Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 78/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
19.3.2025, promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSELLA GALLUCCI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in C.F._2
Vulture (PZ) alla piazza Capitano Plastino n. 33 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
14.7.1991 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. SONIA PAGLIALUNGA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._4
(PZ) alla via Vittorio Emanuele II n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
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1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 19.3.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 17.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Rionero in Vulture (PZ) il 18.4.2018, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (21.7.2020) e che, dopo Per_1 la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale,
l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n.
7478/2023 del 23.6.2023.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 19.3.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Rionero in Vulture (PZ) il
18.4.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.
2, Parte II, Serie A, dell'anno 2018, alle seguenti condizioni:
«1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL MINORE
2 R.G. N. 78/2025 V.G.
1.1. Il figlio minore , ai sensi dell'art. 155 c.c. e ss., rimarrà affidato ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre, e pertanto vivrà presso l'abitazione materna ad oggi sita alla via Cesare Battisti n. 51.
Si dà atto che laddove la sig.ra dovesse trasferire la propria residenza Parte_1
– sempre all'interno di uno dei comuni limitrofi – il minore sarà collocato con la stessa;
nel quale caso la stessa provvederà preventivamente a comunicare il nuovo domicilio al coniuge;
1.2. I genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale sullo stesso obbligandosi ad assumere congiuntamente ogni decisione rilevante e concernente il minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
Ambedue i genitori avranno l'obbligo di garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo, di provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, di garantire rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
1.3. Entrambi i coniugi convengono che, qualora uno di essi vorrà portare in altra città e/o al di fuori del territorio nazionale, il minore dovrà preventivamente mettere al corrente l'altro coniuge e concordarlo espressamente con lo stesso;
2. DIRITTO DI VISITE
2.1. I coniugi convengono che il figlio minore trascorrerà con il papà n. tre pomeriggi a settimana (lunedì- mercoledì - venerdì) presso il domicilio paterno (dalle 16.00 alle
20.00). Gli orari ed i giorni potranno comunque essere modificati dai coniugi di volta in volta, in base alle esigenze scolastiche del minore e/o alle esigenze lavorative di entrambi, e comunque dando congruo avviso.
Il figlio minore potrà trascorrere la notte col papà durante i fine settimana a lui spettanti. Laddove necessario ed in caso di impossibilità per il dovuta al CP_1
lavoro, durante i giorni di visita attribuiti al stesso, i genitori di CP_1 quest'ultimo potranno recarsi a prendere il minore presso la madre, o in caso di necessità presso la scuola, per portarlo presso il domicilio paterno. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, i diritti di visita relativi ai pomeriggi saranno ridotti a due;
3 R.G. N. 78/2025 V.G.
2.2. Il minore trascorrerà altresì i fine settimana alternativamente, una volta con la madre ed una volta con il padre secondo i seguenti orari: dall'uscita della scuola del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
2.3. I giorni sopra indicati, potranno essere comunque concordati di volta in volta e/o aumentati e/o modificati, con il consenso di entrambi i coniugi, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche del minore, nonché con quelle lavorative di entrambi i genitori e comunque con congruo preavviso;
2.4. Il minore trascorrerà inoltre le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni trascorreranno con un genitore la festività Pasquale dalle
9:00 alle 21:00 e con l'altro il Lunedì in Albis dalle 9:00 alle 21:00, salvo diversi accordi tra i coniugi, anche in relazione alle esigenze dei minori stessi e/o delle attività lavorative dei genitori;
2.5. Il minore potrà trascorrere con il padre due settimane durante le vacanze estive, nel periodo intercorrente tra i mesi di luglio ed agosto. Tuttavia, tale periodo potrà essere modificato di comune accordo tra i coniugi, anche in relazione alla loro attività lavorativa e/o in relazione alle esigenze ed alla volontà dei minori stessi;
2.6. Il giorno 19 marzo di ogni anno, data in cui ricorre la Festa del Papà, il signor trascorrerà l'intera giornata con il figlio, compatibilmente con gli impegni CP_1
scolastici del minore, od anche di un eventuale turnazione lavorativa paterna. Così anche per la Festa della Mamma;
3. CASA FAMILIARE. PERTINENZE IMMOBILE FAMILIARE ED UTILIZZO
DELLE STESSE.
La casa coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori del , rimarrà Controparte_1
assegnata allo stesso, come già avvenuto in sede di separazione. Il , a CP_1 seguito dell'assegnazione della casa coniugale, si farà carico del pagamento esclusivo di tutte le relative utenze dell'immobile (gas, luce, acqua, tassa per lo smaltimento dei rifiuti, spese condominiali e qualunque altra spesa relativa all'abitazione), anche per gli anni pregressi, in relazione a qualsiasi utenza relativa all'immobile stesso;
Per quanto concerne l'arredo della casa coniugale, le parti hanno già provveduto nella separazione;
4. BENI PERSONALI:
4 R.G. N. 78/2025 V.G.
i coniugi hanno già provveduto a portare rispettivamente con sé i propri beni in sede di separazione.
5. MANTENIMENTO DEL MINORE:
5.1 Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 Per_1
la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al 100% dell'assegno unico per il minore che sarà percepito integralmente e direttamente dalla sig.ra (concedendo il autorizzazione alla Parte_1 CP_1
percezione anche della propria parte), come previsto dal protocollo del CNF, attesa la collocazione del minore presso la madre. La predetta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese direttamente sul conto corrente postale intestato alla Parte_1 con IBAN N. [...]. L'importo del mantenimento di 250,00
(duecentocinquanta/00) sarà rivalutato annualmente a partire dalla data dell'omologa della separazione secondo gli Indici Istat. Il mantenimento al minore comprenderà il fabbisogno alimentare nonché le spese per il vivere ordinario, ivi compresa la mensa scolastica.
6) MANTENIMENTO CONIUGI:
Nessuna delle parti deve corrispondere all'altra parte alcunché a titolo di mantenimento in quanto entrambe le parti sono economicamente indipendenti.
7. SPESE STRAORDINARIE
Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico secondo il protocollo del CNF:
7.1. Spese per le quali non è richiesta la previa concertazione e/o la comunicazione all'altro coniuge: spese scolastiche e rette per istituti pubblici, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese sportive necessarie per attività sportiva comprensive dell'attrezzatura. Spese che dovranno essere debitamente documentate;
7.2. Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole
5 R.G. N. 78/2025 V.G. formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica: (corsi attività artistiche, musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car macchina motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie private non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto della risposta il silenzio sarà inteso come consenso della stessa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
8. Si conviene comunque che i coniugi dovranno di comune accordo decidere e valutare, in base alle inclinazioni del minore, e alla loro situazione economica, le attività extracurriculari e sportive da intraprendere;
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e quindi, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10) I genitori si danno reciproco consenso al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti o della Carta di Identità valida per l'espatrio propri o del figlio minore».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
6 R.G. N. 78/2025 V.G. separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa del 23.6.2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 17.1.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio osserva che, con riguardo alla convenuta assegnazione della casa coniugale a , non Controparte_1
può discorrersi di assegnazione della casa familiare in senso tecnico, atteso che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole per consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti, e che detta funzione difetta nel caso di specie essendo il figlio minore collocato presso la madre. Tuttavia, si ritiene che quanto convenuto tra le parti Per_1 in merito alla casa coniugale rientri nell'autonomia delle stesse di regolamentare i propri rapporti patrimoniali discendenti dalla cessione degli effetti civili dell'unione matrimoniale e che quanto convenuto non presenta alcun profilo di contrarietà alla
Legge.
7 R.G. N. 78/2025 V.G.
In ordine alle ulteriori condizioni pattuite, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne , sia in riferimento all'aspetto Per_1
relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 78 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Rionero in Vulture (PZ) il 18.4.2018 da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel C.F._3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Rionero in Vulture (PZ) al N. 2, Parte
II, Serie A, Anno 2018;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rionero in Vulture
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
8 R.G. N. 78/2025 V.G.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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