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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2025
TRIBUNALE DI RA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dr. Andrea GHINETTI Presidente
- dr.ssa Rossella INCARDONA Giudice
- dr.ssa Maria AMORUSO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1336 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a OM (RM) il 12/10/1967. PAte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. nt. a RA (NO) il 12/05/1964 PAte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANDRELLO REBECCA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1) I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge. 2) I figli, e , saranno affidati Persona_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso ciascun genitore (secondo le modalità di cui al punto successivo). La residenza anagrafica formale dei figli permarrà presso la casa familiare di viale Roma n. 39 a Novara. 3) La frequentazione dei figli con i genitori avverrà secondo il seguente schema: - la prima e la seconda settimana: dal lunedì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola con la signora PA e dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola con il signor Pt_2
Pag.
1 - la terza e quarta settimana: dal lunedì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola con il signor e dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola Pt_2 PA con la signora - nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. "ponte", i figli trascorreranno l'intero "ponte" con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana a cui il "ponte" è unito;
- durante le vacanze natalizie: alternando annualmente il primo periodo (dalla sospensione delle lezioni al 30 dicembre alla sera) e il secondo periodo
(dal 30 dicembre alla sera e fino alla ripresa delle lezioni). I figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
2 - durante le vacanze pasquali: ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante le vacanze di carnevale: ad anni alterni con ciascun genitore;
- le vacanze estive (con decorrenza dal mese di giugno al momento della fine delle lezioni e fino al mese di settembre al momento della ripresa delle lezioni) saranno ripartite in uguale misura tra i genitori con suddivisione dei periodi da concordare previamente entro il 30.4 di ogni anno. Le regole di frequentazione suddette saranno applicate con flessibilità e i genitori potranno concordare, di volta in volta, eventuali modifiche per sopravvenuti impegni di ciascuno di loro o dei figli. Qualora durante i giorni di propria spettanza un genitore non potesse tenere con sé i figli per esigenze di lavoro o di altra natura, questi verificherà la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé i figli prima di affidarli a terzi. 4) Il PA signor verserà mensilmente alla signora a partire dalla mensilità successiva alla sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso, quale assegno di mantenimento per la prole, stante i tempi equipollenti di frequentazione della prole, un contributo pari a € 1.300,00 complessivi mensili (€ 650,00 per ciascun figlio) indicizzabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (indice base mese di aprile
2025, prima rivalutazione mese di aprile 2026). Considerato che attualmente vive negli USA, Persona_1 ove resterà fino al mese di giugno 2025, i genitori si impegnano a versare settimanalmente € 75,00 cadauno sul conto corrente di quale contributo per il mantenimento dello stesso durante il soggiorno all'estero. Persona_1
Il signor dedurrà la quota di propria spettanza che settimanalmente verserà al figlio dall'importo dell'assegno Pt_2 di mantenimento mensile sopra menzionato e ciò sino a che farà ritorno in Italia. Le spese Persona_1 straordinarie relative ai figli e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% Persona_1 Per_2 PA in capo al signor e 35% a carico della signora giusto Protocollo di Torino. Il contributo del padre al Pt_2 mantenimento dei figli è concordato tra le parti tenendo conto del fatto che l'attuale contratto di lavoro della signora PA è a tempo determinato e terminerà il 30.4 p.v.. 5) A titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli e nonostante la collocazione alternata di questi presso ciascun genitore, il domicilio coniugale sito in Novara, Viale PA Roma n. 39 – di proprietà esclusiva del signor – verrà assegnato alla signora con quanto l'arreda. Il Pt_2 signor lascerà la casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e asporterà i propri Pt_2 effetti personali oltre ad alcuni tra i mobili di sua proprietà esclusiva secondo gli accordi che i coniugi prenderanno direttamente al momento del rilascio della casa familiare da parte del signor Gli altri mobili di proprietà Pt_2 esclusiva del signor ma che sono arredi essenziali alla casa familiare, resteranno contenuti nella stessa. I Pt_2 coniugi divideranno gli arredi di comune accordo in futuro, al più tardi al momento della revoca dell'assegnazione PA della casa familiare o del rilascio da parte della signora Le parti si impegnano a provvedere alla voltura delle PA utenze domestiche a carico della signora sempre entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso. PA Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della signora 6) I coniugi concordano che le misure economiche a sostegno del nucleo familiare (es. assegno unico) e previste dalla legge siano ripartite tra i coniugi secondo le disposizioni normative (salvo diverso accordo tra i coniugi). I coniugi, al fine
Pag. 2 di espletare gli adempimenti burocratici relativi alle domande per le misure summenzionate, si impegnano a prestare per il futuro reciproca collaborazione. Le detrazioni IRPEF per i figli a carico saranno godute in misura pari al 50% tra i genitori. 7) Entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si impegnano ad aprire un conto corrente con carta prepagata per la figlia , mentre per quanto riguarda il figlio Per_2 Per_1 il conto corrente è già stato aperto ed egli già dispone di una carta prepagata attiva. Su tali conti correnti i
[...] genitori verseranno delle somme utili al pagamento delle piccole spese quotidiane che le parti concorderanno direttamente circa le modalità e l'importo pro-quota. 8) I coniugi sono cointestatari del conto corrente con IBAN n.
[...] presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale di Viale Roma, Novara. Le parti concordano che entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, tale conto corrente verrà estinto e il saldo residuo sarà diviso al 50% tra loro. presso la filiale di Milano. Tale conto corrente è stato CP_1 PA sempre utilizzato in via esclusiva dalla signora e su di esso è appoggiata una carta di credito anch'essa sempre PA utilizzata in via esclusiva dalla signora Le parti concordano che entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, tale conto corrente verrà estinto e il saldo residuo sarà trattenuto esclusivamente dalla signora PA PA
La signora restituirà la carta di credito che appoggia su tale conto corrente. 10) Il signor è altresì Pt_2 contraente di un contratto di renting auto con L'automobile modello Kia Sportage/2021/SP/SUV, targata Pt_4
PA GP321AT è sempre stata utilizzata in via esclusiva dalla signora la quale ha sempre pagato in via esclusiva
PA le rate previste dal contratto. La signora si impegna, anche per il futuro, a pagare le rate residue nonché le spese di estinzione del contratto e/o ad esso connesse, sino alla scadenza prevista per maggio 2026 quando l'automobile dovrà essere restituita. Eventuali multe relative a tale automobile pregresse e non ancora saldate e/o che dovessero
PA pervenire in futuro intestate al signor saranno da lui comunicate alla signora la quale, entro il termine Pt_2 previsto dalla legge, si farà carico del pagamento dandone evidenza al signor 11) Il signor è altresì Pt_2 Pt_2 titolare di un contratto di cassetta di sicurezza presso la Banca Popolare di Novara, nella quale sono presenti beni
PA anche di proprietà della signora e dei figli. Entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si impegnano pertanto ad incontrarsi per procedere all'apertura della cassetta e per farne congiuntamente
PA l'inventario. La signora asporterà i propri beni di valore e il contratto relativo alla cassetta verrà estinto. I beni di valore dei figli, elencati nell'inventario poc'anzi menzionato, verranno ricoverati altrove. 12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 13) spese e competenze di giudizio interamente compensate tra le parti.
*.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno PAte_1 PAte_2 chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Dal ricorso emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il giorno 03.06.2006 in Roncofreddo (FC), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roncofreddo
(FC) scegliendo il regime della separazione dei beni. 2e che dalla loro unione sono nati Per_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e (c.f.
[...] C.F._3 Per_2
Pag. 3 ), nata il [...] a [...] corso del tempo l'affectio coniugaliis si C.F._4
è erosa rendendo la convivenza intollerabile, quindi hanno concluso come in epigrafe. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e;
PAte_1 PAte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza. Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice estensore Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 4
TRIBUNALE DI RA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dr. Andrea GHINETTI Presidente
- dr.ssa Rossella INCARDONA Giudice
- dr.ssa Maria AMORUSO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1336 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a OM (RM) il 12/10/1967. PAte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. nt. a RA (NO) il 12/05/1964 PAte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANDRELLO REBECCA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1) I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge. 2) I figli, e , saranno affidati Persona_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso ciascun genitore (secondo le modalità di cui al punto successivo). La residenza anagrafica formale dei figli permarrà presso la casa familiare di viale Roma n. 39 a Novara. 3) La frequentazione dei figli con i genitori avverrà secondo il seguente schema: - la prima e la seconda settimana: dal lunedì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola con la signora PA e dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola con il signor Pt_2
Pag.
1 - la terza e quarta settimana: dal lunedì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola con il signor e dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola Pt_2 PA con la signora - nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. "ponte", i figli trascorreranno l'intero "ponte" con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana a cui il "ponte" è unito;
- durante le vacanze natalizie: alternando annualmente il primo periodo (dalla sospensione delle lezioni al 30 dicembre alla sera) e il secondo periodo
(dal 30 dicembre alla sera e fino alla ripresa delle lezioni). I figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
2 - durante le vacanze pasquali: ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante le vacanze di carnevale: ad anni alterni con ciascun genitore;
- le vacanze estive (con decorrenza dal mese di giugno al momento della fine delle lezioni e fino al mese di settembre al momento della ripresa delle lezioni) saranno ripartite in uguale misura tra i genitori con suddivisione dei periodi da concordare previamente entro il 30.4 di ogni anno. Le regole di frequentazione suddette saranno applicate con flessibilità e i genitori potranno concordare, di volta in volta, eventuali modifiche per sopravvenuti impegni di ciascuno di loro o dei figli. Qualora durante i giorni di propria spettanza un genitore non potesse tenere con sé i figli per esigenze di lavoro o di altra natura, questi verificherà la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé i figli prima di affidarli a terzi. 4) Il PA signor verserà mensilmente alla signora a partire dalla mensilità successiva alla sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso, quale assegno di mantenimento per la prole, stante i tempi equipollenti di frequentazione della prole, un contributo pari a € 1.300,00 complessivi mensili (€ 650,00 per ciascun figlio) indicizzabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (indice base mese di aprile
2025, prima rivalutazione mese di aprile 2026). Considerato che attualmente vive negli USA, Persona_1 ove resterà fino al mese di giugno 2025, i genitori si impegnano a versare settimanalmente € 75,00 cadauno sul conto corrente di quale contributo per il mantenimento dello stesso durante il soggiorno all'estero. Persona_1
Il signor dedurrà la quota di propria spettanza che settimanalmente verserà al figlio dall'importo dell'assegno Pt_2 di mantenimento mensile sopra menzionato e ciò sino a che farà ritorno in Italia. Le spese Persona_1 straordinarie relative ai figli e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% Persona_1 Per_2 PA in capo al signor e 35% a carico della signora giusto Protocollo di Torino. Il contributo del padre al Pt_2 mantenimento dei figli è concordato tra le parti tenendo conto del fatto che l'attuale contratto di lavoro della signora PA è a tempo determinato e terminerà il 30.4 p.v.. 5) A titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli e nonostante la collocazione alternata di questi presso ciascun genitore, il domicilio coniugale sito in Novara, Viale PA Roma n. 39 – di proprietà esclusiva del signor – verrà assegnato alla signora con quanto l'arreda. Il Pt_2 signor lascerà la casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e asporterà i propri Pt_2 effetti personali oltre ad alcuni tra i mobili di sua proprietà esclusiva secondo gli accordi che i coniugi prenderanno direttamente al momento del rilascio della casa familiare da parte del signor Gli altri mobili di proprietà Pt_2 esclusiva del signor ma che sono arredi essenziali alla casa familiare, resteranno contenuti nella stessa. I Pt_2 coniugi divideranno gli arredi di comune accordo in futuro, al più tardi al momento della revoca dell'assegnazione PA della casa familiare o del rilascio da parte della signora Le parti si impegnano a provvedere alla voltura delle PA utenze domestiche a carico della signora sempre entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso. PA Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della signora 6) I coniugi concordano che le misure economiche a sostegno del nucleo familiare (es. assegno unico) e previste dalla legge siano ripartite tra i coniugi secondo le disposizioni normative (salvo diverso accordo tra i coniugi). I coniugi, al fine
Pag. 2 di espletare gli adempimenti burocratici relativi alle domande per le misure summenzionate, si impegnano a prestare per il futuro reciproca collaborazione. Le detrazioni IRPEF per i figli a carico saranno godute in misura pari al 50% tra i genitori. 7) Entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si impegnano ad aprire un conto corrente con carta prepagata per la figlia , mentre per quanto riguarda il figlio Per_2 Per_1 il conto corrente è già stato aperto ed egli già dispone di una carta prepagata attiva. Su tali conti correnti i
[...] genitori verseranno delle somme utili al pagamento delle piccole spese quotidiane che le parti concorderanno direttamente circa le modalità e l'importo pro-quota. 8) I coniugi sono cointestatari del conto corrente con IBAN n.
[...] presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale di Viale Roma, Novara. Le parti concordano che entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, tale conto corrente verrà estinto e il saldo residuo sarà diviso al 50% tra loro. presso la filiale di Milano. Tale conto corrente è stato CP_1 PA sempre utilizzato in via esclusiva dalla signora e su di esso è appoggiata una carta di credito anch'essa sempre PA utilizzata in via esclusiva dalla signora Le parti concordano che entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, tale conto corrente verrà estinto e il saldo residuo sarà trattenuto esclusivamente dalla signora PA PA
La signora restituirà la carta di credito che appoggia su tale conto corrente. 10) Il signor è altresì Pt_2 contraente di un contratto di renting auto con L'automobile modello Kia Sportage/2021/SP/SUV, targata Pt_4
PA GP321AT è sempre stata utilizzata in via esclusiva dalla signora la quale ha sempre pagato in via esclusiva
PA le rate previste dal contratto. La signora si impegna, anche per il futuro, a pagare le rate residue nonché le spese di estinzione del contratto e/o ad esso connesse, sino alla scadenza prevista per maggio 2026 quando l'automobile dovrà essere restituita. Eventuali multe relative a tale automobile pregresse e non ancora saldate e/o che dovessero
PA pervenire in futuro intestate al signor saranno da lui comunicate alla signora la quale, entro il termine Pt_2 previsto dalla legge, si farà carico del pagamento dandone evidenza al signor 11) Il signor è altresì Pt_2 Pt_2 titolare di un contratto di cassetta di sicurezza presso la Banca Popolare di Novara, nella quale sono presenti beni
PA anche di proprietà della signora e dei figli. Entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si impegnano pertanto ad incontrarsi per procedere all'apertura della cassetta e per farne congiuntamente
PA l'inventario. La signora asporterà i propri beni di valore e il contratto relativo alla cassetta verrà estinto. I beni di valore dei figli, elencati nell'inventario poc'anzi menzionato, verranno ricoverati altrove. 12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 13) spese e competenze di giudizio interamente compensate tra le parti.
*.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno PAte_1 PAte_2 chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Dal ricorso emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il giorno 03.06.2006 in Roncofreddo (FC), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roncofreddo
(FC) scegliendo il regime della separazione dei beni. 2e che dalla loro unione sono nati Per_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e (c.f.
[...] C.F._3 Per_2
Pag. 3 ), nata il [...] a [...] corso del tempo l'affectio coniugaliis si C.F._4
è erosa rendendo la convivenza intollerabile, quindi hanno concluso come in epigrafe. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e;
PAte_1 PAte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza. Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice estensore Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 4