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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2103/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2103/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1 C.F._1
(RC), Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'avv. Enzo Dicembre che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi per procura generale alle liti del 22.3.2024, Rep. 37875 a rogito notaio in Roma Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, deduceva: - di aver depositato, in Parte_1
data 29/03/2023, ricorso ex art 445 bis cpc avanti l'intestato Tribunale e iscritto al n° 1157/23 R.G., per ottenere l'accertamento sanitario del proprio stato di invalidità legittimante il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento;
- che veniva nominato quale CTU dott. - che in Persona_2
data 13/3/2024 il CTU inoltrava a mezzo PEC alle parti la bozza della propria relazione, rappresentando la sussistenza di uno stato d'invalidità del 100% ma senza diritto all'indennità
d'accompagnamento; - che inviava a mezzo PEC al CTU le osservazioni critiche alla bozza peritale, redatte dal CTP designato dott. il quale rappresentava che la documentazione in atti, Persona_3
relativa in particolare alle visite fisiatriche e geriatriche eseguite evidenziavano un quadro clinico di
“disautonomia generale e globale” idoneo a far riconoscere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- che il CTU nel prendere atto delle osservazioni trasmesse, riteneva di non dover modificare le conclusioni cui era pervenuto così confermando il diniego dei requisiti sanitari e procedendo al deposito della relazione definitiva;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU evidenziando l'incongruenza tra la reale situazione clinica e le conclusioni diagnostico-prognostiche medico-legali.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « ..accertare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire la prestazione richiesta, dichiarando che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1
presupposti per l'ottenimento del diritto a percepire l'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze dell'intero procedimento, da distrarsi a favore del procuratore costituito, che all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 27.07.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
Conseguentemente, non è sufficiente che il paziente risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi, tali da renderlo invalido civile al 100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che la periziata necessiti dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «…-POLIARTROSI CON
DEFICIT STATICO-DINAMICO …; -CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA …; - MACULOPATIA CON LIEVE DEFICIT VISIVO BILATERALE …; -INVECCHIAMENTO
CEREBRALE …; -IPOTIROIDISMO …».
In considerazione di ciò è stata considerata “...affetta da un complesso patologico invalidante, quantificabile nella misura massima del cento per cento (100 %)”.
Il CTU ha altresì precisato i motivi per i quali ha ritenuto non sussistenti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento : “Il beneficio dell'indennità Tes_1
d'accompagnatore spetta in tutti quei casi in cui (come stabilito dalla legge n. 18 del 1980) il quadro patologico determina la “necessità d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure determina “l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Questo requisito previsto dalla legge n. 18 del 1980 è un surplus che va oltre il grado d'invalidità accertato e che presuppone comunque il grado del 100 % ma non è automatico che l'essere invalidi al 100 % porta al diritto dell'indennità di accompagnamento. Se il paziente è in grado di deambulare autonomamente o anche se non ha perduto l'autosufficienza e, conseguentemente, non risponde ai requisiti di cui appena sopra, non ha diritto di accedere all'indennità di accompagnamento. Nel caso in questione: 1) il primo requisito (è giusto specificare che per legge è sufficiente che le condizioni rispondano anche ad uno solo di essi) della impossibilità alla deambulazione è escluso per il seguente motivo: lo scrivente, in sede di visita ha accertato
l'autosufficienza alla deambulazione (deambulava autonomamente con l'eventuale ausilio di un sostegno quale bastone o stampella). 2) Il secondo requisito (quello dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. come mangiare, vestirsi, lavarsi ecc. ecc.) è escluso per i seguenti motivi:
1. la visita peritale ha consentito di rilevare che la perizianda pur presentando delle difficoltà allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età, mantiene una autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. Pertanto, considerando che Sia dalla visita medica, sia dall'esame obiettivo, sia dalla disamina della documentazione sanitaria e sia dagli accertamenti specialistici fatti eseguire non sono emerse delle limitazioni funzionali tali da impedire la possibilità di deambulare e né tanto meno alterazioni tali da impedire lo svolgimento delle capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, alla perizianda va riconosciuto lo stato di ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età di grado grave “cento per cento” (100%) ma senza il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Infatti la perizianda, all'atto dell'esame peritale, era capace di deambulare autonomamente facendo uso di un sostegno ed inoltre presentava un sensorio adeguato all'età. Pertanto si conclude che al momento non spetta alla signora il diritto alla indennità di accompagnamento ma la stessa deve Parte_1
considerarsi soggetto invalido con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età cento per cento (100 %). Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, questa la si può far decorrere dalla data delle operazioni peritali e cioè dal mese di dicembre anno 2023”.
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità
e dall'altro precisando che seppure difficoltosa la deambulazione autonoma è possibile e che non è compromessa l'autosufficienza del soggetto.
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente argomentato a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dal CTP di parte ricorrente, dott. Persona_3
analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute di Parte_1
non impedissero alla stessa lo svolgimento autonomo dei fondamentali atti della vita quotidiana ovvero la deambulazione, specificando che: «In merito alle “osservazioni” redatte dal Dott.
e trasmesse in data 04/04/24 mediante posta elettronica dall'Avvocato di parte Enzo Persona_3
Dicembre e di cui si allega copia, nelle quali osservazioni viene espresso parere discordante sull'elaborato peritale dal sottoscritto redatto, si fa presente quanto segue. Il beneficio dell'indennità
d'accompagnatore spetta in tutti quei casi in cui (come stabilito dalla legge 18/80) il quadro patologico determina la “necessità d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure determina “l'impossibilità alla deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. “Se la perizianda è in grado di deambulare autonomamente o anche se non ha perso l'autosufficienza e di conseguenza non risponde ai requisiti di cui appena sopra, non ha diritto di accedere all'indennità di accompagnamento”. Nel caso in questione come già sopra specificato, il primo requisito dell'impossibilità alla deambulazione è escluso in quanto lo scrivente C.T.U. in sede di visita medica ha accertato che a carico della perizianda è stata riscontrata una “difficoltà alla deambulazione ma non certamente l'impossibilità della stessa”. Infatti, la perizianda, all'atto dell'esame peritale, era persona che presentava un deficit deambulatorio ma non certamente l'impossibilità alla deambulazione, la quale è risultata possibile sia pur con l'ausilio di un sostegno, tanto è vero che la stessa ha avuto accesso nella sala ove lo scrivente ha eseguito la visita medica autonomamente, dimostrando una autonomia deambulatoria. Il secondo requisito
(quello dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita) è stato escluso in quanto la visita peritale ha consentito di rilevare che siamo di fronte ad un soggetto parzialmente autosufficiente ma che non ha perso l'autosufficienza e che come tale deve essere inquadrato come soggetto con difficoltà persistenti gravi ma non soggetto senza autosufficienza. A tale riguardo, sempre attraverso
l'esame obiettivo, è emerso a carico della perizianda la presenza solo di un lieve deficit mnesico
(compatibile con l'età della stessa e pertanto definibile fisiologico) ma non sono state assolutamente riscontrati ne significativi deficit cognitivi e ne comportamentali, peraltro confermati anche dalla visita Geriatrica che ha evidenziato “la capacità di risposta a domande sia semplici che relativamente articolate”. Pertanto si conclude che al momento non spetta alla signora Parte_1
il diritto alla indennità di accompagnamento ma la stessa deve considerarsi soggetto
[...]
invalido con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, cento per cento (100 %)».
D'altra parte, le censure esposte dalla ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le doglianze della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio CP_1
di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 2103/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1
di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2103/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2103/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1 C.F._1
(RC), Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'avv. Enzo Dicembre che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi per procura generale alle liti del 22.3.2024, Rep. 37875 a rogito notaio in Roma Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, deduceva: - di aver depositato, in Parte_1
data 29/03/2023, ricorso ex art 445 bis cpc avanti l'intestato Tribunale e iscritto al n° 1157/23 R.G., per ottenere l'accertamento sanitario del proprio stato di invalidità legittimante il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento;
- che veniva nominato quale CTU dott. - che in Persona_2
data 13/3/2024 il CTU inoltrava a mezzo PEC alle parti la bozza della propria relazione, rappresentando la sussistenza di uno stato d'invalidità del 100% ma senza diritto all'indennità
d'accompagnamento; - che inviava a mezzo PEC al CTU le osservazioni critiche alla bozza peritale, redatte dal CTP designato dott. il quale rappresentava che la documentazione in atti, Persona_3
relativa in particolare alle visite fisiatriche e geriatriche eseguite evidenziavano un quadro clinico di
“disautonomia generale e globale” idoneo a far riconoscere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- che il CTU nel prendere atto delle osservazioni trasmesse, riteneva di non dover modificare le conclusioni cui era pervenuto così confermando il diniego dei requisiti sanitari e procedendo al deposito della relazione definitiva;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU evidenziando l'incongruenza tra la reale situazione clinica e le conclusioni diagnostico-prognostiche medico-legali.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « ..accertare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire la prestazione richiesta, dichiarando che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1
presupposti per l'ottenimento del diritto a percepire l'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze dell'intero procedimento, da distrarsi a favore del procuratore costituito, che all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 27.07.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
Conseguentemente, non è sufficiente che il paziente risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi, tali da renderlo invalido civile al 100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che la periziata necessiti dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «…-POLIARTROSI CON
DEFICIT STATICO-DINAMICO …; -CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA …; - MACULOPATIA CON LIEVE DEFICIT VISIVO BILATERALE …; -INVECCHIAMENTO
CEREBRALE …; -IPOTIROIDISMO …».
In considerazione di ciò è stata considerata “...affetta da un complesso patologico invalidante, quantificabile nella misura massima del cento per cento (100 %)”.
