Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 6/3/2024, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 740 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Guido Marone, con il quale Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli
Appellante
E
e Controparte_1
– in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
Avvocatura dello Stato di Napoli con cui elettivamente domiciliano in Via Diaz
11 Napoli
Appellati
1
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26/3/2024 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro n. 176/20245, depositata in data 29/1/2024, con la quale veniva accolta solo in parte la domanda proposta e dichiarato il diritto all'immissione in ruolo in qualità di Dirigente Scolastico per l'anno scolastico
2021/2022, con condanna delle resistenti alla detta assunzione.
L'appellante ritiene che la sentenza impugnata sia erronea in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il diritto alla assunzione sarebbe spettato già per l'anno scolastico 2017/2018.
Ha eccepito motivazione perplessa, irragionevole ed illogica, non spettando al ricorrente provare le operazioni annuali di assunzione, tenendo conto che anche i candidati (n,25 ) ammessi a seguito dei Giudicati amministrativi che lo avevano riguardato e inseriti nella graduatoria a pettine con punteggio superiore potrebbero essere stati assunti ottenendo la nomina anche fuori
Regione, prova non certamente acquisibile dell'appellante.
Ha quindi concluso per l'accoglimento integrale della domanda di primo grado.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite le amministrazioni convenute, che hanno chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La Corte, all'esito dell'udienza del 6.3.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa e trasmesso dispositivo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va confermato quanto statuito dal primo Giudice, il quale ha evidenziato che l'appellante è stato inserito a seguito di giudicati amministrativi nella graduatoria a pettine con decreto Prot. N. 12263/2021 collocandosi alla posizione 351 bis con un punteggio di punti n.71,70.
2 In posizione più favorevole a lui sono rientrati “ora per allora” per l'anno
2017/2018, oltre i n.49 che già avevano posizione migliore alla sua, anche altri n.25 aspiranti inseriti nella stessa graduatoria “a pettine” con punteggio superiore, che avevano usufruito delle medesime pronunce dei Giudici
Amministrativi che avevano portato l'appellante all'inserimento nella graduatoria.
Si tenga conto che i posti da ricoprire erano n. 52, determinandosi un'incapienza per l'appellante preceduto da un numero superiore di aspiranti.
A nulla rileva quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui i n.25 inseriti ora per allora avrebbero potuto scegliere anche altre Regioni, circostanza questa non dedotta in primo grado, ciò che in ogni caso avrebbe reso necessaria la chiamata in causa dei suddetti n.25 aspiranti.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Appare opportuna per la complessità delle questioni trattate la compensazione anche delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del grado;
da atto della sussistenza per la parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 131 quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma
17 Legge N. 228/ 2012.
Napoli 6.3.2025
Il Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese
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