Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 4730/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 220/2019, pubblicata in data 14/08/2019 e notificata in pari data, resa in materia di “Somministrazione” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. MOTTOLA VITTORIA
- appellante - e AVV. (C.F./P.IVA: , col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza di sé medesimo
- appellato - Conclusioni All'udienza del 27/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto - nei limiti di cui si dirà - la domanda proposta dall'odierno appellato, , nei confronti di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 odierna appellante, al fine di ottenere, in qualità di utente/titolare di contratto di fornitura idrica, un risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (mancata lettura periodica del contatore dell'acqua) ed un indennizzo per la illegittima richiesta di pagamento da parte della società erogatrice del servizio, con la fattura del 23/03/2015 n. 219795/0, di € 749,00, perché avanzata sulla base di un errato calcolo sulle eccedenze e con tariffe di supero errate, in quanto calcolate su letture presunte e non reali, onde il mancato pagamento della predetta fattura. Più nel dettaglio, il Giudice di Pace ha riqualificato la domanda come
“accertamento negativo del credito” e come congiunta domanda di danno, accogliendo solo la prima, in quanto dichiarava non dovute le somme di cui alla indicata fattura, rigettando invece la domanda di danno per difetto di prova, e condannando infine al pagamento delle spese di rito. Parte_1
A fondamento del parziale accoglimento la seguente motivazione: […] La presente sentenza è emessa secondo equità ex art. 113 secondo comma c.p.c.
Innanzitutto deve darsi atto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso esclusivamente per la richiesta di rigetto della spiegata domanda e conferma degli addebiti contenuti nelle contestate fatture, non avanzando alcuna diversa domanda subordinata riferita all'accertamento del credito in misura differente rispetto a quanto reclamato in via stragiudiziale. Per questa ragione, stante il principio codificato all'art. 112 c.p.c., secondo cui il Giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, ritiene questo
Giudicante che l'oggetto del giudizio sia circoscritto alla conferma o meno dell'addebito contestato, relativamente alla entità del credito così come richiesto dall' , senza la possibilità, esclusa da quest'ultimo, di verificare Parte_1
l'eventuale fondatezza della pretesa di pagamento in misura inferiore ad esempio rispetto alla fattura del 23.03.015 n. 279795/0 di euro 749,00. Nemmeno una modificazione o precisazione della domanda è contenuta nelle istanze avanzate all'udienza di trattazione. Sul punto v'è altresì da aggiungere che la fattura contestata è stata ridotta, a seguito di comunicazione dell'utente, dell'importo di euro 16,95, cifra per la quale è stata emessa una nota di credito. Sempre in comparsa di risposta la società eccepisce: l'omessa contestazione nel termine di giorni 15 da parte dell'attrice dei consumi o degli importi di cui alle fatture
3 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi contestate, l'infondatezza della obiezione basata sull'art. 1460 c.c. Ciò posto,
l'oggetto del giudizio è relativo all'accertamento negativo del credito vantato dall' e trascritto nella fattura di addebito impugnata. Ovvio però che Parte_1
l'efficacia probatoria della fattura è limitata, ai sensi dell'art. 2702 c.c. al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha emessa, mentre nel giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato. Per tale ragione, nell'attuale fase processuale di cognizione ordinaria del giudizio, occorre verificare aliunde la fondatezza o meno della domanda di pagamento avanzata da in via stragiudiziale. A tale fine, necessita correttamente Parte_1 ricostruire i rapporti tra società erogatrice dell'acqua e l'utente, ciò allo scopo precipuo di appurare il valore probatorio di taluni documenti che la società produce a sostegno delle proprie tesi difensive. In primo luogo, occorre sottolineare (l'argomentazione è altresì correttamente trattata in citazione) come la qualificazione negoziale dei rapporti tra il convenuto e l'utente rispetto alla fornitura di acqua ha natura privatistica e che si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato (cfr. Cass. civ, sez. un 25.10.1999 n. 752), regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato come diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 27.05.1999 n. 300). Ne scaturisce che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la quale, ancorché determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo bensì in un contratto di utenza. La natura di corrispettivo contrattuale del canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse. Così riassunta la tipologia di rapporto intercorrente tra le parti,
l'analisi complessiva degli atti di causa rivela la fondatezza della domanda attorea, non avendo la società comprovato la reale effettuazione della fornitura nella misura precisata nella fattura contestata. Innanzitutto, la domanda attorea deve essere correttamente qualificata quale pretesa di accertamento negativo del credito interposto con le fatture impugnate. È vero che, nel rassegnare le conclusioni, l'attore richiama una generica richiesta di risarcimento del danno tuttavia il tenore dell'atto introduttivo induce a ritenere che intenzione processuale dell'istante sia stata quella di ottenere declaratoria di insussistenza del credito di cui alla fattura del 23.03.015 n. 219795/0 di euro 749,00. È noto che
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l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio.
