Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Decreto presidenziale 14 marzo 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10367/2025REG.PROV.COLL.
N. 06984/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6984 del 2025, proposto dalla NO UD Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, SC Sciaudone, Rosaria Arancio e Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Baia e Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa cautela
della sentenza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. V, 3 giugno 2025 n.4192, che ha respinto il ricorso n. 6527/2024 R.G. proposto per
l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Baia e Latina, concernenti il progetto di un impianto di produzione di AN, da realizzare in quel Comune, località strada Cupa della Forca, sul terreno distinto al relativo catasto ai fogli 17 particelle 29-32 e 192, nonché 22 particelle 2-5, di cui all’istanza di procedura abilitativa semplificata- PAS presentata il giorno 4 agosto 2021 dalla NO UD S.r.l.:
a) della nota 20 novembre 2024 prot. n.6721, comunicata lo stesso giorno via pec, con cui i Responsabili dello Sportello unico attività produttive- SUAP e del Servizio tecnico hanno comunicato l’improcedibilità della comunicazione di inizio lavori trasmessa il giorno 13 novembre 2021;
b) della nota 27 novembre 2024 prot. n.6838, comunicata lo stesso giorno via pec, con la quale i medesimi Responsabili hanno emesso ordine motivato di non effettuare l’intervento;
c) della nota 11 novembre 2024 prot. n.6141 del SUAP;
d) della nota 18 settembre 2024 prot. n.5323 del SUAP;
e) della nota 4 settembre 2024 prot. n.5044 dell’Ufficio tecnico;
e di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso;
nonché la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baia e Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. SC AT SA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante, una società agricola, è interessata a realizzare in Comune di Baia e Latina, località strada Cupa della Forca, sul terreno distinto al relativo catasto ai fogli 17 particelle 29-32 e 192, nonché 22 particelle 2-5, un impianto per la produzione di “AN da biogas da sottoprodotto agricolo e zootecnico” (doc. 6 ricorso I grado, comunicazione di PAS di cui subito).
2. In proposito, va riassunta la normativa rilevante
2.1 L’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011 n.28 – vigente all’epoca dei fatti ed ora abrogato, ma trasfuso nel testo unico d. lgs. 25 novembre 2024 n.190- prevede in generale per realizzare qualsiasi impianto “ alimentato da energia rinnovabile ” una procedura abilitativa semplificata – PAS e in particolare al comma 2 prevede che “ Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete… ”.
2.2 Secondo il successivo comma 5, qualora il progetto richieda “ atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ”, e in tal caso il termine di trenta giorni è sospeso sino alla definizione della relativa istruttoria.
2.3 Entro il termine di trenta giorni di cui al citato comma 2, o entro il termine prorogato dall’istruttoria di cui al comma 5, il Comune, ai sensi del comma 4, ove riscontri “ l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ”; se però il Comune non procede in tal senso “ l’attività di costruzione deve ritenersi assentita ”. Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio- per tutte, sez. IV 2 maggio 2024 n.3990- si tratta di istituto analogo alla segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, in cui l’attività del privato è liberalizzata, ma ove manchi dei requisiti di legge può subire entro un breve termine un’inibitoria.
2.4 Ancora, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 in esame, “ La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori ”.
2.5 Infine, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 6, “ La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché' gli atti di assenso eventualmente necessari ”.
3. Ciò posto, la società ha trasmesso al Comune e per esso al responsabile dello sportello unico edilizia la PAS relativa a tale impianto con una nota 4 agosto 2021 ricevuta al protocollo al n. 5697 (doc. 6 ricorso in I grado).
4. Con nota 1 marzo 2024 prot. n.14003 (all. 15 Comune in I grado e doc. 2 ricorso I grado per il protocollo), la società ha quindi presentato una variante alla PAS per lo stesso impianto, indirizzandola tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it allo Sportello unico attività produttive- SUAP, qualificandola come segnalazione certificata di inizio attività- SCIA e chiedendo contestualmente che fosse convocata una conferenza di servizi preliminare all’inizio lavori.
