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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/07/2022,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ULIANA GAROLI , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5/03/2025
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 10/02/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/07/2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con in Canneto sull'Oglio in data 02/10/1999 (trascritto presso gli Controparte_1 atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 1999, atto n. 4, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il Per_1 ER Per_3
30/07/2009), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva della figlia minore
, con collocamento prevalente della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale Per_3
e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 750 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento per sé di € 200 mensili.
All'udienza presidenziale del 24/11/2022, il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, in via provvisoria affidava la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa a lei assegnata e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale, all'udienza del 15/05/2023, il Giudice istruttore acquisiva una prima relazione dei servizi sociali, disponendo un monitoraggio e assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice istruttore, anche a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, rigettava le istanza istruttorie e disponeva la prosecuzione degli Per_3
accertamenti già delegati ai servizi sociali. Con successiva ordinanza del 17/04/2024 il Giudice disponeva accertamenti a mezzo della polizia tributaria sui redditi della parte resistente.
Conclusa l'istruttoria e precisate le conclusioni, con provvedimento del 12/02/2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/06/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Canneto sull'Oglio in data 02/10/1999 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 1999, atto n. 4, parte I).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 ER
(nata il [...]). Per_3 Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151 c.c.
Non occorre del resto espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il
Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi.
*
l'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come le condotte aggressive e violente tenute dal resistente avessero reso la convivenza intollerabile tanto da costringerla a sporgere denuncia querela.
Al riguardo, va rammentato che ai fini della pronuncia dell'addebito è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nondimeno, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3925 del 19/02/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, reputa il Collegio che le allegazioni della parte ricorrente circa la violazione da parte del marito di precisi doveri familiari e di rispetto della persona abbiano trovato sufficiente e adeguata prova. In particolare, gli agiti violenti posti alla base della domanda di addebito trovano, in primo luogo, un parziale riscontro nella denuncia querela del 12/05/2022 nella quale ha descritto Parte_1
una situazione di vita insostenibile, dovuta agli insulti e alle offese ricevute dal marito, nel contesto di una escalation ingravescente di comportamenti aggressivi. La narrazione offerta è poi corroborata dalla successiva condotta di , così come emergente dagli atti del procedimento Controparte_1 penale depositati e acquisiti ai sensi dell'art. 64 bis c.p.p. In specie, il PM ha esercitato l'azione penale nei confronti di in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p. per aver egli Controparte_1
maltrattato la moglie, con condotte reiterate, talvolta sotto l'effetto di sostanze alcoliche e alla presenza dei figli, cagionandole uno stato di prostrazione, terrore e avvilimento.
In relazione ai medesimi fatti, il GIP ha applicato a la misura cautelare del divieto Controparte_1
di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, tra cui proprio la moglie e i figli, ER
(nato il [...]) e (nata il [...]). A seguito di un avvicinamento dell'indagato Per_3
alla figlia, è stato peraltro disposto un aggravamento della misura con applicazione del braccialetto elettronico e dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. Infine, in data 18/03/2025 il Giudice penale, preso atto della ripetuta sottrazione dell'imputato alle prescrizioni, ha sostituto la misura cautelare con quella della custodia in carcere.
In questo quadro di riferimento, riservata all'autorità preposta ogni valutazione in punto di rilevanza penale della condotta del resistente, deve osservarsi che gli atti trasmessi forniscono un quadro indiziario di supporto alla precisa esposizione della ricorrente. I gravi fatti commessi in danno della odierna ricorrente a partire da aprile 2023, inquadrati dal PM come atti persecutori aggravati, paiono infatti sintomatici di una abituale modalità maltrattante e inadeguata che il ricorrente pare aver assunto nell'ambito della famiglia. Dunque, i fatti denunciati dalla ricorrente, tenuto conto anche dei riscontri della minore (sentita dagli operatori sociali), consentono di rilevare significative Per_3
violazioni dei doveri del matrimonio da parte del convenuto, integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità, la tranquillità e i valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio.
I fatti violenti devono del resto ritenersi causalmente determinanti la rottura del matrimonio, atteso che – come sopra accennato - l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sia condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non possa mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo. Dunque, reputa il Collegio che alla luce di quanto emerso ed acquisito, valutati complessivamente tutti gli elementi di prova offerti e tenuto conto della ricostruzione della vita matrimoniale come emergente dalla versione della stessa ricorrente e suffragata dagli atti del procedimento penale, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (propria di un giudizio civile), può affermarsi che il marito abbia assunto, quantomeno sul finire della convivenza matrimoniale, un atteggiamento aggressivo, dovuto anche al presumibile abuso di sostanze alcoliche;
tale condotta, nel contesto di una escalation di violenza, ha indotto l'odierna ricorrente a formulare denuncia querela nel maggio del 2022 nonché ad agire per la separazione, nel successivo mese di luglio.
Dunque, considerata anche la scansione temporale degli avvenimenti, ritenuti sufficientemente dimostrati gli agiti aggressivi del marito, configurandosi essi alla stregua di una palese violazione dei doveri coniugali, deve affermarsi che tali comportamenti, considerata la loro rilevanza, hanno avuto diretta efficacia causale rispetto alla rottura dell'unione matrimoniale.
In conclusione, reputa il Collegio che deve essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti con addebito al marito.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di esercizio della responsabilità genitoriale, considerato che (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]) sono maggiorenni, deve limitarsi la trattazione delle decisione in punto ER
di affidamento alla sola minore (nata il [...]). Per_3
In proposito, la ricorrente ha domandato l'affido esclusivo della figlia, con collocamento della stessa presso di sé, profilando la preoccupazione circa la condizione personale del resistente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e delle condotte denigratorie e violente da questi tenute negli ultimi tempi.
Considerate le suddette richieste e allegazioni di parte, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore. Il materiale probatorio acquisito anche per il tramite dei servizi sociali, da valutarsi unitamente al comportamento assunto dal padre di totale disinteresse e anche l'assenza nel giudizio, rende infatti l'ascolto in sede giudiziale manifestamente superfluo.
Tanto premesso, le statuizioni assunte dal Giudice istruttore non possono che essere confermate dal
Collegio per le motivazioni già sottese ai provvedimenti provvisori.
Deve rilevarsi al riguardo che il padre non solo ha attuato comportamenti squalificanti e inadeguati nei confronti della figlia (come dalla minore riferito agli operatori), ma ha anche scelto di non sottoporsi all'accertamento richiesto al fine di dimostrare la sua condizione di estraneità all'uso/abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, rifiutando infine ogni contatto con gli operatori (rel. 27/03/2024
e 24/01/2025). Va poi rimarcato che il padre (pur proficuamente occupato) da subito si è reso totalmente inadempiente ai propri obblighi di mantenimento della prole, omettendo in modo costante qualsivoglia versamento e violando i provvedimenti emessi in corso di giudizio. La circostanza è stata puntualmente appurata nel contesto di un procedimento penale che ha condotto in data 18/10/2024 alla condanna di in relazione al reato di cui all'art. 570 bis c.p. Controparte_1
Illustrato il complessivo contesto di riferimento, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Dunque, anche in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, essendosi ella da sempre occupata dei figli con continuità e responsabilità, offrendo loro un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che la madre, pur con qualche difficoltà e fragilità, si è attivata al fine di tutelare i figli e sostenerli anche partecipando agli interventi disposti dal Tribunale
e mostrando un atteggiamento tendenzialmente collaborante. Può dunque affermarsi che, per quanto appurato, sia in grado di cogliere i bisogni affettivi ed emotivi della figlia minore, Parte_1
la quale, del resto, ha manifestato un reale e saldo attaccamento al genitore di riferimento.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti inadeguati e dell'attuale disinteresse manifestato dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità di di potersi occupare della minore e comprenderne le esigenze e i Controparte_1
bisogni e soprattutto a seguirla, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il
Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti i figli, che altrimenti subirebbero un grave pregiudizio.
resterà collocata presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere. Per_3
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, valutati gli elementi in atti, atteso che il padre non vede da tempo i figli, tenuto conto che non è noto se egli versi tuttora in condizione critica di dipendenza da alcool e considerata l'attuale collocazione in carcere, ritiene il Collegio che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, secondo le specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare la prole.
Ciò posto, nell'esclusivo interesse della prole, rilevate le persistenti fragilità riscontrate nella situazione familiare e, soprattutto, manifestate dalla minore , anche nel rapporto con il Per_3
padre, appare necessario confermare gli incarichi già delegati ai servizi sociali competenti, che manterranno uno stretto monitoraggio sul nucleo, avendo la minore necessità di essere sostenuta e accompagnata nel percorso di rielaborazione del vissuto, nonché risultando che la madre necessita di supporto per l'elaborazione di strategie educative da mettere in atto nella gestione delle criticità della prole. Si fissa in anni uno, a partire dal deposito del presente provvedimento, la durata degli interventi indicati.