L'individuazione dell'oggetto del giudizio avviene proprio attraverso l'interpretazione della domanda. Infatti, ai fini di tale valutazione il riferimento è alla domanda che risulta all'esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco - al di là delle espressioni letterali impiegate - il contenuto sostanziale della stessa, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio dalla parte, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass. Civ. n. 8879/2000). Ancora la
Suprema Corte sul punto: nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire;
in relazione ai presupposti logici delle varie istanze ed in relazione alle pretese in fatto
e in diritto e alle ragioni esposte, con il limite del rispetto del principio di corrispondenza della pronuncia alla richiesta. Ciò posto, deve affermarsi che pur avendo l'istante, nelle conclusioni rassegnate in citazione, richiesto il risarcimento del danno, tuttavia l'analisi dell'intero testo rivela come l'attore abbia, oltre all'azione risarcitoria, avanzato altresì domanda di accertamento negativo del credito. Tanto lo si evince dalle allegazioni in tema di contestazione delle fatture ed ancora più specificamente dalle deduzioni di cui al paragrafo 5 della citazione ove ne viene denunciata la illegittimità. Inoltre, nelle rassegnate conclusioni, la domanda di pagamento quantificata in euro 1.000,00 comprensiva dei danni subiti
e subendi, intendendo con tale espressione anche l'istanza di declaratoria di insussistenza del debito. Il tenore della domanda così formulata di accertamento negativo è stato altresì colto dalla società convenuta che nei propri scritti non si è limitata a resistere ad una pretesa esclusivamente risarcitoria ma ha affrontato il merito della contestata legittimità della fattura del 23.03.015 n. 219795/O di euro
749,00. Premesso quanto indicato, non è in discussione l'avvenuta fornitura idrica effettuata in favore di e precisamente all'utenza indicata nella Controparte_1 fatture, sussistendo l'incertezza lamentata dall'attore soltanto sulla entità dei consumi addebitati. Pur non rinvenendosi in atti il contratto di fornitura intervenuto tra le parti, è incontestato come questa sia avvenuta e per tale erogazione l'attore abbia periodicamente versato il corrispettivo, come comprova la circostanza che l'unica morosità risiede proprio nella fattura del 23.03.015 n.
219795/0 di euro 749,00. A fronte di tale elemento (regolarità dei precedenti pagamenti) emerso nel corso del giudizio e confermato dalla società, quest'ultima avrebbe dovuto rigorosamente dimostrare che la fattura del 23.03.015 n.
219795/0 di euro 749,00, riportasse un pagamento dovuto dall'utente per un
5 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi surplus di consumi ulteriore rispetto a quello trascritto nelle bollette ordinarie.
Tale dimostrazione però non è stata fornita. , ex art. 2697 c.c., aveva Parte_1
l'onere cioè di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore nelle fatture impugnate sulla base dell'effettivo surplus di consumo rilevato rispetto a quello ascritto nella bollettazione ordinaria, non rilevando, l'asserzione di avere applicato un consumo presuntivo a tariffe comunque più favorevoli all'utente. Il dato riportato dunque nella fattura impagata, dal punto di vista dei consumi ivi trascritti, avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrato dall'erogatore, senza potersi a beneficio di quest'ultimo riconoscere una sorta di privilegio probatorio scaturente dalla presunta assoluta veridicità del dato contenuto nella fattura stessa. L'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo che costringe il fornitore a dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. In particolare producendo la documentazione relativa all'utenza. La prova dunque dell'effettività dei consumi portati nelle fatture contestate non è stata resa sufficientemente dalla convenuta.
