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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 28/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 28/2024, trattata all'udienza del 29 Ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 28/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'avv. PANICCIA PIERANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (Spondilodiscoartrosi lombosacrale) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura almeno pari al 6%, e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 2003 mansioni di autotrasportatore di autocisterna su bilico (Fiat Iveco 619, Fiat Iveco 190.35, Fiat Iveco 190.48, Scania 141, Scania 142, Scania 143, Iveco Eurostar, DAF), guidando per 9 ore al giorno, a volte anche 15 ore;
- che lo svolgimento di tale attività comporta la sottoposizione a posture incongrue, balzi, continui microtraumi, vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
- che provvedeva al trasporto di cisterne piene di liquido, trasportava e imboccava tubi per il travaso, alzava e/o rimuoveva i piantoni, copriva i teli, apriva e chiudeva i teloni e le sponde del camion, caricava manualmente mattonelle sui bancali (anche 12-13 quintali per bancale) che poi trasportava con il transpallet, svuotava il camion, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “Spondilodiscoartrosi lombo sacrale”;
- di aver presentato all' in data 07.09.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che non veniva evaso dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
All'udienza del 9/4/2025 il Giudice, stante la richiesta di chiarimenti avanzata da parte ricorrente, ha chiesto al CTU nominato rendere i chiarimenti in ordine alla CTU condotta.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, espletata l'istruttoria, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e merita di essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché ci lavoro da due anni a Ferentino nella Intermodale Trasporti, lui è un autista e l'ho conosciuto già 10 anni fa perché aveva una sua ditta, ha lavorato con la ditta Fontana e la Ceraltrasporti, Stirpe, con quest'ultima ci ho lavorato insieme. Lavora dal lunedì mattina partendo col furgone fino a Livorno, poi ci mettiamo sul camion e stiamo lì fino al venerdì sera quando poi torniamo. Il ricorrente porta una autocisterna, io container per trasporto rifiuti. Lui deve attaccare il tubo, salire sopra alla cisterna, mandare con una paletta il residuo che c'è nella cisterna;
trasporta liquidi infiammabili, pericolosi per l'ambiente oppure le cisterne per l'olio d'oliva. Deve attaccare e staccare il tubo, si occupa anche del carico e dello scarico del materiale, lavorando anche sotto la pioggia con l'impermeabile. Il mezzo che conduce oggi è abbastanza nuovo;
i camion di prima erano balestrati con sedili rigidi, gli ammortizzatori non erano molto funzionanti. Ricordo che il ricorrente guidava il Fiat Iveco 619, Fiat 190”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Il ricorrente è mio cognato ed abbiamo lavorato insieme presso la ditta LL Autotrasporti di Frosinone per un anno e mezzo, CR un anno, la Smet di Pontecorvo circa 10 mesi, in totale circa 3 anni. Lui fa il camionista e spesso carico e scarico della merce con transpallet;
durante la giornata faceva un paio di scarichi, a volte un carico ed uno scarico. Spesso e volentieri il transpallet era manuale, con CR era farina e olio, con la LL era materiale di riscaldamento, che spesso si spostava col muletto ma poi bisognava risistemare la pedana a mano. Lavorava 5 giorni a settimana, per circa 13 ore di impegno giornaliero, stando fuori tutta la settimana e provvedendo comunque al carico e lo scarico della macchina”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha riconosciuto la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta, ma precisando che il grado dei postumi riconosciuti non supera la soglia di indennizzabilità prevista ex lege. In particolare, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “la condizione patologica lombo-sacrale di cui il sig. è portatore, è ascrivibile in Pt_1 gran parte al sovrappeso, ma il rischio lavorativo ha, al più, certamente favorito l'insorgenza delle discopatie presenti alla RMN, oltre all'incipiente artrosi. Quantificando, come di prassi, il quantum di Danno Biologico relativo all' attività lavorativa, ritengo congruo un coeff. di I.P. pari a 4% (quattro) punti percentuali, quale “quantum” di Danno Biologico correlabile alla attività lavorativa prestata.”.
A seguito delle osservazioni parte ricorrente, il CTU ha confermato che “(…) avuto riguardo anche del particolare stato fisico del soggetto, in evidente e forte sovrappeso, non si può che confermare quanto già relazionato dalla sottoscritta, ossia riconoscere una
“concausalità” lavorativa al determinismo delle patologie lamentate dal sig. , ma non è emersa una causa efficiente Pt_1
(proprio alla luce della anzianità lavorativa a far data dal 2003, vigente la Direttiva EU Macchine) che permetta di attribuire in modo chiaro e probante, l'eziologia professionale della lombo- artrosi con discopatie multiple. Si conferma pertanto quanto già relazionato in CTU”.
All'udienza del 9/4/2025 il Giudice, su istanza della parte ricorrente, ha chiesto al CTU di rendere chiarimenti circa l'indicazione della quantificazione complessiva del danno con specifica indicazione della voce tabellare applicabile (voce 213 ernia discale del tratto lombare, sulla base del principio di equivalenza causale.
All'esito dei chiarimenti disposti, il CTU ha precisato: “In relazione allo specifico quesito posto dall' Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, si precisa che il coefficiente di I.P. complessivo relativo alla patologia lombo-sacrale del Ricorrente sig. , è pari a 8% (otto Parte_1 punti percentuali); di questi il 4% (quattro per cento) è ascrivibile a , il restante 4% (quattro per cento) Parte_2
è ascrivibile a FATTORI EXTRAPROFESSIONALI. Il Codice relativo alla Malattia Professionale è n. 213 secondo la Tabella del Danno Biologico D.L. 38/2000”. CP_1
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Infine, sul ruolo delle cd. concause, va osservato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (così, tra le più recenti, Cass. nn. 6105 del 2015, 27952 del 2018 e da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 08/11/2021).
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte si esprime costantemente nel senso di ritenere applicabile l'art. 41 c.p.: 'in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra' (cfr. Cass. n. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004,13928/2004). Tuttavia, alcune sentenze (hanno evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario e indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (cd. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra causa (cd. concause di invalidità) (in questo senso Cass.n. 10097/2015; Cass. n. 6195/2003 e n. 2352/2004).
Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi, e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ciò premesso, in adesione al predetto orientamento giurisprudenziale, il Giudice ritiene di recepire le conclusioni del c.t.u. che ha fatto espresso ricorso all'ipotesi c.d. delle concause di invalidità - con valutazione autonoma della percentuale invalidante derivante dalla noxa professionale rispetto all'invalidità attribuibile agli ulteriori fattori individuati.
Né il ricorrente ha proposto note critiche alla CTU indicando il motivo per cui il CTU avrebbe errato nel qualificare la concausa come concausa di invalidità.
Pertanto, il ricorso va respinto in quanto il danno biologico di cui è stata è sotto la soglia indennizzabile dall' CP_1
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 03/01/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 28 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 30/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 28/2024, trattata all'udienza del 29 Ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 28/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'avv. PANICCIA PIERANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (Spondilodiscoartrosi lombosacrale) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura almeno pari al 6%, e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 2003 mansioni di autotrasportatore di autocisterna su bilico (Fiat Iveco 619, Fiat Iveco 190.35, Fiat Iveco 190.48, Scania 141, Scania 142, Scania 143, Iveco Eurostar, DAF), guidando per 9 ore al giorno, a volte anche 15 ore;
- che lo svolgimento di tale attività comporta la sottoposizione a posture incongrue, balzi, continui microtraumi, vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
- che provvedeva al trasporto di cisterne piene di liquido, trasportava e imboccava tubi per il travaso, alzava e/o rimuoveva i piantoni, copriva i teli, apriva e chiudeva i teloni e le sponde del camion, caricava manualmente mattonelle sui bancali (anche 12-13 quintali per bancale) che poi trasportava con il transpallet, svuotava il camion, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “Spondilodiscoartrosi lombo sacrale”;
- di aver presentato all' in data 07.09.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che non veniva evaso dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
All'udienza del 9/4/2025 il Giudice, stante la richiesta di chiarimenti avanzata da parte ricorrente, ha chiesto al CTU nominato rendere i chiarimenti in ordine alla CTU condotta.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, espletata l'istruttoria, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e merita di essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché ci lavoro da due anni a Ferentino nella Intermodale Trasporti, lui è un autista e l'ho conosciuto già 10 anni fa perché aveva una sua ditta, ha lavorato con la ditta Fontana e la Ceraltrasporti, Stirpe, con quest'ultima ci ho lavorato insieme. Lavora dal lunedì mattina partendo col furgone fino a Livorno, poi ci mettiamo sul camion e stiamo lì fino al venerdì sera quando poi torniamo. Il ricorrente porta una autocisterna, io container per trasporto rifiuti. Lui deve attaccare il tubo, salire sopra alla cisterna, mandare con una paletta il residuo che c'è nella cisterna;
trasporta liquidi infiammabili, pericolosi per l'ambiente oppure le cisterne per l'olio d'oliva. Deve attaccare e staccare il tubo, si occupa anche del carico e dello scarico del materiale, lavorando anche sotto la pioggia con l'impermeabile. Il mezzo che conduce oggi è abbastanza nuovo;
i camion di prima erano balestrati con sedili rigidi, gli ammortizzatori non erano molto funzionanti. Ricordo che il ricorrente guidava il Fiat Iveco 619, Fiat 190”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Il ricorrente è mio cognato ed abbiamo lavorato insieme presso la ditta LL Autotrasporti di Frosinone per un anno e mezzo, CR un anno, la Smet di Pontecorvo circa 10 mesi, in totale circa 3 anni. Lui fa il camionista e spesso carico e scarico della merce con transpallet;
durante la giornata faceva un paio di scarichi, a volte un carico ed uno scarico. Spesso e volentieri il transpallet era manuale, con CR era farina e olio, con la LL era materiale di riscaldamento, che spesso si spostava col muletto ma poi bisognava risistemare la pedana a mano. Lavorava 5 giorni a settimana, per circa 13 ore di impegno giornaliero, stando fuori tutta la settimana e provvedendo comunque al carico e lo scarico della macchina”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha riconosciuto la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta, ma precisando che il grado dei postumi riconosciuti non supera la soglia di indennizzabilità prevista ex lege. In particolare, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “la condizione patologica lombo-sacrale di cui il sig. è portatore, è ascrivibile in Pt_1 gran parte al sovrappeso, ma il rischio lavorativo ha, al più, certamente favorito l'insorgenza delle discopatie presenti alla RMN, oltre all'incipiente artrosi. Quantificando, come di prassi, il quantum di Danno Biologico relativo all' attività lavorativa, ritengo congruo un coeff. di I.P. pari a 4% (quattro) punti percentuali, quale “quantum” di Danno Biologico correlabile alla attività lavorativa prestata.”.
A seguito delle osservazioni parte ricorrente, il CTU ha confermato che “(…) avuto riguardo anche del particolare stato fisico del soggetto, in evidente e forte sovrappeso, non si può che confermare quanto già relazionato dalla sottoscritta, ossia riconoscere una
“concausalità” lavorativa al determinismo delle patologie lamentate dal sig. , ma non è emersa una causa efficiente Pt_1
(proprio alla luce della anzianità lavorativa a far data dal 2003, vigente la Direttiva EU Macchine) che permetta di attribuire in modo chiaro e probante, l'eziologia professionale della lombo- artrosi con discopatie multiple. Si conferma pertanto quanto già relazionato in CTU”.
All'udienza del 9/4/2025 il Giudice, su istanza della parte ricorrente, ha chiesto al CTU di rendere chiarimenti circa l'indicazione della quantificazione complessiva del danno con specifica indicazione della voce tabellare applicabile (voce 213 ernia discale del tratto lombare, sulla base del principio di equivalenza causale.
All'esito dei chiarimenti disposti, il CTU ha precisato: “In relazione allo specifico quesito posto dall' Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, si precisa che il coefficiente di I.P. complessivo relativo alla patologia lombo-sacrale del Ricorrente sig. , è pari a 8% (otto Parte_1 punti percentuali); di questi il 4% (quattro per cento) è ascrivibile a , il restante 4% (quattro per cento) Parte_2
è ascrivibile a FATTORI EXTRAPROFESSIONALI. Il Codice relativo alla Malattia Professionale è n. 213 secondo la Tabella del Danno Biologico D.L. 38/2000”. CP_1
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Infine, sul ruolo delle cd. concause, va osservato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (così, tra le più recenti, Cass. nn. 6105 del 2015, 27952 del 2018 e da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 08/11/2021).
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte si esprime costantemente nel senso di ritenere applicabile l'art. 41 c.p.: 'in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra' (cfr. Cass. n. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004,13928/2004). Tuttavia, alcune sentenze (hanno evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario e indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (cd. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra causa (cd. concause di invalidità) (in questo senso Cass.n. 10097/2015; Cass. n. 6195/2003 e n. 2352/2004).
Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi, e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ciò premesso, in adesione al predetto orientamento giurisprudenziale, il Giudice ritiene di recepire le conclusioni del c.t.u. che ha fatto espresso ricorso all'ipotesi c.d. delle concause di invalidità - con valutazione autonoma della percentuale invalidante derivante dalla noxa professionale rispetto all'invalidità attribuibile agli ulteriori fattori individuati.
Né il ricorrente ha proposto note critiche alla CTU indicando il motivo per cui il CTU avrebbe errato nel qualificare la concausa come concausa di invalidità.
Pertanto, il ricorso va respinto in quanto il danno biologico di cui è stata è sotto la soglia indennizzabile dall' CP_1
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 03/01/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 28 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 30/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore