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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2024, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1020/2019 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CANTARINI SIMONE,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' STEFANO,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1044/2018; oggetto: mediazione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.06.2016, il signor conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la (di Controparte_1
seguito anche solo “ ), allegando: CP_1
− di svolgere la professione di mediatore immobiliare regolarmente iscritto nell'apposito albo;
− di essere stato più volte incaricato dal Gruppo RA Hotels di effettuare o seguire alcune operazioni nel settore immobiliare;
− di avere instaurato con il signor RA un rapporto di fiducia in forza del quale questi effettuava operazioni immobiliari sempre suo tramite;
− che l'attore era venuto a conoscenza del fatto che la società convenuta aveva la disponibilità di una struttura alberghiera sita in Bologna, via
Ferrarese n. 1 (Hotel Alloro);
− che, pertanto, in data 25.06.2015, il signor prendeva contatto Parte_1
dal proprio indirizzo di posta elettronica ( con la Email_1
convenuta ( ), comunicando che il Email_2
Gruppo RA era interessato ad acquisire o subentrare nella gestione dell'Hotel di proprietà della precisando di avere già avuto CP_1
modo di prendere visione della struttura;
− che, solo a seguito di tale segnalazione, il signor RA avviava una trattativa con società convenuta;
− che, in seguito, il signor veniva a conoscenza del fatto che, in Parte_1
data 15.12.2015, la aveva concluso un contratto di CP_1
locazione con la RA Hotels s.r.l., legittimando, pertanto, l'attore a ritenere sorto in capo a lui il diritto a percepire la provvigione;
pagina 2 di 10 − che a tale titolo veniva, quindi, inviata pro forma per l'importo complessivo di Euro 9.166,00 oltre IVA;
− che la replicava affermando di non avere attribuito alcun CP_1
incarico e/o di non essersi avvalsa della prestazione dell'attore, negando il diritto al compenso;
− che, in seguito, il legale della società convenuta precisava che la comunicazione del 25.06.2015 non era stata presa in considerazione in quanto avente a oggetto la gestione dell'Hotel Alloro, della quale essa non era titolare;
− che, dunque, la era a conoscenza del fatto che era stato CP_1
l'attore a introdurre la RA Hotels;
− che nessuna contestazione veniva formulata con riguardo al quantum debeatur;
− che da quanto esposto emergeva il diritto del signor a Parte_1
percepire la provvigione nella misura pattuita, considerato che l'intervento del mediatore era stato determinante per la conclusione dell'affare.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
attoree, deducendo, tra l'altro:
− che la conclusione del contratto di locazione non si era perfezionata per effetto della comunicazione ricevuta il 25.06.2015, neppure presa in considerazione della in quanto trattava l'acquisto CP_1
dell'azienda alberghiera, allora esercitata dalla CP_3
− che l'affare si era concluso perché la società convenuta, dopo avere valutato diverse proposte, aveva ritenuto più vantaggiosa quella formulata dalla RA;
− che, quand'anche vi fosse stata attività del signor questa Parte_1
sarebbe stata a esclusivo vantaggio di RA Hotels s.r.l.;
pagina 3 di 10 − che, in ogni caso, non aveva mai avuto consapevolezza di CP_1
tale attività mediatizia.
Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1044 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2018, pur ritenendo sussistente il rapporto di mediazione dedotto da parte attrice, respingeva la domanda di pagamento della provvigione per difetto di prova in ordine all'entità del corrispettivo spettante al mediatore, non avendo il signor fornito elementi idonei al giudicante per consentirne la liquidazione, Parte_1
peraltro neppure richiesta in via equitativa.
E, infatti, pur essendo possibile per il giudice liquidare d'ufficio la provvigione, gli elementi per la sua determinazione dovevano essere in concreto desumibili dagli atti di causa: nel caso di specie non vi erano riscontri probatori in tal senso.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi
1. Il Tribunale, pur avendo accertato e acclarato in maniera incontrovertibile che l'appellante ha effettivamente propiziato l'affare poi concluso tra la RA Hotels e ha erroneamente CP_1
ritenuto non provato l'accordo delle parti per la corresponsione della somma dovuta al mediatore, sul presupposto che, da un lato, la società appellata avrebbe contestato la richiesta del signor dall'altro Parte_1
che mancherebbero gli elementi idonei a consentire al giudicante l'autonoma liquidazione dell'importo provvigionale.
Tuttavia, il quantum debeatur, corrispondente al contenuto della nota pro forma in atti, non è mai stato contestato dalla che, al CP_1
contrario, con condotta contraria a buona fede e correttezza, ha tentato, invece, di negare l'esistenza del rapporto avuto con il signor Parte_1
pagina 4 di 10 Nell'atto di citazione, infatti, si era fatto espresso riferimento al fatto che l'importo di cui a suddetta nota sarebbe stato pattuito tra le parti e tale circostanza non è stata fatta oggetto di specifica contestazione che, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi pienamente provata.
Il fatto storico in questione non è mai stato messo in discussione, né è stata contestata l'entità della provvigione, non avendo la società appellata mai sostenuto che la somma richiesta fosse errata.
In ogni caso, erano presenti in atti elementi che avrebbero consentito al
Tribunale di effettuare autonomamente tale qualificazione, ossia l'ordinanza del Tribunale di Bologna relativa al procedimento di sfratto per morosità da cui si desume che il canone annuo per la struttura era pari a Euro 120.000,00.
Tale dato avrebbe consentito al giudice di concludere per la congruità della pretesa.
In subordine, il Tribunale avrebbe potuto provvedere secondo equità.
2. All'accoglimento dell'appello deve fare seguito la riforma della sentenza impugnata anche in punto spese.
Inoltre, deve essere pronunciata condanna nei confronti della società appellata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere essa resistito in giudizio pur conoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
con conseguente conferma della decisione impugnata;
in subordine, propone appello incidentale per il caso venga ritenuto fondato l'appello principale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di un incarico (mandato) conferito al mediatore da parte della
[...]
e, in ogni caso, ha ritenuto sussistenti i presupposti per configurare CP_1
una mediazione c.d. tipica.
Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 17 settembre 2024, celebrata in forma cartolare mediante pagina 5 di 10 trattazione scritta, e la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione avendo queste espressamente rinunciato al deposito delle difese conclusionali, già predisposte in precedenza.
∞ ∞ ∞
Si ritiene in primo luogo opportuno esaminare l'appello incidentale perché, sebbene proposto in via subordinata e, quindi, in forma condizionata, il suo accoglimento determinerebbe, comunque, anche il rigetto dell'impugnazione principale.
Esso non è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Se, infatti, possono condividersi le perplessità della in ordine CP_1
all'accertato, da parte del Tribunale, conferimento di un espresso mandato da parte della società in favore del signor (mediazione unilaterale o Parte_1
atipica), deve, in ogni caso, concludersi per la sussistenza nel caso in esame di tutti i presupposti di legge per qualificare il rapporto come mediazione tipica.
La società non censura, infatti, specificamente l'interpretazione che il primo giudice ha dato degli esiti dell'istruttoria, peraltro univoci e insuscettibili di travisamento.
In particolare, il teste ha dichiarato che il giorno Testimone_1
08.07.2015 si è tenuto un primo incontro tra le parti che, in seguito, hanno stipulato il contratto di locazione, alla presenza del signor Parte_1
Il testimone ha confermato che tale riunione ha fatto seguito alla comunicazione di contatto trasmessa dallo stesso mediatore alla CP_1
datata 25.06.2015.
Il signor RA ha, altresì, precisato che la società appellante (incidentale) gli era stata presentata dal signor Parte_1
Tale lineare ricostruzione in fatto consente di concludere per la sussistenza di un valido rapporto di mediazione instaurato dall'originario attore con entrambi i contraenti, configurandosi quel nesso di causalità adeguata richiesto dagli interpreti per far sorgere il diritto alla provvigione in capo al mediatore (tra le pagina 6 di 10 più recenti, si veda Cass. civ., ord. n. 584/2024; si veda anche Cass. civ., sent.
n. 15014/2000 e gli ampi richiami ivi contenuti).
Né rileva la circostanza, pur dedotta dalla società, che la originaria proposta del signor avesse per oggetto la cessione dell'azienda alberghiera e Parte_1
non la locazione dell'immobile, considerato che, da un lato, egli ha poi partecipato attivamente alle trattative intercorse tra le parti per la conclusione dell'affare (ossia la stipula del contratto di locazione), dall'altro, che il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il contratto concluso tra le parti abbia oggetto diverso rispetto a quello originariamente prospettato, purché, come nel caso in esame, la condotta del mediatore abbia efficienza causale adeguata anche al fine della conclusione di tale diverso affare (conf. Cass. civ., ord. n. 11815/2023).
In sintesi, nel caso di specie, il signor interviene nel mese di giugno Parte_1
2018, mettendo in contatto le parti che si incontrano, alla sua presenza, il mese seguente;
dopo poco tempo (quattro mesi), le stesse parti concludono un affare
(contratto di locazione) riguardante il bene immobile per il quale il mediatore era intervenuto e aveva partecipato alle trattative: nessuna interruzione del nesso di causalità adeguata può, quindi, ritenersi verificata.
Per l'effetto l'appello incidentale non merita accoglimento.
∞ ∞ ∞
Deve, invece, essere accolto l'appello principale, nei limiti e nei termini che seguono.
La tesi secondo cui la provvigione così come determinata nella nota pro forma trasmessa alla sarebbe definitivamente accertata in applicazione CP_1
del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., è destituita di fondamento.
La quantificazione della provvigione contenuta nel documento sopra citato non costituisce un fatto suscettibile di essere considerato provato in virtù del principio di non contestazione.
pagina 7 di 10 Ove nella nota fossero stati indicati analiticamente i criteri di determinazione di suddetto importo, le conclusioni avrebbero potuto essere diverse, fermo restando che la generale contestazione del diritto alla provvigione formulata da parte di seppur infondata nel merito, sarebbe sufficiente a CP_1
travolgere anche la quantificazione della medesima.
In ogni caso, il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima assolto al proprio onere probatorio, sicché la genericità di un'affermazione e/o allegazione esonera l'altra dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ., ord. n. 9896/2021; Cass. civ., sent. n.
20525/2020; Cass. civ., sent. n. 3023/2016).
Ciò premesso, ritiene la Corte che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto procedere alla liquidazione equitativa della provvigione, ai sensi dell'art. 1755, secondo comma, ultima parte, c.c.
Non rileva, infatti, la circostanza che l'attore non abbia formulato espressa domanda di applicazione di tale principio, considerato che, più in generale, il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del potere di cui all'art. 115 c.p.c. e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice, senza necessità di richiesta di parte (Cass. civ., ord. n. 13515/2022).
Data questa premessa, il Tribunale avrebbe dovuto valutare se la richiesta di liquidazione delle provvigioni nella misura indicata corrispondesse al principio di equità e, a tale domanda, si può dare risposta affermativa, considerato che, dalla documentazione in atti, risulta che il canone per l'affittanza dell'immobile poi concesso in locazione dalla alla RA CP_1
Hotels, fosse di Euro 120.000,00, sicché l'importo richiesto dal signor ammontava a meno di un mese di canone. Parte_1
Tale parametro è senz'altro congruo, considerato che questa corte è al corrente del fatto che gli usi nella Regione Emilia-Romagna prevedono che la provvigione per l'attività di mediazione nell'ambito delle locazioni sia parametrata proprio sulla base di tale criterio (una mensilità del canone annuo).
pagina 8 di 10 Si ricorda, a questo proposito, che quando gli usi siano noti al giudice, questi ne può fare applicazione senza richiedere la prova della loro esistenza (Cass. civ., ord. n. 11127/2022).
Nel caso in esame, non potendosi fare diretta applicazione degli usi, pur noti alla corte, perché manca la prova certa sul valore del contratto di locazione concluso anche in forza dell'attività svolta dal signor il parametro Parte_1
può, però, essere utilizzato per valutare, sotto il profilo equitativo, la congruità della richiesta del compenso formulata dal mediatore rispetto al “valore” del rapporto locatizio che ha preceduto quello di cui è causa.
Poiché, sulla base degli usi vigenti (una mensilità del canone) e del valore del precedente contratto di locazione (Euro 120.000,00 – rif. doc. n. 1 – fasc. I grado – depositato da parte appellante principale nella presente CP_1
fase sub doc. n. 2), il compenso provvigionale avrebbe potuto essere quantificato in Euro 10.000,00, oltre accessori, la liquidazione effettuata dal signor sotto il profilo equitativo, in quanto inferiore (Euro 9.166,00), Parte_1
è da ritenersi congrua.
∞ ∞ ∞
Infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante principale nei confronti della società convenuta/appellata non può essere accolta, dovendosi ritenere che quest'ultima non abbia resistito alle pretese avversare con malafede o colpa grave, sussistendo diversi profili di incertezza in ordine alla pur successivamente accertata fondatezza delle pretese attoree.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste, per entrambe le fasi del giudizio, a carico della per entrambi i gradi (conf. Controparte_1
Cass. civ., ord. n. 19989/2021), si liquidano sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo al valore della causa (Euro 9.166,00) e, quindi, al corrispondente scaglione di riferimento.
pagina 9 di 10 Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura di ¼.
Infine, al rigetto dell'appello incidentale, consegue l'applicazione nei confronti di dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. Controparte_1
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a corrispondere in favore Controparte_1
del signor la somma di Euro 9.166,00 oltre IVA, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
II – respinge l'appello incidentale;
III – condanna la alla refusione in favore del signor Controparte_1
delle spese di lite che, per il primo grado, già applicata la Parte_1
compensazione nella misura di ¼, liquida in Euro 3.808,00 per compensi, oltre
Euro 264,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna la alla refusione in favore del signor Controparte_1
delle spese di lite che, per la presente fase, già applicata la Parte_1
compensazione nella misura di ¼, liquida in Euro 2.974,00 per compensi, oltre
Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della
[...] dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002. CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1020/2019 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CANTARINI SIMONE,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' STEFANO,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1044/2018; oggetto: mediazione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.06.2016, il signor conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la (di Controparte_1
seguito anche solo “ ), allegando: CP_1
− di svolgere la professione di mediatore immobiliare regolarmente iscritto nell'apposito albo;
− di essere stato più volte incaricato dal Gruppo RA Hotels di effettuare o seguire alcune operazioni nel settore immobiliare;
− di avere instaurato con il signor RA un rapporto di fiducia in forza del quale questi effettuava operazioni immobiliari sempre suo tramite;
− che l'attore era venuto a conoscenza del fatto che la società convenuta aveva la disponibilità di una struttura alberghiera sita in Bologna, via
Ferrarese n. 1 (Hotel Alloro);
− che, pertanto, in data 25.06.2015, il signor prendeva contatto Parte_1
dal proprio indirizzo di posta elettronica ( con la Email_1
convenuta ( ), comunicando che il Email_2
Gruppo RA era interessato ad acquisire o subentrare nella gestione dell'Hotel di proprietà della precisando di avere già avuto CP_1
modo di prendere visione della struttura;
− che, solo a seguito di tale segnalazione, il signor RA avviava una trattativa con società convenuta;
− che, in seguito, il signor veniva a conoscenza del fatto che, in Parte_1
data 15.12.2015, la aveva concluso un contratto di CP_1
locazione con la RA Hotels s.r.l., legittimando, pertanto, l'attore a ritenere sorto in capo a lui il diritto a percepire la provvigione;
pagina 2 di 10 − che a tale titolo veniva, quindi, inviata pro forma per l'importo complessivo di Euro 9.166,00 oltre IVA;
− che la replicava affermando di non avere attribuito alcun CP_1
incarico e/o di non essersi avvalsa della prestazione dell'attore, negando il diritto al compenso;
− che, in seguito, il legale della società convenuta precisava che la comunicazione del 25.06.2015 non era stata presa in considerazione in quanto avente a oggetto la gestione dell'Hotel Alloro, della quale essa non era titolare;
− che, dunque, la era a conoscenza del fatto che era stato CP_1
l'attore a introdurre la RA Hotels;
− che nessuna contestazione veniva formulata con riguardo al quantum debeatur;
− che da quanto esposto emergeva il diritto del signor a Parte_1
percepire la provvigione nella misura pattuita, considerato che l'intervento del mediatore era stato determinante per la conclusione dell'affare.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
attoree, deducendo, tra l'altro:
− che la conclusione del contratto di locazione non si era perfezionata per effetto della comunicazione ricevuta il 25.06.2015, neppure presa in considerazione della in quanto trattava l'acquisto CP_1
dell'azienda alberghiera, allora esercitata dalla CP_3
− che l'affare si era concluso perché la società convenuta, dopo avere valutato diverse proposte, aveva ritenuto più vantaggiosa quella formulata dalla RA;
− che, quand'anche vi fosse stata attività del signor questa Parte_1
sarebbe stata a esclusivo vantaggio di RA Hotels s.r.l.;
pagina 3 di 10 − che, in ogni caso, non aveva mai avuto consapevolezza di CP_1
tale attività mediatizia.
Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1044 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2018, pur ritenendo sussistente il rapporto di mediazione dedotto da parte attrice, respingeva la domanda di pagamento della provvigione per difetto di prova in ordine all'entità del corrispettivo spettante al mediatore, non avendo il signor fornito elementi idonei al giudicante per consentirne la liquidazione, Parte_1
peraltro neppure richiesta in via equitativa.
E, infatti, pur essendo possibile per il giudice liquidare d'ufficio la provvigione, gli elementi per la sua determinazione dovevano essere in concreto desumibili dagli atti di causa: nel caso di specie non vi erano riscontri probatori in tal senso.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi
1. Il Tribunale, pur avendo accertato e acclarato in maniera incontrovertibile che l'appellante ha effettivamente propiziato l'affare poi concluso tra la RA Hotels e ha erroneamente CP_1
ritenuto non provato l'accordo delle parti per la corresponsione della somma dovuta al mediatore, sul presupposto che, da un lato, la società appellata avrebbe contestato la richiesta del signor dall'altro Parte_1
che mancherebbero gli elementi idonei a consentire al giudicante l'autonoma liquidazione dell'importo provvigionale.
Tuttavia, il quantum debeatur, corrispondente al contenuto della nota pro forma in atti, non è mai stato contestato dalla che, al CP_1
contrario, con condotta contraria a buona fede e correttezza, ha tentato, invece, di negare l'esistenza del rapporto avuto con il signor Parte_1
pagina 4 di 10 Nell'atto di citazione, infatti, si era fatto espresso riferimento al fatto che l'importo di cui a suddetta nota sarebbe stato pattuito tra le parti e tale circostanza non è stata fatta oggetto di specifica contestazione che, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi pienamente provata.
Il fatto storico in questione non è mai stato messo in discussione, né è stata contestata l'entità della provvigione, non avendo la società appellata mai sostenuto che la somma richiesta fosse errata.
In ogni caso, erano presenti in atti elementi che avrebbero consentito al
Tribunale di effettuare autonomamente tale qualificazione, ossia l'ordinanza del Tribunale di Bologna relativa al procedimento di sfratto per morosità da cui si desume che il canone annuo per la struttura era pari a Euro 120.000,00.
Tale dato avrebbe consentito al giudice di concludere per la congruità della pretesa.
In subordine, il Tribunale avrebbe potuto provvedere secondo equità.
2. All'accoglimento dell'appello deve fare seguito la riforma della sentenza impugnata anche in punto spese.
Inoltre, deve essere pronunciata condanna nei confronti della società appellata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere essa resistito in giudizio pur conoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
con conseguente conferma della decisione impugnata;
in subordine, propone appello incidentale per il caso venga ritenuto fondato l'appello principale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di un incarico (mandato) conferito al mediatore da parte della
[...]
e, in ogni caso, ha ritenuto sussistenti i presupposti per configurare CP_1
una mediazione c.d. tipica.
Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 17 settembre 2024, celebrata in forma cartolare mediante pagina 5 di 10 trattazione scritta, e la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione avendo queste espressamente rinunciato al deposito delle difese conclusionali, già predisposte in precedenza.
∞ ∞ ∞
Si ritiene in primo luogo opportuno esaminare l'appello incidentale perché, sebbene proposto in via subordinata e, quindi, in forma condizionata, il suo accoglimento determinerebbe, comunque, anche il rigetto dell'impugnazione principale.
Esso non è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Se, infatti, possono condividersi le perplessità della in ordine CP_1
all'accertato, da parte del Tribunale, conferimento di un espresso mandato da parte della società in favore del signor (mediazione unilaterale o Parte_1
atipica), deve, in ogni caso, concludersi per la sussistenza nel caso in esame di tutti i presupposti di legge per qualificare il rapporto come mediazione tipica.
La società non censura, infatti, specificamente l'interpretazione che il primo giudice ha dato degli esiti dell'istruttoria, peraltro univoci e insuscettibili di travisamento.
In particolare, il teste ha dichiarato che il giorno Testimone_1
08.07.2015 si è tenuto un primo incontro tra le parti che, in seguito, hanno stipulato il contratto di locazione, alla presenza del signor Parte_1
Il testimone ha confermato che tale riunione ha fatto seguito alla comunicazione di contatto trasmessa dallo stesso mediatore alla CP_1
datata 25.06.2015.
Il signor RA ha, altresì, precisato che la società appellante (incidentale) gli era stata presentata dal signor Parte_1
Tale lineare ricostruzione in fatto consente di concludere per la sussistenza di un valido rapporto di mediazione instaurato dall'originario attore con entrambi i contraenti, configurandosi quel nesso di causalità adeguata richiesto dagli interpreti per far sorgere il diritto alla provvigione in capo al mediatore (tra le pagina 6 di 10 più recenti, si veda Cass. civ., ord. n. 584/2024; si veda anche Cass. civ., sent.
n. 15014/2000 e gli ampi richiami ivi contenuti).
Né rileva la circostanza, pur dedotta dalla società, che la originaria proposta del signor avesse per oggetto la cessione dell'azienda alberghiera e Parte_1
non la locazione dell'immobile, considerato che, da un lato, egli ha poi partecipato attivamente alle trattative intercorse tra le parti per la conclusione dell'affare (ossia la stipula del contratto di locazione), dall'altro, che il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il contratto concluso tra le parti abbia oggetto diverso rispetto a quello originariamente prospettato, purché, come nel caso in esame, la condotta del mediatore abbia efficienza causale adeguata anche al fine della conclusione di tale diverso affare (conf. Cass. civ., ord. n. 11815/2023).
In sintesi, nel caso di specie, il signor interviene nel mese di giugno Parte_1
2018, mettendo in contatto le parti che si incontrano, alla sua presenza, il mese seguente;
dopo poco tempo (quattro mesi), le stesse parti concludono un affare
(contratto di locazione) riguardante il bene immobile per il quale il mediatore era intervenuto e aveva partecipato alle trattative: nessuna interruzione del nesso di causalità adeguata può, quindi, ritenersi verificata.
Per l'effetto l'appello incidentale non merita accoglimento.
∞ ∞ ∞
Deve, invece, essere accolto l'appello principale, nei limiti e nei termini che seguono.
La tesi secondo cui la provvigione così come determinata nella nota pro forma trasmessa alla sarebbe definitivamente accertata in applicazione CP_1
del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., è destituita di fondamento.
La quantificazione della provvigione contenuta nel documento sopra citato non costituisce un fatto suscettibile di essere considerato provato in virtù del principio di non contestazione.
pagina 7 di 10 Ove nella nota fossero stati indicati analiticamente i criteri di determinazione di suddetto importo, le conclusioni avrebbero potuto essere diverse, fermo restando che la generale contestazione del diritto alla provvigione formulata da parte di seppur infondata nel merito, sarebbe sufficiente a CP_1
travolgere anche la quantificazione della medesima.
In ogni caso, il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima assolto al proprio onere probatorio, sicché la genericità di un'affermazione e/o allegazione esonera l'altra dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ., ord. n. 9896/2021; Cass. civ., sent. n.
20525/2020; Cass. civ., sent. n. 3023/2016).
Ciò premesso, ritiene la Corte che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto procedere alla liquidazione equitativa della provvigione, ai sensi dell'art. 1755, secondo comma, ultima parte, c.c.
Non rileva, infatti, la circostanza che l'attore non abbia formulato espressa domanda di applicazione di tale principio, considerato che, più in generale, il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del potere di cui all'art. 115 c.p.c. e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice, senza necessità di richiesta di parte (Cass. civ., ord. n. 13515/2022).
Data questa premessa, il Tribunale avrebbe dovuto valutare se la richiesta di liquidazione delle provvigioni nella misura indicata corrispondesse al principio di equità e, a tale domanda, si può dare risposta affermativa, considerato che, dalla documentazione in atti, risulta che il canone per l'affittanza dell'immobile poi concesso in locazione dalla alla RA CP_1
Hotels, fosse di Euro 120.000,00, sicché l'importo richiesto dal signor ammontava a meno di un mese di canone. Parte_1
Tale parametro è senz'altro congruo, considerato che questa corte è al corrente del fatto che gli usi nella Regione Emilia-Romagna prevedono che la provvigione per l'attività di mediazione nell'ambito delle locazioni sia parametrata proprio sulla base di tale criterio (una mensilità del canone annuo).
pagina 8 di 10 Si ricorda, a questo proposito, che quando gli usi siano noti al giudice, questi ne può fare applicazione senza richiedere la prova della loro esistenza (Cass. civ., ord. n. 11127/2022).
Nel caso in esame, non potendosi fare diretta applicazione degli usi, pur noti alla corte, perché manca la prova certa sul valore del contratto di locazione concluso anche in forza dell'attività svolta dal signor il parametro Parte_1
può, però, essere utilizzato per valutare, sotto il profilo equitativo, la congruità della richiesta del compenso formulata dal mediatore rispetto al “valore” del rapporto locatizio che ha preceduto quello di cui è causa.
Poiché, sulla base degli usi vigenti (una mensilità del canone) e del valore del precedente contratto di locazione (Euro 120.000,00 – rif. doc. n. 1 – fasc. I grado – depositato da parte appellante principale nella presente CP_1
fase sub doc. n. 2), il compenso provvigionale avrebbe potuto essere quantificato in Euro 10.000,00, oltre accessori, la liquidazione effettuata dal signor sotto il profilo equitativo, in quanto inferiore (Euro 9.166,00), Parte_1
è da ritenersi congrua.
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Infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante principale nei confronti della società convenuta/appellata non può essere accolta, dovendosi ritenere che quest'ultima non abbia resistito alle pretese avversare con malafede o colpa grave, sussistendo diversi profili di incertezza in ordine alla pur successivamente accertata fondatezza delle pretese attoree.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono poste, per entrambe le fasi del giudizio, a carico della per entrambi i gradi (conf. Controparte_1
Cass. civ., ord. n. 19989/2021), si liquidano sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo al valore della causa (Euro 9.166,00) e, quindi, al corrispondente scaglione di riferimento.
pagina 9 di 10 Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura di ¼.
Infine, al rigetto dell'appello incidentale, consegue l'applicazione nei confronti di dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. Controparte_1
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a corrispondere in favore Controparte_1
del signor la somma di Euro 9.166,00 oltre IVA, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
II – respinge l'appello incidentale;
III – condanna la alla refusione in favore del signor Controparte_1
delle spese di lite che, per il primo grado, già applicata la Parte_1
compensazione nella misura di ¼, liquida in Euro 3.808,00 per compensi, oltre
Euro 264,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna la alla refusione in favore del signor Controparte_1
delle spese di lite che, per la presente fase, già applicata la Parte_1
compensazione nella misura di ¼, liquida in Euro 2.974,00 per compensi, oltre
Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della
[...] dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002. CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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