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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con atto di citazione e contestuale richiesta di sequestro conservativo notificato il 30.7.2024
DA
(Cod. Fisc. ) con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
RA Valent, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Antonino CP_1 C.F._2
Di TR e l'avv.to Sebastiano Saitta, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni e restituzioni.
Causa ritenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 17.7.2025:
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELL'ATTORE
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta anche ex art. 2043 c.c., e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patrimoniale nella complessiva somma di€
73.926,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuti, comprensiva del valore dell'anello di cui si è chiesta la restituzione e che, ad oggi, non risulta restituito né reperibile;
in ipotesi alternativa, qualora nelle more della decisione la convenuta restituisca effettivamente l'anello oggetto di causa, per la condanna della stessa al pagamento della minor somma di € 43.926,87, pari all'importo residuo detratto del valore stimato del bene (€ 30.000,00); in ogni caso: per la condanna della convenuta alla restituzione dell'anello in oro bianco con diamante di proprietà dell'attore, ovvero, qualora risulti alienato o comunque sottratto, al pagamento dell'equivalente valore economico dello stesso, da liquidarsi in via equitativa, e comunque non inferiore ad € 30.000,00; condannare altresì la convenuta al risarcimento, in via equitativa, del danno morale e fisico patito dall'attore;
IN SUBORDINE: condannare la convenuta ad una diversa somma minore che sarà ritenuta equa ex art. 1226 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri dovuti per legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; ovvero, in via subordinata, con compensazione parziale delle stesse ex art. 92, co. 2, c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
NEL MERITO: respingersi in toto le conclusioni e le richieste formulate dal sig. in quanto le stesse infondate e comunque non Parte_1 pagina 2 di 15 provate. Con la condanna ex art. 92 e ss cpc per lite temeraria.
Con la vittoria tutta delle spese di lite incluse quelle della fase cautelare.
FATTO E DIRITTO
A mezzo dell'atto di citazione in epigrafe, ha Parte_1 evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale per CP_1 sentirla condannare -in caso di mancato soddisfacimento delle alternative pretese di ottenere comunque in restituzione, da lei, quanto cedutole in costanza di rapporto- al risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali che la predetta convenuta gli aveva cagionato, illudendolo sulla possibilità di instaurare con essa una stabile relazione affettiva, a fronte della comunque contestuale richiesta, nello specifico, di
“… sequestro conservativo dell'anello in oro bianco realizzato dalla CP_2 con diamante da 1,5 carati e dell'autovettura Mazda TG FN174KE …”.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha dedotto, nel merito: 1) di aver conosciuto la nel luglio del 2022 a NO SABBIADORO, CP_1 presso il locale corrente all'insegna “BAR MORO”; 2) di essere subito entrato in sintonia con lei, malgrado la rilevante differenza di età -68 anni uno, 27 l'altra- e di aver appreso della parole della ragazza sia delle difficoltà che quest'ultima gli riferiva di incontrate a causa della madre gravemente malata (della quale la avrebbe comunque dovuto CP_1 occuparsi), sia della sua passione per i cani e del desiderio di fare l'istruttrice, anche aprendo un'attività in proprio nel settore;
3) di essere rimasto favorevolmente colpito dall'apparente semplicità e dall'entusiasmo della giovane, tanto da intensificare i rapporti, verso l'inizio del mese di ottobre 2023, prima soltanto attraverso lo scambio di messaggi, poi anche di persona, entrando così in intimità con lei;
4) di averle prospettato, allora, a novembre dello stesso anno, di lavorare pagina 3 di 15 durante l'estate nell'ambito della sua attività di affitto di immobili, raccogliendo con tale proposta il favore e la disponibilità della , la CP_1 quale gli aveva anche promesso che, a fine aprile 2024, si sarebbe trasferita a NO per andare a vivere insieme;
5) che, a seguito di ciò, viste le continue lamentele della giovane circa la riferita necessità di denaro da destinare anche alle cure del suo comunque cagionevole stato di salute, egli l'aveva sostenuta economicamente, non solo attraverso sostanziosi versamenti, per € 6.500,00 in contanti più ulteriori
€ 3.500,00 mediante due bonifici bancari, ma aiutandola pure ad acquistare una Alfa GIULIA Super al prezzo di € 28.100,00, con l'opzione per un pagamento diretto di € 8.500,00 alla consegna del mezzo e per un contestuale finanziamento di 4 anni -sottoscritto da lui e della CP_1 come obbligata in solido- per la restante somma di € 19.600,00
(€ 499,50 al mese), con interessi e oneri fiscali finali per complessivi ulteriori € 3.840,40; 6) di averle inoltre consegnato, in data 30.12.2023,
a suggello del loro prossimo ed auspicato progetto di vita insieme, il summenzionato anello in oro bianco con diamante da 1,5 carati di
€ 29.200,00, ma dal valore affettivo per lui ben più rilevante, in quanto regalo di suo padre alla madre per le nozze d'argento, con la precisazione che la predetta avrebbe potuto tenere quel gioiello sino a quando CP_1 la relazione tra loro due fosse durata;
7) di aver tuttavia iniziato a sospettare della convenuta a fronte del progressivo ridursi delle loro frequentazioni, con la riferita scusa opposta dalla giovane del peggioramento delle sue condizioni di salute e della necessità di sottoporsi e visite mediche ed esami, malgrado le costanti rassicurazioni della ragazza circa la serietà delle sue intenzioni e la volontà di onorare i debiti, anche iniziando a lavorare da lui;
8) che, per nulla tranquillizzato,
a marzo 2024 egli aveva invece successivamente appreso, anche grazie pagina 4 di 15 agli accertamenti commissionati ad un investigatore privato, che la CP_1 godeva di perfetta salute, che da si era trasferita non già a Per_1
NO -come aveva promesso- ma a che ella non stava Pt_2 svolgendo alcuna attività lavorativa e che, per di più, in data 3.4.2024 aveva venuto l'Alfa Romeo ad un concessionario di CINISELLO BALSAMO
(MI) al prezzo di € 21.695,00, per poi acquistare, un mese dopo, un'altra autovettura di marca MAZDA -quella di cui in premessa- da un differente concessionario di TREVIGNANO (TV) al costo di € 17.500,00; 9) che erano quindi evidenti i crediti risarcitori nei confronti della convenuta, per i raggiri da lei posti in essere nei suoi confronti, nonché l'ulteriore diritto alla restituzione dell'anello, non certo costituente una donazione.
Ritualmente costituitasi in causa, ha insistito, di CP_1 contro, per il rigetto delle pretese attoree, eccependo nell'ordine: 1) che non era stato nemmeno chiaramente specificato, nell'atto introduttivo del giudizio, quali fossero i comportamenti illeciti a lei addebitabili e produttivi di danno nella sfera economica e personale dello;
Pt_1
2) che quest'ultimo era ben consapevole che lei non aveva un lavoro e che, quindi, non avrebbe potuto pagare l'autovettura se non dopo avere iniziato a lavorare, come peraltro prospettatole dallo stesso attore, con l'ulteriore impegno, per l'appunto, di subordinare la progressiva restituzione dell'asserito debito a quella circostanza, in termini di vero e proprio pactum de non petendo; 3) che il contratto per l'acquisto dell'autoveicolo, in ogni caso, era stato firmato solo da lei, essendo ella così divenuta l'esclusiva e legittima proprietaria dell'Alfa Romeo;
4) che, semmai, un'eventuale azione di regresso attoreo sarebbe stata esercitabile nei suoi confronti, con riferimento al collegato negozio di finanziamento, unicamente laddove lo , quale debitore in solido, Pt_1 avesse pagato l'intero importo delle rate;
5) che del tutto indimostrato pagina 5 di 15 era anche il valore dell'anello; 6) che il suo allontanamento dall'attore, invero, era dipeso dal fatto di avere, quest'ultimo, iniziato a formulare
-forte dei favori di tipo economico a lei concessi- richieste sempre più pressanti ed umilianti, nell'ambito della loro intimità; 7) che, in buona sostanza, quello in discussione non era stato nulla di più di un rapporto di tipo particolare tra due persone molto distanti per età, comunque caratterizzato da uno scambio di reciproche e ben più prosaiche convenienze -“l'accompagnamento” dell'attore in occasione di alcune uscite esterne in cambio di “favori”- senza alcuna promessa di stabilità.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa e già rigettata, con separata ordinanza, l'istanza di sequestro, anche nel merito le domande attoree -esaminate alla luce delle sole risultanze documentali in atti, stante la ritenuta irrilevanza delle prove orali comunque capitolate dalle parti- incontrano analoga sorte, salva la sola questione riguardante la restituzione dell'anello in oro bianco, per i motivi di seguito esposti.
Essenziali ragioni di chiarezza impongono, in premessa, di pervenire all'esatta interpretazione e qualificarne delle succitate domande, ove di consideri che, nell'atto di citazione, compaiono nell'ordine -peraltro in termini tra loro non sempre coerenti- sia riferimenti a pretese risarcitorie per danni patrimoniali pari ad € 73.926,87 in ragione di una dedotta
“… responsabilità della convenuta ex art. 2043 cod. civ. …” (v. pag. 10, ibidem), sia istanze comunque alternative di “… restituzione dei beni …”, ma esclusivamente riferibili -par di capire- all'anello ed alla macchina
(v., così, il punto 38 a pag. 6, ibidem)1, sia richieste di risarcimenti aggiuntivi secondo giustizia per “… danni morali patiti oltre (che per) lesioni cagionate …” dalla RASO allo (v. pag. 11, ibidem) Pt_1 nonché, da ultimo, fugaci menzioni a presunte “donazioni remuneratorie”, delle quali si vorrebbe predicare, al contempo, una non meglio precisata
“revoca” (v. a pag. 1, nell'oggetto della predetta citazione in giudizio).
Occorre allora, prima di tutto, sgombrare il campo dall'equivoco indotto proprio da quest'ultimo riferimento, poi derubricato a “… palese refuso …” (v., in tal senso, a pag. 4 della memoria ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.), posto che è lo stesso patrocinio attoreo, del resto, ad escludere in radice, già nella narrativa della citazione in parola,
l'esistenza di qualsivoglia “… atto di donazione da parte dello
” alla convenuta (v. pag. 7, ibidem); circostanza, questa, che Parte_3 esime dal rammentare come, in ogni caso, alle donazioni remuneratorie giammai si potrebbe applicare -per espressa disposizione dell'art. 809 cod. civ.- la disciplina della revoca della donazione per ingratitudine.
In secondo luogo, stante la riferita impropria sovrapposizione dei concetti di “risarcimento” (qui, in particolare, per danni patrimoniali) e di
“restituzioni”, gioverà osservare che la categoria delle restituzioni non solo si distingue da quella del risarcimento, ma in un certo senso le si oppone. Si è autorevolmente affermato, infatti, che il risarcimento del danno -alla luce degli artt. 1223 e 1226 c.c., invero applicabili anche all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (v. art. 2056 cod. civ.)- è finalizzato a rimuovere la perdita che il fatto illecito ha cagionato nel patrimonio di chi lo ha subìto, indipendentemente da ciò che è stato
ipotesi alternativa, qualora nelle more della decisione la convenuta restituisca effettivamente l'anello oggetto di causa, per la condanna della stessa al pagamento della minor somma di € 43.926,87, pari all'importo residuo detratto del valore stimato del bene
(€ 30.000,00) …” pagina 7 di 15 ricavato da chi lo ha commesso, mentre i rimedi restitutori obbligano il soggetto responsabile a ridare proprio ciò che ha ricavato dalla sfera giuridico-patrimoniale del soggetto tutelato, a prescindere dalla prova di un effettivo e concreto pregiudizio di quest'ultimo, essendo il loro oggetto costituito, per l'appunto, non già dal danno di chi li esercita, ma proprio dall'arricchimento di chi ne subisce l'esercizio.
Fermo questo, non è dato ravvisare, nella vicenda al vaglio, alcun fatto illecito riconducibile alla truffa (v., per questa ricostruzione, il punto
41 a pag. 6 dell'atto di citazione) in grado di giustificare le domande risarcitorie azionate dall'attore. Del resto, quanto all'ipotizzato danno patrimoniale, in apparenza parametrato al valore di tutte le
“gratificazioni” in denaro (€ 10.000,00) ed in beni materiali (€ 32.490,002 per l'auto ed € 29.200,00 per l'anello) ricevute dalla RAISO, con l'ulteriore aggiunta dei costi spesi per assoldare un investigatore privato
(€ 2.236,87), è appena il caso di attenersi, qui, ad una triplice ed elementare constatazione di fatto.