Resta da specificare che ai sensi della l. 1185/1967 non è necessaria alcuna autorizzazione reciproca tra i coniugi per il rilascio del passaporto o di documento equipollente per l'espatrio; quanto alla minore, non emerge alcuna necessità della statuizione stante la condizione di affidamento disposta.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della prole non autosufficiente presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Torre de' Pecenardi via Giacomo Bergamonti n. 5 , di proprietà esclusiva di Parte_1
ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Nondimeno, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019). In questo quadro,
l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. In questa situazione, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento e il genitore convivente , in quanto tale, è titolare iure proprio del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede. In mancanza della convivenza, invece, il genitore è privo di legittimazione ad avanzare domande in ordine al mantenimento del figlio (Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18869).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, pacifica la necessità di sostenere la minore
(nata il [...]), risulta agli atti che (nata il [...]) non solo lavora Per_3 Per_1
(come confermato dalla parte ricorrente), ma è anche ormai uscita dal nucleo familiare, sicché non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcun obbligo di versamento a favore della madre per il suo mantenimento (v. verbale del 17/04/2024). Conseguentemente, il contribuito statuito dal
Presidente in via provvisoria andrà necessariamente revocato.
Quanto al figlio (nato il [...]), deve rilevarsi che il ragazzo, pur maggiorenne, è affetto ER
da ritardo mentale di grado moderato, condizione che ha condotto al riconoscimento dell'invalidità civile nel 2019 (v. documenti in atti). inserito presso un centro socio educativo, percepisce ER
un contributo assistenziale di € 552 mensili e coabita con la madre e la sorella . dunque, Per_3
tenuto conto dell'età e della condizione peculiare in cui si trova il predetto, che necessita di aiuto e assistenza, reputa il Collegio che debba essere tuttora sostenuto e aiutato dai genitori, stante ER
la indubitabile difficoltà nel reperire una occupazione lavorativa che consenta al giovane di rendersi autonomo e non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'emolumento assistenziale erogato dall' . CP_2
Ciò posto, ai fini della quantificazione degli oneri di mantenimento in capo ai genitori, vanno svolte le seguenti considerazioni. al momento dell'introduzione del giudizio, ha riferito Parte_1
di essere inoccupata. In seguito, è emerso che in data 25/07/2023 ella è stata assunta a tempo determinato presso Il Gabbiano società cooperativa come addetta alle pulizie e stipendio di circa €
800 mensili (v. buste paga in atti); il 1 luglio 2024 il contratto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Nel 2024 a dichiarato un reddito ai fini ISEE pari a € 11552,44. Parte_1
Va infine rilevato che la ricorrente abita con i figli in immobile di sua esclusiva proprietà.
Quanto al resistente, dalla documentazione pervenuta dalla Guardia di Finanza emerge che egli ha conseguito i seguenti redditi: € 24.855,36 nel 2021 (redditi da lavoro dipendente presso la società
“Latteria sociale Ca' De' Stefani”); € 30.503,23 nel 2022 (redditi da lavoro dipendente presso la società “Latteria sociale Ca' De' Stefani”). Nel 2023, egli ha percepito € 4038,68 quali redditi da lavoro dipendente presso la società “Latteria sociale Ca' De' Stefani”, oltre a ulteriori emolumenti pari a € 4450,25, nonché € 21598,73 dalla società di somministrazione di lavoro temporaneo Ranstad
Italia spa. Non risultano ulteriori erogazioni, disponibilità o beni di significativa rilevanza.
Illustrata la condizione economica del resistente deve rilevarsi che, come già accennato, egli attualmente parrebbe trovarsi in custodia cautelare in carcere a seguito del provvedimento emesso dal
Giudice penale.
Il padre dovrà pertanto contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), ma la quantificazione dovrà essere calibrata sulla base della sua attuale condizione e dello sforzo esigibile da soggetto in stato di detenzione.
In specie, il Tribunale reputa equo e congruo stabilire che, fin quando egli si troverà in stato di detenzione, avrà l'obbligo di versare alla madre € 200 mensili complessivi, Controparte_1
essendo egli in grado di svolgere attività lavorativa solo all'interno della struttura carceraria.