[…] Almeno la convenuta avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un consumo ulteriore rispetto a quello delle fatture a conguaglio, comparando queste ultime con quella contestata. Vero è che nella comunicazione della società del 15/02/16, inviata a mezzo raccomandata, il Responsabile arch. sottolinea come la CP_2 quota addebitata nella fattura impugnata sia basata su letture reali: tale dicitura però non può ritenersi sufficiente a comprovare la bontà della pretesa non essendo contenuta alcuna precisazione in ordine ai consumi stornati ed a quelli formanti oggetto di conguaglio. Al riguardo nemmeno soccorre l'estratto delle letture di cui a pagina 19 della produzione parte convenuta. Le risultanze delle letture ivi riportate non paiono attendibili verificando ad esempio una grave incongruenza allorquando dalla data del 5/7/06 a quella del 28/2/07, la verifica riporta un riscontro per consumi di 110 mc., rispetto a periodi di uguale durata nel quale il consumo si attesa su 35 o 51 o 36 mc. Ovvio che, sulla scorta di tali dati, non è agevole neanche stabilire un consumo medio attendibile, operazione questa che dovrebbe risultare agevole visto che l'attrice è titolare semplicemente di un'utenza domestica. In conclusione, le forniture di acqua non possono essere quantificate con metodi di consumo probabile;
per tale ragione la società convenuta, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile non può determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto può chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata. "Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa basata su un consumo minimo presunto o a "forfait" è illegittima" (Cass.
Civ. Ord. N. 12870 /17). Del tutto indimostrata invece la domanda di risarcimento del danno. Per quanto detto la domanda deve essere accolta nella parte in cui ha
6 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi ad oggetto l'accertamento negativo del credito. Le spese seguono comunque la soccombenza […] (v. sentenza in atti). Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, per i seguenti Parte_1 motivi: […] a) Violazione dell'art. 113 c.p.c. comma 2° in combinato disposto con l'art. 114 c.p.c. e 119 disp. att. […] atteso che […] La fattispecie giuridica che è stata sottoposta all'attenzione e alla decisione del Giudice di Primo grado rientra nelle dinamiche scaturenti dai contratti di somministrazione e fornitura idrica,
(circostanza incontestata, palese e tra l'altro riconosciuta da controparte alla pagina 3 dell'atto di citazione quando precisa che tra l'utente e l'Ente intercorre un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 cc, posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (art 1341 1342 cc) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio), appartenenti al genus dei cosiddetti contratti per adesione o standard o di massa dell'art. 1342 C.C motivo per cui ai sensi dell'art. 113 comma 2° C.P.C il Giudice di Prime cure non poteva decidere secondo equità, ne discende che la sentenza qui gravata è affetta da nullità. […] La decisione di equità resa in primo grado, mostra il fianco anche ad una censura ulteriore alla luce del combinato disposto dall'art. 114 C.P.C. con l'art. 113 comma 2° C.P.C che preclude il giudizio di equità quando si verte in materia di diritti indisponibili. Infatti, nel caso che ci occupa, l'ulteriore censura della decisione di equità di primo grado scaturisce anche dalla circostanza che si verte in materia di diritti indisponibili. Di contro il giudizio secondo equità presuppone ai sensi dell'art. 114 C.P.C. la disponibilità del diritto oggetto della controversia. Nella vicenda in esame, tale disponibilità non sussiste, essendo palese e inconfutabile indisponibile il diritto dell'ente somministrante a conseguire il corrispettivo per la fornitura idrica potabile;
discendendo detta indisponibilità, direttamente dalla finalità di pubblico interesse perseguita dall'ente quale gestore di un pubblico servizio. Tale dato giuridico e fattuale preclude, quindi, al Giudice di Pace la decisione secondo equità anche se la controversia non eccede il valore di €
1.100,00. […]; b) Violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 99 c.p.c. e art. 113 co. 1 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione e del principio della domanda […] atteso che
[…] La cognizione del Giudice di Prime cure avrebbe dovuto limitarsi alla domanda proposta dal che non fa riferimento all'accertamento negativo Controparte_1 del credito, come erroneamente interpretato dal Giudicante, bensì alla richiesta di indennizzo previsto dalla Carta Servizi e risarcimento danni per l'invio di fatture - che seppur contestate- comunque non sono state pagate neppure parzialmente.
Questi i fatti. Il Giudice di prime cure, pertanto, erra quando alla pag. 2 sotto la sezione "svolgimento del processo" al 1°rigo dice "Chiedeva pertanto dichiararsi non dovute le somme richieste oltre al risarcimento del danno": immediatamente
7 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi riscontrabile è l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace, dacché la richiesta menzionata in sentenza dal Giudice, non è stata mai avanzata dall'attore come si può agevolmente constatare e riscontrare dalla semplice lettura dell'atto di citazione, ove - si legge che il petitum richiesto è quello del risarcimento del danno e del riconoscimento dell'indennizzo. Alcuna declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria o di somme non dovute è stata richiesta. Sotto tale profilo, il
Giudice di Pace, è incorso in una duplice violazione. In primis quella del divieto sancito dall'art. 113 co. 1° e co. 2° C.P.C. in quanto Egli -sebbene il principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c., gli fa salva la possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti- non poteva, avendo deciso secondo equità, fare ricorso a tale possibilità di diversa qualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in lite perché così facendo è infatti incorso nella violazione dell'art. 113 C. 1° e CO. 2°. La seconda violazione commessa dal Giudice di Pace in ordine a questa parte della sentenza impugnata riguarda l'art. 112 CPC che impone al Giudicante il divieto di ultrapetizione o extrapetizione che viene violato quando il giudice pronuncia oltre il limite della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. […]; c) Manifesta illogicità ed erroneità dell'iter logico-giuridico, carenza assoluta di motivazione – Violazione art. 24 Cost. e art. 111 – Art. 111 comma 6 Cost […] atteso che […] difetta la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo ragione per cui anche il decisum appare non supportato da alcuna motivazione e iter logico-giuridica. Completamente omesso o illogicamente manifesto, infatti, è il percorso logico giuridico seguito dal Giudice in ordine al richiamo e al ritenere
“esclusa dalla stessa appellante la possibilità di verificare la eventuale fondatezza della pretesa di pagamento in misura inferiore al credito vantato”. Non è dato comprendere né è stato esplicitato, inoltre, il motivo per cui l'Appellante convenuta nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto modificare o precisare la domanda atteso che, fermo restando il motivo di impugnazione di cui alla lettera
B) del presente atto, rivestendo il ruolo di parte convenuta, ha ritualmente svolto l'attività difensiva che il codice di rito riserva al convenuto processuale chiedendo il rigetto della, questa sì, domanda dell'attore. Si aggiunge inoltre che l'illogicità e l'erroneità dell'iter argomentativo seguito in sentenza, si acuisce ulteriormente nel punto in cui si legge che l'appellante "abbia eccepito l'infondatezza dell'obiezione basata sull'art. 1460 C.C". L'odierno appellante, paradossalmente, obiettava proprio il contrario e cioè che, fermo restando la fumosità della richiesta
8 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi dell'attore (a tutto voler concedere) essa poteva essere resa nitida qualificandola per l'appunto un' eccezione di inadempimento parziale di cui all'art. 1460 C.C da parte dell' e, per la parte dei consumi ritenuta esorbitante o Parte_1 superiore a quelli sosteneva ancora l'odierna appellante che proprio in virtù di tale prospettato e ipotizzabile inadempimento parziale ad essa competeva solo provare che il quantitativo di acqua era stato immesso nell'impianto dell'utente, ritenendosi di tal guisa superata da parte della Società somministrante la prospettata eccezione di inadempimento parziale, dalla prova dell'immissione dell'acqua nell'impianto di utenza, gravando viceversa sull'attore l'onere della prova di eventuali dispersioni del contatore per la parte eccedente di consumo, che poteva/doveva essere fornita se l'attore stesso avesse rispettato la procedura prevista e accettata del regolamento di distribuzione idrica che gli consente di richiedere alla Società somministrante una verifica e controllo di misurazione del contatore, cosa che nella fattispecie non era stata fatta. Ciò posto, risulta ancor più grave e manifesta l'illogicità argomentativa del giudice di pace e la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, in relazione alla parte motiva della sentenza in cui si legge della "esclusa possibilità, da parte della stessa società
[...]
di offrire una possibilità al Giudice di verifica della eventuale Parte_1 fondatezza della pretesa di pagamento in misura inferiore al credito vantato" atteso che l' ha anche operato lo storno della fattura Parte_1 dell'importo di € 16.95 offrendo di tal guisa al Giudice proprio la possibilità di verificare l'eventuale fondatezza della pretesa di pagamento in misura inferiore al credito vantato e risultante dunque da una semplice operazione di calcolo matematico di differenza tra il vantato e lo stornato. Invece il giudice di prime cure in totale assenza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi di assoluta incompatibilità razionale degli argomenti con insanabile contrasto degli stessi, ha violato, unicamente a favore dell'attore, il principio di cui all'art. 112 C.P.C., nonché l'art. 3, 24 e 111 e 111 comma 6 della Costituzione in spregio ai principi informatori dell'uguaglianza, diritto di difesa giusto processo tra le parti, parità processuale e di trattamento e del principio secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. […]; d) Violazione art. 101 c.p.c. Principio del contraddittorio – Art. 115 c.p.c. Error in procedendo del Giudice di prime cure in ordine al mancato espletamento della prova […] atteso che […] La sentenza è censurabile anche sotto il profilo del difetto di motivazione e/o omessa motivazione circa il rigetto delle richieste di prova testimoniale formulate dall'appellante in evidente violazione del principio della dialettica delle parti e nell'esercizio dei propri diritti compressi dal ritenere sic et sempliciter la causa matura per la decisione. Non si pone in dubbio la perdurante validità dell'antico brocardo "iura novit curia", né il ruolo partecipativo del giudice al thema decidendi, che non significa però estendere l'oggetto del processo (che solo l'attore e il
9 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi convenuto possono determinare), allargarne lo spettro cognitivo, senza la condivisione delle parti o peggio ancora sacrificare diritti di una delle parti senza adeguata, logica motivazione giuridica. […]; e) Omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dalla convenuta […] atteso che […] Il fenomeno dell'omessa pronuncia si configura, in termini generali, qualora il giudice non abbia statuito "su tutta la domanda" e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale
(omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimanga senza risposta. La presenza del fenomeno determina la nullità della sentenza resa che per tale ragione, è invalida, stante l'omissione delle pronuncia sulle eccezioni sollevate dall'appellante in ordine al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, in ordine all'art. 1460 C.C. Censurabile è la sentenza impugnata anche in ordine alla omessa pronuncia sulla richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 C.P.C. come formulata nella comparsa di costituzione e risposta. L'omissione della pronuncia involge anche la richiesta di indennizzo formulata dall'attore su cui il Giudice appunto non si è pronunciato.
[…]; f) Violazione art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. […] atteso che […] In effetti il Giudice ha del tutto omesso il procedimento di valutazione diretto ad individuare se ed in che misura ciascuna delle parti sia restata soccombente, ha posto interamente a causa della convenuta le spese di causa, senza considerare che le domande dell'attrice erano restate non accolte (come la domanda di risarcimento del danno e della corresponsione dell'indennizzo) per cui in conseguenza di ciò, in ogni caso, parte della resistenza e difesa della convenuta avevano trovato accoglimento e che quindi, nel caso di specie si è in presenza, di un rigetto o ad ogni buon conto di accoglimento parziale delle domande attoree (e di accoglimento parziale delle richiesta della convenuta di rigetto domanda indennizzo e risarcimento del danno) con la conseguenza che, in forza del dispositivo dell'art. 91 e dell'art. 92 CPC, il
Giudice di I° grado avrebbe dovuto non solo quantificare i compensi secondo i parametri minimi ma soprattutto avrebbe dovuto compensare in tutto o, almeno in parte le spese e competenze di causa. […]. Per la conferma della sentenza insisteva l'appellato, CP_1
, stante l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza nel merito
[...] dell'appello proposto. Ciò posto, l'appello, così come formulato, è da ritenersi ammissibile. Il Giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato di decidere la causa con sentenza emessa secondo equità ex art 113, co.
