Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 33013 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA GIUSY
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento IIS docente servizio estero
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente è dipendente del ed appartiene al personale CP_2 docente del comparto scuola. E' stata collocata fuori ruolo e messa a disposizione del per essere destinata allo svolgimento del servizio Controparte_3 presso istituzioni scolastiche ed educative site all'estero. In particolare svolge servizio, dall'a.s. 2023/24, presso l'Istituto Italiano Statale Comprensivo di
Madrid.
A decorrere da tale momento, il non ha più corrisposto il valore CP_2
stipendiale corrispondente all'indennità integrativa speciale, sul presupposto che esso sia incompatibile con l'assegno di sede.
1
538,30 mensili, dall'ottobre 2023 sino al termine dell'assegnazione (prevista per il 31.8.2029), oltre alla restituzione della somma di € 6.384,12, indebitamente trattenuta da ottobre 2023 a settembre 2024.
Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1.Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la competenza a provvedere in merito sia in capo al
Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nella fattispecie concreta, alla
. Controparte_4
La legittimazione passiva si determina infatti con riferimento alla domanda e, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del CP_1
convenuto. Sicchè è chiaro che proprio tale ente sia legittimato passivo.
Va poi osservato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio intercorre con il convenuto, mentre il Ministero dell'Economia e Controparte_5
per esso la , è mero ordinatore Controparte_4
secondario di spesa. Sicchè correttamente la ricorrente la ricorrente ha instaurato il giudizio nei confronti dell'unico ente titolare del rapporto di lavoro.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione depositata in atti emerge l'effettività delle allegazioni attuali attoree.
L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003,
l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è
2 stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta
l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”.
Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Così come il Ccnl di comparto sottoscritto il
29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002/2003 - in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.
In assenza di una espressa riproposizione, nei successi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale.
D'altra parte, con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo, sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 658 del d.lgs. n. 297/94 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
3 La suesposta interpretazione, peraltro, è stata di recente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10.7.2013, n. 17134 e Cass. 6117/2019).
Nessuna innovazione idonea a determinare una rimeditazione di tale interpretazione risulta inoltre operata dall'art. 36 del CCNL Controparte_6
del 19 aprile 2018, che, senza alcun richiamo alla nota a verbale in calce
[...]
al citato art. 76, comma 3, del Ccnl 24.7.2003, al comma 3, si limita a ribadire che “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”.
Del resto, come anche recentemente ribadito da Cass. 17517/2023
“stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare
“conglobato”, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”.
Pur nella consapevolezza delle parti sociali dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, con l'art. 36 del
CCNL 19.4.2018 non hanno espressamente richiamato la esclusione contenuta nella nota verbale in calce al citato art. 76 comma 3, del Ccnl 24.7.2003.
3. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che al personale del comparto scuola non si estende la limitazione prevista dall'art. 1- bis del decreto legge n. 138/11, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/11 (che ha stabilito la incumulabilità tra indennità integrativa speciale e assegno di sede per i dipendenti del , in ragione della Controparte_3
differenza del trattamento economico globalmente previsto per i dipendenti delle due amministrazioni (cfr. Cass. 30.10.2014, n. 23058).
4. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente di percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale.
Ne segue la condanna del convenuto alla corresponsione del CP_1
valore dell'indennità integrativa speciale “trattenuta” sino al deposito
4 dell'odierno (non essendo ammissibile una pronuncia di condanna per il futuro), ed alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% in considerazione della serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
condanna il a corrispondere l'indennità integrativa speciale CP_2 maturata nel periodo di lavoro svolto all'estero (pari ad € 538,30 mensili) a decorrere dal mese di ottobre 2023, oltre alla restituzione della somma di
6.384,12, indebitamente trattenuta da ottobre 2023 a settembre 2024, maggiorata degli interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_2
ricorrente, liquidate in € 2.108,00 oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 14.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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