Primo: quand'anche fosse vero che avesse esercitato CP_1 con abile strategia seduttiva le sue arti amatorie per coinvolgere emotivamente , illudendolo circa la genuinità del Parte_1 proprio sentimento, tanto da renderlo un “… cogl**ne come tutti gli uomini innamorati …” (la citazione, del diretto interessato, è ascoltabile nella poco edificante audio-videoripresa depositata sub doc. 35 nel fascicolo attoreo), è altresì vero, innanzitutto, che l'attore -per sua stessa ammissione- non può certo essere considerato “… uno sprovveduto …” (v. 2 La somma complessiva finale di € 32.490,00 è data, secondo la prospettazione dell'attore, dall'importo di €28.660,00 per l'acquisto della Giulia Super TG FZ873HVG e per la sua assicurazione, di €9.600,00per il finanziamento, nonché di € 3.830.00 a titolo di interessi ed altri oneri (v., così, a pag. 9 dell'atto di citazione, oltre ai docc. 6, 8 e 24 nel fascicolo attoreo). pagina 8 di 15 così, a pag. 6 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.), sicché è da escludere, proprio per questo, ogni ipotetico indebito approfittamento di un soggetto debole venutosi a trovare in situazioni di minorata difesa;
conclusione, questa, a cui è giunto lo stesso giudice penale in sede di sopravvenuta archiviazione della denuncia-querela per truffa presentata dall'attore nei confronti della convenuta (v. l'allegato 1 alla nota di deposito del 5.3.2025 della convenuta medesima).
Secondo: è altrettanto pacifico -ad ulteriore conferma che, quello al vaglio, debba essere ricondotto, semmai, non già ad un illecito civile ma ad un libero “… -e non necessariamente romantico- rapporto tra due adulti consenzienti, dove ciascuno, per quanto possibile, ha cercato di trarre, con le risorse di cui disponeva, la massima utilità dall'altro …”
(v., così, a pag. 7 dell'ordinanza cautelare)-; è altrettanto pacifico, si diceva, che alcun obbligo solenne di fedeltà giuridicamente coercibile avesse mai assunto la nei confronti dello . Ed invero, se CP_1 Pt_1 financo nell'ambito del ben più vincolante impegno che nasce dal matrimonio la corte di legittimità è giunta ad affermare, di recente, come
“… non (dia) luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio (medesimo) e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva …” (v. Cass. civ. - Sez.
3 - Ordinanza
n. 28390 del 05/11/2024), sarebbe quantomeno singolare, allora, immaginare l'emersione -dalla occasionale relazione ora in discussione- di
“… un irrevocabile, reciproco ed esclusivo ius in corpus -da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva- valevole (a tempo indeterminato - N.d.R.), al quale possa corrispondere un diritto inviolabile di ognuno (dei partners – N.d.R.) nei confronti dell'altro …” (ibidem). pagina 9 di 15 La responsabilità risarcitoria -vale ribadirlo- discende, infatti, dall'ingiustizia del danno, non dalla antigiuridicità della condotta, alla luce dell'atipicità dell'illecito aquiliano quale protezione della situazione soggettiva rilevante per l'ordinamento giuridico;
e tuttavia, “… l'interesse non riceve la protezione derivante dalla clausola generale del danno ingiusto, se ciò che per l'ordinamento deve essere tutelato, in base alla sua valutazione di prevalenza, è l'interesse dell'autore della condotta asseritamente pregiudizievole, in realtà non produttiva di un danno ingiusto, proprio per la prevalenza dell'interesse di chi agisce. …”
(ibidem); nel caso di specie, a venire in rilievo, allora, con vigore ben più consistente che nella vicenda matrimoniale, sono altri diritti costituzionalmente protetti, quali -tra tutti- la libertà del singolo di autodeterminarsi e di porre fine, sempre e comunque, ad un rapporto sentimentale.
Terzo: impropria, ad ogni modo, è la stessa parametrazione dell'asserito danno alle erogazioni di denaro ed alla concessione di altre utilità disposte dall'attore alla convenuta. Trattasi di dazioni -come condivisibilmente accertato dallo stesso GIP nell'ordinanza di archiviazione dianzi citata- “… frutto di libere scelte intraprese dal querelante ( ) e oggetto di accordo con la donna …” (v. l'allegato Pt_1
1 alla nota di deposito del 5.3.2025, cit.). Non è certo plausibile, d'altro canto, sostenere di aver corrisposto alla , all'epoca da poco CP_1 conosciuta, la ragguardevole cifra di € 10.000,00 in soli tre mesi, nella convinzione che questi soldi -peraltro mai direttamente richiesti dalla convenuta- le servissero per curarsi (v. pag. 9 dell'atto di citazione), accampando -quale unico generico presupposto dell'elargizione- le
“… lamentele (della stessa ) in merito alla necessità di denaro (per CP_1 il) suo stato di salute precario …” (v. punto 11 a pag. 3, ibidem), quando, pagina 10 di 15 a tutto concedere, il costo delle visite ginecologiche a cui quest'ultima avrebbe fatto riferimento era di € 250,00 (v. punto 25 a pag. 4, ibidem).
L'esborso, piuttosto, si giustifica unicamente con la prospettata
“… paura (dello ) di perdere la che chiedeva allo stesso Pt_1 CP_1 con i fatti di dimostrare i suoi sentimenti per lei …” (v., così, a pag. 2 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.); di ciò, tuttavia, dovrà farsi carico, con ogni evidenza, unicamente l'attore, dato che anche il più nobile sentimento di fiducia, per non scadere in una inescusabile ingenuità, necessita almeno di un tempo ragionevole per consolidarsi.
Di tutto quanto precede, in effetti, pare essersi avveduto anche patrocinio attoreo, laddove giunge a precisare -invero in termini non poco contraddittori- “… che la condotta della , così come rappresentata, CP_1 non (avrebbe) rilevanza ai fini risarcitori (benché, poi, lo stesso patrocinio continui a richiedere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. nelle conclusioni dell'atto di citazione) ma divent(erebbe) rilevante nel momento in cui (ella) si è rifiutata di restituire quello che sapeva non essere suo.” (v. pag. 9 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.); detto in altro modo, “… lo
, in questa sede, non agi(rebbe) per la condotta illecita della Pt_1
perché lo ha ingannato (…), ma per la mancata restituzione di CP_1 quello che sapeva non essere suo.” (v. pag. 4, ibidem). Si tratta, invero, di prospettazione alternativa non del tutto nuova, perché comunque già intuibile nella narrativa dell'atto di citazione (v., ad esempio, a pag. 7, ibidem, dove si afferma che l'attore “… vanta dei crediti e la restituzione dell'anello nei confronti della ”), nonché nel riferimento allo stesso CP_1 concetto di “restituzione” contenuto nelle conclusioni quale ipotesi in pagina 11 di 15 grado di determinare -ove accolta- una riduzione dell'ammontare del pur contestualmente richiesto risarcimento dei danni (v. pag. 11, ibidem).
In quest'ottica, allora, escluso ogni risarcimento per implausibili fatti illeciti, tale domanda restitutoria è accoglibile solo per il summenzionato anello, che la convenuta, alla fine, si era comunque dichiarata disposta a riconsegnare a condizione -non accettata da controparte- di una definizione tombale della lite (v., così, il verbale di udienza del
17.7.2025). Pare utile rammentare, sul punto, che l'azione personale di restituzione -diversamente da quella reale di rivendicazione- “… è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato3 ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario …”, essendo altrimenti onerato -chi agisce- della probatio diabolica della titolarità del relativo diritto (v., così, Cass civ. - Sez. 2,
Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018).
Se su ciò si conviene, è agevole escludere, quindi, ogni fondamento a pretese restitutorie riferibili all'autoveicolo, posto che l'Alfa Giulia Super
TG FZ873HV -peraltro successivamente venduta dalla convenuta- era pacificamente stata sin da subito di proprietà di quest'ultima, essendosi l'attore dichiaratamente accordato “… con la (nel senso) che (lui) CP_1
l'avrebbe aiutata ad acquistare una nuova automobile e che la somma impiegata la stessa l'avrebbe piano piano restituita quando avrebbe iniziato a lavorare per lo stesso in NO” (v., così, il punto 13 a pag.
3 dell'atto di citazione). Il fatto che il finanziamento contestualmente 3 Proprio di “comodato”, invero, ha inteso parlare l'attore per indicare il titolo di detenzione dell'anello da parte della convenuta (v. così, a pag. 1 della sua memoria ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.). pagina 12 di 15 stipulato per l'acquisto in parola fosse stato contratto dallo Parte_3
e, come coobbligata, anche alla sig.ra ” (v., in tal senso, il punto Per_2
16, ibidem), potrà semmai giustificare, in un prossimo futuro, l'esercizio dell'azione di regresso per il recupero di quanto eventualmente saldato dall'attore nell'interesse della suddetta convenuta, dovendosi escludere che gli accordi di cui ha parlato l'attore medesimo prevedessero anche che, ove non avesse onorato il pagamento delle rate “… quanto prima, o al più tardi a partire dal mese di maggio 2024, …, (la ) avrebbe CP_1 restituit(o) l'auto) allo , che se la sarebbe intestata”. (v., così, a Pt_1 pag. 3 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.).
La circostanza, tardivamente allegata, è rimasta comunque sfornita di utile dimostrazione, perché neppure riprodotta nella capitolazione dei mezzi di prova orale indicati nella memoria attorea ex art. 171-ter n. 2 cod. proc. civ.. A nulla vale, in tal senso, lo screenshot prodotto dal patrocinio attoreo (v. doc. 20 nel relativo fascicolo) dove la , a ben CP_1 vedere, si limitava a dirsi disponibile a riportare macchina ed anello, ma solo in risposta alle pressati sollecitazioni di controparte e con la precisazione di sentirsi offesa per le allusioni di falsità a lei rivolte dallo
; né, del resto, può assumere rilevanza alcuna la Pt_1 prospettazione, all'evidenza ben diversa dalle allegazioni iniziali, “… che il
7 gennaio 2024 -quindi a un mese di distanza dal già avvenuto acquisto- lo (avrebbe voluto) chiudere la relazione e con la si Pt_1 CP_1
(sarebbe) accordato perché gli riportasse auto e anello …” (v., in tal senso, la lett. s a pag. 3 della memoria istruttoria).
Diverso, invece, è proprio il tema dell'anello in oro bianco realizzato da con diamante da 1,5 carati, proprio perché -per quest'ultimo- CP_2
l'attore ha sempre sostenuto, sin dall'inizio, che l'intesa era che la CP_1
“… lo avrebbe potuto tenere fintato che la relazione (fosse) durata …” pagina 13 di 15 (v. il punto 19 a pag. 4 dell'atto di citazione), mentre la convenuta, senza minimamente contestare la circostanza, si è solo limitata ad eccepire l'incertezza -del tutto inconferente, in un'ottica restitutoria- del reale valore del gioiello in questione (v. a pag. 4 della comparsa di risposta).
Appurato, allora, il diritto attoreo alla restituzione del solo anello da parte della convenuta, null'altro residua da statuire nel caso di specie, anche -ed a maggior ragione- con riferimento al richiesto risarcimento
“… per danni morali patiti oltre alle lesioni cagionate come da documentazione medica prodotta …” (v. pag. 11 dell'atto di citazione), gli uni e gli altri dovendosi ritenere esclusi -a prescindere dalla obbiettiva genericità della deduzione- in ragione della ritenuta insussistenza di un illecito, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto l'aspetto civile, qui più direttamente in rilievo. Solo ad colorandum, quindi, andrà evidenziato, con specifico riferimento all' “… ipoacusia neurosensoriale molto grave …” derivata all'attore dall'avergli la RASO “… urlato nell'orecchio …” (v. pag.
9 dell'atto di citazione), che dai documenti di causa emerge, semmai, come il trauma acustico all'orecchio sinistro di cui trattasi fosse dipeso da
“situazioni” chiaramente intuibili per le quali è lo stesso ad Pt_1 escludere ogni responsabilità della convenuta (v., in tal senso, a pag. 2 del doc. 34 nel fascicolo attoreo riproducente i messaggi whatsapp del
12.12.2023 tra le parti: “… Mi ha letteralmente assordato ovviamente non è colpa tua. La prossima volta ti metterò del cotone in bocca …”).
La vicenda trattata giustifica la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 14 di 15 ▪ NA , per le ragioni di cui in motivazione, a CP_1 restituire a l'anello in oro bianco realizzato dalla Parte_1
con diamante da 1,5 carati e consegnatogli dal predetto attore;
CP_2
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Udine, 3.11.2025 IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle conclusioni dell'atto di citazione, invero, si discorre, appunto, della condanna della convenuta ex art. 2043 cod. civ. al pagamento dei danni patrimoniali per complessivi in
€ 73.926,87 oltre interessi e rivalutazione monetaria “… o alla maggior o minor somma in caso di restituzione dei beni e/o a seguito di quanto verrà provato …”, per poi specificare, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.7.2025, di voler insistere, “… in pagina 6 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con atto di citazione e contestuale richiesta di sequestro conservativo notificato il 30.7.2024
DA
(Cod. Fisc. ) con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
RA Valent, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Antonino CP_1 C.F._2
Di TR e l'avv.to Sebastiano Saitta, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni e restituzioni.