2. c.p.c., ai sensi del quale “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Tale tipologia di decisione, infatti, non era legittima in base alla norma suindicata, in quanto la causa concerneva un rapporto giuridico derivante da un
10 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi contratto - contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile - concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Le sentenze decise secondo equità sono, infatti, ricorribili solo per Cassazione (art. 339 c.p.c., comma 2). Nella specie, però, si tratta di un contratto concluso con moduli o formulari, le cui questioni dovevano essere decise secondo diritto. La sentenza è, dunque, appellabile. L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell'art. 10 c.p.c. e ss.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non in dipendenza del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto). Poiché sulla base della domanda e del rapporto contrattuale dedotto, la causa in questione non si prestava a decisione equitativa, a norma dell'art. 113 c.p.c., comma 2, dovendo necessariamente essere decisa secondo diritto, la conseguenza è che l'impugnazione della sentenza doveva essere effettuata con l'appello ordinario e non con quello di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3. Alla luce di siffatte considerazioni, è da ritenersi fondato ed assorbente il secondo motivo di appello, rubricato Violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 99 c.p.c. e art. 113 co. 1 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione e del principio della domanda, in quanto il Giudice di prime cure ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e, più correttamente, è incorso in un vizio di ultrapetizione. Infatti in primo grado non è stata formulata domanda di accertamento negativo del credito. È stata formulata esclusivamente una domanda risarcitoria collegata ad un inadempimento contrattuale integrato dalla omessa fatturazione periodica in base alla effettiva rilevazione dei consumi, ed è stato richiamato l'indennizzo previsto e regolato dalla Carta dei servizi. Ciò è tanto vero che la domanda di danno è stata formulata nei limiti della somma di € 1.000,00 (o in quella diversa ritenuta dal giudice), senza alcun riferimento all'importo di cui alla comunicata fatturazione, del tutto diverso e peraltro mai pagato. La domanda di danno, unica proposta, è stata, poi, correttamente rigettata dal Giudice di Pace per difetto di prova;
tuttavia, come detto, il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse stata proposta anche una domanda di accertamento negativo del credito. Non si discute sul potere generale di riqualificazione del giudice della domanda proposta in citazione. La Suprema Corte afferma, concordemente, che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel 11 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che il Giudice può incorrere nel vizio di omessa decisione, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale;
ovvero nel vizio di ultra o extrapetizione, ove arrivi a sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle normalmente proposte, abusando del potere interpretativo. Ma l'interpretazione non può spingersi tanto sino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (Cass., 23 ottobre 2018 n. 26733; Cass., 12 aprile 2006 n. 8519; Cass., 28 luglio 2005 n. 15802; Cass. ord. 19.3.2020 n. 7467:“Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio”). Dunque, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il potere-dovere del Giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (vedi anche Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre Cass. n. 28180/2017). Orbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, lungi dall'esercitare il suo potere di riqualificazione, ha aggiunto alla domanda di danno proposta, una domanda di accertamento negativo del credito, radicalmente diversa sia nel petitum (chiesto risarcimento/indennizzo) sia nella causa petendi e mai proposta. Mai in citazione si è fatto riferimento alla non debenza degli importi fatturati;
la domanda di danno era inequivoca ed è stata rigettata;
vi era il riferimento al generico importo di € 1.000,00 e non a quello portato dall'ultima fattura. La sentenza gravata deve essere, pertanto, riformata in parte, per evidente nullità, nella parte in cui ha dichiarato non dovuto dall'appellata l'importo di € 749,00 portato dalla fattura del 23/03/2015. 12 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. sentenza n. 12570 del 2019). Non occorre decidere nel merito sulla domanda correttamente formulata (risarcimento del danno), non solo perché autonomamente decisa dal Giudice di prime cure con declaratoria di rigetto, ma anche perché nel merito il rigetto è condiviso dello scrivente, essendo la domanda di danno del tutto carente in termini di allegazioni e prove. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, previo accoglimento dell'appello, alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, limitatamente all'accertamento negativo del credito ivi contenuto, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione, doglianza od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Giova, infatti, osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, travolge il capo sulle spese di lite del primo grado, che vanno tuttavia compensate come chiesto in conclusioni proprio dall'appellante (v. conclusioni di cui all'atto di appello), con conseguente acquiescenza, non revocabile in corso di causa, sul punto. Seguiranno per converso la soccombenza le spese del presente grado, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (sino a € 1.100,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate. Alcun seguito può darsi infine alla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, dall'appellante proposta per la prima volta in sede conclusionale (v. scritti conclusionali). Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, difatti, La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda 13 Tribunale di Avellino n. 4730/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse. (Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 avverso la sentenza n. 220/2019, pubblicata in data 14/08/2019 e notificata in pari data, resa dal Giudice di Pace di Cervinara, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto, e per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata, limitatamente all'accertamento negativo del credito;
dichiara compensate le spese del primo grado;
condanna parte appellata alla rifusione in favore di parte Controparte_1 appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in
€ 91,50 per spese vive, € 332,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 28/03/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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