Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 600/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 600/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
15/01/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Costanzo Simone, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Orbetello
(GR), Corso Italia, n. 224, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
, (c.f. ), e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. De Carolis Ginanneschi C.F._3
Alessandro, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Aurelia
Nord, n. 76, risultano elettivamente domiciliati;
- CONVENUTI
Oggetto: azione di restituzione di beni immobili.
Conclusioni: all'udienza del 15/01/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. agiva in giudizio nei confronti Parte_1
di e . Controparte_1 Controparte_2
Il ricorrente esponeva di essere proprietario di alcuni terreni collocati nel Comune di Isola del Giglio, località Arenella, contraddistinti alle particelle nn. 72 e 591 del foglio 20 del
Catasto del predetto Comune.
dichiarava che, in occasione di una più ampia procedura di Parte_1
mediazione avente ad oggetto la divisione di beni immobili in comunione tra lo stesso e il fratello, , i suddetti terreni venivano ceduti in uso esclusivo al secondo Controparte_1
con scrittura privata del 2018, conclusa tra il ricorrente e i sig.ri e Controparte_1
. Controparte_2
La scrittura privata individuava quale periodo di efficacia la stagione estiva 2018 e precisamente l'intervallo temporale tra il 31.03.2018 e il 31.10.2018. La medesima veniva rinnovata anche per la stagione estiva 2019.
Il ricorrente affermava che le due scritture private, in attesa di dare attuazione all'accordo di mediazione del 23.01.2018, disciplinavano separatamente e autonomamente l'utilizzo dei terreni in esame.
metteva in evidenza che l'accordo di mediazione non veniva mai Parte_1
attuato e che lo stesso doveva, quindi, intendersi superato dalle due scritture private di cui sopra.
Pertanto, il ricorrente sottolineava che al termine della stagione estiva del 2019, non essendo stato rinnovato l'accordo sull'utilizzo dei terreni, ne richiedeva la restituzione;
richiesta che rimaneva inevasa, continuando i resistenti ad occupare illegittimamente i terreni.
Per tali motivi, formulava domanda di restituzione dei terreni e Parte_1 condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione, protrattasi dal 31.10.2019 sino alla restituzione del bene, con subordinata domanda di rivendicazione.
Si costituivano in giudizio e , attraverso il deposito di Controparte_2 Controparte_1
rituale comparsa di costituzione e risposta.
I resistenti esponevano che l'accordo di mediazione era ancora in essere. Quest'ultimo prevedeva, in attesa della formalizzazione della divisione immobiliare, reciproche concessioni per l'utilizzo dei terreni di proprietà o in uso delle stesse parti.
L'accordo prevedeva la divisione ed assegnazione di un terreno, il quale veniva diviso in due lotti, A e B e, inoltre, l'immissione del ricorrente nel possesso di una parte del bene.
Tuttavia, affermavano i resistenti, nel già menzionato accordo, il ricorrente assumeva
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l'obbligo di corrispondere la somma di € 80.000,00 al perfezionarsi della divisione e comunque entro il 31.12.2024. Inoltre, l'accordo di mediazione contemplava che l'obbligo di restituzione delle aree in possesso dei convenuti, a favore del ricorrente, era espressamente condizionato al saldo della suddetta somma.
Ed infatti, sottolineavano e , l'accordo stabiliva che a Controparte_1 Controparte_2
garanzia del pagamento della somma di cui sopra il ricorrente concedeva in comodato gratuito il terreno individuato catastalmente dalle particelle 72 e 591 del Catasto Terreni del Comune di Isola del Giglio, il quale doveva essere obbligatoriamente restituito dai resistenti al momento del totale pagamento del prezzo della divisione.
Per tali motivi, i resistenti sostenevano che il ricorrente non aveva alcun diritto ad ottenere nuovamente l'immissione nel possesso del bene di cui al ricorso, non avendo pagato il conguaglio pattuito per la divisione.
e ritenevano, inoltre, che le scritture private successive Controparte_1 Controparte_2 all'accordo di mediazione fossero solo parzialmente modificative dello stesso, in relazione al reciproco mantenimento nel possesso delle aree di cui trattasi, e si fossero rinnovate per facta concludentia per gli anni successivi. Le stesse, quindi, non avevano in alcun modo vanificato o sostituito le disposizioni dell'accordo di mediazione relativo alla divisione immobiliare ed al conguaglio di € 80.000,00 a carico del ricorrente.
All'udienza del 15.01.2025 le parti discutevano oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Passando all'analisi del merito della controversia, le domande proposte dal ricorrente non meritano di essere accolte e devono, pertanto, essere rigettate.
Dalla documentazione prodotta (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che e Controparte_1
pervenivano ad un accordo in sede di mediazione, in data Parte_1
23.01.2018, in seguito all'istanza presentata dal primo al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e la relativa divisione e assegnazione di un appezzamento di terreno sito in Comune di Isola del Giglio, località Arenella, catastalmente identificato dalle particelle n. 1 e 4 del foglio 21 del Catasto del Comune predetto, di cui i primi sono comproprietari in parti uguali. Nello specifico, aveva acquistato la sua quota pro Controparte_1
indiviso in comunione dei beni al 50% con la moglie, sig.ra . Parte_2
L'appezzamento di terreno in questione veniva diviso in due lotti, identificati l'uno con lettera A, il quale veniva assegnato in proprietà esclusiva a , e l'altro Parte_1
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con lettera B, il quale veniva assegnato in comproprietà esclusiva pro indiviso a CP_1
e .
[...] Parte_2
Tuttavia, considerato che i due lotti non avevano uguale valore veniva stabilito che il ricorrente, , versasse a e € 80.000,00 Parte_1 Controparte_1 Parte_2
a titolo di conguaglio, da pagare nel momento in cui avrebbe avuto la disponibilità della somma, ovvero mediante acconti da conteggiarsi in conto prezzo e comunque non oltre il termine massimo del 31 dicembre 2024.
L'accordo di mediazione prevedeva, inoltre, che a garanzia del pagamento suddetto, il ricorrente , concedesse in comodato di uso esclusivo e gratuito ai Parte_1
sig.ri e al figlio la superficie del terreno catastalmente Controparte_1 Controparte_2
individuato dalle particelle 72 e 591 del foglio 20 del Catasto Terreni del Comune di Isola del Giglio, oggetto della presente richiesta di restituzione, il cui possesso doveva essere immediatamente e obbligatoriamente restituito dai resistenti al momento del totale pagamento del prezzo della divisione (€ 80.000,00).
Date le criticità relative ai presupposti dell'accordo di mediazione e stante la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, le parti non potevano procedere al frazionamento necessario all'individuazione dei lotti oggetto di assegnazione, né alla conseguente formalizzazione degli atti di trasferimento e divisione, motivo per il quale concludevano una scrittura privata temporaneamente derogatoria dell'accordo di mediazione (doc. 4 di parte ricorrente). Quest'ultima prevedeva che, limitatamente alla stagione estiva a partire dal 31 maggio 2018 e sino al 31 ottobre 2018 le parti intendevano regolamentare l'utilizzazione provvisoria in via esclusiva di porzioni del terreno in comproprietà, tra le quali anche quelle oggetto del presente giudizio, ossia le particelle n. 72 e 591 di proprietà esclusiva di . Parte_1
Rispetto a queste ultime stabilivano che il ricorrente concedesse l'uso esclusivo al sig.
. Controparte_1
La stessa scrittura privata veniva stipulata nuovamente per la stagione estiva 2019 (31 maggio 2019-31 ottobre 2019) con analogo contenuto (doc. 5 di parte ricorrente).
La medesima non veniva poi nuovamente rinnovata, motivo per il quale il ricorrente chiedeva la restituzione del terreno, sostenendo erroneamente che Parte_1
l'accordo di mediazione non fosse più valido in quanto superato dalle due scritture private.
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Tale assunto è palesemente erroneo, in quanto fondato su una non corretta interpretazione del contenuto letterale degli accordi conclusi tra le parti (artt. 1362 e ss c.c.).
Dall'interpretazione letterale della scrittura privata del 2018 emerge la comune volontà delle parti di derogare all'accordo di mediazione solo temporaneamente, ossia per la stagione estiva a partire dal 31 maggio 2018 sino al 31 ottobre 2018, e solo riguardo l'aspetto del possesso dei beni, date le difficoltà riscontrate per l'attuazione del frazionamento necessario all'individuazione dei lotti oggetto di assegnazione e la conseguente formalizzazione degli atti di trasferimento e divisione.
Pertanto, le parti intendevano derogare all'accordo di mediazione solo per l'arco temporale dalle stesse individuato nella scrittura privata, poi rinnovata per il medesimo periodo nell'anno 2019, decorso il quale tornava ad avere efficacia l'accordo di mediazione, e solo per gli aspetti in essa previsti.
Per tale motivo, non essendo stata stipulata una nuova scrittura privata in seguito a quella del 2019 i rapporti tra le parti tornavano ad essere regolamentati dall'accordo concluso in sede di mediazione in data 23.01.2018.
Quest'ultimo, rispetto alla porzione di terreno che viene in rilievo nel presente di giudizio e di cui il ricorrente chiede la restituzione, prevedeva che lo Parte_1
concedesse in comodato di uso esclusivo e gratuito a e Controparte_1 CP_2
odierni resistenti, a garanzia del pagamento della somma di € 80.000,00 a titolo
[...]
di conguaglio.
Il ricorrente non può ottenere la restituzione del bene in tale sede posto che l'accordo di mediazione prevedeva che il possesso del terreno doveva essere immediatamente e obbligatoriamente restituito dai resistenti al momento del totale pagamento del prezzo della divisione.
Ed infatti, nel caso di specie, vengono in rilievo in capo alle parti prestazioni reciproche, connotate da un nesso di interdipendenza. Da un lato, l'obbligo in capo al ricorrente di pagamento del conguaglio della divisione pari ad € 80.000,00 e, dall'altro lato, l'obbligo in capo ai resistenti di restituzione del terreno concesso in comodato di uso esclusivo e gratuito da parte del primo. I contraenti, nell'accordo di mediazione ancora in essere, hanno espressamente subordinato l'adempimento della prestazione sussistente in capo ai resistenti all'adempimento della prestazione incombente in capo al ricorrente.
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Considerato che parte ricorrente non ha fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione, consistente nel pagamento della somma a titolo di conguaglio, a garanzia del quale aveva concesso il terreno oggetto di giudizio in comodato di uso esclusivo e gratuito ai resistenti, non ha diritto ad ottenere la restituzione del medesimo.
Per tali motivi le domande proposte da parte ricorrente devono essere rigettate.
Tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti restano assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) Condanna al pagamento nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del seguente procedimento che liquida in € 3.397,00 per
[...]
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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