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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2638/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Uras Antonella, giusta procura in atti e
, nata il [...] in [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. De Cristofaro Antonella Maria, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 23.10.2025, gli epigrafati ricorrenti hanno proposto domanda di separazione consensuale a seguito del matrimonio concordatario contratto il giorno
22.05.2004 in AR (NA), con atto regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (al n. 34, parte II, serie A, anno 2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili divergenze. Premesso che dal matrimonio è nato , il [...] in [...], maggiorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c., e le parti, con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare, e di rinunciare alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
eventuali cambi di domicilio o residenza dovranno essere preventivamente comunicati;
2) I coniugi concordano che la casa coniugale venga assegnata alla sig.ra che vi abiterà stabilmente CP_1 insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
3) Il sig. si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la Parte_1 Persona_1 somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00), così ripartita: € 150,00 da corrispondersi direttamente al figlio;
€ 150,00 da corrispondersi alla sig.ra L'importo sarà versato entro il giorno 5 di Persona_1 CP_1 ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alle parti beneficiarie;
4) L'assegno unico sarà interamente percepito dalla sig.ra per cui il sig. rinuncia alla propria CP_1 Parte_1 quota parte del 50%;
5) Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le voci e le modalità previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Nola.
6) Le rate del mutuo e del prestito relativi all'immobile coniugale saranno sostenute dai coniugi in parti uguali
(50% ciascuno);
7) Le utenze relative alla casa coniugale (luce, acqua, gas, condominio, ecc.) saranno interamente a carico della sig.ra quale assegnataria dell'immobile; CP_1
8) Le spese condominiali relative alla multiproprietà sita in Egitto, pari ad € 190,00 annui, saranno suddivise al
50% tra i coniugi, lo stesso dicasi per eventuali introiti derivanti da vendita o locazioni brevi per il suddetto immobile;
9) Entrambi i coniugi dichiarano e s'impegnano a non cedere, alienare o gravare la propria quota di proprietà dell'immobile coniugale, in quanto lo stesso è destinato a rimanere nella disponibilità del figlio;
Persona_1
10) In considerazione della occupazione della sig.ra , la stessa rinuncia al mantenimento;
CP_1
11) coniugi convengono altresì che le spese ed i compensi del presente procedimento siano interamente compensati tra loro.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame. Assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente CP_1 Persona_1 autosufficiente. Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore del Parte_1 figlio in € 300,00, così ripartito: € 150,00 da corrispondere direttamente al figlio ed Persona_1
€ 150,00 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o CP_1
Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale dà atto che le parti con l'accordo hanno disciplinato la ripartizione delle spese relative alla casa coniugale ed alla loro multiproprietà sita in Egitto, e che la sig.ra rinuncia alla CP_1 richiesta di mantenimento in suo favore. Prende atto, altresì, delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] in Parte_1
AR (NA) (C.F. ) e , nata il [...] in C.F._1 CP_1
AR (NA) (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2 il giorno 22.05.2004 in AR (NA), con atto regolarmente trascritto nei registri di Stato
Civile del predetto Comune (al n. 34, parte II, serie A, anno 2004);
2) Assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio CP_1 Per_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
[...]
3) Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore del figlio in € Parte_1
300,00, così ripartita: € 150,00 da corrispondere direttamente al figlio ed € 150,00 Persona_1 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, CP_1 oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra Coa di Nola e Tribunale di Nola;
4) Prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.; 5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2638/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Uras Antonella, giusta procura in atti e
, nata il [...] in [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. De Cristofaro Antonella Maria, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 23.10.2025, gli epigrafati ricorrenti hanno proposto domanda di separazione consensuale a seguito del matrimonio concordatario contratto il giorno
22.05.2004 in AR (NA), con atto regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (al n. 34, parte II, serie A, anno 2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili divergenze. Premesso che dal matrimonio è nato , il [...] in [...], maggiorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c., e le parti, con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare, e di rinunciare alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
eventuali cambi di domicilio o residenza dovranno essere preventivamente comunicati;
2) I coniugi concordano che la casa coniugale venga assegnata alla sig.ra che vi abiterà stabilmente CP_1 insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
3) Il sig. si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la Parte_1 Persona_1 somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00), così ripartita: € 150,00 da corrispondersi direttamente al figlio;
€ 150,00 da corrispondersi alla sig.ra L'importo sarà versato entro il giorno 5 di Persona_1 CP_1 ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alle parti beneficiarie;
4) L'assegno unico sarà interamente percepito dalla sig.ra per cui il sig. rinuncia alla propria CP_1 Parte_1 quota parte del 50%;
5) Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le voci e le modalità previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Nola.
6) Le rate del mutuo e del prestito relativi all'immobile coniugale saranno sostenute dai coniugi in parti uguali
(50% ciascuno);
7) Le utenze relative alla casa coniugale (luce, acqua, gas, condominio, ecc.) saranno interamente a carico della sig.ra quale assegnataria dell'immobile; CP_1
8) Le spese condominiali relative alla multiproprietà sita in Egitto, pari ad € 190,00 annui, saranno suddivise al
50% tra i coniugi, lo stesso dicasi per eventuali introiti derivanti da vendita o locazioni brevi per il suddetto immobile;
9) Entrambi i coniugi dichiarano e s'impegnano a non cedere, alienare o gravare la propria quota di proprietà dell'immobile coniugale, in quanto lo stesso è destinato a rimanere nella disponibilità del figlio;
Persona_1
10) In considerazione della occupazione della sig.ra , la stessa rinuncia al mantenimento;
CP_1
11) coniugi convengono altresì che le spese ed i compensi del presente procedimento siano interamente compensati tra loro.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame. Assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente CP_1 Persona_1 autosufficiente. Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore del Parte_1 figlio in € 300,00, così ripartito: € 150,00 da corrispondere direttamente al figlio ed Persona_1
€ 150,00 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o CP_1
Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale dà atto che le parti con l'accordo hanno disciplinato la ripartizione delle spese relative alla casa coniugale ed alla loro multiproprietà sita in Egitto, e che la sig.ra rinuncia alla CP_1 richiesta di mantenimento in suo favore. Prende atto, altresì, delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] in Parte_1
AR (NA) (C.F. ) e , nata il [...] in C.F._1 CP_1
AR (NA) (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2 il giorno 22.05.2004 in AR (NA), con atto regolarmente trascritto nei registri di Stato
Civile del predetto Comune (al n. 34, parte II, serie A, anno 2004);
2) Assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio CP_1 Per_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
[...]
3) Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore del figlio in € Parte_1
300,00, così ripartita: € 150,00 da corrispondere direttamente al figlio ed € 150,00 Persona_1 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, CP_1 oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra Coa di Nola e Tribunale di Nola;
4) Prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.; 5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca