, alcune persone sono rimaste gravemente ferite e
Pag. 11 di 18 i veicoli sono stati dati alle fiamme16. Il 19 marzo si sono verificati scontri tra le forze di polizia e i giovani in NI (Kaolack) che aspettavano l'arrivo della carovana elettorale della coalizione Per_7
Il 24 marzo, a seguito di una crisi costituzionale dovuta al rinvio del voto originario di febbraio, il Senegal ha tenuto elezioni pacifiche che hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione Persona_8
Il 27 marzo 2024 la Corte d'Appello di Dakar ha confermato la vittoria del candidato dell'opposizione che ha ottenuto più del Persona_5
54% dei voti alle elezioni presidenziali del Senegal del 24 marzo;
il candidato della coalizione di governo ha ottenuto invece più Per_6 del 35% dei voti19. Il neoeletto Presidente, il più giovane della storia del
Senegal, ha prestato giuramento il 2 aprile 2024 ha dichiarato di volere una
“rottura” con l'attuale sistema politico20. Lo stesso giorno il neoeletto Presidente del Senegal, ha nominato primo ministro il suo mentore e figura anti-establishment US oppositore dell'ex presidente Macky Pt_4
AL, escluso dalle elezioni presidenziali del 24 marzo a causa di una condanna per diffamazione21.
Tuttavia, da tali elementi acquisiti d'ufficio, si rileva che, nonostante vi siano situazioni di scontri, proteste e violenza politica, queste non sono idonee ad integrare la fattispecie del conflitto armato generalizzato tale da esporre il ricorrente al rischio di subire un danno grave che, ad ogni modo, rappresenta il presupposto necessario, nonché legalmente previsto, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Pag. 12 di 18 Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi il riconoscimento della protezione sussidiaria e, dunque, la relativa domanda va rigettata.
2. Sulla Protezione Complementare.
Il ricorrente, in via subordinata, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020.
Va, dunque, osservato che – come già evidenziato – non sussiste alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità̀ di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1). Né è emerso in giudizio un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.)
Ad avviso del Collegio, invece, sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del
Pag. 13 di 18 rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine “direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato la sussistenza di una solida vita privata nonché la propria integrazione nel tessuto sociale italiano, ed in particolare il proprio inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, producendo la seguente documentazione:
Pag. 14 di 18 - Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_13
17.08.2023 al 30.09.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola di Tarollo Elia, sede legale Foggia;
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_13
31.08.2023 al 30.09.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola Di Stefano Antonio, sede legale LI AT (Foggia);
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
30.08.2023 al 31.10.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola di Prencipe Matteo, sede legale ON (Foggia);
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
16.09.2023 al 30.11.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola Terranuova S.S., sede legale Foggia;
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
12.03.2024 al 31.12.2024, qualifica lavori pomodori e ortaggi presso
Azienda Agricola di Fini Luigi, sede legale RA (Foggia);
- : Contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_14 dall'1.04.2024 al 29.04.2024, qualifica di addetto alla raccolta di ortaggi presso la sede legale Zapponeta Controparte_15
(Foggia);
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_13
2.04.2024 al 30.06.2024, qualifica di raccoglitore presso
[...]
sede legale GH di SA (Barletta); Controparte_16
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
13.04.2024 al 30.06.2024, qualifica di bracciante agricolo presso Società
Agricola Agostinelli Michele e Martino S.S., sede legale LL
(Foggia);
- Buste paga anno 2023 e 2024.
La documentazione depositata indica che il ricorrente è giunto in Italia nell'anno 2021. Ebbene, il percorso di integrazione sociale in Italia del ricorrente è sufficientemente provato dalle dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale, il quale dichiara: “Sono arrivato in Italia nel 2021; sono arrivato in Sicilia e poi mi sono trasferito a Foggia dove vivo attualmente e
Pag. 15 di 18 lavoro come bracciante agricolo;
vivo in un appartamento in affitto con un connazionale e verso un canone di affitto pari a 150,00 euro mensili.
Quando non lavoro studio e cerco di imparare l'italiano. Non sono sposato, non ho figli. Ho tre fratelli in Senegal e non sono in contatto con loro. Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana;
voglio rimanere in Italia perché qui mi sento al sicuro” (verbale di udienza del 7.05.2024) e confermate dalla documentazione prodotta.
Dall'esame della suddetta è, infatti, emerso come il ricorrente ha maturato dal suo ingresso in Italia una costante e permanente integrazione lavorativa, come comprovato dai numerosi contratti di lavoro stipulati, nel corso degli anni, con diverse Aziende Agricole, di cui in atti è allegato il relativo UNILAV, che gli hanno consentito di vivere in piena autonomia economica. Oggi, continua a lavorare nel campo dell'agricoltura manifestando, così, impegno e dedizione allo svolgimento di attività lavorativa. Vive in un appartamento con regolare contratto di affitto pagando il relativo canone e nel tempo libero studia per apprendere la lingua italiana.
Tutto ciò costituisce indice valido di inserimento e radicamento socio- lavorativo.
Pertanto, è indubbio che negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e continua a svolgere, nonché, per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
In conclusione, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Per_9
Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_10
Pag. 16 di 18 Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
Per_11
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato Per_12 art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ragioni che nel caso di specie non sono emerse.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel suo Paese (vita privata e domicilio), dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023
Pag. 17 di 18 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a
[...] il diritto al rilascio di un Parte_5 Parte_2 permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex artt. 32 comma 3 D.lgs.
25/2008 e 19 comma 1.1 TUI.
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 10-04-2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A tal riguardo, in conformità al principio dell'autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente
o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell'efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché lo standard probatorio richiesto . Tuttavia, conformemente al principio di effettività, la Corte ha constatato che il regime probatorio non può essere applicato dal giudice nazionale in modo tale da risolversi, in pratica, nell'instaurazione di forme di presunzione ingiustificate, che siano tali da violare il regime probatorio stabilito in atti dell'Unione o da 3 ACLED Data, Dashboard, url , relevant filters applied (01-January 2024-5 April 2024; Senegal), accesso del 9.04.2024; Con 4 Senegal 12 August 2022, url;
Reuters, Controparte_4
[...
lawmakers vote to postpone presidential election to Dec.15, 6 February 2024, url , CP_5
, Senegal Parliament delays elections to December 15 after chaotic vote, url , accesso del CP_6 10.4.2024; 5 ACLED, Regional Overview – Africa, February 2024, 7 March 2024, url , accesso del 10.4.2024; 9 Senegal: authorities must investigate killings and police brutality against Controparte_9 protesters, 13 February 2024, url , accesso del 4.4.2024; 10 DW, Senegal's restless region sees deadly protests, 14.2.2024, url;
Per_4 11 Senegal: authorities must investigate killings and police brutality against Controparte_9 protesters, 13 February 2024, url , accesso del 4.4.2024; Si veda anche: HRW, Delayed Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
12 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url, accesso del 10.4.2024; Co Co 13 Senegal: Civil society, opposition step up protests to break political deadlock, 24.02.2024, url;
demonstrate in Dakar both for and against president AL, 25.2.2024, url , accesso del CP_5 10.4.2024; 14 BAMF, Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 25.03.2024, url , p.6 ; Reuters, Thousands celebrate release of jailed Senegal opposition leaders, 15.3.2024, url;
15 BAMF, Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 25.03.2024, url , pp..6-7; 16 BAMF, Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 25.03.2024, url , pp..6-7; 17 Ibidem; 18 International Crisis Group – Crisis Watch, March 2024 Update, url;
BBC, Senegal elections: voters choose new President after political crisis, 24 march 2024, url , accesso del 4.4.2024; Per 19 , Senegal opposition candidate won 54 percent in presidential vote, 27 March 2024, url CP_6
, accesso del 3.4.2024; Per 20 , Senegal opposition candidate won 54 percent in presidential vote, 27 March 2024, url CP_6
, accesso del 3.4.2024; 21 France 24, Senegal: opposition figurehead NK named PM, 3.4.2024, url;
, Faye CP_6 CP_12 Co appoints ally US NK as prime minister, 3.4.2024, url;
President Faye appoints CP_12 US NK as Prime minister, 3.4.2024, url, accesso del 3.4.2024;
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1527/2022 promossa da alias nato in [...] il Parte_1 Parte_2
30/10/1985, C.F. – Codice CUI 060ADC6, CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Fico giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.04.2022 il ricorrente, cittadino senegalese, nato il [...], Codice Cui ha Nume_1 proposto opposizione avverso il provvedimento N. KR0030158 emesso il
27.08.2021 e notificatogli in data 07.04.2022 con il quale la CP_1 di rigettava la sua Controparte_1 CP_1 istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in via subordinata della protezione speciale ed in via ulteriormente subordinata del diritto di asilo costituzionale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, ha concluso, parimenti, per il rigetto.
A motivo del ricorso l'istante ha lamentato, innanzitutto, come la Commissione abbia effettuato un esame istruttorio superficiale, anche per la errata e carente traduzione, non comprendendo, quindi, appieno, la gravità della storia narrata dal ricorrente liquidandolo frettolosamente, e omettendo di considerare la situazione del Paese di origine.
All'udienza del 7.05.2024, dinnanzi all'allora Giudice designato, si è svolta l'audizione del ricorrente, della quale si riporta, integralmente, il contenuto.
D. Comprende bene l'interprete?
R. Sì
D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso?
R. Sì sono corrette
D. Conferma quanto dichiarato innanzi alla ? Ha Controparte_1 qualcosa da aggiungere o da specificare?
R. Sì confermo le dichiarazioni rese e non ho altro aggiungere.
D. Come sa la CT ha ritenuto la sua storia non credibile per alcuni aspetti meglio evidenziati nel provvedimento impugnato. Rispetto ai rilievi contenuti nel provvedimento vuole dichiarare qualcosa a chiarimento?
R. non ho altro da aggiungere.
D. A quali pericoli andrebbe incontro ove ritornasse nel suo Paese di origine?
Pag. 2 di 18 R. rischio di essere ucciso dai miei fratelli.
D: perché dovrebbero ucciderla se si sono già impossessati della tua terra?
R: potrebbero uccidermi.
Su specifiche domande del giudice il ricorrente dichiara: “Sono arrivato in
Italia nel 2021; sono arrivato in Sicilia e poi mi sono trasferito a Foggia dove vivo attualmente e lavoro come bracciante agricolo;
vivo in un appartamento in affitto con un connazionale e verso un canone di affitto pari a 150,00 euro mensili. Quando non lavoro studio e cerco di imparare
l'italiano.
Non sono sposato, non ho figli. Ho tre fratelli in Senegal e non sono in contatto con loro.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana;
voglio rimanere in
Italia perché qui mi sento al sicuro”. All'esito il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti ed il Giudicante ha rinviato per la decisione ed eventuale produzione documentale all'udienza del 19.12.2024, a trattazione scritta, rinviata, poi, d'ufficio, all'udienza del 20.03.2025. All'udienza del 20.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, il difensore, in seno alle proprie note difensive, si è riportato alle conclusioni formulate nel ricorso chiedendone l'accoglimento con decisione della causa nonché la liquidazione del compenso ed il Giudice ha riservato la decisione.
2. La valutazione degli elementi.
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.lgs. 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
Pag. 3 di 18 - la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che:“…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
Pag. 4 di 18 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale
o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 –
“costituisce, unitamente al D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.(cfr. anche Cass. 16202/2012). In merito alla valutazione di credibilità, come noto, le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/161). La prassi
Pag. 5 di 18 europea ha elaborato degli “indici di credibilità” che, unitariamente intesi, portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti2. Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna. La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità. La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o con altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI). Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non” e nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità. È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass.
pregiudicare l'effettività stessa delle norme sostanziali previste da tali atti V., a tal fine, sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C-621/15, EU:C:2017:484, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, i giudici nazionali devono garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione tratta dagli stessi. Detti giudici devono preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo preso conoscenza di tutti gli elementi prodotti dalle parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritengano in grado, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti del caso al loro esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo.” 2 Cfr. l report sui sistemi di valutazione probatoria adottati i tre Stati Membri “Al di là della CP_2 prova” su http://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility- assessment-eu-asylum-systems.html; nonché Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, reperibile sul sito dell' it. CP_2
Pag. 6 di 18 27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata). La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente al cospetto della CP_1
, in sede di audizione personale, ha dichiarato di essere cittadino
[...] del Senegal, originario della città di Louga, di appartenere all'etnia wolof e di essere musulmano;
di aver lasciato il suo Paese perché ha avuto del problemi con gli altri figli di suo padre a causa dell'eredità.
Orbene, il narrato del ricorrente non integra nessuna delle fattispecie che consente il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.
Non può, di fatti, che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata. Infatti, le motivazioni poste a fondamento della domanda non possono neppure astrattamente ricondursi ad alcuna forma di protezione internazionale. È evidente che, nel caso di specie, così come narrata e documentata, si tratta di una vicenda di carattere inter-privato; tanto emerge dalle dichiarazioni rese sia in sede di audizione amministrativa sia in sede di audizione giudiziale dove non risultano aspetti di natura religiosa, razza, politica o ideologica, né appaiono ricollegabili ad una caratteristica irrinunciabile della persona del richiedente, esulando quindi dal concetto di
“persecuzione”.
In ogni caso, si tratta di episodi per i quali non è dimostrato alcun rischio attuale di persecuzione futura, per cui neppure si configura il rischio del ripetersi di episodi che potrebbero esporlo a persecuzione. Sul punto, infatti, il ricorrente ha, genericamente, riferito, innanzi al Giudice, quale timore attuale in caso di rimpatrio, quello di essere ucciso dai fratelli, senza dare alcuna giustificazione al riguardo (D: A quali pericoli andrebbe incontro ove ritornasse nel suo Paese di origine? R: rischio di essere ucciso dai miei fratelli. D: perché dovrebbero ucciderla se si sono già
Pag. 7 di 18 impossessati della tua terra? R: potrebbero uccidermi), suffragando, così, le perplessità palesate dalla . Controparte_1
La sopra menzionata dichiarazione contrasta, inoltre, con quanto riferito davanti alla Autorità amministrativa dove il richiedente ha affermato di non poter fare rientro in Senegal perché vedrebbe l'eredità di suo padre venire usata dagli altri e lui, invece, non può utilizzarla, che non saprebbe dove stare e non si sentirebbe al sicuro per la presenza della persona che ha dato fuoco alla sua stanza.
Inoltre, anche a voler comunque assumere per vera la narrazione del ricorrente, essa si caratterizza per essere relativa ad un conflitto prevalentemente inter-privato e pertanto non idonea al riconoscimento della protezione internazionale, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007, che presuppone un “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285
/12 – e 17 febbraio 2009 causa C-465/07 , si osserva Per_1 Per_2 quanto segue.
Significativamente il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un rischio effettivo di subire detta minaccia in caso di rientro nel Paese
d'origine né nel corso del colloquio amministrativo né negli atti di parte, dal cui esame non emerge alcuna allegazione di pericolosità specifica della zona di sua provenienza (sul dovere di allegazione del ricorrente ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, si veda la recente disamina compiuta dalla sentenza Cass. n. 25500/2022).
D'altro canto, le notizie reperite escludono che la zona di provenienza del ricorrente, il Bangladesh, sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
Pag. 8 di 18 interno o internazionale” (CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285 /12
) tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al Per_1 rischio della vita o della sua persona, come da indicazioni contenute nella nota sentenza della CGUE 17 febbraio 2009 causa C-465/07 Per_2 secondo cui: “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale).
Nello specifico, dalle informazioni sui Paesi di Origine, c.d. COI (Country of Origin Information), si evince che, in merito alla situazione di sicurezza
2024, nessuna informazione reperita tra le fonti consultate rispetto ad operazioni militari/scontri tra l'esercito senegalese e il MDFC nei primi mesi del 2024.
ACLED ha registrato 6 eventi (tra il 1.1.2024 e il 5.4.2024) di cui 5 nella regione di Ziguinchor (4 manifestazioni violente e una violenza di folla;
3 vittime) e una manifestazione violenta a Sedhiou3.
La controversa decisione del presidente Macky AL di rinviare a dicembre le elezioni previste per il 25 febbraio4 ha provocato un'impennata delle manifestazioni nel mese di febbraio 20245. La maggior parte delle manifestazioni è rimasta pacifica, con le forze di sicurezza che hanno
Pag. 9 di 18 disperso numerosi raduni, provocando cinque morti e dozzine di feriti6. Il presidente AL, al potere dal 2012, ha giustificato il rinvio delle elezioni citando controversie sulla squalifica di potenziali candidati e corruzione all'interno del processo elettorale.
evidenzia che le forze di sicurezza hanno Controparte_7 represso le proteste dell'opposizione, provocando diversi morti. Le forze governative il 4 febbraio hanno represso violentemente le manifestazioni nella capitale Dakar, arrestando figure di alto profilo dell'opposizione e , e il 6 febbraio hanno arrestato Parte_3 Persona_3 almeno due parlamentari dell'opposizione mentre tentavano di organizzare la protesta nella periferia di Dakar. Gendarmi e polizia dal 9 al 10 febbraio hanno utilizzato gas lacrimogeni per reprimere le proteste a livello nazionale, arrestando circa 250 persone (266 secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite7) mentre gli scontri provocavano la morte di almeno tre persone8.
L'uso eccessivo della forza da parte della polizia veniva denunciato da in un comunicato del 13 febbraio 20249; nel corso di Controparte_8 una violenta repressione contro i manifestanti a Saint-Louis, Dakar e il 9 e 10 febbraio, mentre molte persone Persona_4 manifestavano contro il ritardo delle elezioni, gli agenti di polizia senegalesi hanno ucciso tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni a
Ziguinchor10, e ne hanno arrestate centinaia11. 6 ACLED, Regional Overview – Africa, February 2024, 7 March 2024, url , accesso del 10.4.2024; DW, Senegal: Anger and disillusion after election delay, 15.2.2024, url;
7 Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti (UNOHCHR, Senegal: Concern around suspended election, 13.02.2024, url , accesso del 4.4.2024); 8 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url, accesso del 10.4.2024; Si veda anche: HRW, Delayed
Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
Pag. 10 di 18 In seguito ai colloqui tra AL e il leader dell'opposizione Parte_4 dal 1° al 17 febbraio il governo ha rilasciato circa 250 membri imprigionati del disciolto e di altri gruppi dell'opposizione e Controparte_10 della società civile. Nel tentativo evidente di allentare le tensioni, AL il 26 febbraio ha annunciato piani per un'amnistia generale per i manifestanti politici dal 2021 al 202412.
Fonti media riportano che diverse centinaia di persone hanno manifestato,
Il 24 febbraio, nella capitale senegalese Dakar chiedendo al presidente
Macky AL di fissare una data per eleggere il suo successore prima della scadenza del suo mandato, il 2 aprile13.
Il 14 marzo – dieci giorni prima delle elezioni presidenziali – il leader dell'opposizione e il suo vice che Parte_4 Persona_5 era stato registrato per le elezioni presidenziali, sono stati rilasciati sulla base dell'amnistia generale dopo aver trascorso diversi mesi in prigione14.
Il BAMF, che cita fonti media riporta che si sono verificati diversi scontri tra i sostenitori del partito bandito e del partito vicino al candidato CP_10 presidenziale del partito al governo, (Alliance pour la Per_6
République) dopo il lancio della campagna elettorale, il 10 marzo 2024.
Tali scontri, che hanno provocato il ferimento di numerose persone, sono stati segnalati il 17 marzo a SS (regione di Kaolack) e anche il 1 marzo nella principale città di Pikine (regione di Dakar) durante una carovana elettorale della coalizione Faye15. Violenti scontri tra Part simpatizzanti dei due candidati alla presidenza e erano scoppiati in Per_5 un distretto di Dakar il 10 marzo 2010, nel corso dei quali erano stati registrati numerosi arresti, alcune persone sono rimaste gravemente ferite e
Pag. 11 di 18 i veicoli sono stati dati alle fiamme16. Il 19 marzo si sono verificati scontri tra le forze di polizia e i giovani in NI (Kaolack) che aspettavano l'arrivo della carovana elettorale della coalizione Per_7
Il 24 marzo, a seguito di una crisi costituzionale dovuta al rinvio del voto originario di febbraio, il Senegal ha tenuto elezioni pacifiche che hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione Persona_8
Il 27 marzo 2024 la Corte d'Appello di Dakar ha confermato la vittoria del candidato dell'opposizione che ha ottenuto più del Persona_5
54% dei voti alle elezioni presidenziali del Senegal del 24 marzo;
il candidato della coalizione di governo ha ottenuto invece più Per_6 del 35% dei voti19. Il neoeletto Presidente, il più giovane della storia del
Senegal, ha prestato giuramento il 2 aprile 2024 ha dichiarato di volere una
“rottura” con l'attuale sistema politico20. Lo stesso giorno il neoeletto Presidente del Senegal, ha nominato primo ministro il suo mentore e figura anti-establishment US oppositore dell'ex presidente Macky Pt_4
AL, escluso dalle elezioni presidenziali del 24 marzo a causa di una condanna per diffamazione21.
Tuttavia, da tali elementi acquisiti d'ufficio, si rileva che, nonostante vi siano situazioni di scontri, proteste e violenza politica, queste non sono idonee ad integrare la fattispecie del conflitto armato generalizzato tale da esporre il ricorrente al rischio di subire un danno grave che, ad ogni modo, rappresenta il presupposto necessario, nonché legalmente previsto, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Pag. 12 di 18 Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi il riconoscimento della protezione sussidiaria e, dunque, la relativa domanda va rigettata.
2. Sulla Protezione Complementare.
Il ricorrente, in via subordinata, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020.
Va, dunque, osservato che – come già evidenziato – non sussiste alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità̀ di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1). Né è emerso in giudizio un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.)
Ad avviso del Collegio, invece, sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del
Pag. 13 di 18 rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine “direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato la sussistenza di una solida vita privata nonché la propria integrazione nel tessuto sociale italiano, ed in particolare il proprio inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, producendo la seguente documentazione:
Pag. 14 di 18 - Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_13
17.08.2023 al 30.09.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola di Tarollo Elia, sede legale Foggia;
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_13
31.08.2023 al 30.09.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola Di Stefano Antonio, sede legale LI AT (Foggia);
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
30.08.2023 al 31.10.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola di Prencipe Matteo, sede legale ON (Foggia);
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
16.09.2023 al 30.11.2023, qualifica di bracciante agricolo presso Azienda
Agricola Terranuova S.S., sede legale Foggia;
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
12.03.2024 al 31.12.2024, qualifica lavori pomodori e ortaggi presso
Azienda Agricola di Fini Luigi, sede legale RA (Foggia);
- : Contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_14 dall'1.04.2024 al 29.04.2024, qualifica di addetto alla raccolta di ortaggi presso la sede legale Zapponeta Controparte_15
(Foggia);
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_13
2.04.2024 al 30.06.2024, qualifica di raccoglitore presso
[...]
sede legale GH di SA (Barletta); Controparte_16
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_14
13.04.2024 al 30.06.2024, qualifica di bracciante agricolo presso Società
Agricola Agostinelli Michele e Martino S.S., sede legale LL
(Foggia);
- Buste paga anno 2023 e 2024.
La documentazione depositata indica che il ricorrente è giunto in Italia nell'anno 2021. Ebbene, il percorso di integrazione sociale in Italia del ricorrente è sufficientemente provato dalle dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale, il quale dichiara: “Sono arrivato in Italia nel 2021; sono arrivato in Sicilia e poi mi sono trasferito a Foggia dove vivo attualmente e
Pag. 15 di 18 lavoro come bracciante agricolo;
vivo in un appartamento in affitto con un connazionale e verso un canone di affitto pari a 150,00 euro mensili.
Quando non lavoro studio e cerco di imparare l'italiano. Non sono sposato, non ho figli. Ho tre fratelli in Senegal e non sono in contatto con loro. Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana;
voglio rimanere in Italia perché qui mi sento al sicuro” (verbale di udienza del 7.05.2024) e confermate dalla documentazione prodotta.