In caso di cessazione dello stato detentivo, invece, , che, in mancanza di elementi Controparte_1
che depongano in senso contrario, conserva capacità reddituale integra (classe 1974) , dovrà contribuire al mantenimento indiretto dei figli non autosufficienti e nella misura Per_3 ER
di € 400,00 mensili (€ 200 per ciascun figlio).
Deve del resto considerarsi che tale somma dovrà avere carattere di quasi omnicomprensività considerate l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre nonché la sua mancata partecipazione da tempo alle decisioni riguardanti i figli. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale. Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
*
Contributo al mantenimento del coniuge
In sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusionali, la parte ricorrente non ha insistito né nulla ha dedotto per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, di cui peraltro - sulla base di quanto emerso e delle risultanze agli atti - non sussistono i presupposti, tenuto conto della attuale situazione economica e reddituale delle parti. Il Tribunale, prendendo atto del comportamento dell'attore, da ritenersi incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda, in assenza di istanze e, comunque, dei presupposti, nulla disporrà in merito.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Canneto sull'Oglio in data 02/10/1999 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 1999, atto n. 4, parte I);
2) DICHIARA l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c.;
3) AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la Per_3
terrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
4) DISPONE che il padre possa vedere solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà Per_3
e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la prole, comunque previa valutazione psicodiagnostica e valutata la condizione psicofisica della minore, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio, in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
5) CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale in Torre de' Pecenardi via Giacomo
Bergamonti n. 5 alla madre con tutti gli arredi;
6) PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto dei figli Controparte_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), il pagamento della somma Per_3 ER
mensile complessiva di € 200 (€ 100 per ciascun figlio), sino a quando si troverà in stato di detenzione;
dal momento della scarcerazione, egli dovrà invece corrispondere alla madre la somma mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del padre a favore della figlia Per_1
(nata il [...]);
8) CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali della azienda sociale cremonese, che manterranno, per la durata di un anno a partire dalla data di deposito del presente provvedimento, l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico della minore e della qualità della relazione con entrambi i genitori con Per_3
prosecuzione degli interventi di supporto avviati finché ne sussistano i presupposti, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
9) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull'Oglio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali della azienda sociale cremonese
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/07/2022,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ULIANA GAROLI , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5/03/2025
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 10/02/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/07/2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con in Canneto sull'Oglio in data 02/10/1999 (trascritto presso gli Controparte_1 atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 1999, atto n. 4, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il Per_1 ER Per_3
30/07/2009), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva della figlia minore
, con collocamento prevalente della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale Per_3
e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 750 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento per sé di € 200 mensili.
All'udienza presidenziale del 24/11/2022, il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, in via provvisoria affidava la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa a lei assegnata e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale, all'udienza del 15/05/2023, il Giudice istruttore acquisiva una prima relazione dei servizi sociali, disponendo un monitoraggio e assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice istruttore, anche a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, rigettava le istanza istruttorie e disponeva la prosecuzione degli Per_3
accertamenti già delegati ai servizi sociali. Con successiva ordinanza del 17/04/2024 il Giudice disponeva accertamenti a mezzo della polizia tributaria sui redditi della parte resistente.
Conclusa l'istruttoria e precisate le conclusioni, con provvedimento del 12/02/2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/06/2025.
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La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Canneto sull'Oglio in data 02/10/1999 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 1999, atto n. 4, parte I).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 ER
(nata il [...]). Per_3 Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151 c.c.
Non occorre del resto espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il
Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi.
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l'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come le condotte aggressive e violente tenute dal resistente avessero reso la convivenza intollerabile tanto da costringerla a sporgere denuncia querela.
Al riguardo, va rammentato che ai fini della pronuncia dell'addebito è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nondimeno, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3925 del 19/02/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, reputa il Collegio che le allegazioni della parte ricorrente circa la violazione da parte del marito di precisi doveri familiari e di rispetto della persona abbiano trovato sufficiente e adeguata prova. In particolare, gli agiti violenti posti alla base della domanda di addebito trovano, in primo luogo, un parziale riscontro nella denuncia querela del 12/05/2022 nella quale ha descritto Parte_1
una situazione di vita insostenibile, dovuta agli insulti e alle offese ricevute dal marito, nel contesto di una escalation ingravescente di comportamenti aggressivi. La narrazione offerta è poi corroborata dalla successiva condotta di , così come emergente dagli atti del procedimento Controparte_1 penale depositati e acquisiti ai sensi dell'art. 64 bis c.p.p. In specie, il PM ha esercitato l'azione penale nei confronti di in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p. per aver egli Controparte_1
maltrattato la moglie, con condotte reiterate, talvolta sotto l'effetto di sostanze alcoliche e alla presenza dei figli, cagionandole uno stato di prostrazione, terrore e avvilimento.