Il CTU ha altresì precisato i motivi per i quali ha ritenuto non sussistenti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento : “Il beneficio dell'indennità Tes_1
d'accompagnatore spetta in tutti quei casi in cui (come stabilito dalla legge n. 18 del 1980) il quadro patologico determina la “necessità d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure determina “l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Questo requisito previsto dalla legge n. 18 del 1980 è un surplus che va oltre il grado d'invalidità accertato e che presuppone comunque il grado del 100 % ma non è automatico che l'essere invalidi al 100 % porta al diritto dell'indennità di accompagnamento. Se il paziente è in grado di deambulare autonomamente o anche se non ha perduto l'autosufficienza e, conseguentemente, non risponde ai requisiti di cui appena sopra, non ha diritto di accedere all'indennità di accompagnamento. Nel caso in questione: 1) il primo requisito (è giusto specificare che per legge è sufficiente che le condizioni rispondano anche ad uno solo di essi) della impossibilità alla deambulazione è escluso per il seguente motivo: lo scrivente, in sede di visita ha accertato
l'autosufficienza alla deambulazione (deambulava autonomamente con l'eventuale ausilio di un sostegno quale bastone o stampella). 2) Il secondo requisito (quello dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. come mangiare, vestirsi, lavarsi ecc. ecc.) è escluso per i seguenti motivi:
1. la visita peritale ha consentito di rilevare che la perizianda pur presentando delle difficoltà allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età, mantiene una autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. Pertanto, considerando che Sia dalla visita medica, sia dall'esame obiettivo, sia dalla disamina della documentazione sanitaria e sia dagli accertamenti specialistici fatti eseguire non sono emerse delle limitazioni funzionali tali da impedire la possibilità di deambulare e né tanto meno alterazioni tali da impedire lo svolgimento delle capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, alla perizianda va riconosciuto lo stato di ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età di grado grave “cento per cento” (100%) ma senza il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Infatti la perizianda, all'atto dell'esame peritale, era capace di deambulare autonomamente facendo uso di un sostegno ed inoltre presentava un sensorio adeguato all'età. Pertanto si conclude che al momento non spetta alla signora il diritto alla indennità di accompagnamento ma la stessa deve Parte_1
considerarsi soggetto invalido con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età cento per cento (100 %). Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, questa la si può far decorrere dalla data delle operazioni peritali e cioè dal mese di dicembre anno 2023”.
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità
e dall'altro precisando che seppure difficoltosa la deambulazione autonoma è possibile e che non è compromessa l'autosufficienza del soggetto.
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente argomentato a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dal CTP di parte ricorrente, dott. Persona_3
analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute di Parte_1
non impedissero alla stessa lo svolgimento autonomo dei fondamentali atti della vita quotidiana ovvero la deambulazione, specificando che: «In merito alle “osservazioni” redatte dal Dott.
e trasmesse in data 04/04/24 mediante posta elettronica dall'Avvocato di parte Enzo Persona_3
Dicembre e di cui si allega copia, nelle quali osservazioni viene espresso parere discordante sull'elaborato peritale dal sottoscritto redatto, si fa presente quanto segue. Il beneficio dell'indennità
d'accompagnatore spetta in tutti quei casi in cui (come stabilito dalla legge 18/80) il quadro patologico determina la “necessità d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure determina “l'impossibilità alla deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. “Se la perizianda è in grado di deambulare autonomamente o anche se non ha perso l'autosufficienza e di conseguenza non risponde ai requisiti di cui appena sopra, non ha diritto di accedere all'indennità di accompagnamento”. Nel caso in questione come già sopra specificato, il primo requisito dell'impossibilità alla deambulazione è escluso in quanto lo scrivente C.T.U. in sede di visita medica ha accertato che a carico della perizianda è stata riscontrata una “difficoltà alla deambulazione ma non certamente l'impossibilità della stessa”. Infatti, la perizianda, all'atto dell'esame peritale, era persona che presentava un deficit deambulatorio ma non certamente l'impossibilità alla deambulazione, la quale è risultata possibile sia pur con l'ausilio di un sostegno, tanto è vero che la stessa ha avuto accesso nella sala ove lo scrivente ha eseguito la visita medica autonomamente, dimostrando una autonomia deambulatoria. Il secondo requisito
(quello dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita) è stato escluso in quanto la visita peritale ha consentito di rilevare che siamo di fronte ad un soggetto parzialmente autosufficiente ma che non ha perso l'autosufficienza e che come tale deve essere inquadrato come soggetto con difficoltà persistenti gravi ma non soggetto senza autosufficienza. A tale riguardo, sempre attraverso
l'esame obiettivo, è emerso a carico della perizianda la presenza solo di un lieve deficit mnesico
(compatibile con l'età della stessa e pertanto definibile fisiologico) ma non sono state assolutamente riscontrati ne significativi deficit cognitivi e ne comportamentali, peraltro confermati anche dalla visita Geriatrica che ha evidenziato “la capacità di risposta a domande sia semplici che relativamente articolate”. Pertanto si conclude che al momento non spetta alla signora Parte_1
il diritto alla indennità di accompagnamento ma la stessa deve considerarsi soggetto
[...]
invalido con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, cento per cento (100 %)».
D'altra parte, le censure esposte dalla ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le doglianze della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio CP_1
di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 2103/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1
di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli