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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1337/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_1
Enpals, etc” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Claudio Matrogiovanni e dall'avv. Pasquale Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/12/2020, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente alla Parte_1
restituzione della somma di euro 9.350,93, già riconosciutagli a titolo di pensione di invalidità civile, e indebitamente trattenuta dall' con il CP_1
provvedimento di riliquidazione del 4.3.2016, nonché al pagamento della somma di euro 5.166,00 a titolo di dei ratei maturati, sempre a titolo di invalidità civile, da marzo 2016 fino alla data di revisione del 13.11.2017, oltre interessi e rivalutazione, per una somma complessiva di euro 14.516,93”; 2) “Per l'effetto condannare l' a pagare in favore del ricorrente i ratei come sopra CP_1
dichiarati e riconosciuti, ossia la somma di euro 9.350,93 oltre i ratei maturati per euro 5.166,00 a titolo di pensione inabilità assoluta fino alla visita di revisione del 13.11.2017, per una somma complessiva di euro 14.516,93 oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Parte resistente afferma che la sentenza n° 229/2015, resa in seno al procedimento n° 250/2015, in esame “revochi” la pensione di inabilità, ipotizzando una diversa portata degli effetti giuridici del decreto di omologa piuttosto che della sentenza. L' , nella prospettazione dei fatti, cade in CP_1
errore. Ed infatti, in seno al procedimento di opposizione, l' si limitava ad CP_1
impugnare il decreto di omologa in merito alla sola indennità di accompagnamento. Riporta, il ricorso in opposizione, nelle conclusioni: “in riforma della sentenza (ndr omologa) impugnata che lo stato patologico di
non è tale da integrare i presupposti per i riconoscimento del Parte_1 proprio stato di invalidità ai sensi della l. n. 18/1980”.
Invero nessuna delle parti produce il decreto di omologa in questione, ma solo la sentenza depositata in seno al procedimento di opposizione: la CTU depositata in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo, invece, appare prendere in considerazione la sola indennità d'accompagnamento e la disabilità
Pag. 2 di 4 grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92. Sul punto, pertanto, dovrà decidersi solamente secondo le risultanze degli atti depositati.
Ebbene, una volta appurato dalla documentazione che effettivamente in ricorso del 2014 veniva chiesta “l'invalidità del 100%, oltre” l'indennità di accompagnamento è chiaro che la pensione d'inabilità era stata ritualmente introdotta nel contradittorio, tanto che per ricostruzione condivisa degli eventi, la stessa era stata corrisposta. Di tal ché, allorquando l' , a seguito CP_1 dell'omologazione della consulenza, corrisponde entrambe i benefici e impugna il ricorso unicamente in merito alle condizioni legittimanti l'invalidità ai sensi della l. n° 18/1980, appare chiaro che la pensione d'invalidità non può essere oggetto del giudizio di opposizione, né alcun meccanismo di “revoca” può essere assunto;
tanto perché tale revoca è solo assunta dalla resistente, e non esplicitamente disposta. Il giudicante, all'epoca, decise in merito al petitum così come individuato dalla stessa . Fra l'altro, in sentenza si riporta il passaggio CP_1
inequivocabile: “è palese che anche con il ricorso in esame si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo”.
Le revoca, pertanto, del beneficio e la susseguente recupero dell'indebito sono illegittime.
2.2 Da tanto ne consegue che è altresì legittima la richiesta di parte ricorrente per il riconoscimento degli emolumenti della pensione d'invalidità sino alla data di revoca avvenuta in sede di revisione il 13/11/2017, data in cui viene meno il requisito sanitario.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2
Pag. 3 di 4 così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto della somma di euro 9.350,93, già riconosciutagli a titolo di pensione di invalidità civile, e indebitamente trattenuta dall' con il provvedimento di riliquidazione del 4.3.2016, e alla eventuale CP_1
restituzione di somme già percepite;
2) condanna l' al pagamento della somma degli emolumenti per la pensione CP_1
d'invalidità a titolo di dei ratei maturati, da marzo 2016 fino alla data di revisione del 13/11/2017, data della intervenuta revoca del requisito sanitario;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
spese liquidate in euro 2.400,00, oltre IVA, cassa e 15% forfettario, da distrarre in favore dell'avv. Claudio Mastrogiovanni e Pasquale Feo per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1337/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_1
Enpals, etc” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Claudio Matrogiovanni e dall'avv. Pasquale Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/12/2020, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente alla Parte_1
restituzione della somma di euro 9.350,93, già riconosciutagli a titolo di pensione di invalidità civile, e indebitamente trattenuta dall' con il CP_1
provvedimento di riliquidazione del 4.3.2016, nonché al pagamento della somma di euro 5.166,00 a titolo di dei ratei maturati, sempre a titolo di invalidità civile, da marzo 2016 fino alla data di revisione del 13.11.2017, oltre interessi e rivalutazione, per una somma complessiva di euro 14.516,93”; 2) “Per l'effetto condannare l' a pagare in favore del ricorrente i ratei come sopra CP_1
dichiarati e riconosciuti, ossia la somma di euro 9.350,93 oltre i ratei maturati per euro 5.166,00 a titolo di pensione inabilità assoluta fino alla visita di revisione del 13.11.2017, per una somma complessiva di euro 14.516,93 oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Parte resistente afferma che la sentenza n° 229/2015, resa in seno al procedimento n° 250/2015, in esame “revochi” la pensione di inabilità, ipotizzando una diversa portata degli effetti giuridici del decreto di omologa piuttosto che della sentenza. L' , nella prospettazione dei fatti, cade in CP_1
errore. Ed infatti, in seno al procedimento di opposizione, l' si limitava ad CP_1
impugnare il decreto di omologa in merito alla sola indennità di accompagnamento. Riporta, il ricorso in opposizione, nelle conclusioni: “in riforma della sentenza (ndr omologa) impugnata che lo stato patologico di
non è tale da integrare i presupposti per i riconoscimento del Parte_1 proprio stato di invalidità ai sensi della l. n. 18/1980”.
Invero nessuna delle parti produce il decreto di omologa in questione, ma solo la sentenza depositata in seno al procedimento di opposizione: la CTU depositata in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo, invece, appare prendere in considerazione la sola indennità d'accompagnamento e la disabilità
Pag. 2 di 4 grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92. Sul punto, pertanto, dovrà decidersi solamente secondo le risultanze degli atti depositati.
Ebbene, una volta appurato dalla documentazione che effettivamente in ricorso del 2014 veniva chiesta “l'invalidità del 100%, oltre” l'indennità di accompagnamento è chiaro che la pensione d'inabilità era stata ritualmente introdotta nel contradittorio, tanto che per ricostruzione condivisa degli eventi, la stessa era stata corrisposta. Di tal ché, allorquando l' , a seguito CP_1 dell'omologazione della consulenza, corrisponde entrambe i benefici e impugna il ricorso unicamente in merito alle condizioni legittimanti l'invalidità ai sensi della l. n° 18/1980, appare chiaro che la pensione d'invalidità non può essere oggetto del giudizio di opposizione, né alcun meccanismo di “revoca” può essere assunto;
tanto perché tale revoca è solo assunta dalla resistente, e non esplicitamente disposta. Il giudicante, all'epoca, decise in merito al petitum così come individuato dalla stessa . Fra l'altro, in sentenza si riporta il passaggio CP_1
inequivocabile: “è palese che anche con il ricorso in esame si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo”.
Le revoca, pertanto, del beneficio e la susseguente recupero dell'indebito sono illegittime.
2.2 Da tanto ne consegue che è altresì legittima la richiesta di parte ricorrente per il riconoscimento degli emolumenti della pensione d'invalidità sino alla data di revoca avvenuta in sede di revisione il 13/11/2017, data in cui viene meno il requisito sanitario.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2
Pag. 3 di 4 così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto della somma di euro 9.350,93, già riconosciutagli a titolo di pensione di invalidità civile, e indebitamente trattenuta dall' con il provvedimento di riliquidazione del 4.3.2016, e alla eventuale CP_1
restituzione di somme già percepite;
2) condanna l' al pagamento della somma degli emolumenti per la pensione CP_1
d'invalidità a titolo di dei ratei maturati, da marzo 2016 fino alla data di revisione del 13/11/2017, data della intervenuta revoca del requisito sanitario;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
spese liquidate in euro 2.400,00, oltre IVA, cassa e 15% forfettario, da distrarre in favore dell'avv. Claudio Mastrogiovanni e Pasquale Feo per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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