5. Il Comune ha effettivamente convocato la conferenza con atto 15 maggio 2024 prot. n.2275 (all. 18 Comune in I grado);
6. Peraltro, con nota 18 settembre 2024 prot. n.5323 (all. 37 Comune in I grado) il Comune ha reso noto in dispositivo che il procedimento in questione “ si conclude senza esito, subordinando la valutazione del progetto di impianto per produzione di AN … proposto dalla NO UD … e la relativa variante di progetto, alla presentazione di una nuova pratica contenente la modulistica necessaria e gli elaborati di progetto aggiornati alla variante citata ”. La nota stessa, in motivazione, afferma che questo mancato esito deriverebbe dalla circostanza per cui si sarebbe determinata “ nell'ambito della conferenza di servizi, un'evidente asimmetria informativa tra gli enti coinvolti: la variante di progetto essendo stata trasmessa solo ad alcuni enti e non a tutti gli enti coinvolti, ha fatto sì che alcuni enti si esprimessero sul progetto posto a base della conferenza ed altri sulla variante di progetto ”.
7. Quest’atto, ricevuto dalla destinataria con email dello stesso giorno, non consta impugnato prima della presentazione del ricorso di I grado, notificato e depositato il giorno 18 dicembre 2024. Sul punto, come va precisato per scrupolo di completezza, la sentenza di I grado (motivazione, p. 8 dal quindicesimo rigo) dà atto in modo esplicito che “ tale nota non veniva né riscontrata dalla ricorrente, né tempestivamente contestata a mezzo gravame (risultando il ricorso notificato il 18 dicembre 2024 a fronte della comunicazione a mezzo pec della precitata nota in data 18 settembre 2024), pur determinando di fatto un arresto procedimentale ” e il punto non è stato oggetto di impugnazione; al contrario, come si vedrà oltre, le difese della parte appellante si concentrano sulla presunta nullità di tale provvedimento, che ove sussistente ne avrebbe reso superflua appunto l’impugnazione nei termini.
8. Successivamente, con atto 13 novembre 2024 (all. 38 Comune in I grado) la società ha comunicato al SUAP l’inizio lavori.
9. A fronte di ciò, il Comune ha emanato i due provvedimenti di cui in epigrafe, ovvero il provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6721 (doc. 1 ricorrente in I grado foliario 10 febbraio 2025), con cui ha comunicato l’improcedibilità della comunicazione predetta per mancanza di una valida PAS a monte, e il provvedimento 27 novembre 2024 prot. n.6838 (doc. 2 ricorso I grado), di ordine motivato di non effettuare l’intervento, il tutto nei termini che ora si illustrano.
10. Il provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6721 (doc. 1 ricorrente in I grado foliario 10 febbraio 2025, cit.) è intestato alla lettera “ comunicazione improcedibilità ” e nei suoi tratti fondamentali motiva come segue.
10.1 Il provvedimento dà atto che è “ pervenuta al Settore Tecnico la Vs pratica edilizia, in atti al prot. n. 6570 del 13/11/2024, relativa alla comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di un impianto di produzione di AN in Baia e Latina ”, ovvero appunto la comunicazione di cui si è detto, e fa presente che “ i titoli abilitativi all'avvio dell'attività di costruzione, citati nella Vs documentazione, non trovano riscontro in alcuna pratica SUAP: infatti, alcun titolo abilitativo risulta rilasciato dal competente SUAP comunale relativamente all'attività di costruzione ed esercizio dell'impianto di che trattasi ”.
10.2 Sul punto, il provvedimento fa ancora presente che “ i supposti titoli abilitativi da voi riportati sembrerebbero riferirsi a documentazione, tra l'altro ictu oculi incompleta rispetto a quelle necessaria in materia, pervenuta a mezzo pec: modalità non idonea alla ricezione di pratiche di competenza del SUAP ”.