In relazione ai medesimi fatti, il GIP ha applicato a la misura cautelare del divieto Controparte_1
di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, tra cui proprio la moglie e i figli, ER
(nato il [...]) e (nata il [...]). A seguito di un avvicinamento dell'indagato Per_3
alla figlia, è stato peraltro disposto un aggravamento della misura con applicazione del braccialetto elettronico e dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. Infine, in data 18/03/2025 il Giudice penale, preso atto della ripetuta sottrazione dell'imputato alle prescrizioni, ha sostituto la misura cautelare con quella della custodia in carcere.
In questo quadro di riferimento, riservata all'autorità preposta ogni valutazione in punto di rilevanza penale della condotta del resistente, deve osservarsi che gli atti trasmessi forniscono un quadro indiziario di supporto alla precisa esposizione della ricorrente. I gravi fatti commessi in danno della odierna ricorrente a partire da aprile 2023, inquadrati dal PM come atti persecutori aggravati, paiono infatti sintomatici di una abituale modalità maltrattante e inadeguata che il ricorrente pare aver assunto nell'ambito della famiglia. Dunque, i fatti denunciati dalla ricorrente, tenuto conto anche dei riscontri della minore (sentita dagli operatori sociali), consentono di rilevare significative Per_3
violazioni dei doveri del matrimonio da parte del convenuto, integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità, la tranquillità e i valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio.
I fatti violenti devono del resto ritenersi causalmente determinanti la rottura del matrimonio, atteso che – come sopra accennato - l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sia condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non possa mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo. Dunque, reputa il Collegio che alla luce di quanto emerso ed acquisito, valutati complessivamente tutti gli elementi di prova offerti e tenuto conto della ricostruzione della vita matrimoniale come emergente dalla versione della stessa ricorrente e suffragata dagli atti del procedimento penale, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (propria di un giudizio civile), può affermarsi che il marito abbia assunto, quantomeno sul finire della convivenza matrimoniale, un atteggiamento aggressivo, dovuto anche al presumibile abuso di sostanze alcoliche;
tale condotta, nel contesto di una escalation di violenza, ha indotto l'odierna ricorrente a formulare denuncia querela nel maggio del 2022 nonché ad agire per la separazione, nel successivo mese di luglio.
Dunque, considerata anche la scansione temporale degli avvenimenti, ritenuti sufficientemente dimostrati gli agiti aggressivi del marito, configurandosi essi alla stregua di una palese violazione dei doveri coniugali, deve affermarsi che tali comportamenti, considerata la loro rilevanza, hanno avuto diretta efficacia causale rispetto alla rottura dell'unione matrimoniale.
In conclusione, reputa il Collegio che deve essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti con addebito al marito.
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La responsabilità genitoriale
In punto di esercizio della responsabilità genitoriale, considerato che (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]) sono maggiorenni, deve limitarsi la trattazione delle decisione in punto ER
di affidamento alla sola minore (nata il [...]). Per_3
In proposito, la ricorrente ha domandato l'affido esclusivo della figlia, con collocamento della stessa presso di sé, profilando la preoccupazione circa la condizione personale del resistente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e delle condotte denigratorie e violente da questi tenute negli ultimi tempi.
Considerate le suddette richieste e allegazioni di parte, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore. Il materiale probatorio acquisito anche per il tramite dei servizi sociali, da valutarsi unitamente al comportamento assunto dal padre di totale disinteresse e anche l'assenza nel giudizio, rende infatti l'ascolto in sede giudiziale manifestamente superfluo.
Tanto premesso, le statuizioni assunte dal Giudice istruttore non possono che essere confermate dal
Collegio per le motivazioni già sottese ai provvedimenti provvisori.
