Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/01/2026, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Napoletano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato il 12 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, il Presidente AU EN e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 10 dicembre 2022 e depositato l’8 gennaio 2023, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato il 12 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno, previo preavviso di rigetto, ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
Eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti. Violazione di legge. Carenza e contraddittorietà della motivazione.
2. Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti.
3. Con ordinanza n. 712 del 2 febbraio 2023, l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. L’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di passaggio in decisione sulla base degli scritti.
5. All’udienza del 23 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso va rigettato alla luce dei principi interpretativi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, in base ai quali:
- l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565);
- “ la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913);
Ciò chiarito, trasponendo al caso di specie i richiamati canoni ermeneutici, si ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
Essa, invero, ha conferito adeguata considerazione al seguente precedente penale: 21 febbraio 2017: sentenza della Corte d’Appello di Genova, irrevocabile il 9 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza del 6 aprile 2012, del Tribunale di Genova, per i seguenti reati: 1) artt. 640, 81, 110, 61 n. 7 c.p. (truffa continuata, in concorso); 2) artt. 640, 56, 110, 69, comma 3, 62 bis c.p. (tentata truffa, in concorso).
Tale precedente denota, anche tenuto conto della tipologia del reato contestato, lo scarso inserimento nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle censure di difetto dei presupposti e carenza della motivazione.
La domanda di annullamento è, pertanto, respinta.
7. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.