10.3 Ciò posto, il provvedimento ricorda che il SUAP comunale “ opera esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale " www.impresainungiorno.gov.it " che consente la compilazione on line delle pratiche. Pertanto, non accetta le pratiche pervenute mediante altri mezzi di trasmissione. Sono considerate, infatti, irricevibili e prive di produrre alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa quelle pratiche trasmesse al Protocollo o all'Ufficio Suap, in formato cartaceo, ovvero per posta, per fax o per pec ”.
10.4 Di conseguenza, il provvedimento “ comunica l'improcedibilità della pratica in oggetto, essendo stata omessa la presentazione di idonea PAS mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it ”, e che questa improcedibilità “ è ragione ostativa all'avvio del procedimento, a causa dell'omissione di un'attività obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge ”. Richiede quindi la ripresentazione della pratica con le modalità richieste e avverte che in mancanza “ l'avvio dei lavori è da ritenersi compiuto sine titulo: vogliate, pertanto astenervi dall'avviare ovvero proseguire i lavori per la realizzazione dell'impianto di che trattasi, in quanto lavori non espressamente autorizzati ”.
10.5 Il provvedimento infine fa presente che sulla fattispecie non si potrebbe ritenere formato il “ silenzio assenso ” dato che “ l'insediamento produttivo scontava l'acquisizione di pareri da parte delle competenti autorità territoriali. La presenza di " interessi sensibili " imponeva, pertanto, necessariamente l'adozione di un provvedimento espresso ”.
11. Per parte sua, il provvedimento 27 novembre 2024 prot. n.6838 (doc. 2 ricorso I grado cit.) nell’intestazione parla sempre di “ comunicazione improcedibilità ” e nei suoi tratti essenziali a sua volta motiva come segue.
11.1 Il provvedimento richiama i contenuti del precedente 20 novembre 2024 prot. n.6721 di cui si è detto, e ribadisce che “ una pratica non correttamente trasmessa è, dal punto di vista dell'ufficio, come se non fosse stata mai presentata ”.
11.2 Il provvedimento sostiene comunque che la documentazione presentata sarebbe incompleta e quindi incapace di effetto, in quanto “ i necessari atti di assenso … non risultano allegati alla documentazione del 4 agosto 2021, nonché a quella successivamente trasmessa ” e questo a dire del Comune, comporterebbe che il titolo non esiste ai sensi dell’art. 6 comma 7 del d. lgs. 28/2011 sopra riportato.
11.3 Il provvedimento deduce ancora che, in ogni caso, sarebbe violata la norma dell’art. 6 comma 6 d. lgs. 28/2011 pure sopra riportata, in quanto la comunicazione di inizio lavori è del 13 novembre 2024, come si è detto sopra, e quindi all’evidenza non rispetta il termine triennale previsto per il completamento degli stessi; deduce poi che comunque sulla comunicazione originaria del 2021 non si sarebbe potuto formare il silenzio assenso per le ragioni già esposte nel provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6721, che riassume.
11.4 Il provvedimento in particolare evidenzia sul punto “ la necessità, relativamente al progetto proposto, di procedere ad idonee verifiche da parte dei soggetti competenti, circa: l'adeguatezza della localizzazione dell'impianto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del d. lgs. 199/2021; l'esatta applicazione del d. lgs. 152/2006 e di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 500/2023; eventuali interferenze del proposto impianto con impianti precedentemente autorizzati o in corso di autorizzazione, altresì nei comuni limitrofi, anche al fine di valutare eventuali impatti cumulativi ”.
11.5 Infine, il provvedimento prende in esame la nuova PAS ripresentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, ovvero la PAS 1 marzo 2024 prot. n.14003 di cui si è detto sopra al § 4 e fa presente che il SUAP comunale “ previa richiesta di integrazioni di cui al prot. n. 1740 del 29 marzo 2024, indiceva, relativamente al progetto di che trattasi, apposita conferenza di servizi di cui al prot. 2775 del 15 maggio 2024: conferenza che si concludeva senza esito per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 5323 del 18 settembre 2024, cui si rimanda, correttamente trasmessa alla proponente a mezzo portale SUAP. In riscontro a detta ultima comunicazione del SUAP, la NO Su non trasmetteva contestazione alcuna ”.
12. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso presentato contro questi due provvedimenti e contro il presupposto provvedimento 18 settembre 2024 prot. n.5323 di cui si è detto, con la motivazione che di seguito si riassume.
12.1 In applicazione del noto criterio della “ragione più liquida”, il T.a.r. respinge il ricorso nel merito, senza esaminare le eccezioni di rito proposte dal Comune (motivazione, p. 5 dodicesimo rigo dal basso).
12.2 Ciò posto, il T.a.r. osserva anzitutto (p. 7 dall’undicesimo rigo della motivazione) che “ riguardo alla domanda di PAS del 4 agosto 2021, risulta decorso invano il termine triennale previsto dall’art. 6, comma 6, alla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori del 13 novembre 2024 (che, per quanto rileva in questa sede, reca esclusivo riferimento alla predetta richiesta PAS del 4 agosto 2021 e non alle successive varianti). Per l’effetto, trova applicazione il disposto del comma 6 citato, secondo cui “ La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione ... ”, con la conseguenza che la ricorrente era tenuta a presentare una nuova dichiarazione PAS, non potendo giovarsi di quella precedente, da ritenersi irrimediabilmente decaduta ”.
12.3 Su questo specifico punto, il T.a.r. osserva anche che questa conclusione non cambia anche tenendo presente quanto replicato dalla ricorrente, ovvero che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, possono accedere agli incentivi per la produzione di AN solo gli impianti per i quali la costruzione non è stata avviata prima della pubblicazione della relativa graduatoria, essendo se mai questa una delle ragioni per cui si sarebbe dovuta presentare una nuova PAS (motivazione, pp. 7 in fondo e 8 prime righe).
12.4 Il T.a.r. osserva poi che sulla successiva PAS in variante del 1 marzo 2024 è intervenuta la già ricordata (cfr. sopra § 5) nota 18 settembre 2024 prot. n.5323 la quale, come si è detto (cfr. sopra § 7) “ non veniva né riscontrata dalla ricorrente, né tempestivamente contestata a mezzo gravame (risultando il ricorso notificato il 18 dicembre 2024 a fronte della comunicazione a mezzo pec della precitata nota in data 18 settembre 2024), pur determinando di fatto un arresto procedimentale ” e deve quindi qualificarsi come provvedimento negativo ormai inoppugnabile (motivazione, p. 8, in particolare dal dodicesimo rigo).
12.5 Sul punto, il T.a.r. aggiunge che non si potrebbe comunque sostenere la nullità dell’atto 18 settembre 2024 di cui sopra “ per difetto di attribuzione del SUAP che ha adottato il provvedimento ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 poiché tale vizio, secondo giurisprudenza consolidata, ha natura eccezionale e ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, configurabile solo nei casi " di scuola " in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza che va dedotta nel termine decadenziale ” (motivazione, p. 9 dal primo rigo).
12.6 Il T.a.r. ritiene questa tesi infondata “ posto che il SUAP è un organo comunque incardinato presso l’amministrazione comunale alla quale, a sua volta, la disciplina di settore riconosce la competenza ad adottare l’ordine inibitorio ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011 e, pertanto, l’eventuale incompetenza del SUAP – così come gli altri profili di illegittimità tardivamente proposti con il ricorso in esame - avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta entro il termine decadenziale di legge, trattandosi di un vizio di legittimità e non di una causa di nullità del provvedimento ” (motivazione, p. 9 dall’undicesimo rigo).
