Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2012, n. 9150
CASS
Sentenza 6 giugno 2012

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Il congedo matrimoniale, non eccedente la durata di quindici giorni, previsto dall'art. unico del r.d.l. n. 1334 del 1937, conv. in legge n. 2387 del 1937, soddisfa le esigenze personali del lavoratore occasionate dalle nozze, rilevanti ex art. 31, primo comma, Cost., dovendo quindi la celebrazione del matrimonio intendersi come la causa del diritto al congedo, non come il "dies a quo" della relativa decorrenza. Ne consegue che, alla luce dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., il congedo per matrimonio spetta, in difetto di specifica disciplina collettiva, per il periodo tempestivamente richiesto dal lavoratore, anche se il giorno del matrimonio non ricade in tale intervallo, purché vi sia una ragionevole connessione, in senso temporale, con la data delle nozze. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del datore di lavoro, che, senza comprovate ragioni, organizzative o produttive, aveva negato il congedo matrimoniale richiesto dal lavoratore, con congruo anticipo, per un periodo distante circa dieci giorni dal giorno delle nozze).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2012, n. 9150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9150
Data del deposito : 6 giugno 2012

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