Causa ritenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 17.7.2025:
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELL'ATTORE
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta anche ex art. 2043 c.c., e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patrimoniale nella complessiva somma di€
73.926,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuti, comprensiva del valore dell'anello di cui si è chiesta la restituzione e che, ad oggi, non risulta restituito né reperibile;
in ipotesi alternativa, qualora nelle more della decisione la convenuta restituisca effettivamente l'anello oggetto di causa, per la condanna della stessa al pagamento della minor somma di € 43.926,87, pari all'importo residuo detratto del valore stimato del bene (€ 30.000,00); in ogni caso: per la condanna della convenuta alla restituzione dell'anello in oro bianco con diamante di proprietà dell'attore, ovvero, qualora risulti alienato o comunque sottratto, al pagamento dell'equivalente valore economico dello stesso, da liquidarsi in via equitativa, e comunque non inferiore ad € 30.000,00; condannare altresì la convenuta al risarcimento, in via equitativa, del danno morale e fisico patito dall'attore;
IN SUBORDINE: condannare la convenuta ad una diversa somma minore che sarà ritenuta equa ex art. 1226 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri dovuti per legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; ovvero, in via subordinata, con compensazione parziale delle stesse ex art. 92, co. 2, c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
NEL MERITO: respingersi in toto le conclusioni e le richieste formulate dal sig. in quanto le stesse infondate e comunque non Parte_1 pagina 2 di 15 provate. Con la condanna ex art. 92 e ss cpc per lite temeraria.
Con la vittoria tutta delle spese di lite incluse quelle della fase cautelare.
FATTO E DIRITTO
A mezzo dell'atto di citazione in epigrafe, ha Parte_1 evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale per CP_1 sentirla condannare -in caso di mancato soddisfacimento delle alternative pretese di ottenere comunque in restituzione, da lei, quanto cedutole in costanza di rapporto- al risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali che la predetta convenuta gli aveva cagionato, illudendolo sulla possibilità di instaurare con essa una stabile relazione affettiva, a fronte della comunque contestuale richiesta, nello specifico, di
“… sequestro conservativo dell'anello in oro bianco realizzato dalla CP_2 con diamante da 1,5 carati e dell'autovettura Mazda TG FN174KE …”.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha dedotto, nel merito: 1) di aver conosciuto la nel luglio del 2022 a NO SABBIADORO, CP_1 presso il locale corrente all'insegna “BAR MORO”; 2) di essere subito entrato in sintonia con lei, malgrado la rilevante differenza di età -68 anni uno, 27 l'altra- e di aver appreso della parole della ragazza sia delle difficoltà che quest'ultima gli riferiva di incontrate a causa della madre gravemente malata (della quale la avrebbe comunque dovuto CP_1 occuparsi), sia della sua passione per i cani e del desiderio di fare l'istruttrice, anche aprendo un'attività in proprio nel settore;
3) di essere rimasto favorevolmente colpito dall'apparente semplicità e dall'entusiasmo della giovane, tanto da intensificare i rapporti, verso l'inizio del mese di ottobre 2023, prima soltanto attraverso lo scambio di messaggi, poi anche di persona, entrando così in intimità con lei;
4) di averle prospettato, allora, a novembre dello stesso anno, di lavorare pagina 3 di 15 durante l'estate nell'ambito della sua attività di affitto di immobili, raccogliendo con tale proposta il favore e la disponibilità della , la CP_1 quale gli aveva anche promesso che, a fine aprile 2024, si sarebbe trasferita a NO per andare a vivere insieme;
5) che, a seguito di ciò, viste le continue lamentele della giovane circa la riferita necessità di denaro da destinare anche alle cure del suo comunque cagionevole stato di salute, egli l'aveva sostenuta economicamente, non solo attraverso sostanziosi versamenti, per € 6.500,00 in contanti più ulteriori
€ 3.500,00 mediante due bonifici bancari, ma aiutandola pure ad acquistare una Alfa GIULIA Super al prezzo di € 28.100,00, con l'opzione per un pagamento diretto di € 8.500,00 alla consegna del mezzo e per un contestuale finanziamento di 4 anni -sottoscritto da lui e della CP_1 come obbligata in solido- per la restante somma di € 19.600,00
(€ 499,50 al mese), con interessi e oneri fiscali finali per complessivi ulteriori € 3.840,40; 6) di averle inoltre consegnato, in data 30.12.2023,
a suggello del loro prossimo ed auspicato progetto di vita insieme, il summenzionato anello in oro bianco con diamante da 1,5 carati di
€ 29.200,00, ma dal valore affettivo per lui ben più rilevante, in quanto regalo di suo padre alla madre per le nozze d'argento, con la precisazione che la predetta avrebbe potuto tenere quel gioiello sino a quando CP_1 la relazione tra loro due fosse durata;
7) di aver tuttavia iniziato a sospettare della convenuta a fronte del progressivo ridursi delle loro frequentazioni, con la riferita scusa opposta dalla giovane del peggioramento delle sue condizioni di salute e della necessità di sottoporsi e visite mediche ed esami, malgrado le costanti rassicurazioni della ragazza circa la serietà delle sue intenzioni e la volontà di onorare i debiti, anche iniziando a lavorare da lui;
8) che, per nulla tranquillizzato,
a marzo 2024 egli aveva invece successivamente appreso, anche grazie pagina 4 di 15 agli accertamenti commissionati ad un investigatore privato, che la CP_1 godeva di perfetta salute, che da si era trasferita non già a Per_1
NO -come aveva promesso- ma a che ella non stava Pt_2 svolgendo alcuna attività lavorativa e che, per di più, in data 3.4.2024 aveva venuto l'Alfa Romeo ad un concessionario di CINISELLO BALSAMO
(MI) al prezzo di € 21.695,00, per poi acquistare, un mese dopo, un'altra autovettura di marca MAZDA -quella di cui in premessa- da un differente concessionario di TREVIGNANO (TV) al costo di € 17.500,00; 9) che erano quindi evidenti i crediti risarcitori nei confronti della convenuta, per i raggiri da lei posti in essere nei suoi confronti, nonché l'ulteriore diritto alla restituzione dell'anello, non certo costituente una donazione.