12.7 Il T.a.r. quindi respinge il ricorso in quanto “ gli atti impugnati si palesano legittimamente emanati, divenendo pertanto superfluo l’esame degli altri motivi di gravame in applicazione del citato indirizzo giurisprudenziale in materia di atti plurimotivati ” (motivazione, p. 9 nono rigo dal basso).
13. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione e contestuale domanda cautelare, deducendo in particolare, a sostegno di quest’ultima, la necessità di porre in esercizio l’impianto entro il 30 giugno 2026 (appello, p.38) per non perdere gli incentivi economici erogatile in proposito; nel ricorso, deduce quattro motivi, il primo di critica alla sentenza impugnata, i successivi di riproposizione dei motivi di I grado non esaminati, così come segue.
13.1 Con il primo di essi, alle pp. 8-21 dell’atto, deduce alla lettera violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost, difetto di motivazione e illogicità.
13.1.1. La parte appellante censura l’applicazione, da parte del Giudice di I grado, del principio della ragione più liquida, che a suo dire avrebbe pregiudicato il proprio diritto di difesa, sotto tre distinti profili.
13.1.2. Sotto il primo di questi profili, alle pp. 9-17 dell’atto, la parte appellante ripropone la tesi della nullità del provvedimento 18 settembre 2024 anzitutto in quanto emanato “ da un soggetto a cui il legislatore ha espressamente escluso un potere in materia ” (p. 11 undicesimo rigo dal basso dell’atto). Il riferimento è all’art. 2 comma 4 del d.P.R. 7 settembre 2010 n.160, per cui dalle competenze del SUAP “ sono esclusi … gli impianti e le infrastrutture energetiche ”. Si configurerebbe quindi non come un provvedimento, ma come un “ mero atto ostile privo di valenza provvedimentale. ” (p. 12 quinto rigo) da parte di un soggetto che per espressa previsione di legge non ha competenze in merito. La parte appellante valorizza poi il ritardo con cui quest’atto sarebbe stato adottato, a fronte di una PAS che non si potrebbe ritenere inesistente per il sol fatto di esser stata inoltrata ad un ufficio diverso da quello designato per riceverla, comunque nell’ambito dello stesso Comune, che oltretutto in concreto non risulta dotato di una struttura burocratica di particolare complessità, data la sua modesta popolazione.
13.1.3. Sotto il secondo di questi profili, alle pp. 17-20 dell’atto, la parte appellante sostiene da un lato che l’originaria PAS 4 agosto 2021 non sarebbe decaduta per effetto della presentazione della variante del marzo 2024 e ripropone la tesi della impossibilità di avviare i lavori sino alla pubblicazione della graduatoria incentivi.
13.1.4. Sotto il terzo di questi profili, a p. 20 dell’atto, la circostanza per cui il Comune in I grado non si è costituito, ma ha prodotto una relazione sui fatti, costituirebbe una non ammissibile integrazione postuma della motivazione.
13.2 Con il secondo motivo, primo riproposto, alle pp. 21-24 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 6 del d. lgs. 28/2011 perché, essendo pacificamente decorsi i trenta giorni dalla presentazione della PAS originaria 4 agosto 2021 senza interventi dell’autorità, il progetto doveva ritenersi senz’altro assentito.
13.3 Con il terzo ed il quarto motivo, secondo e terzo riproposti, alle pp. 24-37 dell’atto, deduce infine sintesi il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati. In sintesi sostiene che la PAS presentata non avrebbe alcuna delle manchevolezze evidenziate dal Comune, a suo dire in modo peraltro del tutto generico.
13.4 Infine, la parte appellante ha riproposto la domanda di risarcimento.
14. Il Comune ha resistito, con atto depositato il 26 settembre 2025 contenente anche ricorso incidentale condizionato, nel quale deduce due motivi.
