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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N. 5413/2020, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., dott.ssa , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione e in virtù del disposto dell'art. 2 del
Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, dagli avv.ti Ernesta Iorio (c.f.
) e Carla Concilio (c.f.: ); C.F._1 C.F._2
opponente -
E
e , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Contursi e CP_1 CP_2
Gianfranco D'Alessandro, giusta procura in calce all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 3841/2020– Tribunale di Salerno, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in , alla via G. Amendola n.22; - opposti - Parte_1
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1229/2020– R.G.n.3841/2020, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 01.06.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del Sindaco p.t., Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di e , per spiegare Controparte_3 CP_2
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore degli odierni opposti, dell'importo di € 14.332,00 (oltre gli interessi ricorrenti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
540 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15%, cnap e iva, come per legge) a titolo di differenza fra la somma versata per la concessione di edicola funeraria di “tipo B” e l'importo effettivo dell'opera, come determinato dal ribasso da parte dell'impresa aggiudicatrice dei lavori.
Con atto di citazione notificato in data 13.07.2020, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto, adducendo, a sostegno della mancata restituzione di quanto in eccedenza versato, il prolungarsi dei lavori per la realizzazione del cimitero, l'aumento dei costi ed i maggiori oneri sopravvenuti, sostenendo che solo all'ultimazione dei lavori sarebbe stato possibile determinare le somme da ripartire fra tutti i concessionari, in quanto così contrattualmente previsto.
Si costituivano in giudizio gli odierni opposti, i quali, ribadendo il proprio diritto alla restituzione della somma ingiunta, assumevano di aver sottoscritto, in data 11.05.2010, apposito contratto con il per la concessione di un'edicola funeraria da costruirsi nel nuovo cimitero Parte_1
in via della Pace;
deducevano che il costo della concessione veniva stabilito dall'ente locale, per ogni concessionario aggiudicatario, nella somma di € 40.950,00, da versarsi attraverso acconti periodicamente scadenzati e con versamento del saldo finale non oltre trenta giorni successivi alla consegna dei lavori del lotto;
che il si era impegnato a restituire quanto sarebbe stato Pt_1
versato in eccedenza da parte della ricorrente a seguito dell'espletamento della gara per l'appalto dell'opera e nella misura del ribasso;
in particolare, l'art. 9) del contratto di concessione testualmente recitava: “Per un'edicola di Tipo B il costo presuntivo complessivo di concessione e costruzione è pari ad € 40.950,00 (…). L'importo effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro Pt_1
30 giorni dalla ultimazione dei lavori”.
A seguito di espletamento della procedura di evidenza pubblica risultava aggiudicataria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva, incluso coordinamento per la sicurezza in fase di
2 progettazione ed esecuzione dei lavori, con un'offerta al ribasso del 35%, la ditta
[...]
domiciliata in Eboli;
ad oggi, l'edicola funeraria dei ricorrenti è stata ultimata, Controparte_4
collaudata e consegnata ai convenuti/opposti, i quali hanno versato integralmente l'importo stabilito nella convenzione di assegnazione, come da versamenti allegati.
All'udienza del 18.11.21, la difesa dell'Ente opponente accettava la proposta conciliativa formulata dal Giudice, riconfermando nelle successive udienze tale volontà; pertanto, il Giudice, ritenendo sussistere, impregiudicata ogni valutazione, i presupposti per ritenere cessata la materia del contendere, rinviava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.24, con termine per note conclusionali sino al 16.12.24.
Tanto brevemente premesso in fatto, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza dell'accordo conciliativo raggiunto nel corso del giudizio.
Avendo, infatti, la parte istante accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, quest'ultimo deve prendere atto dell'avvenuta conciliazione della vertenza e dichiarare cessata la materia del contendere, a nulla rilevando né il successivo mancato adempimento all'accordo, il quale, atteso il già rilevato consenso alla transazione, rimane valido;
né la sentenza allegata dai nuovi difensori costituitisi, pronunciata dalla Corte d'Appello e dagli stessi allegata, trattandosi di pronuncia che fa stato tra le sole parti del relativo giudizio e non passata ancora in giudicato, oltre, soprattutto, ad essere intervenuta in momento successivo all'accettazione della proposta conciliativa da parte dell'ente locale odierno opponente.
Pertanto, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse, con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr.
Cass.95/9781; Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100
c.p.c.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da
3 pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n.
884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse). Si tratta di una sentenza di rito, che determina il passaggio in giudicato solo della circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione di un particolare procedimento (quello che conclude il processo con la sentenza di cessata materia del contendere), ma, proprio perché sentenza di rito, non preclude la possibilità di ripresentare le medesime domande in un successivo processo;
ribadita la natura di pronuncia di mero rito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire;
ma, appunto, a proseguire proprio quel giudizio in cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata.
4 La declaratoria di cessazione della materia del contendere, nel caso in esame, comporta anche la revoca del d.i. opposto, considerato che, come affermato dalla Suprema Corte: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione” (cfr. Cass. Sez. I sentenza n. 13085 del 22.5.2008; Cass. Civile, Sez. Lav. n. 4531 del 10.04.2000).
Conformemente agli accordi intercorsi in corso di causa, resta pertanto fermo l'obbligo del pagamento, in favore degli opposti e da parte dell'opponente della somma oggetto di Pt_1
proposta conciliativa formalmente accettata dal già difensore dell'ente opponente all'udienza del
18.11.2021, e precisamente la somma omnicomprensiva di € 8.638,00, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1229/2020 – R.G. n. 3841/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 01.06.2020;
2) Conformemente alla conciliazione intervenuta in corso di causa, dichiara fermo l'obbligo del pagamento, in favore degli opposti, da parte dell'opponente della somma Pt_1
omnicomprensiva di € 8.638,00, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, 13.01.2025. Il Giudice onorario
avv. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N. 5413/2020, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., dott.ssa , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione e in virtù del disposto dell'art. 2 del
Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, dagli avv.ti Ernesta Iorio (c.f.
) e Carla Concilio (c.f.: ); C.F._1 C.F._2
opponente -
E
e , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Contursi e CP_1 CP_2
Gianfranco D'Alessandro, giusta procura in calce all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 3841/2020– Tribunale di Salerno, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in , alla via G. Amendola n.22; - opposti - Parte_1
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1229/2020– R.G.n.3841/2020, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 01.06.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del Sindaco p.t., Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di e , per spiegare Controparte_3 CP_2
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore degli odierni opposti, dell'importo di € 14.332,00 (oltre gli interessi ricorrenti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
540 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15%, cnap e iva, come per legge) a titolo di differenza fra la somma versata per la concessione di edicola funeraria di “tipo B” e l'importo effettivo dell'opera, come determinato dal ribasso da parte dell'impresa aggiudicatrice dei lavori.
Con atto di citazione notificato in data 13.07.2020, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto, adducendo, a sostegno della mancata restituzione di quanto in eccedenza versato, il prolungarsi dei lavori per la realizzazione del cimitero, l'aumento dei costi ed i maggiori oneri sopravvenuti, sostenendo che solo all'ultimazione dei lavori sarebbe stato possibile determinare le somme da ripartire fra tutti i concessionari, in quanto così contrattualmente previsto.
Si costituivano in giudizio gli odierni opposti, i quali, ribadendo il proprio diritto alla restituzione della somma ingiunta, assumevano di aver sottoscritto, in data 11.05.2010, apposito contratto con il per la concessione di un'edicola funeraria da costruirsi nel nuovo cimitero Parte_1
in via della Pace;
deducevano che il costo della concessione veniva stabilito dall'ente locale, per ogni concessionario aggiudicatario, nella somma di € 40.950,00, da versarsi attraverso acconti periodicamente scadenzati e con versamento del saldo finale non oltre trenta giorni successivi alla consegna dei lavori del lotto;
che il si era impegnato a restituire quanto sarebbe stato Pt_1
versato in eccedenza da parte della ricorrente a seguito dell'espletamento della gara per l'appalto dell'opera e nella misura del ribasso;
in particolare, l'art. 9) del contratto di concessione testualmente recitava: “Per un'edicola di Tipo B il costo presuntivo complessivo di concessione e costruzione è pari ad € 40.950,00 (…). L'importo effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro Pt_1
30 giorni dalla ultimazione dei lavori”.
A seguito di espletamento della procedura di evidenza pubblica risultava aggiudicataria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva, incluso coordinamento per la sicurezza in fase di
2 progettazione ed esecuzione dei lavori, con un'offerta al ribasso del 35%, la ditta
[...]
domiciliata in Eboli;
ad oggi, l'edicola funeraria dei ricorrenti è stata ultimata, Controparte_4
collaudata e consegnata ai convenuti/opposti, i quali hanno versato integralmente l'importo stabilito nella convenzione di assegnazione, come da versamenti allegati.
All'udienza del 18.11.21, la difesa dell'Ente opponente accettava la proposta conciliativa formulata dal Giudice, riconfermando nelle successive udienze tale volontà; pertanto, il Giudice, ritenendo sussistere, impregiudicata ogni valutazione, i presupposti per ritenere cessata la materia del contendere, rinviava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.24, con termine per note conclusionali sino al 16.12.24.
Tanto brevemente premesso in fatto, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza dell'accordo conciliativo raggiunto nel corso del giudizio.
Avendo, infatti, la parte istante accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, quest'ultimo deve prendere atto dell'avvenuta conciliazione della vertenza e dichiarare cessata la materia del contendere, a nulla rilevando né il successivo mancato adempimento all'accordo, il quale, atteso il già rilevato consenso alla transazione, rimane valido;
né la sentenza allegata dai nuovi difensori costituitisi, pronunciata dalla Corte d'Appello e dagli stessi allegata, trattandosi di pronuncia che fa stato tra le sole parti del relativo giudizio e non passata ancora in giudicato, oltre, soprattutto, ad essere intervenuta in momento successivo all'accettazione della proposta conciliativa da parte dell'ente locale odierno opponente.
Pertanto, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse, con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr.
Cass.95/9781; Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100
c.p.c.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da
3 pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n.
884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse). Si tratta di una sentenza di rito, che determina il passaggio in giudicato solo della circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione di un particolare procedimento (quello che conclude il processo con la sentenza di cessata materia del contendere), ma, proprio perché sentenza di rito, non preclude la possibilità di ripresentare le medesime domande in un successivo processo;
ribadita la natura di pronuncia di mero rito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire;
ma, appunto, a proseguire proprio quel giudizio in cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata.
4 La declaratoria di cessazione della materia del contendere, nel caso in esame, comporta anche la revoca del d.i. opposto, considerato che, come affermato dalla Suprema Corte: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione” (cfr. Cass. Sez. I sentenza n. 13085 del 22.5.2008; Cass. Civile, Sez. Lav. n. 4531 del 10.04.2000).
Conformemente agli accordi intercorsi in corso di causa, resta pertanto fermo l'obbligo del pagamento, in favore degli opposti e da parte dell'opponente della somma oggetto di Pt_1
proposta conciliativa formalmente accettata dal già difensore dell'ente opponente all'udienza del
18.11.2021, e precisamente la somma omnicomprensiva di € 8.638,00, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1229/2020 – R.G. n. 3841/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 01.06.2020;
2) Conformemente alla conciliazione intervenuta in corso di causa, dichiara fermo l'obbligo del pagamento, in favore degli opposti, da parte dell'opponente della somma Pt_1
omnicomprensiva di € 8.638,00, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, 13.01.2025. Il Giudice onorario
avv. Francesco Saverio Ruggiero
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