Ritualmente costituitasi in causa, ha insistito, di CP_1 contro, per il rigetto delle pretese attoree, eccependo nell'ordine: 1) che non era stato nemmeno chiaramente specificato, nell'atto introduttivo del giudizio, quali fossero i comportamenti illeciti a lei addebitabili e produttivi di danno nella sfera economica e personale dello;
Pt_1
2) che quest'ultimo era ben consapevole che lei non aveva un lavoro e che, quindi, non avrebbe potuto pagare l'autovettura se non dopo avere iniziato a lavorare, come peraltro prospettatole dallo stesso attore, con l'ulteriore impegno, per l'appunto, di subordinare la progressiva restituzione dell'asserito debito a quella circostanza, in termini di vero e proprio pactum de non petendo; 3) che il contratto per l'acquisto dell'autoveicolo, in ogni caso, era stato firmato solo da lei, essendo ella così divenuta l'esclusiva e legittima proprietaria dell'Alfa Romeo;
4) che, semmai, un'eventuale azione di regresso attoreo sarebbe stata esercitabile nei suoi confronti, con riferimento al collegato negozio di finanziamento, unicamente laddove lo , quale debitore in solido, Pt_1 avesse pagato l'intero importo delle rate;
5) che del tutto indimostrato pagina 5 di 15 era anche il valore dell'anello; 6) che il suo allontanamento dall'attore, invero, era dipeso dal fatto di avere, quest'ultimo, iniziato a formulare
-forte dei favori di tipo economico a lei concessi- richieste sempre più pressanti ed umilianti, nell'ambito della loro intimità; 7) che, in buona sostanza, quello in discussione non era stato nulla di più di un rapporto di tipo particolare tra due persone molto distanti per età, comunque caratterizzato da uno scambio di reciproche e ben più prosaiche convenienze -“l'accompagnamento” dell'attore in occasione di alcune uscite esterne in cambio di “favori”- senza alcuna promessa di stabilità.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa e già rigettata, con separata ordinanza, l'istanza di sequestro, anche nel merito le domande attoree -esaminate alla luce delle sole risultanze documentali in atti, stante la ritenuta irrilevanza delle prove orali comunque capitolate dalle parti- incontrano analoga sorte, salva la sola questione riguardante la restituzione dell'anello in oro bianco, per i motivi di seguito esposti.
Essenziali ragioni di chiarezza impongono, in premessa, di pervenire all'esatta interpretazione e qualificarne delle succitate domande, ove di consideri che, nell'atto di citazione, compaiono nell'ordine -peraltro in termini tra loro non sempre coerenti- sia riferimenti a pretese risarcitorie per danni patrimoniali pari ad € 73.926,87 in ragione di una dedotta
“… responsabilità della convenuta ex art. 2043 cod. civ. …” (v. pag. 10, ibidem), sia istanze comunque alternative di “… restituzione dei beni …”, ma esclusivamente riferibili -par di capire- all'anello ed alla macchina
(v., così, il punto 38 a pag. 6, ibidem)1, sia richieste di risarcimenti aggiuntivi secondo giustizia per “… danni morali patiti oltre (che per) lesioni cagionate …” dalla RASO allo (v. pag. 11, ibidem) Pt_1 nonché, da ultimo, fugaci menzioni a presunte “donazioni remuneratorie”, delle quali si vorrebbe predicare, al contempo, una non meglio precisata
“revoca” (v. a pag. 1, nell'oggetto della predetta citazione in giudizio).
Occorre allora, prima di tutto, sgombrare il campo dall'equivoco indotto proprio da quest'ultimo riferimento, poi derubricato a “… palese refuso …” (v., in tal senso, a pag. 4 della memoria ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.), posto che è lo stesso patrocinio attoreo, del resto, ad escludere in radice, già nella narrativa della citazione in parola,
l'esistenza di qualsivoglia “… atto di donazione da parte dello
” alla convenuta (v. pag. 7, ibidem); circostanza, questa, che Parte_3 esime dal rammentare come, in ogni caso, alle donazioni remuneratorie giammai si potrebbe applicare -per espressa disposizione dell'art. 809 cod. civ.- la disciplina della revoca della donazione per ingratitudine.
In secondo luogo, stante la riferita impropria sovrapposizione dei concetti di “risarcimento” (qui, in particolare, per danni patrimoniali) e di
“restituzioni”, gioverà osservare che la categoria delle restituzioni non solo si distingue da quella del risarcimento, ma in un certo senso le si oppone. Si è autorevolmente affermato, infatti, che il risarcimento del danno -alla luce degli artt. 1223 e 1226 c.c., invero applicabili anche all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (v. art. 2056 cod. civ.)- è finalizzato a rimuovere la perdita che il fatto illecito ha cagionato nel patrimonio di chi lo ha subìto, indipendentemente da ciò che è stato
ipotesi alternativa, qualora nelle more della decisione la convenuta restituisca effettivamente l'anello oggetto di causa, per la condanna della stessa al pagamento della minor somma di € 43.926,87, pari all'importo residuo detratto del valore stimato del bene
(€ 30.000,00) …” pagina 7 di 15 ricavato da chi lo ha commesso, mentre i rimedi restitutori obbligano il soggetto responsabile a ridare proprio ciò che ha ricavato dalla sfera giuridico-patrimoniale del soggetto tutelato, a prescindere dalla prova di un effettivo e concreto pregiudizio di quest'ultimo, essendo il loro oggetto costituito, per l'appunto, non già dal danno di chi li esercita, ma proprio dall'arricchimento di chi ne subisce l'esercizio.
Fermo questo, non è dato ravvisare, nella vicenda al vaglio, alcun fatto illecito riconducibile alla truffa (v., per questa ricostruzione, il punto
41 a pag. 6 dell'atto di citazione) in grado di giustificare le domande risarcitorie azionate dall'attore. Del resto, quanto all'ipotizzato danno patrimoniale, in apparenza parametrato al valore di tutte le
“gratificazioni” in denaro (€ 10.000,00) ed in beni materiali (€ 32.490,002 per l'auto ed € 29.200,00 per l'anello) ricevute dalla RAISO, con l'ulteriore aggiunta dei costi spesi per assoldare un investigatore privato
(€ 2.236,87), è appena il caso di attenersi, qui, ad una triplice ed elementare constatazione di fatto.
Primo: quand'anche fosse vero che avesse esercitato CP_1 con abile strategia seduttiva le sue arti amatorie per coinvolgere emotivamente , illudendolo circa la genuinità del Parte_1 proprio sentimento, tanto da renderlo un “… cogl**ne come tutti gli uomini innamorati …” (la citazione, del diretto interessato, è ascoltabile nella poco edificante audio-videoripresa depositata sub doc. 35 nel fascicolo attoreo), è altresì vero, innanzitutto, che l'attore -per sua stessa ammissione- non può certo essere considerato “… uno sprovveduto …” (v. 2 La somma complessiva finale di € 32.490,00 è data, secondo la prospettazione dell'attore, dall'importo di €28.660,00 per l'acquisto della Giulia Super TG FZ873HVG e per la sua assicurazione, di €9.600,00per il finanziamento, nonché di € 3.830.00 a titolo di interessi ed altri oneri (v., così, a pag. 9 dell'atto di citazione, oltre ai docc. 6, 8 e 24 nel fascicolo attoreo). pagina 8 di 15 così, a pag. 6 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.), sicché è da escludere, proprio per questo, ogni ipotetico indebito approfittamento di un soggetto debole venutosi a trovare in situazioni di minorata difesa;
conclusione, questa, a cui è giunto lo stesso giudice penale in sede di sopravvenuta archiviazione della denuncia-querela per truffa presentata dall'attore nei confronti della convenuta (v. l'allegato 1 alla nota di deposito del 5.3.2025 della convenuta medesima).
Secondo: è altrettanto pacifico -ad ulteriore conferma che, quello al vaglio, debba essere ricondotto, semmai, non già ad un illecito civile ma ad un libero “… -e non necessariamente romantico- rapporto tra due adulti consenzienti, dove ciascuno, per quanto possibile, ha cercato di trarre, con le risorse di cui disponeva, la massima utilità dall'altro …”
(v., così, a pag. 7 dell'ordinanza cautelare)-; è altrettanto pacifico, si diceva, che alcun obbligo solenne di fedeltà giuridicamente coercibile avesse mai assunto la nei confronti dello . Ed invero, se CP_1 Pt_1 financo nell'ambito del ben più vincolante impegno che nasce dal matrimonio la corte di legittimità è giunta ad affermare, di recente, come
“… non (dia) luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio (medesimo) e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva …” (v. Cass. civ. - Sez.
3 - Ordinanza
n. 28390 del 05/11/2024), sarebbe quantomeno singolare, allora, immaginare l'emersione -dalla occasionale relazione ora in discussione- di
“… un irrevocabile, reciproco ed esclusivo ius in corpus -da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva- valevole (a tempo indeterminato - N.d.R.), al quale possa corrispondere un diritto inviolabile di ognuno (dei partners – N.d.R.) nei confronti dell'altro …” (ibidem). pagina 9 di 15 La responsabilità risarcitoria -vale ribadirlo- discende, infatti, dall'ingiustizia del danno, non dalla antigiuridicità della condotta, alla luce dell'atipicità dell'illecito aquiliano quale protezione della situazione soggettiva rilevante per l'ordinamento giuridico;
e tuttavia, “… l'interesse non riceve la protezione derivante dalla clausola generale del danno ingiusto, se ciò che per l'ordinamento deve essere tutelato, in base alla sua valutazione di prevalenza, è l'interesse dell'autore della condotta asseritamente pregiudizievole, in realtà non produttiva di un danno ingiusto, proprio per la prevalenza dell'interesse di chi agisce. …”
(ibidem); nel caso di specie, a venire in rilievo, allora, con vigore ben più consistente che nella vicenda matrimoniale, sono altri diritti costituzionalmente protetti, quali -tra tutti- la libertà del singolo di autodeterminarsi e di porre fine, sempre e comunque, ad un rapporto sentimentale.
Terzo: impropria, ad ogni modo, è la stessa parametrazione dell'asserito danno alle erogazioni di denaro ed alla concessione di altre utilità disposte dall'attore alla convenuta. Trattasi di dazioni -come condivisibilmente accertato dallo stesso GIP nell'ordinanza di archiviazione dianzi citata- “… frutto di libere scelte intraprese dal querelante ( ) e oggetto di accordo con la donna …” (v. l'allegato Pt_1
1 alla nota di deposito del 5.3.2025, cit.). Non è certo plausibile, d'altro canto, sostenere di aver corrisposto alla , all'epoca da poco CP_1 conosciuta, la ragguardevole cifra di € 10.000,00 in soli tre mesi, nella convinzione che questi soldi -peraltro mai direttamente richiesti dalla convenuta- le servissero per curarsi (v. pag. 9 dell'atto di citazione), accampando -quale unico generico presupposto dell'elargizione- le
“… lamentele (della stessa ) in merito alla necessità di denaro (per CP_1 il) suo stato di salute precario …” (v. punto 11 a pag. 3, ibidem), quando, pagina 10 di 15 a tutto concedere, il costo delle visite ginecologiche a cui quest'ultima avrebbe fatto riferimento era di € 250,00 (v. punto 25 a pag. 4, ibidem).
L'esborso, piuttosto, si giustifica unicamente con la prospettata
“… paura (dello ) di perdere la che chiedeva allo stesso Pt_1 CP_1 con i fatti di dimostrare i suoi sentimenti per lei …” (v., così, a pag. 2 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.); di ciò, tuttavia, dovrà farsi carico, con ogni evidenza, unicamente l'attore, dato che anche il più nobile sentimento di fiducia, per non scadere in una inescusabile ingenuità, necessita almeno di un tempo ragionevole per consolidarsi.
Di tutto quanto precede, in effetti, pare essersi avveduto anche patrocinio attoreo, laddove giunge a precisare -invero in termini non poco contraddittori- “… che la condotta della , così come rappresentata, CP_1 non (avrebbe) rilevanza ai fini risarcitori (benché, poi, lo stesso patrocinio continui a richiedere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. nelle conclusioni dell'atto di citazione) ma divent(erebbe) rilevante nel momento in cui (ella) si è rifiutata di restituire quello che sapeva non essere suo.” (v. pag. 9 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.); detto in altro modo, “… lo
, in questa sede, non agi(rebbe) per la condotta illecita della Pt_1
perché lo ha ingannato (…), ma per la mancata restituzione di CP_1 quello che sapeva non essere suo.” (v. pag. 4, ibidem). Si tratta, invero, di prospettazione alternativa non del tutto nuova, perché comunque già intuibile nella narrativa dell'atto di citazione (v., ad esempio, a pag. 7, ibidem, dove si afferma che l'attore “… vanta dei crediti e la restituzione dell'anello nei confronti della ”), nonché nel riferimento allo stesso CP_1 concetto di “restituzione” contenuto nelle conclusioni quale ipotesi in pagina 11 di 15 grado di determinare -ove accolta- una riduzione dell'ammontare del pur contestualmente richiesto risarcimento dei danni (v. pag. 11, ibidem).
In quest'ottica, allora, escluso ogni risarcimento per implausibili fatti illeciti, tale domanda restitutoria è accoglibile solo per il summenzionato anello, che la convenuta, alla fine, si era comunque dichiarata disposta a riconsegnare a condizione -non accettata da controparte- di una definizione tombale della lite (v., così, il verbale di udienza del
17.7.2025). Pare utile rammentare, sul punto, che l'azione personale di restituzione -diversamente da quella reale di rivendicazione- “… è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato3 ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario …”, essendo altrimenti onerato -chi agisce- della probatio diabolica della titolarità del relativo diritto (v., così, Cass civ. - Sez. 2,
Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018).
Se su ciò si conviene, è agevole escludere, quindi, ogni fondamento a pretese restitutorie riferibili all'autoveicolo, posto che l'Alfa Giulia Super
TG FZ873HV -peraltro successivamente venduta dalla convenuta- era pacificamente stata sin da subito di proprietà di quest'ultima, essendosi l'attore dichiaratamente accordato “… con la (nel senso) che (lui) CP_1
l'avrebbe aiutata ad acquistare una nuova automobile e che la somma impiegata la stessa l'avrebbe piano piano restituita quando avrebbe iniziato a lavorare per lo stesso in NO” (v., così, il punto 13 a pag.
3 dell'atto di citazione). Il fatto che il finanziamento contestualmente 3 Proprio di “comodato”, invero, ha inteso parlare l'attore per indicare il titolo di detenzione dell'anello da parte della convenuta (v. così, a pag. 1 della sua memoria ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.). pagina 12 di 15 stipulato per l'acquisto in parola fosse stato contratto dallo Parte_3
e, come coobbligata, anche alla sig.ra ” (v., in tal senso, il punto Per_2
16, ibidem), potrà semmai giustificare, in un prossimo futuro, l'esercizio dell'azione di regresso per il recupero di quanto eventualmente saldato dall'attore nell'interesse della suddetta convenuta, dovendosi escludere che gli accordi di cui ha parlato l'attore medesimo prevedessero anche che, ove non avesse onorato il pagamento delle rate “… quanto prima, o al più tardi a partire dal mese di maggio 2024, …, (la ) avrebbe CP_1 restituit(o) l'auto) allo , che se la sarebbe intestata”. (v., così, a Pt_1 pag. 3 della memoria attorea ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ.).
La circostanza, tardivamente allegata, è rimasta comunque sfornita di utile dimostrazione, perché neppure riprodotta nella capitolazione dei mezzi di prova orale indicati nella memoria attorea ex art. 171-ter n. 2 cod. proc. civ.. A nulla vale, in tal senso, lo screenshot prodotto dal patrocinio attoreo (v. doc. 20 nel relativo fascicolo) dove la , a ben CP_1 vedere, si limitava a dirsi disponibile a riportare macchina ed anello, ma solo in risposta alle pressati sollecitazioni di controparte e con la precisazione di sentirsi offesa per le allusioni di falsità a lei rivolte dallo
; né, del resto, può assumere rilevanza alcuna la Pt_1 prospettazione, all'evidenza ben diversa dalle allegazioni iniziali, “… che il
7 gennaio 2024 -quindi a un mese di distanza dal già avvenuto acquisto- lo (avrebbe voluto) chiudere la relazione e con la si Pt_1 CP_1
(sarebbe) accordato perché gli riportasse auto e anello …” (v., in tal senso, la lett. s a pag. 3 della memoria istruttoria).
Diverso, invece, è proprio il tema dell'anello in oro bianco realizzato da con diamante da 1,5 carati, proprio perché -per quest'ultimo- CP_2
l'attore ha sempre sostenuto, sin dall'inizio, che l'intesa era che la CP_1
“… lo avrebbe potuto tenere fintato che la relazione (fosse) durata …” pagina 13 di 15 (v. il punto 19 a pag. 4 dell'atto di citazione), mentre la convenuta, senza minimamente contestare la circostanza, si è solo limitata ad eccepire l'incertezza -del tutto inconferente, in un'ottica restitutoria- del reale valore del gioiello in questione (v. a pag. 4 della comparsa di risposta).
Appurato, allora, il diritto attoreo alla restituzione del solo anello da parte della convenuta, null'altro residua da statuire nel caso di specie, anche -ed a maggior ragione- con riferimento al richiesto risarcimento
“… per danni morali patiti oltre alle lesioni cagionate come da documentazione medica prodotta …” (v. pag. 11 dell'atto di citazione), gli uni e gli altri dovendosi ritenere esclusi -a prescindere dalla obbiettiva genericità della deduzione- in ragione della ritenuta insussistenza di un illecito, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto l'aspetto civile, qui più direttamente in rilievo. Solo ad colorandum, quindi, andrà evidenziato, con specifico riferimento all' “… ipoacusia neurosensoriale molto grave …” derivata all'attore dall'avergli la RASO “… urlato nell'orecchio …” (v. pag.
9 dell'atto di citazione), che dai documenti di causa emerge, semmai, come il trauma acustico all'orecchio sinistro di cui trattasi fosse dipeso da
“situazioni” chiaramente intuibili per le quali è lo stesso ad Pt_1 escludere ogni responsabilità della convenuta (v., in tal senso, a pag. 2 del doc. 34 nel fascicolo attoreo riproducente i messaggi whatsapp del
12.12.2023 tra le parti: “… Mi ha letteralmente assordato ovviamente non è colpa tua. La prossima volta ti metterò del cotone in bocca …”).
La vicenda trattata giustifica la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 14 di 15 ▪ NA , per le ragioni di cui in motivazione, a CP_1 restituire a l'anello in oro bianco realizzato dalla Parte_1
con diamante da 1,5 carati e consegnatogli dal predetto attore;
CP_2
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Udine, 3.11.2025 IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle conclusioni dell'atto di citazione, invero, si discorre, appunto, della condanna della convenuta ex art. 2043 cod. civ. al pagamento dei danni patrimoniali per complessivi in
€ 73.926,87 oltre interessi e rivalutazione monetaria “… o alla maggior o minor somma in caso di restituzione dei beni e/o a seguito di quanto verrà provato …”, per poi specificare, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.7.2025, di voler insistere, “… in pagina 6 di 15