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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Paolo TALAMO Presidente
Dott.ssa Silvia BURELLI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 21.4.2022
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Zeffin ed Alessandro Parte_1
Borile, in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica, elettivamente domiciliata presso il suo studio in DO alla via Trieste 23
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Anita Sciandrello in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Roma del Per_1 21.7.2015, rep 80974, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Provinciale dell' in DO alla Galleria Trieste 5 CP_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di DO n. 637/2021 del
22.11.2021
IN PUNTO: NASPI
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “”In riforma dell'impugnata sentenza, voglia la Corte d'Appello accogliere nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_1 domande avanzate dall'appellante con ricorso introduttivo e, per l'effetto:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione NASPI, così come richiesto in via amministrativa per il periodo successivo al 23/12/2019, con ogni conseguenza di legge.
2) Dichiararsi il conseguente obbligo dell' di provvedere all'erogazione della CP_1 prestazione dovuta in favore della ricorrente, con arretrati ed interessi, come per legge, sulle somme dovute.
1 3) Spese e compensi di lite rifusi, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.””
Per l'appellato: “”respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della decisione resa nel giudizio n. R.G. 637/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di DO,
Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con la sentenza appellata il Tribunale di DO ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere la NASPI per il periodo successivo al 23.12.2019 nulla Parte_1 disponendo per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c..
2) La ricorrente, a seguito del licenziamento subìto il 31.10.2019, in data 12.11.2019 richiedeva all' la NASPI, poi ritualmente riconosciutale con decorrenza 13.11.2019. CP_1
A seguito di assunzione con contratto a tempo determinato con durata di oltre sei mesi a decorrere dal 12.12.2019 (con previsione di un periodo di prova), l' poneva in CP_1 decadenza la prestazione in precedenza riconosciuta richiamando le indicazioni di cui al punto n.
2.10.a.1 della circolare del 12.05.2015 n. 94. CP_1
Intervenuta in data 23.12.2019 la cessazione del richiamato rapporto di lavoro per mancato CP_ superamento del periodo di prova, la , in data 7.1.2020, comunicava l'evento all' Pt_1 precisando di aver lavorato solo 11 giorni e chiedeva la liquidazione della prestazione sostenendo che, essendo il rapporto di lavoro durato meno di 6 mesi non ricorreva una situazione di decadenza dalla prestazione, ma al più una sospensione della NASPI per gli 11 giorni lavorati con successiva ripresa automatica al loro termine.
3) Il primo giudice ha ritenuto che, una volta cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento della prova, la doveva inoltrare una nuova domanda di NASPI e non Pt_1 limitarsi a comunicare la cessazione di detto rapporto di lavoro senza potersi sostenere l'equipollenza tra la comunicazione effettuata dalla e la nuova domanda di NASPI Pt_1 necessaria per l'ottenimento della prestazione.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 10 aprile 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 Parte_1
d. lgs 22/2015 rilevando come il primo comma della norma richiamata disciplina i rapporti con compenso annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, mentre il secondo comma riguarda i rapporti con reddito annuale inferiore a detto limite.
Mentre nei casi del secondo comma la prestazione viene mantenuta in misura ridotta, per le ipotesi del primo comma il lavoratore decade dalla prestazione , ad eccezione del caso CP_1 in cui il rapporto abbia durata inferiore a sei mesi. In sostanza, la legge disciplina tre ipotesi: la decadenza (in caso di reddito superiore al minimo tassabile e durata del contratto superiore ai sei mesi), la sospensione (in caso di durata del contratto inferiore ai sei mesi), la percezione ridotta della NA (in caso di redditi inferiori al minimo tassabile). Nel caso di specie, la ricorrente, dopo essere stata ammessa alla NA (con decorrenza
13/11/2019), veniva assunta, con patto di prova, in data 12/12/2019 ed il nuovo rapporto di lavoro, ove superato il periodo di prova, avrebbe avuto durata superiore ai sei mesi.
2 La prova non veniva superata e, dopo soli 11 giorni, in data 23/12/2019, la ricorrente si trovava di nuovo senza lavoro;
sollecitamente, in data 7/1/2020, comunicava all' tanto CP_1 la ripresa del lavoro (a seguito del contratto a tempo determinato della durata di otto mesi) quanto il nuovo licenziamento (per mancato superamento del periodo di Prova), chiedendo il ripristino della NA che l' le aveva negato individuando nella fattispecie una CP_2 ipotesi di decadenza e non di sospensione. Il nuovo rapporto di lavoro era durato soli 11 giorni e non era dato comprendere perché doveva trattarsi di una ipotesi di decadenza. La tesi dell' , evidentemente, non si fondava sulla durata “effettiva” del rapporto (11 CP_1 giorni) ma sulla durata “teorica” (nel caso, superiore a sei mesi). Tale tesi consentirebbe la sospensione per un lavoratore a tempo determinato, con un contratto di 5 mesi, ma non la sospensione di un lavoratore a tempo indeterminato, per ipotesi, licenziato al primo giorno del periodo di prova.
Del resto, è pacifico che il lavoratore in periodo di prova, licenziabile ad nutum, si trova, in termini di stabilità contrattuale, molto più vicino ad un lavoratore con contratto a termine anziché ad un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato.
Ha richiamato, su fattispecie sovrapponibile, un precedente del Tribunale di DO ( sentenza n. 22/2020) che aveva stabilito che “la ricorrente non era decaduta dalla NA, pur avendo sottoscritto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (condizionato però, al superamento di un patto di prova) in ragione del fatto che durante il periodo di prova il rapporto non è ancora garantito dalla stabilità, essendo il recesso datoriale ad nutum;
di conseguenza, prima del positivo superamento della prova, si può ritenere che ancora non vi sia stata una assunzione a tempo indeterminato che comporta decadenza della NA in godimento, essendo invece la situazione assimilabile a quella della assunzione con contratto a tempo determinato, la quale soltanto determina la sospensione della NA, in base alla disciplina dell'art. 9, comma 1 d. lgs. 22/2015. Soltanto quando vi sia stato il positivo superamento della prova vi può essere decadenza della NA;
prima del superamento del periodo di prova la NA deve essere solo sospesa, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto a continuare a goderne in caso di licenziamento intervenuto prima della stabilizzazione del rapporto di lavoro”. Ha precisato, inoltre, che a seguito del licenziamento intervenuto nel nuovo rapporto (del 23/12/2019), già il 7/1/2020, ovvero 15 giorni dopo, aveva comunicato all' sia la CP_1 ripresa lavorativa che il successivo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova: tale comunicazione poteva certamente essere considerata quale nuova domanda di
NA (anche laddove fosse ravvisabile un caso di decadenza e non di sospensione). Peraltro, quando, in data 7/1/2020, la lavoratrice inviò la comunicazione all' , era CP_1 ancora nei termini per presentare una nuova domanda NA (il licenziamento era del 23/12/2019) sicchè se l'Istituto avesse avuto un comportamento improntato a buona fede e/o fosse stato più tempestivo nelle proprie comunicazioni, avrebbe potuto subito informare la della necessità di presentare una nuova domanda, senza attendere invece il marzo Pt_1 successivo per comunicare la decadenza dalla prestazione.
6. L'Istituto appellato ha insistito per il rigetto della impugnazione in ragione della motivazione resa nella sentenza impugnata richiamando l'art 9 del d. lgs 22/2015 e ribadendo come la , non avendo comunicato il reddito derivante dal nuovo contratto Pt_1 di lavoro subordinato entro i termini di legge, era stata giustamente considerata decaduta;
né, peraltro, aveva presentato, in ragione del mancato superamento del periodo di prova, una nuova domanda di NA avendo solo provveduto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro;