Dall'esame della suddetta è, infatti, emerso come il ricorrente ha maturato dal suo ingresso in Italia una costante e permanente integrazione lavorativa, come comprovato dai numerosi contratti di lavoro stipulati, nel corso degli anni, con diverse Aziende Agricole, di cui in atti è allegato il relativo UNILAV, che gli hanno consentito di vivere in piena autonomia economica. Oggi, continua a lavorare nel campo dell'agricoltura manifestando, così, impegno e dedizione allo svolgimento di attività lavorativa. Vive in un appartamento con regolare contratto di affitto pagando il relativo canone e nel tempo libero studia per apprendere la lingua italiana.
Tutto ciò costituisce indice valido di inserimento e radicamento socio- lavorativo.
Pertanto, è indubbio che negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e continua a svolgere, nonché, per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
In conclusione, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Per_9
Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_10
Pag. 16 di 18 Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
Per_11
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato Per_12 art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ragioni che nel caso di specie non sono emerse.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel suo Paese (vita privata e domicilio), dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023
Pag. 17 di 18 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a
[...] il diritto al rilascio di un Parte_5 Parte_2 permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex artt. 32 comma 3 D.lgs.
25/2008 e 19 comma 1.1 TUI.
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 10-04-2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A tal riguardo, in conformità al principio dell'autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente
o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell'efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché lo standard probatorio richiesto . Tuttavia, conformemente al principio di effettività, la Corte ha constatato che il regime probatorio non può essere applicato dal giudice nazionale in modo tale da risolversi, in pratica, nell'instaurazione di forme di presunzione ingiustificate, che siano tali da violare il regime probatorio stabilito in atti dell'Unione o da 3 ACLED Data, Dashboard, url , relevant filters applied (01-January 2024-5 April 2024; Senegal), accesso del 9.04.2024; Con 4 Senegal 12 August 2022, url;
Reuters, Controparte_4
[...
lawmakers vote to postpone presidential election to Dec.15, 6 February 2024, url , CP_5
, Senegal Parliament delays elections to December 15 after chaotic vote, url , accesso del CP_6 10.4.2024; 5 ACLED, Regional Overview – Africa, February 2024, 7 March 2024, url , accesso del 10.4.2024; 9 Senegal: authorities must investigate killings and police brutality against Controparte_9 protesters, 13 February 2024, url , accesso del 4.4.2024; 10 DW, Senegal's restless region sees deadly protests, 14.2.2024, url;
Per_4 11 Senegal: authorities must investigate killings and police brutality against Controparte_9 protesters, 13 February 2024, url , accesso del 4.4.2024; Si veda anche: HRW, Delayed Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
12 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url, accesso del 10.4.2024; Co Co 13 Senegal: Civil society, opposition step up protests to break political deadlock, 24.02.2024, url;
demonstrate in Dakar both for and against president AL, 25.2.2024, url , accesso del CP_5 10.4.2024; 14 BAMF, Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 25.03.2024, url , p.6 ; Reuters, Thousands celebrate release of jailed Senegal opposition leaders, 15.3.2024, url;
15 BAMF, Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 25.03.2024, url , pp..6-7; 16 BAMF, Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 25.03.2024, url , pp..6-7; 17 Ibidem; 18 International Crisis Group – Crisis Watch, March 2024 Update, url;
BBC, Senegal elections: voters choose new President after political crisis, 24 march 2024, url , accesso del 4.4.2024; Per 19 , Senegal opposition candidate won 54 percent in presidential vote, 27 March 2024, url CP_6
, accesso del 3.4.2024; Per 20 , Senegal opposition candidate won 54 percent in presidential vote, 27 March 2024, url CP_6
, accesso del 3.4.2024; 21 France 24, Senegal: opposition figurehead NK named PM, 3.4.2024, url;
, Faye CP_6 CP_12 Co appoints ally US NK as prime minister, 3.4.2024, url;
President Faye appoints CP_12 US NK as Prime minister, 3.4.2024, url, accesso del 3.4.2024;