Deve rilevarsi al riguardo che il padre non solo ha attuato comportamenti squalificanti e inadeguati nei confronti della figlia (come dalla minore riferito agli operatori), ma ha anche scelto di non sottoporsi all'accertamento richiesto al fine di dimostrare la sua condizione di estraneità all'uso/abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, rifiutando infine ogni contatto con gli operatori (rel. 27/03/2024
e 24/01/2025). Va poi rimarcato che il padre (pur proficuamente occupato) da subito si è reso totalmente inadempiente ai propri obblighi di mantenimento della prole, omettendo in modo costante qualsivoglia versamento e violando i provvedimenti emessi in corso di giudizio. La circostanza è stata puntualmente appurata nel contesto di un procedimento penale che ha condotto in data 18/10/2024 alla condanna di in relazione al reato di cui all'art. 570 bis c.p. Controparte_1
Illustrato il complessivo contesto di riferimento, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Dunque, anche in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, essendosi ella da sempre occupata dei figli con continuità e responsabilità, offrendo loro un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che la madre, pur con qualche difficoltà e fragilità, si è attivata al fine di tutelare i figli e sostenerli anche partecipando agli interventi disposti dal Tribunale
e mostrando un atteggiamento tendenzialmente collaborante. Può dunque affermarsi che, per quanto appurato, sia in grado di cogliere i bisogni affettivi ed emotivi della figlia minore, Parte_1
la quale, del resto, ha manifestato un reale e saldo attaccamento al genitore di riferimento.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti inadeguati e dell'attuale disinteresse manifestato dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità di di potersi occupare della minore e comprenderne le esigenze e i Controparte_1
bisogni e soprattutto a seguirla, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il
Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti i figli, che altrimenti subirebbero un grave pregiudizio.
resterà collocata presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere. Per_3
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, valutati gli elementi in atti, atteso che il padre non vede da tempo i figli, tenuto conto che non è noto se egli versi tuttora in condizione critica di dipendenza da alcool e considerata l'attuale collocazione in carcere, ritiene il Collegio che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, secondo le specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare la prole.
Ciò posto, nell'esclusivo interesse della prole, rilevate le persistenti fragilità riscontrate nella situazione familiare e, soprattutto, manifestate dalla minore , anche nel rapporto con il Per_3
padre, appare necessario confermare gli incarichi già delegati ai servizi sociali competenti, che manterranno uno stretto monitoraggio sul nucleo, avendo la minore necessità di essere sostenuta e accompagnata nel percorso di rielaborazione del vissuto, nonché risultando che la madre necessita di supporto per l'elaborazione di strategie educative da mettere in atto nella gestione delle criticità della prole. Si fissa in anni uno, a partire dal deposito del presente provvedimento, la durata degli interventi indicati.
Resta da specificare che ai sensi della l. 1185/1967 non è necessaria alcuna autorizzazione reciproca tra i coniugi per il rilascio del passaporto o di documento equipollente per l'espatrio; quanto alla minore, non emerge alcuna necessità della statuizione stante la condizione di affidamento disposta.
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Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della prole non autosufficiente presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Torre de' Pecenardi via Giacomo Bergamonti n. 5 , di proprietà esclusiva di Parte_1
ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
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Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Nondimeno, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019). In questo quadro,
l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. In questa situazione, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento e il genitore convivente , in quanto tale, è titolare iure proprio del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede. In mancanza della convivenza, invece, il genitore è privo di legittimazione ad avanzare domande in ordine al mantenimento del figlio (Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18869).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, pacifica la necessità di sostenere la minore
(nata il [...]), risulta agli atti che (nata il [...]) non solo lavora Per_3 Per_1
(come confermato dalla parte ricorrente), ma è anche ormai uscita dal nucleo familiare, sicché non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcun obbligo di versamento a favore della madre per il suo mantenimento (v. verbale del 17/04/2024). Conseguentemente, il contribuito statuito dal
Presidente in via provvisoria andrà necessariamente revocato.
Quanto al figlio (nato il [...]), deve rilevarsi che il ragazzo, pur maggiorenne, è affetto ER
da ritardo mentale di grado moderato, condizione che ha condotto al riconoscimento dell'invalidità civile nel 2019 (v. documenti in atti). inserito presso un centro socio educativo, percepisce ER
un contributo assistenziale di € 552 mensili e coabita con la madre e la sorella . dunque, Per_3
tenuto conto dell'età e della condizione peculiare in cui si trova il predetto, che necessita di aiuto e assistenza, reputa il Collegio che debba essere tuttora sostenuto e aiutato dai genitori, stante ER
la indubitabile difficoltà nel reperire una occupazione lavorativa che consenta al giovane di rendersi autonomo e non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'emolumento assistenziale erogato dall' . CP_2
Ciò posto, ai fini della quantificazione degli oneri di mantenimento in capo ai genitori, vanno svolte le seguenti considerazioni. al momento dell'introduzione del giudizio, ha riferito Parte_1
di essere inoccupata. In seguito, è emerso che in data 25/07/2023 ella è stata assunta a tempo determinato presso Il Gabbiano società cooperativa come addetta alle pulizie e stipendio di circa €
800 mensili (v. buste paga in atti); il 1 luglio 2024 il contratto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Nel 2024 a dichiarato un reddito ai fini ISEE pari a € 11552,44. Parte_1
Va infine rilevato che la ricorrente abita con i figli in immobile di sua esclusiva proprietà.