ha richiamato la circolare 94 del 2015. CP_1
7. L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito riportate.
3 8. Dal testo dell'art 9, comma 1, d. lgs 22/2015 emerge chiaramente che l'assunzione a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi ed il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale determina la decadenza dalla NA mentre nel caso il rapporto non sia superiore a sei mesi la prestazione resta sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Il successivo comma 2 stabilisce che nel caso di rapporto di lavoro subordinato in costanza di NA con un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione il lavoratore conserva il diritto alla NA, ridotta nei termini di cui al successivo art 10, a condizione che comunichi all' entro 30 gg dall'inizio della attività il reddito annuo CP_1 previsto. Dal tenore della disposizione risulta che per la conservazione dell'indennità di disoccupazione fa fede la durata del contratto e non la durata reale del lavoro restando impregiudicato che in caso di mancato superamento del periodo di prova potrà attivarsi nuovamente la NA con una nuova domanda atteso che il mancato superamento del periodo di prova deve equipararsi ad un licenziamento. La norma, peraltro, attribuisce rilevanza anche al profilo reddituale che, se superiore al reddito minimo escluso da imposizione in un rapporto superiore ai sei mesi contribuisce a determinare la decadenza della prestazione mentre se resta inferiore a tale minimo il lavoratore, pur con contratto superiore ai sei mesi, conserva il diritto alla prestazione ridotta secondo i criteri individuati dal successivo art. 10. Nel caso di specie la ha omesso di indicare il reddito che dal nuovo rapporto di Pt_1 lavoro ne derivava. Sul punto, dalle condizioni contrattuali e dall'inquadramento ivi previsto, (V° livello CCNL terziario per 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi) l'importo netto mensile per la tipologia della prestazione oggetto di contratto (pari ad € 1.250,00 circa), risultava ben superiore all'importo annuale del reddito minimo escluso da imposizioni, pari a circa € 7.000,00. Per le anzidette considerazioni alcuna sospensione della prestazioni poteva invocarsi da parte della . Pt_1
9. Diversa valutazione rispetto alla sentenza impugnata va fatta, invece, riguardo alla istanza presentata dalla all' in data 7.1.2020 con la quale l'odierna appellante Pt_1 CP_1 ha comunicato all'Ente che la attività lavorativa instaurata a dicembre 2019 era cessata per mancato superamento del periodo di prova chiedendo la liquidazione della NASPI.
In tale documento la non si è limitata a dichiarare di aver intrapreso una nuova Pt_1 attività lavorativa subordinata a tempo determinato, superiore ai sei mesi, (unico onere imposto a carico del lavoratore), ma ha precisato ed evidenziato che tale rapporto era rimasto circoscritto al solo periodo 12/12/2019 -23/12/2019 e che il contratto di prova finalizzato all'attività lavorativa non era stato superato, per cui i giorni effettivamente lavorati erano nel numero di 11.
Fatte tali precisazioni la ha altresì compilato la casella presente sul modulo di Pt_1 richiesta di liquidazione della NASPI ed ha indicato l'IBAN intestato alla lavoratrice sul quale accreditare la prestazione, con ciò manifestando in maniera inequivocabile la volontà di richiedere l'indennità di disoccupazione a seguito della cessazione del nuovo rapporto in ragione del mancato superamento del periodo di prova.
Tale istanza non rappresenta una mera comunicazione di avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro e ben può intendersi ed equipararsi ad una nuova domanda di prestazione sussistendo, comunque, tutti i presupposti che avrebbero consentito di riconoscere la NASPI, requisiti che, peraltro, non sono stati minimamente contestati dall' che non CP_2 può legittimamente rifiutare la prestazione per avere il richiedente usato un modulo sbagliato.
4 10. Pertanto configurandosi la istanza del 7.1.2020 come nuova domanda di NASPI la prestazione dovrà essere riconosciuta a decorrere da tale domanda secondo i criteri previsti per una nuova domanda amministrativa.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e controvertibilità delle vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di
[...]
all'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo successivo al 23.12.2019 Parte_1 ritenuta la comunicazione del 7.1.2020 quale nuova domanda di prestazione da liquidare secondo i criteri previsti per una nuova domanda amministrativa;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento della prestazione indicata al precedente punto CP_1
1) maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Paolo Talamo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Paolo TALAMO Presidente
Dott.ssa Silvia BURELLI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 21.4.2022
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Zeffin ed Alessandro Parte_1
Borile, in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica, elettivamente domiciliata presso il suo studio in DO alla via Trieste 23
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Anita Sciandrello in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Roma del Per_1 21.7.2015, rep 80974, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Provinciale dell' in DO alla Galleria Trieste 5 CP_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di DO n. 637/2021 del
22.11.2021
IN PUNTO: NASPI
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “”In riforma dell'impugnata sentenza, voglia la Corte d'Appello accogliere nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_1 domande avanzate dall'appellante con ricorso introduttivo e, per l'effetto:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione NASPI, così come richiesto in via amministrativa per il periodo successivo al 23/12/2019, con ogni conseguenza di legge.
2) Dichiararsi il conseguente obbligo dell' di provvedere all'erogazione della CP_1 prestazione dovuta in favore della ricorrente, con arretrati ed interessi, come per legge, sulle somme dovute.
1 3) Spese e compensi di lite rifusi, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.””
Per l'appellato: “”respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della decisione resa nel giudizio n. R.G. 637/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di DO,
Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con la sentenza appellata il Tribunale di DO ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere la NASPI per il periodo successivo al 23.12.2019 nulla Parte_1 disponendo per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c..
2) La ricorrente, a seguito del licenziamento subìto il 31.10.2019, in data 12.11.2019 richiedeva all' la NASPI, poi ritualmente riconosciutale con decorrenza 13.11.2019. CP_1
A seguito di assunzione con contratto a tempo determinato con durata di oltre sei mesi a decorrere dal 12.12.2019 (con previsione di un periodo di prova), l' poneva in CP_1 decadenza la prestazione in precedenza riconosciuta richiamando le indicazioni di cui al punto n.
2.10.a.1 della circolare del 12.05.2015 n. 94. CP_1
Intervenuta in data 23.12.2019 la cessazione del richiamato rapporto di lavoro per mancato CP_ superamento del periodo di prova, la , in data 7.1.2020, comunicava l'evento all' Pt_1 precisando di aver lavorato solo 11 giorni e chiedeva la liquidazione della prestazione sostenendo che, essendo il rapporto di lavoro durato meno di 6 mesi non ricorreva una situazione di decadenza dalla prestazione, ma al più una sospensione della NASPI per gli 11 giorni lavorati con successiva ripresa automatica al loro termine.
3) Il primo giudice ha ritenuto che, una volta cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento della prova, la doveva inoltrare una nuova domanda di NASPI e non Pt_1 limitarsi a comunicare la cessazione di detto rapporto di lavoro senza potersi sostenere l'equipollenza tra la comunicazione effettuata dalla e la nuova domanda di NASPI Pt_1 necessaria per l'ottenimento della prestazione.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 10 aprile 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 Parte_1
d. lgs 22/2015 rilevando come il primo comma della norma richiamata disciplina i rapporti con compenso annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, mentre il secondo comma riguarda i rapporti con reddito annuale inferiore a detto limite.
Mentre nei casi del secondo comma la prestazione viene mantenuta in misura ridotta, per le ipotesi del primo comma il lavoratore decade dalla prestazione , ad eccezione del caso CP_1 in cui il rapporto abbia durata inferiore a sei mesi. In sostanza, la legge disciplina tre ipotesi: la decadenza (in caso di reddito superiore al minimo tassabile e durata del contratto superiore ai sei mesi), la sospensione (in caso di durata del contratto inferiore ai sei mesi), la percezione ridotta della NA (in caso di redditi inferiori al minimo tassabile). Nel caso di specie, la ricorrente, dopo essere stata ammessa alla NA (con decorrenza
13/11/2019), veniva assunta, con patto di prova, in data 12/12/2019 ed il nuovo rapporto di lavoro, ove superato il periodo di prova, avrebbe avuto durata superiore ai sei mesi.
2 La prova non veniva superata e, dopo soli 11 giorni, in data 23/12/2019, la ricorrente si trovava di nuovo senza lavoro;
sollecitamente, in data 7/1/2020, comunicava all' tanto CP_1 la ripresa del lavoro (a seguito del contratto a tempo determinato della durata di otto mesi) quanto il nuovo licenziamento (per mancato superamento del periodo di Prova), chiedendo il ripristino della NA che l' le aveva negato individuando nella fattispecie una CP_2 ipotesi di decadenza e non di sospensione. Il nuovo rapporto di lavoro era durato soli 11 giorni e non era dato comprendere perché doveva trattarsi di una ipotesi di decadenza. La tesi dell' , evidentemente, non si fondava sulla durata “effettiva” del rapporto (11 CP_1 giorni) ma sulla durata “teorica” (nel caso, superiore a sei mesi). Tale tesi consentirebbe la sospensione per un lavoratore a tempo determinato, con un contratto di 5 mesi, ma non la sospensione di un lavoratore a tempo indeterminato, per ipotesi, licenziato al primo giorno del periodo di prova.
Del resto, è pacifico che il lavoratore in periodo di prova, licenziabile ad nutum, si trova, in termini di stabilità contrattuale, molto più vicino ad un lavoratore con contratto a termine anziché ad un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato.
Ha richiamato, su fattispecie sovrapponibile, un precedente del Tribunale di DO ( sentenza n. 22/2020) che aveva stabilito che “la ricorrente non era decaduta dalla NA, pur avendo sottoscritto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (condizionato però, al superamento di un patto di prova) in ragione del fatto che durante il periodo di prova il rapporto non è ancora garantito dalla stabilità, essendo il recesso datoriale ad nutum;
di conseguenza, prima del positivo superamento della prova, si può ritenere che ancora non vi sia stata una assunzione a tempo indeterminato che comporta decadenza della NA in godimento, essendo invece la situazione assimilabile a quella della assunzione con contratto a tempo determinato, la quale soltanto determina la sospensione della NA, in base alla disciplina dell'art. 9, comma 1 d. lgs. 22/2015. Soltanto quando vi sia stato il positivo superamento della prova vi può essere decadenza della NA;
prima del superamento del periodo di prova la NA deve essere solo sospesa, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto a continuare a goderne in caso di licenziamento intervenuto prima della stabilizzazione del rapporto di lavoro”. Ha precisato, inoltre, che a seguito del licenziamento intervenuto nel nuovo rapporto (del 23/12/2019), già il 7/1/2020, ovvero 15 giorni dopo, aveva comunicato all' sia la CP_1 ripresa lavorativa che il successivo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova: tale comunicazione poteva certamente essere considerata quale nuova domanda di
NA (anche laddove fosse ravvisabile un caso di decadenza e non di sospensione). Peraltro, quando, in data 7/1/2020, la lavoratrice inviò la comunicazione all' , era CP_1 ancora nei termini per presentare una nuova domanda NA (il licenziamento era del 23/12/2019) sicchè se l'Istituto avesse avuto un comportamento improntato a buona fede e/o fosse stato più tempestivo nelle proprie comunicazioni, avrebbe potuto subito informare la della necessità di presentare una nuova domanda, senza attendere invece il marzo Pt_1 successivo per comunicare la decadenza dalla prestazione.
6. L'Istituto appellato ha insistito per il rigetto della impugnazione in ragione della motivazione resa nella sentenza impugnata richiamando l'art 9 del d. lgs 22/2015 e ribadendo come la , non avendo comunicato il reddito derivante dal nuovo contratto Pt_1 di lavoro subordinato entro i termini di legge, era stata giustamente considerata decaduta;
né, peraltro, aveva presentato, in ragione del mancato superamento del periodo di prova, una nuova domanda di NA avendo solo provveduto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro;
ha richiamato la circolare 94 del 2015. CP_1
7. L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito riportate.
3 8. Dal testo dell'art 9, comma 1, d. lgs 22/2015 emerge chiaramente che l'assunzione a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi ed il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale determina la decadenza dalla NA mentre nel caso il rapporto non sia superiore a sei mesi la prestazione resta sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Il successivo comma 2 stabilisce che nel caso di rapporto di lavoro subordinato in costanza di NA con un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione il lavoratore conserva il diritto alla NA, ridotta nei termini di cui al successivo art 10, a condizione che comunichi all' entro 30 gg dall'inizio della attività il reddito annuo CP_1 previsto. Dal tenore della disposizione risulta che per la conservazione dell'indennità di disoccupazione fa fede la durata del contratto e non la durata reale del lavoro restando impregiudicato che in caso di mancato superamento del periodo di prova potrà attivarsi nuovamente la NA con una nuova domanda atteso che il mancato superamento del periodo di prova deve equipararsi ad un licenziamento. La norma, peraltro, attribuisce rilevanza anche al profilo reddituale che, se superiore al reddito minimo escluso da imposizione in un rapporto superiore ai sei mesi contribuisce a determinare la decadenza della prestazione mentre se resta inferiore a tale minimo il lavoratore, pur con contratto superiore ai sei mesi, conserva il diritto alla prestazione ridotta secondo i criteri individuati dal successivo art. 10. Nel caso di specie la ha omesso di indicare il reddito che dal nuovo rapporto di Pt_1 lavoro ne derivava. Sul punto, dalle condizioni contrattuali e dall'inquadramento ivi previsto, (V° livello CCNL terziario per 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi) l'importo netto mensile per la tipologia della prestazione oggetto di contratto (pari ad € 1.250,00 circa), risultava ben superiore all'importo annuale del reddito minimo escluso da imposizioni, pari a circa € 7.000,00. Per le anzidette considerazioni alcuna sospensione della prestazioni poteva invocarsi da parte della . Pt_1
9. Diversa valutazione rispetto alla sentenza impugnata va fatta, invece, riguardo alla istanza presentata dalla all' in data 7.1.2020 con la quale l'odierna appellante Pt_1 CP_1 ha comunicato all'Ente che la attività lavorativa instaurata a dicembre 2019 era cessata per mancato superamento del periodo di prova chiedendo la liquidazione della NASPI.
In tale documento la non si è limitata a dichiarare di aver intrapreso una nuova Pt_1 attività lavorativa subordinata a tempo determinato, superiore ai sei mesi, (unico onere imposto a carico del lavoratore), ma ha precisato ed evidenziato che tale rapporto era rimasto circoscritto al solo periodo 12/12/2019 -23/12/2019 e che il contratto di prova finalizzato all'attività lavorativa non era stato superato, per cui i giorni effettivamente lavorati erano nel numero di 11.
Fatte tali precisazioni la ha altresì compilato la casella presente sul modulo di Pt_1 richiesta di liquidazione della NASPI ed ha indicato l'IBAN intestato alla lavoratrice sul quale accreditare la prestazione, con ciò manifestando in maniera inequivocabile la volontà di richiedere l'indennità di disoccupazione a seguito della cessazione del nuovo rapporto in ragione del mancato superamento del periodo di prova.
Tale istanza non rappresenta una mera comunicazione di avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro e ben può intendersi ed equipararsi ad una nuova domanda di prestazione sussistendo, comunque, tutti i presupposti che avrebbero consentito di riconoscere la NASPI, requisiti che, peraltro, non sono stati minimamente contestati dall' che non CP_2 può legittimamente rifiutare la prestazione per avere il richiedente usato un modulo sbagliato.
4 10. Pertanto configurandosi la istanza del 7.1.2020 come nuova domanda di NASPI la prestazione dovrà essere riconosciuta a decorrere da tale domanda secondo i criteri previsti per una nuova domanda amministrativa.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e controvertibilità delle vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di
[...]
all'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo successivo al 23.12.2019 Parte_1 ritenuta la comunicazione del 7.1.2020 quale nuova domanda di prestazione da liquidare secondo i criteri previsti per una nuova domanda amministrativa;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento della prestazione indicata al precedente punto CP_1
1) maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Paolo Talamo
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