14.1 Con il primo di essi, alle pp. 35-38 dell’atto, eccepisce formalmente l’irricevibilità del ricorso in quanto rivolto contro il provvedimento 18 settembre 2024 e la sua inammissibilità per omessa impugnazione tempestiva dell’atto presupposto in quanto rivolto contro gli atti ulteriori indicati in epigrafe e comunque per omessa notifica ai presunti controinteressati, in particolare al Ministero dell’ambiente.
14.2 Con il secondo motivo, alle pp. 38-39 dell’atto, eccepisce infine l’inammissibilità del ricorso perché a suo dire il progetto per cui è causa ed altro, presentato dalla Eutecna S.r.l., oggetto del ricorso n.6961/2025 R.G. di questo Consiglio, chiamato alla stessa udienza del giorno 11 dicembre 2025, deriverebbero dall’artificioso frazionamento di un progetto unitario di interesse di una controllante di entrambe le società, certa Retina Holding S.r.l. estranea a questo processo, che in questo modo avrebbe inteso eludere i limiti di ammissibilità della PAS.
15. Con ordinanza 2 ottobre 2025 n.3581, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, valorizzando il pericolo di danno irreparabile derivante dalla possibile perdita degli incentivi economici di cui si è detto, ancorché non dettagliati nella loro consistenza.
16. Con memorie 10 novembre 2025 per la ricorrente appellante e per il Comune e con repliche 17 novembre 2025 per il Comune e 20 novembre 2025 per la ricorrente appellante le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.
17. Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
18. In via preliminare, e per chiarezza, va precisato che la nota 11 novembre 2024 prot. n.6141 del SUAP e la nota 4 settembre 2024 prot. n.5044 dell’Ufficio tecnico, indicate come impugnate, appaiono tali solo nominalmente, in quanto non vengono contro di esse dedotte censure specifiche; inoltre, anche se per errore è indicato come impugnato il provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6722, che riguarda altra impresa -la Eutecna S.r.l. parte del parallelo procedimento 6961/12025 R.G. di questo Consiglio- è chiaro che l’impugnativa riguarda il conforme provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6721, che invece è rivolto all’attuale appellante.
19. Ciò posto, l’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
20. Il primo motivo dedotto va esaminato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale, il quale, ancorché proposto in via condizionata, riguarda anch’esso i presupposti di trattabilità della causa nel merito, ovvero questioni che assumono priorità logica. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato, e specularmente è fondato il primo motivo di appello incidentale, con il risultato che va confermato la reiezione del ricorso di cui alla sentenza di I grado.
20.1 Come si è detto, si ragiona di una prima PAS, 4 agosto 2021 prot. n.5697 (doc. 4 ricorso in I grado), presentata senza servirsi del portale telematico “impresainungiorno”, e di una seconda PAS 1 marzo 2024 prot. n.14003 in variante (all. 15 Comune in I grado e doc. 2 ricorso I grado per il protocollo) presentata invece attraverso questo portale.
20.2 La prima di queste PAS è da ritenersi inefficace, per l’inutile decorso del termine triennale di cui al comma 6 dell’art. 6 d. lgs. 28/2011 sopra riportato, non essendo stati pacificamente ultimati i relativi lavori. L’intervento per cui è causa, pertanto, potrebbe essere astrattamente legittimato solo in base alla successiva PAS 1 marzo 2024 prot. n.14003 in variante, sulla quale peraltro è stato pronunciato il provvedimento di arresto procedimentale non impugnato 18 settembre 2024 prot. n.5323 (all. 37 Comune in I grado).
20.3 L’impugnazione di quest’ultimo provvedimento con il ricorso di I grado in questo giudizio è però irricevibile perché all’evidenza fuori termine. Come si è argomentato sopra al § 7, non è infatti controverso in causa che il ricorso in questione sia stato presentato dopo il decorso del termine di decadenza. Si è pertanto di fronte ad un “ ordine motivato di non effettuare l’intervento ” divenuto inoppugnabile. È appena il caso di notare che questa conclusione non cambierebbe anche se si ritenesse (v. sopra § 13.1.3) che la prima PAS non avesse perduto efficacia, dato che l’inibitoria si riferisce comunque a tutto l’intervento.
20.4 Ciò posto, per effetto del più volte citato provvedimento 18 settembre 2024, il relativo potere di inibizione si è consumato, perché sono a sua volta decorsi i termini per esercitarlo. Ne consegue che i successivi atti 20 novembre 2024 prot. n.6721 (doc. 1 ricorrente in I grado foliario 10 febbraio 2025) e 27 novembre 2024 prot. n.6838 (doc. 2 ricorso I grado) vanno qualificati meramente confermativi di un’inibitoria già pronunciata e quindi, così come correttamente sostenuto nel primo motivo di ricorso incidentale, la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, perché anche qualora essi fossero annullati l’intervento resta inoppugnabilmente inibito.
20.5 La parte appellante ha contestato questa conclusione e sostenuto che il provvedimento 18 settembre 2024 sarebbe in realtà un atto nullo, che secondo logica non avrebbe comportato un onere di tempestiva impugnazione. Si tratta però di argomentazione non condivisibile, perché, così come affermato da costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. IV 17 novembre 2021 n.7672 e sez. V 4 maggio 2015 n.2237, la nullità del provvedimento amministrativo deve essere prevista dalla legge.
20.6 Ciò posto, fra i casi descritti dalla norma che la prevede, ovvero dall’art. 21 septies l. 241/1990 l’unico astrattamente configurabile nel caso di specie sarebbe il difetto assoluto di attribuzione, che peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. II 14 gennaio 2022 n.272 e sez. IV 18 novembre 2014 n.5671, si ravvisa solo nei casi limite in cui l’atto pretenda di esercitare un potere che in assoluto non esiste, sì da rappresentare nella sostanza un caso di scuola.
20.7 Ciò non si è verificato nel caso di specie, in cui il potere esercitato appartiene al Comune come ente, ma si contesta sarebbe stato esercitato da un ufficio diverso da quello competente nell’ambito dell’ente stesso. La norma citata dalla parte appellante, a sostegno della propria opposta tesi, ovvero l’art. 2 comma 4 del d.P.R. 160/2010, conferma in realtà questa conclusione, trattandosi di norma sulle competenze del SUAP, e non certo sulle attribuzioni del Comune.
20.8 Per sola completezza, si esaminano le ulteriori argomentazioni contenute nel primo motivo di appello, che non mutano la conclusione raggiunta.
20.9 Non risponde anzitutto a verità che la decisione adottata in I grado fondata sul principio della ragione più liquida abbia in qualche modo pregiudicato il diritto di difesa (cfr. sopra § 13.1.1), dal momento che tutte le questioni rilevanti ai fini del decidere sono state, come sopra esposto, esaminate.
20.10 La questione relativa ad una presunta (cfr. sopra § 13.1.4) non consentita integrazione della motivazione che il Comune avrebbe svolto quanto ai provvedimenti impugnati è poi irrilevante, perché relativa al merito della causa, per il quale mancano, sempre come sopra esposto, i presupposti di trattabilità
21. La reiezione del primo motivo di appello, da cui come detto più volte deriva la non sussistenza delle condizioni di trattabilità della causa nel merito, comporta l’improcedibilità dei restanti motivi di appello principale e del secondo motivo di appello incidentale, che invece al merito sono attinenti.
22. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda risarcitoria, che comunque appare completamente sfornita di prova.
23. In conclusione, l’appello va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura congrua rispetto a quanto stabilito dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6984/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante NO UD S.r.l. a rifondere al Comune di Baia e Latina intimato appellato le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC ER, Presidente FF
SC AT SA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
UC Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AT SA | UC ER |
IL SEGRETARIO