Articolo 40 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 39
Versione
27 agosto 1966
Art. 40.
A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entrata in vigore il 27 agosto 1966