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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11934/2023 promossa da:
, (C.F. , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), , (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
, (C.F. , domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi Parte_9 C.F._9
dall'avv. MASSIMO TORRISI giusta procura in atti.
ATTORI
contro pagina 1 di 8 (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._10 Controparte_2
), domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. STEFANIA C.F._11
CALACIURA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_10 C.F._12
difeso dall'avv. GIOACCHINO VILLANTI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025 le parti hanno concluso congiuntamente come in verbale da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Gli attori , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e hanno
[...] Parte_6 Parte_11 Parte_8 Parte_9
esposto di essere comproprietari, unitamente ai convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Pt_10
nonchè con le quote e per i titoli meglio indicati in atti (la comunione ereditaria è sorta a
[...]
seguito della successione della sig.ra nata il [...] e deceduta in data 5.10.2011, Persona_1
giusta denuncia di successione n.532, Volume n.999, trascritta il 12.02.2013 ai nn. 6767/8098)
dell'immobile sito in , via Monsignor Ventimiglia n. 52, p. terra, censito al fgl. 69, part. 7655, Pt_6
sub. 15, cat. A/2, vani 5,5, r.c. €.624,91.
Ciò premesso, non avendo potuto ottenere la divisione in via stragiudiziale, gli attori hanno chiesto lo scioglimento della comunione con i convenuti.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti hanno aderito alla domanda di divisione, deducendo pagina 2 di 8 soltanto in merito al valore del bene e sulle modalità di scioglimento della comunione.
Orbene, giova subito evidenziare che, a norma del vigente art. 115 c.p.c., modificato dalla l. n.
69/2009, non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
La novella è evidentemente orientata ad una semplificazione dell'istruttoria in conformità al principio di economia processuale. Invero, nell'assetto novellato, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Per altro verso, nel rilevare che le parti, producendo anche apposita relazione tecnica, hanno dichiarato che l'immobile è stato costruito in epoca antecedente all'entrata in della L. 1150/42 e che in materia di divisione trova applicazione il principio di nullità testuale (restano irrilevanti, a tal fine,
eventuali difformità del bene rispetto allo stato di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale), va allora osservato che nella fattispecie, da ultimo, le parti costituite hanno concluso congiuntamente in ordine allo scioglimento della comunione e alle relative modalità.
D'altra parte, quanto al primo aspetto, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti, in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel presente giudizio la divisione è stata chiesta da tutti i comunisti e non sono inoltre state e eccepite e comunque non sono emerse circostanze ostative alla divisione.
La domanda di divisione è perciò fondata e va, di conseguenza, accolta.
Quanto poi alle modalità di scioglimento della comunione, le parti, con istanze accoglibili e fondandosi sul contenuto di una scrittura privata inter partes sottoscritta in data 02.08.2024, hanno pagina 3 di 8 chiesto l'attribuzione al convenuto dell'intero, comprese, inoltre le eventuali Parte_10
proporzionali quote in comproprietà delle parti comuni e indivisibili all'immobile di cui fanno parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 e seguenti c.c., con ogni annesso e connesso, pertinenza e accessorio, servitù attive e passive esistenti.
L'attribuzione dell'intero non esclude inoltre la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c.
Nella fattispecie le parti hanno raggiunto un accordo sul conguaglio, provvedendo financo a versarlo, pattuendo segnatamente quale corrispettivo della cessione di ciascuna quota di proprietà̀
spettante agli eredi della sig.ra nata il [...] e deceduta in data 5.10.2011, giusta Persona_1
Denuncia di successione n.532, Volume n.999, trascritta il 12.02.2013 ai nn. 6767/8098 il pagamento dell'importo di €. 11.000,00 (undicimilaeuro/00) e così per complessive €.66.000,00
(sessantaseimilaeuro/00) da dividersi in base all'attuale diritto di proprietà̀ dei succitati titolari odierni comparenti, ovvero:
- alle sigg.re , e ciascuna di esse Controparte_2 Controparte_1 Parte_4 Parte_5
titolare della quota indivisa di 9/63 viene riconosciuto l'importo pro quota di €.11.000,00;
- ai SI , e , titolari ciascuno di essi della Parte_3 Parte_1 Parte_2
quota di 3/63 in virtù di successione legittima del sig. (deceduto il 12.12.2021) viene Persona_2
riconosciuto il corrispettivo per quota di €. 3.666,66 (€.11.000,00: 3);
- ai SI , proprietario di 3/63, , e Parte_6 Parte_8 Parte_9 Pt_7
, proprietari ognuno di 2/63, in virtù di successione legittima della sig.ra
[...] Persona_3
(deceduta il 19.01.2013) viene riconosciuto il corrispettivo per quota di €.2.750,00 (€.11.000,00: 4);
Detto prezzo è stato oggi interamente corrisposto dal sig. a ciascuno degli attuali Parte_10
titolari, come sopra generalizzati, segnatamente:
pagina 4 di 8 - €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Controparte_2
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760153 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664511 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Controparte_1
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760154 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664512 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_4
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760155 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664513 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_5
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760156 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664514 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 3.667,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_3
medesima intestati: 1) €. 2.000,00 con assegno n. 0100760157 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.667,00 con assegno n. 9372233671 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
SanPaolo;
- €. 3.667,00 al sig. mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili al Parte_1
medesimo intestati: 1) €. 2.000,00 con assegno n. 0100760158 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.667,00 con assegno n. 9372233672 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
pagina 5 di 8 SanPaolo;
- €. 3.667,00 alla sig.ra mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_2
medesima intestati: 1) €. 2.000,00 con assegno n. 0100760159 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.667,00 con assegno n. 9372233673 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
SanPaolo;
- €. 2.750,00 al sig. mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili al medesimo Parte_6
intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760160 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola Popolare di
Ragusa; 2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233674 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa SanPaolo;
- €. 2.750,00 alla sig.ra mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili alla medesima Parte_8
intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760861 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola Popolare di
Ragusa; 2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233675 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa SanPaolo;
- €. 2.750,00 alla sig.ra mediante 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_9
medesima intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760862 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233676 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
SanPaolo;
- €. 2.750,00 alla sig.ra mediante 2 assegni bancari non trasferibili alla medesima Parte_7
intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760863 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola Popolare di
Ragusa; 2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233677 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa SanPaolo.
Le parti, ciascuna in ordine alla propria quota di proprietà, dichiarano e garantiscono che il detto bene è
libero da pesi e da trascrizioni pregiudizievoli.
Le parti convengono che il possesso esclusivo e il materiale godimento dell'immobile verrà trasferito al sig. al deposito della sentenza con attribuzione dell'intero, resa a definizione del Parte_10
presente giudizio di divisione.
pagina 6 di 8 Non deve quindi essere iscritta nemmeno ipoteca ai sensi dell'art. 2817 c.c.
Hanno infatti ipoteca legale: “..2) i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo”. Nella fattispecie non vi sono condividenti ancora obbligati al pagamento del conguaglio.
Le spese devono essere interamente compensate, come da accordo anche in tal senso delle parti e comunque perché, nel caso concreto, le spese processuali sono state utilmente effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 11934/2023:
1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria costituita a seguito della successione della sig.ra nata il [...] e deceduta in data 5.10.2011, giusta denuncia di Persona_1
successione n.532, Volume n.999, trascritta il 12.02.2013 ai nn. 6767/8098 sull'immobile sito in , via Monsignor Ventimiglia n. 52, p. terra, censito al fgl. 69, part. 7655, sub. Pt_6
15, cat. A/2, vani 5,5, rendita catastale €.624,91, mediante cessione delle rispettive quote di proprietà e attribuzione dell'intero predetto immobile al sig. (c.f. Parte_10
), comprese, inoltre le eventuali proporzionali quote in comproprietà C.F._12
delle parti comuni e indivisibili all'immobile di cui fanno parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 e seguenti c.c., con ogni annesso e connesso, pertinenza e accessorio, servitù̀
attive e passive esistenti;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11934/2023 promossa da:
, (C.F. , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), , (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
, (C.F. , domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi Parte_9 C.F._9
dall'avv. MASSIMO TORRISI giusta procura in atti.
ATTORI
contro pagina 1 di 8 (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._10 Controparte_2
), domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. STEFANIA C.F._11
CALACIURA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_10 C.F._12
difeso dall'avv. GIOACCHINO VILLANTI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025 le parti hanno concluso congiuntamente come in verbale da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Gli attori , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e hanno
[...] Parte_6 Parte_11 Parte_8 Parte_9
esposto di essere comproprietari, unitamente ai convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Pt_10
nonchè con le quote e per i titoli meglio indicati in atti (la comunione ereditaria è sorta a
[...]
seguito della successione della sig.ra nata il [...] e deceduta in data 5.10.2011, Persona_1
giusta denuncia di successione n.532, Volume n.999, trascritta il 12.02.2013 ai nn. 6767/8098)
dell'immobile sito in , via Monsignor Ventimiglia n. 52, p. terra, censito al fgl. 69, part. 7655, Pt_6
sub. 15, cat. A/2, vani 5,5, r.c. €.624,91.
Ciò premesso, non avendo potuto ottenere la divisione in via stragiudiziale, gli attori hanno chiesto lo scioglimento della comunione con i convenuti.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti hanno aderito alla domanda di divisione, deducendo pagina 2 di 8 soltanto in merito al valore del bene e sulle modalità di scioglimento della comunione.
Orbene, giova subito evidenziare che, a norma del vigente art. 115 c.p.c., modificato dalla l. n.
69/2009, non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
La novella è evidentemente orientata ad una semplificazione dell'istruttoria in conformità al principio di economia processuale. Invero, nell'assetto novellato, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Per altro verso, nel rilevare che le parti, producendo anche apposita relazione tecnica, hanno dichiarato che l'immobile è stato costruito in epoca antecedente all'entrata in della L. 1150/42 e che in materia di divisione trova applicazione il principio di nullità testuale (restano irrilevanti, a tal fine,
eventuali difformità del bene rispetto allo stato di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale), va allora osservato che nella fattispecie, da ultimo, le parti costituite hanno concluso congiuntamente in ordine allo scioglimento della comunione e alle relative modalità.
D'altra parte, quanto al primo aspetto, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti, in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel presente giudizio la divisione è stata chiesta da tutti i comunisti e non sono inoltre state e eccepite e comunque non sono emerse circostanze ostative alla divisione.
La domanda di divisione è perciò fondata e va, di conseguenza, accolta.
Quanto poi alle modalità di scioglimento della comunione, le parti, con istanze accoglibili e fondandosi sul contenuto di una scrittura privata inter partes sottoscritta in data 02.08.2024, hanno pagina 3 di 8 chiesto l'attribuzione al convenuto dell'intero, comprese, inoltre le eventuali Parte_10
proporzionali quote in comproprietà delle parti comuni e indivisibili all'immobile di cui fanno parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 e seguenti c.c., con ogni annesso e connesso, pertinenza e accessorio, servitù attive e passive esistenti.
L'attribuzione dell'intero non esclude inoltre la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c.
Nella fattispecie le parti hanno raggiunto un accordo sul conguaglio, provvedendo financo a versarlo, pattuendo segnatamente quale corrispettivo della cessione di ciascuna quota di proprietà̀
spettante agli eredi della sig.ra nata il [...] e deceduta in data 5.10.2011, giusta Persona_1
Denuncia di successione n.532, Volume n.999, trascritta il 12.02.2013 ai nn. 6767/8098 il pagamento dell'importo di €. 11.000,00 (undicimilaeuro/00) e così per complessive €.66.000,00
(sessantaseimilaeuro/00) da dividersi in base all'attuale diritto di proprietà̀ dei succitati titolari odierni comparenti, ovvero:
- alle sigg.re , e ciascuna di esse Controparte_2 Controparte_1 Parte_4 Parte_5
titolare della quota indivisa di 9/63 viene riconosciuto l'importo pro quota di €.11.000,00;
- ai SI , e , titolari ciascuno di essi della Parte_3 Parte_1 Parte_2
quota di 3/63 in virtù di successione legittima del sig. (deceduto il 12.12.2021) viene Persona_2
riconosciuto il corrispettivo per quota di €. 3.666,66 (€.11.000,00: 3);
- ai SI , proprietario di 3/63, , e Parte_6 Parte_8 Parte_9 Pt_7
, proprietari ognuno di 2/63, in virtù di successione legittima della sig.ra
[...] Persona_3
(deceduta il 19.01.2013) viene riconosciuto il corrispettivo per quota di €.2.750,00 (€.11.000,00: 4);
Detto prezzo è stato oggi interamente corrisposto dal sig. a ciascuno degli attuali Parte_10
titolari, come sopra generalizzati, segnatamente:
pagina 4 di 8 - €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Controparte_2
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760153 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664511 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Controparte_1
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760154 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664512 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_4
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760155 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664513 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 11.000,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_5
medesima intestati: 1) €. 6.000,00 con assegno n. 0100760156 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 5.000,00 con assegno n. 0101664514 del 28.04.2025 tratto su Banca Agricola
Popolare di Sicilia;
- €. 3.667,00 alla sig.ra mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_3
medesima intestati: 1) €. 2.000,00 con assegno n. 0100760157 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.667,00 con assegno n. 9372233671 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
SanPaolo;
- €. 3.667,00 al sig. mediante i seguenti n. 2 assegni bancari non trasferibili al Parte_1
medesimo intestati: 1) €. 2.000,00 con assegno n. 0100760158 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.667,00 con assegno n. 9372233672 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
pagina 5 di 8 SanPaolo;
- €. 3.667,00 alla sig.ra mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_2
medesima intestati: 1) €. 2.000,00 con assegno n. 0100760159 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.667,00 con assegno n. 9372233673 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
SanPaolo;
- €. 2.750,00 al sig. mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili al medesimo Parte_6
intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760160 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola Popolare di
Ragusa; 2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233674 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa SanPaolo;
- €. 2.750,00 alla sig.ra mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili alla medesima Parte_8
intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760861 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola Popolare di
Ragusa; 2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233675 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa SanPaolo;
- €. 2.750,00 alla sig.ra mediante 2 assegni bancari non trasferibili alla Parte_9
medesima intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760862 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233676 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa
SanPaolo;
- €. 2.750,00 alla sig.ra mediante 2 assegni bancari non trasferibili alla medesima Parte_7
intestati: 1) €. 1.500,00 con assegno n. 0100760863 dell'1.08.2024 tratto su Banca Agricola Popolare di
Ragusa; 2) €. 1.250,00 con assegno n. 9372233677 del 28.04.2025 tratto su Banca Intesa SanPaolo.
Le parti, ciascuna in ordine alla propria quota di proprietà, dichiarano e garantiscono che il detto bene è
libero da pesi e da trascrizioni pregiudizievoli.
Le parti convengono che il possesso esclusivo e il materiale godimento dell'immobile verrà trasferito al sig. al deposito della sentenza con attribuzione dell'intero, resa a definizione del Parte_10
presente giudizio di divisione.
pagina 6 di 8 Non deve quindi essere iscritta nemmeno ipoteca ai sensi dell'art. 2817 c.c.
Hanno infatti ipoteca legale: “..2) i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo”. Nella fattispecie non vi sono condividenti ancora obbligati al pagamento del conguaglio.
Le spese devono essere interamente compensate, come da accordo anche in tal senso delle parti e comunque perché, nel caso concreto, le spese processuali sono state utilmente effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 11934/2023:
1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria costituita a seguito della successione della sig.ra nata il [...] e deceduta in data 5.10.2011, giusta denuncia di Persona_1
successione n.532, Volume n.999, trascritta il 12.02.2013 ai nn. 6767/8098 sull'immobile sito in , via Monsignor Ventimiglia n. 52, p. terra, censito al fgl. 69, part. 7655, sub. Pt_6
15, cat. A/2, vani 5,5, rendita catastale €.624,91, mediante cessione delle rispettive quote di proprietà e attribuzione dell'intero predetto immobile al sig. (c.f. Parte_10
), comprese, inoltre le eventuali proporzionali quote in comproprietà C.F._12
delle parti comuni e indivisibili all'immobile di cui fanno parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 e seguenti c.c., con ogni annesso e connesso, pertinenza e accessorio, servitù̀
attive e passive esistenti;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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