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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da Pt_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Mosca, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data 26/9/2014 la faceva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 570/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di dichiarando non dovute le Controparte_1 somme portate dalle fatture emesse a suo carico dalla come Parte_1 canone per consumo di acqua, condannando la anche alle spese di Pt_1 giudizio, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua fondato su norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la sentenza appellata era completa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile, in quanto notificato nel termine previsto per legge. Infatti, ai fini della determinazione di esso, è necessario ricorrere alla lettura in combinato disposto dell'art. 327 c.p.c. con il secondo comma dell'art. 155 c.p.c., fermo restando il principio generale di cui al quarto comma dell'art. 2963 c.c. L'art. 327 c.p.c. fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza per la notificazione dell'atto di appello, mentre, l'art. 155 c.p.c., nel distinguere l'ipotesi del computo dei termini a giorni, disciplinata al primo comma, da quella dei termini a mesi, stabilisce, al secondo comma, che per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. Ciò significa che non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese di per sé considerato. Posto che, l'art. 2963
c.c., detta un principio di ordine generale - sebbene previsto in tema di prescrizione - in virtù del quale per i termini che vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, nella fattispecie, tenendo conto della sospensione feriale di quarantacinque giorni, e considerato che la sentenza è stata pubblicata il 14.02.2014, il termine cadeva il
29.09.2014. Poiché l'atto di appello è stato notificato il 26.09.2014, la notificazione non è tradiva.
Riguardo all'inammissibilità dell'appello riguardo al valore della causa, l'eccezione è anch'essa infondata, in quanto il valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado era pari alla somma chiesta in pagamento dall'appellante mediante l'emissione delle fatture, che al momento della domanda ammontavano a complessivi euro 1.201,00 e quindi, superiore al valore di euro 1.100,00.
Passando al merito, il giudice di primo grado ha negato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, a causa della mancata sottoscrizione di un contratto tra l'appellante e l'appellato. In sostanza, il GdP ha concluso negando la sussistenza della legittimazione dell'appellante a richiedere il corrispettivo per un servizio da essa effettivamente erogato.
Orbene, già in primo grado la ebbe ad allegare di essere subentrata Pt_1 nella gestione del Servizio Idrico Integrato - SII in forza di norme di legge e quindi non era necessaria una rinegoziazione o una cessione dei singoli contratti.
Il rapporto tra la e gli utenti si ebbe a perfezionare ex lege e per facta Pt_1 concludentia, in virtù dell'erogazione del servizio e della contestuale e non contestata fruizione di esso.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 In tal senso si è recentemente così pronunciato il Tribunale di Nocera
Inferiore (cfr. sent. n. 46/2022, Tribunale di Nocera Inferiore, dott.ssa A.
Cuomo): “La legittimazione della ad esigere il credito può quindi Pt_1 ritenersi sussistente, in quanto l'odierna appellante è soggetto che ex lege, con l'attività mediata di fonti secondarie, è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito ATO 3 ed a riscuotere i corrispettivi;
a tal fine, si appalesa inconferente il richiamo agli artt. 1406 c.c. in materia di cessione di contratto, che postula un fondamento consensuale e l'esistenza di interessi esclusivamente privatistici (che nel caso di specie mancano).Poiché la gestione del servizio idrico è stata affidata esclusivamente alla obbligata ad Parte_1 erogarlo alla collettività indifferenziata facente parte dell'ambito ATO 3, chiunque nell'area predetta intenda accedere al servizio idrico ad essa dovrà rivolgersi. Ne consegue che il rapporto ben può nascere di fatto, salvo che
l'utente decida di non avvalersi del servizio, né la all'atto della Pt_1 successione ex lege nella gestione del servizio, avrebbe potuto sospendere
l'erogazione della fornitura idrica in attesa della materiale sottoscrizione del contratto da parte di ciascun utente finale, perché tale comportamento avrebbe integrato una violazione della concessione del servizio pubblico, ed avrebbe provocato una grave disagio all'utenza”. In conclusione, quindi, anche se i rapporti contrattuali con la P.A. necessitano per il loro perfezionamento della forma scritta ad substantiam (art. 17 R.D. 18 novembre 1923), per quelli tra due soggetti privati, come nel caso di specie tra la e l'utente, troverà Parte_1 cittadinanza il generale principio di libertà delle forme, consacrato dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1325, c. 2 e 1350 c.c., in virtù del quale la forma scritta è necessaria a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò che infatti rileva è l'avvenuta continua, regolare ed indiscussa fruizione del servizio idrico da parte dell'attore; per cui, sarebbe “illogico e dissonante coi principi di corrispettività che caratterizzano il contratto di fornitura negare ogni diritto della parte che fornisce la prestazione ad esigere adeguato compenso” (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 42/2012, G.U. dott.ssa D'Avino). Del resto, l'appellato risulta aver pagato alcune fatture dando quindi attuazione al contratto di somministrazione con la come Pt_1 integrato dalla normativa secondaria. Riguardo poi alla legittimità delle tariffe applicate, che hanno dato luogo all'emissione delle fatture, sulla base dei consumi di acqua rilevati, esse sono determinate con Delibera dell
[...]
e trovano la loro fonte giuridica nel Regolamento Controparte_2 dei SII (sia quello vigente, assunto dall' con Controparte_3
Delibera del 04.09.2018 n. 44 sia i previgenti assunti con Delibera n. 9 del
10.07.2009 e con Delibera n. 11 del 27.07.2004) e nella Carta dei Servizi che costituiscono fonte normativa secondaria e hanno un ambito d'applicazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 generale e astratto, oltre ad integrare, per quanto non espressamente disciplinato, il contratto di somministrazione ai sensi del disposto dell'art. 1374 c.c. Nel corpo normativo secondario, ossia nel Regolamento, all'art. 10 lettera
“c” (nell'attuale versione art. 19 che al comma 3 rinvia alla deliberazione n. 665/2017/R/idr), è previsto altresì che si possa fare riferimento ai consumi presunti. L'art. 38 (nell'attuale versione art. 19 comma 2 che rinvia agli artt. 17 e
18 del Regolamento) inoltre dispone che in carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura il soggetto gestore può emettere fatture d'acconto sulla base dei consumi pregressi, salvo conguaglio. Precisa poi al comma quinto che in caso di utenze sprovviste di contatore o di impossibilità di effettuare la lettura del contatore per causa imputabile al cliente, il soggetto gestore può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo trimestrale presunto pari a 46 metri cubi (si veda art. 17 comma 5, nell'attuale versione). Dalla normativa secondaria viene dunque previsto un consumo minimo, per le ipotesi di mancata lettura, oltre la quota fissa. La lettura è un onere dell'ente erogatore, al quale non sempre egli può ottemperare a causa, il più delle volte, del comportamento negligente degli utenti. Questo il motivo per il quale il Regolamento espressamente autorizza (come sopra precisato) ad emettere le fatture in acconto, sulla base dei consumi presunti, salvo successivo conguaglio, all'esito della prima lettura utile effettuata. L'appello va dunque accolto. Considerata l'oscillante giurisprudenza in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla parte appellata
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 5/1/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da Pt_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Mosca, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data 26/9/2014 la faceva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 570/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di dichiarando non dovute le Controparte_1 somme portate dalle fatture emesse a suo carico dalla come Parte_1 canone per consumo di acqua, condannando la anche alle spese di Pt_1 giudizio, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua fondato su norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la sentenza appellata era completa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile, in quanto notificato nel termine previsto per legge. Infatti, ai fini della determinazione di esso, è necessario ricorrere alla lettura in combinato disposto dell'art. 327 c.p.c. con il secondo comma dell'art. 155 c.p.c., fermo restando il principio generale di cui al quarto comma dell'art. 2963 c.c. L'art. 327 c.p.c. fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza per la notificazione dell'atto di appello, mentre, l'art. 155 c.p.c., nel distinguere l'ipotesi del computo dei termini a giorni, disciplinata al primo comma, da quella dei termini a mesi, stabilisce, al secondo comma, che per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. Ciò significa che non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese di per sé considerato. Posto che, l'art. 2963
c.c., detta un principio di ordine generale - sebbene previsto in tema di prescrizione - in virtù del quale per i termini che vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, nella fattispecie, tenendo conto della sospensione feriale di quarantacinque giorni, e considerato che la sentenza è stata pubblicata il 14.02.2014, il termine cadeva il
29.09.2014. Poiché l'atto di appello è stato notificato il 26.09.2014, la notificazione non è tradiva.
Riguardo all'inammissibilità dell'appello riguardo al valore della causa, l'eccezione è anch'essa infondata, in quanto il valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado era pari alla somma chiesta in pagamento dall'appellante mediante l'emissione delle fatture, che al momento della domanda ammontavano a complessivi euro 1.201,00 e quindi, superiore al valore di euro 1.100,00.
Passando al merito, il giudice di primo grado ha negato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, a causa della mancata sottoscrizione di un contratto tra l'appellante e l'appellato. In sostanza, il GdP ha concluso negando la sussistenza della legittimazione dell'appellante a richiedere il corrispettivo per un servizio da essa effettivamente erogato.
Orbene, già in primo grado la ebbe ad allegare di essere subentrata Pt_1 nella gestione del Servizio Idrico Integrato - SII in forza di norme di legge e quindi non era necessaria una rinegoziazione o una cessione dei singoli contratti.
Il rapporto tra la e gli utenti si ebbe a perfezionare ex lege e per facta Pt_1 concludentia, in virtù dell'erogazione del servizio e della contestuale e non contestata fruizione di esso.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 In tal senso si è recentemente così pronunciato il Tribunale di Nocera
Inferiore (cfr. sent. n. 46/2022, Tribunale di Nocera Inferiore, dott.ssa A.
Cuomo): “La legittimazione della ad esigere il credito può quindi Pt_1 ritenersi sussistente, in quanto l'odierna appellante è soggetto che ex lege, con l'attività mediata di fonti secondarie, è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito ATO 3 ed a riscuotere i corrispettivi;
a tal fine, si appalesa inconferente il richiamo agli artt. 1406 c.c. in materia di cessione di contratto, che postula un fondamento consensuale e l'esistenza di interessi esclusivamente privatistici (che nel caso di specie mancano).Poiché la gestione del servizio idrico è stata affidata esclusivamente alla obbligata ad Parte_1 erogarlo alla collettività indifferenziata facente parte dell'ambito ATO 3, chiunque nell'area predetta intenda accedere al servizio idrico ad essa dovrà rivolgersi. Ne consegue che il rapporto ben può nascere di fatto, salvo che
l'utente decida di non avvalersi del servizio, né la all'atto della Pt_1 successione ex lege nella gestione del servizio, avrebbe potuto sospendere
l'erogazione della fornitura idrica in attesa della materiale sottoscrizione del contratto da parte di ciascun utente finale, perché tale comportamento avrebbe integrato una violazione della concessione del servizio pubblico, ed avrebbe provocato una grave disagio all'utenza”. In conclusione, quindi, anche se i rapporti contrattuali con la P.A. necessitano per il loro perfezionamento della forma scritta ad substantiam (art. 17 R.D. 18 novembre 1923), per quelli tra due soggetti privati, come nel caso di specie tra la e l'utente, troverà Parte_1 cittadinanza il generale principio di libertà delle forme, consacrato dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1325, c. 2 e 1350 c.c., in virtù del quale la forma scritta è necessaria a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò che infatti rileva è l'avvenuta continua, regolare ed indiscussa fruizione del servizio idrico da parte dell'attore; per cui, sarebbe “illogico e dissonante coi principi di corrispettività che caratterizzano il contratto di fornitura negare ogni diritto della parte che fornisce la prestazione ad esigere adeguato compenso” (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 42/2012, G.U. dott.ssa D'Avino). Del resto, l'appellato risulta aver pagato alcune fatture dando quindi attuazione al contratto di somministrazione con la come Pt_1 integrato dalla normativa secondaria. Riguardo poi alla legittimità delle tariffe applicate, che hanno dato luogo all'emissione delle fatture, sulla base dei consumi di acqua rilevati, esse sono determinate con Delibera dell
[...]
e trovano la loro fonte giuridica nel Regolamento Controparte_2 dei SII (sia quello vigente, assunto dall' con Controparte_3
Delibera del 04.09.2018 n. 44 sia i previgenti assunti con Delibera n. 9 del
10.07.2009 e con Delibera n. 11 del 27.07.2004) e nella Carta dei Servizi che costituiscono fonte normativa secondaria e hanno un ambito d'applicazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 generale e astratto, oltre ad integrare, per quanto non espressamente disciplinato, il contratto di somministrazione ai sensi del disposto dell'art. 1374 c.c. Nel corpo normativo secondario, ossia nel Regolamento, all'art. 10 lettera
“c” (nell'attuale versione art. 19 che al comma 3 rinvia alla deliberazione n. 665/2017/R/idr), è previsto altresì che si possa fare riferimento ai consumi presunti. L'art. 38 (nell'attuale versione art. 19 comma 2 che rinvia agli artt. 17 e
18 del Regolamento) inoltre dispone che in carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura il soggetto gestore può emettere fatture d'acconto sulla base dei consumi pregressi, salvo conguaglio. Precisa poi al comma quinto che in caso di utenze sprovviste di contatore o di impossibilità di effettuare la lettura del contatore per causa imputabile al cliente, il soggetto gestore può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo trimestrale presunto pari a 46 metri cubi (si veda art. 17 comma 5, nell'attuale versione). Dalla normativa secondaria viene dunque previsto un consumo minimo, per le ipotesi di mancata lettura, oltre la quota fissa. La lettura è un onere dell'ente erogatore, al quale non sempre egli può ottemperare a causa, il più delle volte, del comportamento negligente degli utenti. Questo il motivo per il quale il Regolamento espressamente autorizza (come sopra precisato) ad emettere le fatture in acconto, sulla base dei consumi presunti, salvo successivo conguaglio, all'esito della prima lettura utile effettuata. L'appello va dunque accolto. Considerata l'oscillante giurisprudenza in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla parte appellata
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 5/1/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4