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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 852/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6424/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01564 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01564 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01564 IRAP 2014 - sull'appello n. 855/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6426/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01576 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01576 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01576 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2025 depositato il
24/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: Insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, sul ritenuto presupposto della infedele dichiarazione dei redditi presentata dalla società Ricorrente_1 s.r.l., per gli anni di imposta 2014 e 2015, non avendo dichiarato la esistenza di attività, quali emergevano dal processo verbale di costatazione n. 496/2019, susseguente alla verifica fiscale condotta dalla G.d.F. e conclusa il 15.02.2019, accertava in via induttiva, a carico della predetta società, ai sensi degli artt. 39, c.
1 - lett. d), D.p.r.n.600/1973, e 40 del DPR 600/72, il maggior reddito imponibile, per l'anno 2014, di € 120.923,00, con recupero a tassazione € 18.728,00 per IRES, € 3.282,00 per IRAP ed € 14.982,00 per IVA, oltre interessi e sanzioni e, per l'anno 2015, un reddito imponibile di € 130.770,00, a fronte di quello dichiarato di € 46.970,00, così accertando un maggior valore della produzione e del volume d'affari di € 83.300,00 , con recupero a tassazione della imposta IRES di € 23.045,00 , IRAP di € 4.039,00 , IVA di € 18.436,00 , oltre interessi e sanzioni.
Con sentenze n. 6424/2022 e n. 6426/2022, depositate il 12/09/2022, la C.T.P. di Catania rigettava i ricorsi proposti avverso i suddetti avvisi di accertamento da Rappresentante_1 in proprio e quale legale rappresentante della nominata società e condannava, la stessa, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ufficio, come liquidate.
La ricorrente, nelle prtedette vesti, ha proposto appello avverso le cennate sentenze, deducendone la nullità per i diversi motivi che ivi si leggono, insistendo, nel merito, nelle censure mosse con i ricorsi introduttivi e chiedendo, in riforma delle stesse, e previa loro sospensione, dichiararsi nulli gli impugnati avvisi, con le spese.
La intimata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha chiesto il rigetto degli appelli, con le spese.
Rigettate con le ordinanze del 23/30.04.2024 le istanze di sospensione e compensate tra le parti le spese della fase cautelare, le cause, alla pubblica udienza del 21.02.2025, sulle conclusioni delle parti, e previa riunione per connessione del giudizio n. 854/2024 al giudizio 852/2024, si sono poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli non sono fondati.
1.Il capo di sentenza di rigetto del motivo di ricorso sulla eccepita nullità degli impugnati avvisi di accertamento per difetto di motivazione, non è privo di motivazione o con motivazione insufficiente e/o apparente , emergendo, piuttosto, di tutta evidenza, dal corpo delle cennate sentenze, le ragioni in fatto e in diritto che il primo giudice ha posto a fondamento del rigetto dell'anzidetto motivo di ricorso. La censura, dall'altra, per investire , al p.2 delle fatte impugnazioni, il merito del cennato capo di sentenza, per contestare le ragioni sulle quali si fonda l'operato rigetto, appare contraddittoria, per confermare che una motivazione vi è stata, fermo, poi, ogni più ampio diritto della ricorrente di contestarne i contenuti.
2. Non sussiste, dall'altra, la eccepita nullità degli impugnati avvisi per violazione dell'art.7 Lg. n.212/2000
e 42 D.p.r. 600/1973, in quanto, anch'essi, secondo la ricorrente, non motivati, conclusione smentita, come motiva il primo giudice, dal rispondere, siffatti avvisi, ai contenuti richiesti , essendosi posto, il contribuente, nelle comndizioni di avere contezza degli elementi essenziali della pretesa tributaria e, pertanto, di poterne sia l' “an” che il “quantum”, mentre , tutt'altra, è la questione sulla fondatezza o meno dell'azionata pretesa, questione che investe il merito della azionata pretesa e non già la validità dell'accertamento.
E detti accertamenti, peraltro, si sono motivati in ragione di quanto emerso all'esito della condotta verifica fiscale e riportato nel sopradetto pvc n.496/2019, verbale, questo, e la circostanza non è contestata, consegnato in copia al legale rappresentante della ricorrente società, che ne ebbe, pertanto, piena contezza e così posto nelle condizioni di avversare le risultanze della operata verifica fiscale.
Nella specie non è, neppure, a dirsi di un obbligo di motivazione rafforzata, non configurandosi alcun obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale, quale previsto, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Corte Suprema, richiamato dalla stessa appellante,” soltanto per i tributi armonizzati, non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito” (Cass.civ., sez. trib., 13/06/2024 n.16453), così che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale" (così Cass. Sez. U, 09-12-2015, n. 24823 del 09-12-2015, in ambito di indagini cd. "a tavolino", richiamate nella citata sentenza n. 16453/2024), obbligo che non investe neppure l'attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svolta dall' Amministrazione fiscale (Cass. 28-12-2018, n. 33572; Cass. 09-07-2020, n.
14628 del 09-07-2020 richiamate nella citata sentenza n.16453/2024 ).
In quanto alla imposta Iva, i rilievi sul punto mossi dalla appellante, già in sede di verifica fiscale, come emerge dal cennato pvc, comprova che un contraddittorio nel corso del procedimento ebbe ad istaurarsi tra le parti a termini dell'art.12, co.7, Lg. n. 212/2000, con ogni facoltà della contribuente di fornire ogni ulteriore elemento atto a documentare la legittimità del proprio operato, rilievi ed osservazioni che, se rigettati dall'Ufficio con gli impugnati avvisi, non sono stati suffragati, in fase contenziosa, da altra documentazione offerta dalla ricorrente atta a provare che, in ogni caso, nessun pregiudizio può aver subito la ricorrente per la mancata osservanza del cennato, preteso obbligo del preventivo contraddittorio tra le parti.
3.Con il terzo motivo d'appello si censurano i capi delle cennate sentenze di rigetto del motivo di ricorso sulla pretesa violazione dell'art.39 D.p.r. n.600/1973, perché con motivazione del tutto apparente.
Anche detta censura è infondata.
L'appellante si limita a riportare i principi espressi dalla Corte Suprema in materia, ma che mal si attagliano al caso in esame, atteso che, negli impugnati avvisi, come rilevato dal primo giudice, si ritrovano, chiaramente delineati, gli elementi in fatto e in diritto che hanno dato ragione del rigetto del predetto motivo di ricorso e quali ravvisati nei reiterati versamenti di somme di denaro effettuati dai soci in favore della società, senza che la ricorrente, neppure in sede giudiziale, si sia data cura di indicare e documentare la fonte di detta liquidità o dato prova di quelle delibere assembleari, seppure genericamente richiamate, che avrebbero approvato siffatte forme di finanziamento ad opera dei soci, somme, peraltro, poi, prontamente restituite dalla società ai soci nella forma della distribuzione degli utili, operazione, questa, che contraddice l'asserito, sopradetto scopo cui avrebbero dovuto rispondere gli effettuati versamenti e che, meno che mai, si concilia con la situazione debitoria in cui versava la società, risolvendosi, piuttosto, in pregiudizio dei creditori sociali.
Non può dirsi, pertanto, di decisioni prive di motivazione e, tanto meno, di motivazione solo apparente, viste le argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno dell'operato rigetto della cennata censura.
4.Con il quarto motivo, sollevato per la subordinata ipotesi di rigetto delle suesposte censure, la società lamenta che il primo giudice non abbia debitamente valutato , nè motivato sulle prove contrarie dalla stessa fornite, atte a documentare la mancanza dei presupposti per procedere alla ricostruzione analitico induttivo del reddito e del volume d'affari ai sensi dell'art. 39 D.p.r. n.600/1973 e 54 D.p.r. n.633/19072, fondato, com'era, su mere deduzioni dell'Ufficio e non già su presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2727 e 2729 cod.civ. .
Anche detta censura e per quanto già illustrato nel precedente punto, è infondata, atteso che, dinanzi a quanto rappresentato sulle anomalie dei predetti versamenti dai soci alla società, non si sono offerte elementi di prova atti a superare quanto dedotto dall'Ufficio e rimane irrilevante il dato formale di una contabilità tenuta regolarmente, circostanza che non costituisce prova contraria a quanto accertato dall'Ufficio.
5. Con altro motivo l'appellante si duole che il primo giudice non abbia debitamente considerato che il reddito dichiarato dalla società per l'anno 2015, rispondeva allo studio di settore, la censura appare per un verso inammissibile, atteso che, di tanto, la ricorrente non ha fatto questione nel giudizio di primo grado e, comunque, del tutto infondato, considerato che l'operato accertamento non discende da una pretesa non rispondenza del reddito dichiarato al reddito derivante dalla applicazione dello studio di settore, quanto dalla mancata dichiarazione di ricavi, quali desumibili dalla già dette operazioni poste in essere dai soci, violazione che sussiste anche se, per ipotesi, rispondente, il reddito dichiarato, a quello previsto dal relativo studio di settore.
6. Sul rilievo IVA - Non può farsi questione di pretesa deducibilità dei relativi costi nell'anno di imposta oggetto di accertamento induttivo, neppure in misura percentuale forfettaria, trattandosi di rilievo nuovo non sollevato nel giudizio di primo grado e, come tale, del tutto inammissibile.
Ed infondatamente l'appellante lamenta che l'Ufficio abbia proceduto ad accertamenti ai fini Iva a mezzo indagini sul conto corrente bancari dei soci, atteso che, come precisato dalla Corte Suprema, “In tema di infedeltà della dichiarazione IVA, derivante dall'omessa annotazione di operazioni imponibili ed omessa fatturazione, l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente di procedere all'accertamento anche mediante il controllo di dati e notizie raccolti nei modi indicati dal precedente art. 51, incluse, quindi, le indagini bancarie, previste dal n. 7 di tale norma, le quali possono riguardare anche conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio (nella specie la moglie), quando l'ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale. In questi casi, la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non è qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado, poiché è l'art. 51, secondo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 cit., a prevedere che i singoli dati ed elementi risultanti dall'indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.” ( Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 374 del 12/01/2009 -Rv. 606150 – 01-)
.
7. Non si presta neppure a censura, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante al p. 5 del ricorso in appello, il capo di sentenza che ha ritenuto non applicabile, nella specie, l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 sul cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi, invero, non di violazioni di natura formale, ripetute negli anni, ma di violazioni di natura sostanziale poste in essere dalla ricorrente negli anni oggetto di accertamento e, come tali, autonomamente valutabili per incidere, ciascuna violazione, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Gli appelli vanno, pertanto, rigettati e confermate le impugnate sentenze.
Le spese dei giudizi di appello, come riuniti, seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte appellante e si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in complessivi € 4.500,00, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla società Ricorrente_1 s.r.l. avverso le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania (ex Commissione Tributaria
Provinciale di Catania) n.6424/2022 del 12.09.2022 e n.6426/2022 del 12.09.2022, rigetta gli appelli e conferma le sentenze impugnate. Condanna la società appellante alle refusione delle spese dei giudizi d'appello in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, che liquida in complessivi
€ 4.500,00.
Così deciso in Catania il 21.02.2025. Il Presidente Relatore
TI HI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 852/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6424/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01564 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01564 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01564 IRAP 2014 - sull'appello n. 855/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6426/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01576 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01576 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MA01576 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2025 depositato il
24/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: Insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, sul ritenuto presupposto della infedele dichiarazione dei redditi presentata dalla società Ricorrente_1 s.r.l., per gli anni di imposta 2014 e 2015, non avendo dichiarato la esistenza di attività, quali emergevano dal processo verbale di costatazione n. 496/2019, susseguente alla verifica fiscale condotta dalla G.d.F. e conclusa il 15.02.2019, accertava in via induttiva, a carico della predetta società, ai sensi degli artt. 39, c.
1 - lett. d), D.p.r.n.600/1973, e 40 del DPR 600/72, il maggior reddito imponibile, per l'anno 2014, di € 120.923,00, con recupero a tassazione € 18.728,00 per IRES, € 3.282,00 per IRAP ed € 14.982,00 per IVA, oltre interessi e sanzioni e, per l'anno 2015, un reddito imponibile di € 130.770,00, a fronte di quello dichiarato di € 46.970,00, così accertando un maggior valore della produzione e del volume d'affari di € 83.300,00 , con recupero a tassazione della imposta IRES di € 23.045,00 , IRAP di € 4.039,00 , IVA di € 18.436,00 , oltre interessi e sanzioni.
Con sentenze n. 6424/2022 e n. 6426/2022, depositate il 12/09/2022, la C.T.P. di Catania rigettava i ricorsi proposti avverso i suddetti avvisi di accertamento da Rappresentante_1 in proprio e quale legale rappresentante della nominata società e condannava, la stessa, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ufficio, come liquidate.
La ricorrente, nelle prtedette vesti, ha proposto appello avverso le cennate sentenze, deducendone la nullità per i diversi motivi che ivi si leggono, insistendo, nel merito, nelle censure mosse con i ricorsi introduttivi e chiedendo, in riforma delle stesse, e previa loro sospensione, dichiararsi nulli gli impugnati avvisi, con le spese.
La intimata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha chiesto il rigetto degli appelli, con le spese.
Rigettate con le ordinanze del 23/30.04.2024 le istanze di sospensione e compensate tra le parti le spese della fase cautelare, le cause, alla pubblica udienza del 21.02.2025, sulle conclusioni delle parti, e previa riunione per connessione del giudizio n. 854/2024 al giudizio 852/2024, si sono poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli non sono fondati.
1.Il capo di sentenza di rigetto del motivo di ricorso sulla eccepita nullità degli impugnati avvisi di accertamento per difetto di motivazione, non è privo di motivazione o con motivazione insufficiente e/o apparente , emergendo, piuttosto, di tutta evidenza, dal corpo delle cennate sentenze, le ragioni in fatto e in diritto che il primo giudice ha posto a fondamento del rigetto dell'anzidetto motivo di ricorso. La censura, dall'altra, per investire , al p.2 delle fatte impugnazioni, il merito del cennato capo di sentenza, per contestare le ragioni sulle quali si fonda l'operato rigetto, appare contraddittoria, per confermare che una motivazione vi è stata, fermo, poi, ogni più ampio diritto della ricorrente di contestarne i contenuti.
2. Non sussiste, dall'altra, la eccepita nullità degli impugnati avvisi per violazione dell'art.7 Lg. n.212/2000
e 42 D.p.r. 600/1973, in quanto, anch'essi, secondo la ricorrente, non motivati, conclusione smentita, come motiva il primo giudice, dal rispondere, siffatti avvisi, ai contenuti richiesti , essendosi posto, il contribuente, nelle comndizioni di avere contezza degli elementi essenziali della pretesa tributaria e, pertanto, di poterne sia l' “an” che il “quantum”, mentre , tutt'altra, è la questione sulla fondatezza o meno dell'azionata pretesa, questione che investe il merito della azionata pretesa e non già la validità dell'accertamento.
E detti accertamenti, peraltro, si sono motivati in ragione di quanto emerso all'esito della condotta verifica fiscale e riportato nel sopradetto pvc n.496/2019, verbale, questo, e la circostanza non è contestata, consegnato in copia al legale rappresentante della ricorrente società, che ne ebbe, pertanto, piena contezza e così posto nelle condizioni di avversare le risultanze della operata verifica fiscale.
Nella specie non è, neppure, a dirsi di un obbligo di motivazione rafforzata, non configurandosi alcun obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale, quale previsto, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Corte Suprema, richiamato dalla stessa appellante,” soltanto per i tributi armonizzati, non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito” (Cass.civ., sez. trib., 13/06/2024 n.16453), così che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale" (così Cass. Sez. U, 09-12-2015, n. 24823 del 09-12-2015, in ambito di indagini cd. "a tavolino", richiamate nella citata sentenza n. 16453/2024), obbligo che non investe neppure l'attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svolta dall' Amministrazione fiscale (Cass. 28-12-2018, n. 33572; Cass. 09-07-2020, n.
14628 del 09-07-2020 richiamate nella citata sentenza n.16453/2024 ).
In quanto alla imposta Iva, i rilievi sul punto mossi dalla appellante, già in sede di verifica fiscale, come emerge dal cennato pvc, comprova che un contraddittorio nel corso del procedimento ebbe ad istaurarsi tra le parti a termini dell'art.12, co.7, Lg. n. 212/2000, con ogni facoltà della contribuente di fornire ogni ulteriore elemento atto a documentare la legittimità del proprio operato, rilievi ed osservazioni che, se rigettati dall'Ufficio con gli impugnati avvisi, non sono stati suffragati, in fase contenziosa, da altra documentazione offerta dalla ricorrente atta a provare che, in ogni caso, nessun pregiudizio può aver subito la ricorrente per la mancata osservanza del cennato, preteso obbligo del preventivo contraddittorio tra le parti.
3.Con il terzo motivo d'appello si censurano i capi delle cennate sentenze di rigetto del motivo di ricorso sulla pretesa violazione dell'art.39 D.p.r. n.600/1973, perché con motivazione del tutto apparente.
Anche detta censura è infondata.
L'appellante si limita a riportare i principi espressi dalla Corte Suprema in materia, ma che mal si attagliano al caso in esame, atteso che, negli impugnati avvisi, come rilevato dal primo giudice, si ritrovano, chiaramente delineati, gli elementi in fatto e in diritto che hanno dato ragione del rigetto del predetto motivo di ricorso e quali ravvisati nei reiterati versamenti di somme di denaro effettuati dai soci in favore della società, senza che la ricorrente, neppure in sede giudiziale, si sia data cura di indicare e documentare la fonte di detta liquidità o dato prova di quelle delibere assembleari, seppure genericamente richiamate, che avrebbero approvato siffatte forme di finanziamento ad opera dei soci, somme, peraltro, poi, prontamente restituite dalla società ai soci nella forma della distribuzione degli utili, operazione, questa, che contraddice l'asserito, sopradetto scopo cui avrebbero dovuto rispondere gli effettuati versamenti e che, meno che mai, si concilia con la situazione debitoria in cui versava la società, risolvendosi, piuttosto, in pregiudizio dei creditori sociali.
Non può dirsi, pertanto, di decisioni prive di motivazione e, tanto meno, di motivazione solo apparente, viste le argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno dell'operato rigetto della cennata censura.
4.Con il quarto motivo, sollevato per la subordinata ipotesi di rigetto delle suesposte censure, la società lamenta che il primo giudice non abbia debitamente valutato , nè motivato sulle prove contrarie dalla stessa fornite, atte a documentare la mancanza dei presupposti per procedere alla ricostruzione analitico induttivo del reddito e del volume d'affari ai sensi dell'art. 39 D.p.r. n.600/1973 e 54 D.p.r. n.633/19072, fondato, com'era, su mere deduzioni dell'Ufficio e non già su presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2727 e 2729 cod.civ. .
Anche detta censura e per quanto già illustrato nel precedente punto, è infondata, atteso che, dinanzi a quanto rappresentato sulle anomalie dei predetti versamenti dai soci alla società, non si sono offerte elementi di prova atti a superare quanto dedotto dall'Ufficio e rimane irrilevante il dato formale di una contabilità tenuta regolarmente, circostanza che non costituisce prova contraria a quanto accertato dall'Ufficio.
5. Con altro motivo l'appellante si duole che il primo giudice non abbia debitamente considerato che il reddito dichiarato dalla società per l'anno 2015, rispondeva allo studio di settore, la censura appare per un verso inammissibile, atteso che, di tanto, la ricorrente non ha fatto questione nel giudizio di primo grado e, comunque, del tutto infondato, considerato che l'operato accertamento non discende da una pretesa non rispondenza del reddito dichiarato al reddito derivante dalla applicazione dello studio di settore, quanto dalla mancata dichiarazione di ricavi, quali desumibili dalla già dette operazioni poste in essere dai soci, violazione che sussiste anche se, per ipotesi, rispondente, il reddito dichiarato, a quello previsto dal relativo studio di settore.
6. Sul rilievo IVA - Non può farsi questione di pretesa deducibilità dei relativi costi nell'anno di imposta oggetto di accertamento induttivo, neppure in misura percentuale forfettaria, trattandosi di rilievo nuovo non sollevato nel giudizio di primo grado e, come tale, del tutto inammissibile.
Ed infondatamente l'appellante lamenta che l'Ufficio abbia proceduto ad accertamenti ai fini Iva a mezzo indagini sul conto corrente bancari dei soci, atteso che, come precisato dalla Corte Suprema, “In tema di infedeltà della dichiarazione IVA, derivante dall'omessa annotazione di operazioni imponibili ed omessa fatturazione, l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente di procedere all'accertamento anche mediante il controllo di dati e notizie raccolti nei modi indicati dal precedente art. 51, incluse, quindi, le indagini bancarie, previste dal n. 7 di tale norma, le quali possono riguardare anche conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio (nella specie la moglie), quando l'ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale. In questi casi, la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non è qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado, poiché è l'art. 51, secondo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 cit., a prevedere che i singoli dati ed elementi risultanti dall'indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.” ( Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 374 del 12/01/2009 -Rv. 606150 – 01-)
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7. Non si presta neppure a censura, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante al p. 5 del ricorso in appello, il capo di sentenza che ha ritenuto non applicabile, nella specie, l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 sul cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi, invero, non di violazioni di natura formale, ripetute negli anni, ma di violazioni di natura sostanziale poste in essere dalla ricorrente negli anni oggetto di accertamento e, come tali, autonomamente valutabili per incidere, ciascuna violazione, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Gli appelli vanno, pertanto, rigettati e confermate le impugnate sentenze.
Le spese dei giudizi di appello, come riuniti, seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte appellante e si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in complessivi € 4.500,00, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla società Ricorrente_1 s.r.l. avverso le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania (ex Commissione Tributaria
Provinciale di Catania) n.6424/2022 del 12.09.2022 e n.6426/2022 del 12.09.2022, rigetta gli appelli e conferma le sentenze impugnate. Condanna la società appellante alle refusione delle spese dei giudizi d'appello in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, che liquida in complessivi
€ 4.500,00.
Così deciso in Catania il 21.02.2025. Il Presidente Relatore
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