Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 313 /2025 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 313, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e vertente tra:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Parte_1
C.F._1
Assistito e difeso dall'avv. PINZARI ALESSANDRO, come da delega in atti, e domiciliato in LARGO DE CALBOLI N.14 47121 FORLI'
RICORRENTE
E
2. nata/o a MAROCCO in data 24/05/1975 Controparte_1
C.F._2
Assistito e difeso dall'avv. RAGAZZINI RICCARDO, come da delega in atti, e domiciliato in L. CA. N. 1 47121 FORLI'
RESISTENTE
NONCHE'
MINISTERO – sede CP_2
INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 21/05/2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: il P.M. non ha concluso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2025, , premesso che: Parte_1
1)-La IG.ra nata a [...] in data [...], cittadinanza Parte_1 italiana, professione casalinga, C.F. ed il IG. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], cittadinanza marocchina,
[...] professione operaio, C.F. , hanno contratto matrimonio in C.F._2
3) Il IG. da circa n.1 anno pare svolga regolare attività lavorativa Controparte_1 mentre la IG.ra non svolge attività lavorativa alcuna ma ha Parte_1 percepito per alcuni mesi nel corso degli anni 2023 e 2024 il reddito di cittadinanza, successivamente sospeso a causa della presenza dei redditi in capo al coniuge.
Il IG. peraltro, non contribuisce in maniera alcuna alle necessità familiari, CP_1 sia per quanto riguarda le necessità alimentari, sia per quanto riguarda le utenzedell'immobile, espletando, come detto, regolare attività lavorativa;
4) I coniugi vivono all'interno di un alloggio di edilizia popolare di cui la IG.ra risulta assegnataria;
Pt_1
5) Dall'unione non sono nati figli;
6) I comportamenti tenuti dal IG. in particolare, hanno provocato CP_1 all'interno della famiglia contrasti sempre più aspri che hanno reso la convivenza di fatto intollerabile.
Il resistente, in particolare, è divenuto sempre più irascibile, rientra frequentemente la sera in stato di ebbrezza ed è divenuto totalmente incurante delle necessità della moglie.
Lo stesso, inoltre, assume comportamenti aggressivi, occupando il letto coniugale, con decisione unilaterale, costringendo la IG.ra a dormire in condizione Pt_1 di soggezione e sofferenza psichica, da anni, sul divano.
Divenuto il rapporto coniugale privo di valenza alcuna, l'odierna ricorrente si è rivolta al sottoscritto per intraprendere le pratiche della separazione;
7) Lo scrivente procuratore aveva inviato una lettera raccomandata AR al IG. in data 11.11.2024 ma lo stesso non ha neppure inteso provvedere al ritiro CP_1 della stessa;
8) La IG.ra richiede, alla luce di quanto sopra dedotto, che venga posto a Pt_1 carico del marito il mantenimento, essendo evidente la divergenza tra i redditi
(tenuto altresì conto del fatto che il canone di locazione e le spese dell'abitazione gravano sulla stessa).
Si aggiunga che la ricorrente ha dovuto utilizzare il denaro proveniente dal reddito di cittadinanza che aveva percepito, in quanto era stato minacciato il distacco delle utenze dell'appartamento ed il IG. rifiutava qualunque forma di Controparte_1 contribuzione.
Tanto, premesso, ha chiesto: -Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...]_1 in data 07.11.1968, C.F. e nato a [...]F._1 Controparte_1
NC (Marocco) il 24.05.1975, C.F. ; C.F._2
- Determinare in € 300,00 la misura del contributo al mantenimento della IG.ra
; Parte_1
-Dichiarare che l'abitazione coniugale rimane assegnata alla IG.ra Parte_1 ed il IG. dovrà allontanarsi dalla stessa immediatamente, atteso il Controparte_1 comportamento dallo stesso tenuto;
- Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio che dovranno essere corrisposti allo Stato in quanto la IG.ra ha richiesto l'ammissione al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa depositata in data 20/04/2025, i è costituito Controparte_1 deducendo che:
-Il IG. , pur manifestando sincero rincrescimento per l'evoluzione Controparte_1 dei rapporti coniugali, dichiara di non opporsi alla pronuncia di separazione personale tra le parti, condividendo la valutazione circa l'ormai insanabile deterioramento del legame affettivo e relazionale che ha caratterizzato il matrimonio.
Pur se il vincolo era nato con i migliori presupposti, l'affectio maritalis si è nel tempo estinta, rendendo impossibile una serena prosecuzione della convivenza e della comunione di vita.
-Tuttavia, si respingono con fermezza e indignazione le accuse rivolte al resistente dalla controparte, che dipingono un quadro lesivo e distorto della realtà familiare. Il
IG. non ha mai posto in essere comportamenti aggressivi né tantomeno ha CP_1 mai manifestato atteggiamenti irascibili, né ha mai fatto abuso di alcool come insinua parte ricorrente. È totalmente infondata e gravemente lesiva l'accusa secondo cui egli avrebbe occupato il letto coniugale con atteggiamento oppressivo, costringendo la moglie a dormire sul divano in condizioni di soggezione.
-Il resistente ha sempre mantenuto una condotta rispettosa nei confronti della moglie, collaborando per quanto possibile alla gestione delle necessità domestiche, nonostante il suo stato di disoccupazione, che perdura dal mese di giugno 2024. Ha svolto soltanto lavori saltuari e, attualmente, percepisce esclusivamente indennità
NASpI, come documentato dai movimenti bancari allegati.
-A riprova del proprio impegno verso le esigenze familiari, si allega estratto conto bancario dal quale emerge in modo inequivocabile come il IG. abbia CP_1 effettuato numerosi pagamenti presso supermercati (Aldi, Coop, Lidl), nonché prelievi destinati al pagamento delle utenze e di altre spese domestiche, a dimostrazione concreta della costante contribuzione al ménage familiare. -Con riguardo all'immobile di edilizia popolare in cui i coniugi hanno vissuto, il resistente precisa che il relativo contratto risulta cointestato, ma egli ha già da tempo abbandonato spontaneamente l'abitazione. Pertanto, non si oppone all'assegnazione della stessa alla IG.ra , non avendo più alcun interesse a Pt_1 rivendicare diritti abitativi sull'immobile. Pertanto, ha chiesto:
1. In via principale, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la separazione personale tra i coniugi e , essendo tale decisione Controparte_1 Parte_1 condivisa da entrambe le parti e giustificata dalla cessazione della comunione spirituale e materiale.
2. Si chiede di rigettare la richiesta di mantenimento avanzata da parte ricorrente, tenuto conto della condizione di disoccupazione del resistente e del suo continuo apporto alle esigenze della famiglia.
3. Si prenda atto che il resistente non si oppone all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla IG.ra . Pt_1
4. Atteso che entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nulla si chiede in ordine alle spese di lite.
All'udienza di comparizione del 21/05/2025, le parti hanno dichiarato di essere giunte ad un accordo, con rinuncia da parte della sig. ad ogni pretesa Pt_1 economica, ferma restando la permanenza nell'alloggio popolare già casa familiare.
I difensori hanno concluso, su autorizzazione del Presidente, come sopra, con compensazione integrale delle spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente/relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, autorizzando i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Il Pubblico Ministero, intervenuto, non ha rassegnato le proprie conclusioni1.
Osserva il Tribunale che non sussistono ragioni che ostino all'accoglimento delle conclusioni congiunte, sicché deve pronunciarsi la separazione tra i coniugi, con le disposizioni accessorie dagli stessi indicate.
Spese compensate, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale n. 313/2025 R.G.A.C.C. tra e Parte_1 [...]
, ogni altra eccezione istanza difesa disattesa: CP_1
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1 in data 07.11.1968, C.F. e nato a [...]F._1 Controparte_1
NC (Marocco) il 24.05.1975, C.F. ; C.F._2
2) Assegna l'abitazione coniugale alla IG.ra ; Parte_1
3) Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (anno 2019, atto n. 46 parte 1).
Forlì, 22/05/2025 Il Presidente - est
Massimo Di Patria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)