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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 797 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Avanzato Rossana, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 17 gennaio 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 12 aprile 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 aprile 2024, premettendo Parte_1
di avere – in data 11 agosto 2011 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati quattro figli,
[...] Persona_1 Per_2
[...
, e tutti minorenni, ha chiesto che il Tribunale pro- CP_2 CP_3
nunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che la convi- venza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa della condotta del PA, il quale avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti e si sarebbe rifiutato di mantenere un lavoro stabile.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli, tenuto conto dello stato di detenzione del PA, con collocazione prevalente presso il proprio do- micilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al PA di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli di importo pari ad euro 650,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il Giudice delegato ha adottato i prov- vedimenti temporanei e urgenti e ha rinviato per discussione e decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminar- mente, dichiarata la contumacia di PA , ritualmente evo- Controparte_1
cato in giudizio e non costituito.
- 2 - Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese.
La ha proposto domanda di addebito. Pt_1
A tal proposito, occorre premettere, in punto di diritto, che l'addebito della separazione è dichiarato in considerazione del comportamento del coniuge contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
La semplice violazione degli obblighi, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, non è sufficiente a fondare l'addebito, essendo, invece, necessario ac- certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, si osserva come le allegazioni della siano rimaste Pt_1
prive di un adeguato supporto probatorio, non avendo articolato prove orali, né avendo depositato prove documentali a sostegno dei propri assunti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito.
Venendo al resto, tenuto conto dello stato di detenzione del PA, va di- sposto l'affidamento esclusivo dei figli , Persona_1 Persona_2 CP_2
e alla madre, con collocamento stabile presso il domicilio di
[...] CP_3
quest'ultima.
Conseguentemente l'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai Pt_1
figli con lei conviventi.
Per quanto riguarda il diritto di visita, cessata la pena detentiva in carcere e compatibilmente con eventuali provvedimenti restrittivi, il PA potrà
- 3 - incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni.
Venendo alle statuizioni economiche, tenuto conto della condizione de- tentiva del resistente, e considerato che non risulta dimostrato che lo stesso svolga attività lavorativa in carcere, né che percepisca altri emolumenti, va allo stato sospeso il suo obbligo di mantenimento dei figli, prevedendo l'obbligo in capo alla di provvedere interamente e in natura al mantenimento dei Pt_1
figli minori, , e Persona_1 Persona_2 CP_2 CP_3
La natura e l'esito della decisione inducono il Collegio a dichiarare irripeti- bili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contu- macia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, respinta ogni contra- ria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
15 maggio 1993, ad Agrigento, e , nato il 3 dicembre Controparte_1
1985, a Licata, i quali hanno contratto matrimonio l'11 agosto 2011 a Palma di
Montechiaro, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Palma di Montechiaro, al n. 71, parte II, serie A, anno 2011; rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
affida i figli , e Persona_1 Persona_2 CP_2 Persona_3
esclusivamente a presso il cui domicilio saranno collocati, Parte_1
con facoltà per il padre di incontrarli secondo quanto previsto in parte motiva;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli con lei Parte_1
conviventi;
- 4 - pone a carico di l'obbligo di mantenere interamente e Parte_1
in natura i figli , e Persona_1 Persona_2 CP_2 Persona_3
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 797 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Avanzato Rossana, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 17 gennaio 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 12 aprile 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 aprile 2024, premettendo Parte_1
di avere – in data 11 agosto 2011 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati quattro figli,
[...] Persona_1 Per_2
[...
, e tutti minorenni, ha chiesto che il Tribunale pro- CP_2 CP_3
nunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che la convi- venza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa della condotta del PA, il quale avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti e si sarebbe rifiutato di mantenere un lavoro stabile.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli, tenuto conto dello stato di detenzione del PA, con collocazione prevalente presso il proprio do- micilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al PA di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli di importo pari ad euro 650,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il Giudice delegato ha adottato i prov- vedimenti temporanei e urgenti e ha rinviato per discussione e decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminar- mente, dichiarata la contumacia di PA , ritualmente evo- Controparte_1
cato in giudizio e non costituito.
- 2 - Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese.
La ha proposto domanda di addebito. Pt_1
A tal proposito, occorre premettere, in punto di diritto, che l'addebito della separazione è dichiarato in considerazione del comportamento del coniuge contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
La semplice violazione degli obblighi, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, non è sufficiente a fondare l'addebito, essendo, invece, necessario ac- certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, si osserva come le allegazioni della siano rimaste Pt_1
prive di un adeguato supporto probatorio, non avendo articolato prove orali, né avendo depositato prove documentali a sostegno dei propri assunti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito.
Venendo al resto, tenuto conto dello stato di detenzione del PA, va di- sposto l'affidamento esclusivo dei figli , Persona_1 Persona_2 CP_2
e alla madre, con collocamento stabile presso il domicilio di
[...] CP_3
quest'ultima.
Conseguentemente l'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai Pt_1
figli con lei conviventi.
Per quanto riguarda il diritto di visita, cessata la pena detentiva in carcere e compatibilmente con eventuali provvedimenti restrittivi, il PA potrà
- 3 - incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni.
Venendo alle statuizioni economiche, tenuto conto della condizione de- tentiva del resistente, e considerato che non risulta dimostrato che lo stesso svolga attività lavorativa in carcere, né che percepisca altri emolumenti, va allo stato sospeso il suo obbligo di mantenimento dei figli, prevedendo l'obbligo in capo alla di provvedere interamente e in natura al mantenimento dei Pt_1
figli minori, , e Persona_1 Persona_2 CP_2 CP_3
La natura e l'esito della decisione inducono il Collegio a dichiarare irripeti- bili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contu- macia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, respinta ogni contra- ria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
15 maggio 1993, ad Agrigento, e , nato il 3 dicembre Controparte_1
1985, a Licata, i quali hanno contratto matrimonio l'11 agosto 2011 a Palma di
Montechiaro, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Palma di Montechiaro, al n. 71, parte II, serie A, anno 2011; rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
affida i figli , e Persona_1 Persona_2 CP_2 Persona_3
esclusivamente a presso il cui domicilio saranno collocati, Parte_1
con facoltà per il padre di incontrarli secondo quanto previsto in parte motiva;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli con lei Parte_1
conviventi;
- 4 - pone a carico di l'obbligo di mantenere interamente e Parte_1
in natura i figli , e Persona_1 Persona_2 CP_2 Persona_3
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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