Quanto al resistente, dalla documentazione pervenuta dalla Guardia di Finanza emerge che egli ha conseguito i seguenti redditi: € 24.855,36 nel 2021 (redditi da lavoro dipendente presso la società
“Latteria sociale Ca' De' Stefani”); € 30.503,23 nel 2022 (redditi da lavoro dipendente presso la società “Latteria sociale Ca' De' Stefani”). Nel 2023, egli ha percepito € 4038,68 quali redditi da lavoro dipendente presso la società “Latteria sociale Ca' De' Stefani”, oltre a ulteriori emolumenti pari a € 4450,25, nonché € 21598,73 dalla società di somministrazione di lavoro temporaneo Ranstad
Italia spa. Non risultano ulteriori erogazioni, disponibilità o beni di significativa rilevanza.
Illustrata la condizione economica del resistente deve rilevarsi che, come già accennato, egli attualmente parrebbe trovarsi in custodia cautelare in carcere a seguito del provvedimento emesso dal
Giudice penale.
Il padre dovrà pertanto contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), ma la quantificazione dovrà essere calibrata sulla base della sua attuale condizione e dello sforzo esigibile da soggetto in stato di detenzione.
In specie, il Tribunale reputa equo e congruo stabilire che, fin quando egli si troverà in stato di detenzione, avrà l'obbligo di versare alla madre € 200 mensili complessivi, Controparte_1
essendo egli in grado di svolgere attività lavorativa solo all'interno della struttura carceraria.
In caso di cessazione dello stato detentivo, invece, , che, in mancanza di elementi Controparte_1
che depongano in senso contrario, conserva capacità reddituale integra (classe 1974) , dovrà contribuire al mantenimento indiretto dei figli non autosufficienti e nella misura Per_3 ER
di € 400,00 mensili (€ 200 per ciascun figlio).
Deve del resto considerarsi che tale somma dovrà avere carattere di quasi omnicomprensività considerate l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre nonché la sua mancata partecipazione da tempo alle decisioni riguardanti i figli. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale. Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
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Contributo al mantenimento del coniuge
In sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusionali, la parte ricorrente non ha insistito né nulla ha dedotto per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, di cui peraltro - sulla base di quanto emerso e delle risultanze agli atti - non sussistono i presupposti, tenuto conto della attuale situazione economica e reddituale delle parti. Il Tribunale, prendendo atto del comportamento dell'attore, da ritenersi incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda, in assenza di istanze e, comunque, dei presupposti, nulla disporrà in merito.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Canneto sull'Oglio in data 02/10/1999 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 1999, atto n. 4, parte I);
2) DICHIARA l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c.;
3) AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la Per_3
terrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
4) DISPONE che il padre possa vedere solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà Per_3
e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la prole, comunque previa valutazione psicodiagnostica e valutata la condizione psicofisica della minore, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio, in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
5) CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale in Torre de' Pecenardi via Giacomo
Bergamonti n. 5 alla madre con tutti gli arredi;
6) PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto dei figli Controparte_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), il pagamento della somma Per_3 ER
mensile complessiva di € 200 (€ 100 per ciascun figlio), sino a quando si troverà in stato di detenzione;
dal momento della scarcerazione, egli dovrà invece corrispondere alla madre la somma mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del padre a favore della figlia Per_1
(nata il [...]);
8) CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali della azienda sociale cremonese, che manterranno, per la durata di un anno a partire dalla data di deposito del presente provvedimento, l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico della minore e della qualità della relazione con entrambi i genitori con Per_3
prosecuzione degli interventi di supporto avviati finché ne sussistano i presupposti, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
9) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull'Oglio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali della azienda sociale cremonese
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato