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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NA PR Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– IC AR EM Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA FR ( ) e dell'avv. D'ARGENIO C.F._1
AT MA ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CO EA ( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 27.01.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7136/2022,
- in via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte;
- in subordine nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento dell'ordinanza Parte_1 impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 4.231,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dalla ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria Parte_1
a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.).
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio»; per : «precisa le conclusioni riportandosi ai propri Controparte_1 scritti difensivi», ossia «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
pag. 2/13 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario» (comparsa di costituzione e risposta).
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
– pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2023 a definizione del procedimento iscritto sub r.g. n. 7136 del 2022 su ricorso di CP_1
– con cui, previa reiezione dell'eccezione di prescrizione, è stata
[...] accolta la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo indeterminato di apertura di linea di credito con carta revolving con essa stipulato nell'ottobre del 2009 ed è stato accertato il diritto della a CP_1 restituire solo le somme ricevute, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs.
n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
2. «Secondo motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della pag. 3/13 prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per insussistenza della contrapposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme non versate ovvero ancora per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
3. «Terzo motivo subordinato: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.».
Si è costituita in giudizio la , protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 12 giugno, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata dalla , è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Per ragioni di pregiudizialità – condivisa dalla medesima nell'articolazione delle conclusioni rassegnate, come riportate Parte_1 in epigrafe – dev'essere preliminarmente esaminato il secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia frainteso il senso dell'eccezione da essa proposta, volta a far valere non la prescrizione dell'azione di ripetizione in sé, ma il riverbero che la prescrizione di ogni pretesa restitutoria o risarcitoria avrebbe sull'interesse ad agire per la declaratoria di nullità del contratto, dalla quale la non CP_1 potrebbe conseguire nessuna concreta utilità in ragione, appunto, del pag. 4/13 tempo trascorso e del correlato effetto estintivo del diritto. Peraltro,
l'interesse ad agire andrebbe disconosciuto in ragione dell'abusivo frazionamento del giudizio e della malafede di cui si sarebbe macchiata l'appellata nel corso del rapporto.
Il motivo è destituito di fondamento, sebbene la sintetica motivazione addotta dal Tribunale vada integrata nei termini che seguono.
Anzitutto, deve ribadirsi quanto recentemente affermato da questa
Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che sussiste indubbiamente l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (accertamento della nullità del contratto e dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui la ricorrente ha sostanzialmente mirato chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»): infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del 2023, in motivazione;
in precedenza, Cass. n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).
Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da sub doc. 5); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare un Parte_1 interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il quantum dovuto.
pag. 5/13 L'introduzione del giudizio senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Infatti, il divieto di frazionamento – pure evocato dall'appellante a sostegno del difetto d'interesse – si riferisce alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: Cass., sez. un., n. 7299 del 2025, in massima) e non può precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattuale e di accertamento del limite alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero a una «domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio» (Cass., sez. un., n.
29862 del 2022, in motivazione), proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (Cass., sez. un., n. 12103 del 1995, in massima).
Non si vede poi in che modo, in ragione della pretesa malafede della
– profilo che verrà approfonditamente trattato a proposito del terzo CP_1 motivo d'impugnazione e che lo connoterebbe d'immeritevolezza – l'interesse ad agire possa dirsi insussistente, considerato che, anche con riferimento all'azione di accertamento, pure se negativo, esso consiste nell'«interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa» (Cass. 16162 del 2015, in massima), «prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito»
(Cass., sez. un., n. 34388 del 2022, in massima), ossia, nella specie, dall'asserito sleale comportamento tenuto dalla nel corso del rapporto. CP_1
pag. 6/13 3. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene, in sintesi, Parte_1 che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nullo il contratto intercorso con la , promosso dal commerciante convenzionato, senza che in alcun CP_1 modo potesse ravvisarsi la violazione della normativa vigente al momento della stipulazione (d.lgs. n. 374 del 1999 e d.m. 13 dicembre 2001, n. 485), solo successivamente modificata (d.lgs. n. 141 del 2010).
Il motivo è infondato.
È pacifico e dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. e doc. 4 CP_1 fasc. che il contratto di apertura di linea di credito con carta Parte_1 cosiddetta revolving è stato promosso e concluso tramite il negoziante- rivenditore, convenzionato con l'intermediario ma pacificamente non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 del d.lgs. n.
374 del 1999.
La Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa
Corte con ordinanza ex 363-bis c.p.c. con riferimento a una fattispecie concreta sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: «nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.» (Cass. n. 12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale pag. 7/13 albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). […] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque,
a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di pag. 8/13 finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).
La pronuncia citata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a), del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b), del medesimo d.m.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato sulla domanda Parte_1 riconvenzionale da essa svolta a fini compensativi, tesa a far valere il diritto a essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla , per aver taciuto la causa di invalidità del contratto (art. CP_1
pag. 9/13 1338 c.c.) e/o per aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento la linea di credito (art. 1227 c.c.).
Effettivamente, su tale domanda il Tribunale non si è pronunciato, trascurandone la disamina, ma essa è comunque infondata.
Come già osservato da questa Corte, la responsabilità ex art. 1338 c.c. dev'essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti: «ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 cc, è necessaria, nel contesto della stipulazione del contratto invalido o inefficace, la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro,
l'affidamento senza colpa nella validità del contratto […] Il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante. […] il contraente non può invocare la responsabilità ex art. 1338 c.c. tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative (Cass. n.
4635/2006; Cass. n. 11135/2009; Cass. n. 2316/2020) delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 23887 del 2021, in motivazione).
Inoltre, «il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità […] a norma dell'art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l'invalidità o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall'interessato, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia» (Cass. n. 2327 del 2016, in massima).
Nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle disposizioni – basti porre mente ai contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito che hanno indotto questa Corte ad avvalersi del pag. 10/13 rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c. – e della qualità soggettiva dei contraenti – società finanziaria da un lato e consumatore dall'altro – non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che quest'ultimo, sin dall'origine, conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in considerazione di quanto testé evidenziato, non v'è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza l'avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito.
Peraltro, giova al riguardo ulteriormente rilevare come le prime documentate contestazioni della in ordine alla validità del contratto CP_1 risalgano al 2021 (doc. 6 fasc. , ossia a epoca successiva alla Parte_1 cessazione dello svolgimento del rapporto, in corso solo fino al 2018 (doc. 2 fasc. e doc. 5 fasc. ; dunque, non può dirsi che l'appellata CP_1 Parte_1 abbia in proseguito nello sfruttamento della linea di credito nella consapevolezza della nullità del contratto, peraltro versando interessi contrattualmente pattuiti (pag. 1 dell'atto d'impugnazione).
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'ordinanza impugnata va confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali fin qui illustrate.
6. Le spese di grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del
2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro
1.543,50; fase 2: euro 1.063,50; fase 4: euro 1.735,00. Nulla per la fase 3
(trattazione/istruttoria), consistita in meri rinvii in attesa della decisione pag. 11/13 della Corte di legittimità sul rinvio pregiudiziale e, pertanto, da considerarsi non effettivamente tenuta;
totale: euro 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa ex art. 363-bis c.p.c.) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente Parte_1
Le spese liquidate dal provvedimento impugnato non sono suscettibili di modifica, in difetto d'impugnazione sul punto.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta appello di avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702-ter c.p.c. – pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2023 a definizione del procedimento iscritto sub r.g. n.
7136 del 2022 – che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio
[...]
(compensato il residuo 1/2), liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) in euro 4.342,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
pag. 12/13 spese da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IC AR EM NA PR
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NA PR Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– IC AR EM Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA FR ( ) e dell'avv. D'ARGENIO C.F._1
AT MA ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CO EA ( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 27.01.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7136/2022,
- in via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte;
- in subordine nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento dell'ordinanza Parte_1 impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 4.231,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dalla ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria Parte_1
a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.).
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio»; per : «precisa le conclusioni riportandosi ai propri Controparte_1 scritti difensivi», ossia «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
pag. 2/13 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario» (comparsa di costituzione e risposta).
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
– pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2023 a definizione del procedimento iscritto sub r.g. n. 7136 del 2022 su ricorso di CP_1
– con cui, previa reiezione dell'eccezione di prescrizione, è stata
[...] accolta la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo indeterminato di apertura di linea di credito con carta revolving con essa stipulato nell'ottobre del 2009 ed è stato accertato il diritto della a CP_1 restituire solo le somme ricevute, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs.
n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
2. «Secondo motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della pag. 3/13 prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per insussistenza della contrapposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme non versate ovvero ancora per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
3. «Terzo motivo subordinato: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.».
Si è costituita in giudizio la , protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 12 giugno, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata dalla , è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Per ragioni di pregiudizialità – condivisa dalla medesima nell'articolazione delle conclusioni rassegnate, come riportate Parte_1 in epigrafe – dev'essere preliminarmente esaminato il secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia frainteso il senso dell'eccezione da essa proposta, volta a far valere non la prescrizione dell'azione di ripetizione in sé, ma il riverbero che la prescrizione di ogni pretesa restitutoria o risarcitoria avrebbe sull'interesse ad agire per la declaratoria di nullità del contratto, dalla quale la non CP_1 potrebbe conseguire nessuna concreta utilità in ragione, appunto, del pag. 4/13 tempo trascorso e del correlato effetto estintivo del diritto. Peraltro,
l'interesse ad agire andrebbe disconosciuto in ragione dell'abusivo frazionamento del giudizio e della malafede di cui si sarebbe macchiata l'appellata nel corso del rapporto.
Il motivo è destituito di fondamento, sebbene la sintetica motivazione addotta dal Tribunale vada integrata nei termini che seguono.
Anzitutto, deve ribadirsi quanto recentemente affermato da questa
Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che sussiste indubbiamente l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (accertamento della nullità del contratto e dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui la ricorrente ha sostanzialmente mirato chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»): infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del 2023, in motivazione;
in precedenza, Cass. n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).
Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da sub doc. 5); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare un Parte_1 interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il quantum dovuto.
pag. 5/13 L'introduzione del giudizio senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Infatti, il divieto di frazionamento – pure evocato dall'appellante a sostegno del difetto d'interesse – si riferisce alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: Cass., sez. un., n. 7299 del 2025, in massima) e non può precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattuale e di accertamento del limite alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero a una «domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio» (Cass., sez. un., n.
29862 del 2022, in motivazione), proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (Cass., sez. un., n. 12103 del 1995, in massima).
Non si vede poi in che modo, in ragione della pretesa malafede della
– profilo che verrà approfonditamente trattato a proposito del terzo CP_1 motivo d'impugnazione e che lo connoterebbe d'immeritevolezza – l'interesse ad agire possa dirsi insussistente, considerato che, anche con riferimento all'azione di accertamento, pure se negativo, esso consiste nell'«interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa» (Cass. 16162 del 2015, in massima), «prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito»
(Cass., sez. un., n. 34388 del 2022, in massima), ossia, nella specie, dall'asserito sleale comportamento tenuto dalla nel corso del rapporto. CP_1
pag. 6/13 3. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene, in sintesi, Parte_1 che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nullo il contratto intercorso con la , promosso dal commerciante convenzionato, senza che in alcun CP_1 modo potesse ravvisarsi la violazione della normativa vigente al momento della stipulazione (d.lgs. n. 374 del 1999 e d.m. 13 dicembre 2001, n. 485), solo successivamente modificata (d.lgs. n. 141 del 2010).
Il motivo è infondato.
È pacifico e dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. e doc. 4 CP_1 fasc. che il contratto di apertura di linea di credito con carta Parte_1 cosiddetta revolving è stato promosso e concluso tramite il negoziante- rivenditore, convenzionato con l'intermediario ma pacificamente non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 del d.lgs. n.
374 del 1999.
La Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa
Corte con ordinanza ex 363-bis c.p.c. con riferimento a una fattispecie concreta sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: «nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.» (Cass. n. 12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale pag. 7/13 albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). […] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque,
a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di pag. 8/13 finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).
La pronuncia citata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a), del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b), del medesimo d.m.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato sulla domanda Parte_1 riconvenzionale da essa svolta a fini compensativi, tesa a far valere il diritto a essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla , per aver taciuto la causa di invalidità del contratto (art. CP_1
pag. 9/13 1338 c.c.) e/o per aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento la linea di credito (art. 1227 c.c.).
Effettivamente, su tale domanda il Tribunale non si è pronunciato, trascurandone la disamina, ma essa è comunque infondata.
Come già osservato da questa Corte, la responsabilità ex art. 1338 c.c. dev'essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti: «ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 cc, è necessaria, nel contesto della stipulazione del contratto invalido o inefficace, la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro,
l'affidamento senza colpa nella validità del contratto […] Il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante. […] il contraente non può invocare la responsabilità ex art. 1338 c.c. tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative (Cass. n.
4635/2006; Cass. n. 11135/2009; Cass. n. 2316/2020) delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 23887 del 2021, in motivazione).
Inoltre, «il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità […] a norma dell'art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l'invalidità o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall'interessato, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia» (Cass. n. 2327 del 2016, in massima).
Nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle disposizioni – basti porre mente ai contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito che hanno indotto questa Corte ad avvalersi del pag. 10/13 rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c. – e della qualità soggettiva dei contraenti – società finanziaria da un lato e consumatore dall'altro – non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che quest'ultimo, sin dall'origine, conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in considerazione di quanto testé evidenziato, non v'è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza l'avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito.
Peraltro, giova al riguardo ulteriormente rilevare come le prime documentate contestazioni della in ordine alla validità del contratto CP_1 risalgano al 2021 (doc. 6 fasc. , ossia a epoca successiva alla Parte_1 cessazione dello svolgimento del rapporto, in corso solo fino al 2018 (doc. 2 fasc. e doc. 5 fasc. ; dunque, non può dirsi che l'appellata CP_1 Parte_1 abbia in proseguito nello sfruttamento della linea di credito nella consapevolezza della nullità del contratto, peraltro versando interessi contrattualmente pattuiti (pag. 1 dell'atto d'impugnazione).
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'ordinanza impugnata va confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali fin qui illustrate.
6. Le spese di grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del
2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro
1.543,50; fase 2: euro 1.063,50; fase 4: euro 1.735,00. Nulla per la fase 3
(trattazione/istruttoria), consistita in meri rinvii in attesa della decisione pag. 11/13 della Corte di legittimità sul rinvio pregiudiziale e, pertanto, da considerarsi non effettivamente tenuta;
totale: euro 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa ex art. 363-bis c.p.c.) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente Parte_1
Le spese liquidate dal provvedimento impugnato non sono suscettibili di modifica, in difetto d'impugnazione sul punto.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta appello di avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702-ter c.p.c. – pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2023 a definizione del procedimento iscritto sub r.g. n.
7136 del 2022 – che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio
[...]
(compensato il residuo 1/2), liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) in euro 4.342,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
pag. 12/13 spese da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IC AR EM NA PR
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