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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 523/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 523/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 9:33, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (coadiuvata per la verbalizzazione dalla dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013) - collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
- sono comparsi: Controparte_2
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto rappresentante del in Per_1 CP_1 ulteriori contenziosi analoghi per il quale era prevista la celebrazione alla presenza delle parti nell'aula di udienza.
Le parti nulla osservano circa la modalità di celebrazione dell'udienza.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
L'avv. Rechichi dichiara di aderire all'eccezione di prescrizione formulata dal e, per il resto CP_1
(a partire dall'a.s. 2019/2020), discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. discute riportandosi alla propria memoria difensiva. Per_1
1 Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.11
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 523/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
3 limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 , con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare al Controparte_1 CP_3 ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 4.000,00= in favore del docente (ossia €. 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della ricorrente, anche qualora la ricorrente non si trovi più in servizio ma risulti iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). In via subordinata, qualora il ricorrente al momento della pronuncia giudiziale, sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, poiché non più iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
[...] CP_3
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, condannarsi il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_3 tempore, a titolo di risarcimento danni della somma di €. 4.000,00 da liquidarsi in via equitativa (€. 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) in favore del docente . Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex Parte_1 art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 (per un totale di €. 4.000,00). Deduce,
4 mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento alle annualità 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, CP_1 infine, posizione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite. Nel corso dell'odierna discussione, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle prime due annualità richieste (AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), oggetto di eccezione di prescrizione ad opera del convenuto. Il Tribunale si limita a prendere atto della CP_1 circostanza, dal momento che la rinuncia a singoli capi della domanda è notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima,
l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022).
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
5 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
6 l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal ricorrente, con riferimento alle annualità dal 2018/2019 al
2023/2024, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) per l'annualità
2022/2023 con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali e presso il medesimo istituto scolastico “C. Livi”.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa
7 dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta CP_1 assunto in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. stato matricolare allegato dal;
contratto e documentazione attestante l'inserimento in graduatoria CP_1 allegati dalla difesa del ricorrente).
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità dal 2019/2020 al 2023/2024, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente Pt_1 per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa (così come ricalibrate sulla scorta della rinuncia), della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono
8 non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta CP_1 carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €.
2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 523/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 9:33, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (coadiuvata per la verbalizzazione dalla dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013) - collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
- sono comparsi: Controparte_2
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto rappresentante del in Per_1 CP_1 ulteriori contenziosi analoghi per il quale era prevista la celebrazione alla presenza delle parti nell'aula di udienza.
Le parti nulla osservano circa la modalità di celebrazione dell'udienza.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
L'avv. Rechichi dichiara di aderire all'eccezione di prescrizione formulata dal e, per il resto CP_1
(a partire dall'a.s. 2019/2020), discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. discute riportandosi alla propria memoria difensiva. Per_1
1 Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.11
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 523/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
3 limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 , con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare al Controparte_1 CP_3 ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 4.000,00= in favore del docente (ossia €. 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della ricorrente, anche qualora la ricorrente non si trovi più in servizio ma risulti iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). In via subordinata, qualora il ricorrente al momento della pronuncia giudiziale, sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, poiché non più iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
[...] CP_3
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, condannarsi il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_3 tempore, a titolo di risarcimento danni della somma di €. 4.000,00 da liquidarsi in via equitativa (€. 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) in favore del docente . Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex Parte_1 art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 (per un totale di €. 4.000,00). Deduce,
4 mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento alle annualità 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, CP_1 infine, posizione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite. Nel corso dell'odierna discussione, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle prime due annualità richieste (AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), oggetto di eccezione di prescrizione ad opera del convenuto. Il Tribunale si limita a prendere atto della CP_1 circostanza, dal momento che la rinuncia a singoli capi della domanda è notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima,
l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022).
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
5 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
6 l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal ricorrente, con riferimento alle annualità dal 2018/2019 al
2023/2024, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) per l'annualità
2022/2023 con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali e presso il medesimo istituto scolastico “C. Livi”.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa
7 dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta CP_1 assunto in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. stato matricolare allegato dal;
contratto e documentazione attestante l'inserimento in graduatoria CP_1 allegati dalla difesa del ricorrente).
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità dal 2019/2020 al 2023/2024, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente Pt_1 per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa (così come ricalibrate sulla scorta della rinuncia), della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono
8 non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta CP_1 carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €.
2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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