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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr.ssa Marisa Attollino - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 1221/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
25.1.2024, proposto da
(C.F: - CUI: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna,
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 7.9.2023 e notificato il 28.12.2023, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 12.2.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.7.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
In data 28.6.2024 il si è costituito in giudizio Controparte_1
istando per la reiezione del ricorso.
L'udienza del 2.7.2024 è andata deserta e, pertanto, è stato revocato il decreto del 12.7.2024 ed è stata rigettata l'istanza cautelare;
la causa è stata rinviata all'udienza del 15.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Con ordinanza del 16.10.2024 il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 10.12.2024.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione
2 nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n.
3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del
Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è
“connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo
19, comma1 e 1.1 TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del
2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, Parte_2 CP_2
30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza CP_3
della Grand Chambre del 13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
3 “nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13,
Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità
(sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
4 Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione
5 c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n.
7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Considerato che dal provvedimento opposto emerge che la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'entrata in vigore del c.d “Decreto-Cutro”, va applicato l'art. 19 nella sua formulazione previgente e non nella nuova versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023.
2.3. – Nel caso di specie, risulta depositata la seguente documentazione: (i) modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro decorrente dall'1.7.2024 all'1.7.2025, alle dipendenze dell'impresa individuale Tarollo Elia, nonché buste paga emesse da luglio a ottobre per un importo complessivo netto percepito pari a € 4.028,32; (ii) modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle
6 dipendenze di dal 18.4.2024 a 30.6.2024, con mansione di bracciante Controparte_4
agricolo, relativo contratto di lavoro, nonché buste paga emesse ad aprile (€ 545), maggio (€ 952) e giugno (€ 408,30); (iii) modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale Ferrandino Michele, dal 25.11.2023 al
31.12.2023, con mansione di bracciante agricolo, nonché buste paga di novembre (€ 197) e dicembre (€ 477,15); (iv) attestazione ISEE 2022, rilasciata il 22.1.2022, indicante una situazione economica equivalente a € 8.242,40; (v) attestazione ISEE 2021, rilasciata il 21.4.2021, indicante una situazione economica equivalente a € 11.339,20; (vi) comunicazione INPS del 26.3.2020, relativa all'accoglimento della istanza di indennità di disoccupazione con decorrenza dall'8.3.2020;
(vii) comunicazione di assunzione e proroga del rapporto di lavoro, con decorrenza dall'11.3.2019 al 29.2.2020, alle dipendenze della e busta paga emessa a maggio 2019, per Parte_3 un importo netto di € 1.091,00; (viii) ricevuta per cambio residenza rilasciata dal Comune di
Manfredonia il 27.7.2018.
Le comunicazioni UNILAV, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati (in primis, le buste-paga), gli estratti previdenziali INPS, gli attestati conseguiti sono indicativi della serietà dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di inserirsi nel tessuto socio-economico italiano.
Emerge, quindi, che l'istante, ormai da molti anni, ha avviato e proseguito un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni (conformi ai principi dettati dall'art. 36 Cost.) percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa, possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
30.1.2024.
7 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott. Sergio Di Paola
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr.ssa Marisa Attollino - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 1221/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
25.1.2024, proposto da
(C.F: - CUI: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna,
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 7.9.2023 e notificato il 28.12.2023, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 12.2.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.7.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
In data 28.6.2024 il si è costituito in giudizio Controparte_1
istando per la reiezione del ricorso.
L'udienza del 2.7.2024 è andata deserta e, pertanto, è stato revocato il decreto del 12.7.2024 ed è stata rigettata l'istanza cautelare;
la causa è stata rinviata all'udienza del 15.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Con ordinanza del 16.10.2024 il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 10.12.2024.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione
2 nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n.
3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del
Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è
“connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo
19, comma1 e 1.1 TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del
2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, Parte_2 CP_2
30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza CP_3
della Grand Chambre del 13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
3 “nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13,
Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità
(sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
4 Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione
5 c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n.
7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Considerato che dal provvedimento opposto emerge che la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'entrata in vigore del c.d “Decreto-Cutro”, va applicato l'art. 19 nella sua formulazione previgente e non nella nuova versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023.
2.3. – Nel caso di specie, risulta depositata la seguente documentazione: (i) modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro decorrente dall'1.7.2024 all'1.7.2025, alle dipendenze dell'impresa individuale Tarollo Elia, nonché buste paga emesse da luglio a ottobre per un importo complessivo netto percepito pari a € 4.028,32; (ii) modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle
6 dipendenze di dal 18.4.2024 a 30.6.2024, con mansione di bracciante Controparte_4
agricolo, relativo contratto di lavoro, nonché buste paga emesse ad aprile (€ 545), maggio (€ 952) e giugno (€ 408,30); (iii) modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale Ferrandino Michele, dal 25.11.2023 al
31.12.2023, con mansione di bracciante agricolo, nonché buste paga di novembre (€ 197) e dicembre (€ 477,15); (iv) attestazione ISEE 2022, rilasciata il 22.1.2022, indicante una situazione economica equivalente a € 8.242,40; (v) attestazione ISEE 2021, rilasciata il 21.4.2021, indicante una situazione economica equivalente a € 11.339,20; (vi) comunicazione INPS del 26.3.2020, relativa all'accoglimento della istanza di indennità di disoccupazione con decorrenza dall'8.3.2020;
(vii) comunicazione di assunzione e proroga del rapporto di lavoro, con decorrenza dall'11.3.2019 al 29.2.2020, alle dipendenze della e busta paga emessa a maggio 2019, per Parte_3 un importo netto di € 1.091,00; (viii) ricevuta per cambio residenza rilasciata dal Comune di
Manfredonia il 27.7.2018.
Le comunicazioni UNILAV, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati (in primis, le buste-paga), gli estratti previdenziali INPS, gli attestati conseguiti sono indicativi della serietà dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di inserirsi nel tessuto socio-economico italiano.
Emerge, quindi, che l'istante, ormai da molti anni, ha avviato e proseguito un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni (conformi ai principi dettati dall'art. 36 Cost.) percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa, possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
30.1.2024.
7 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott. Sergio Di Paola
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