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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 14.01.2025, ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6788/2021 r.g.a.c. e vertente
tra
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Pagano Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso tale difensore, con studio in Anzio (RM), Viale dei Gladioli n. 55, come da procura alle liti in atti;
Parte opponente e
C.F. – P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca CP_ Marinetti ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, con studio in Corso Dante n.16, come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna, di cui la presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi, deve considerarsi parte integrante.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1816/2021, emesso da questo Tribunale in data 04.08.2021 in favore della
(nel prosieguo anche solo “ ” o la “ , per Controparte_1 Controparte_1 CP_2 brevità), con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.249,68, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione. A fondamento dell'opposizione, ha dedotto, in sintesi:
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché emesso su ricorso fondato su una fideiussione stipulata dall'opponente con l'opposta da ritenersi viziata da nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 L. 287/1990, che sancisce il divieto di intese o pratiche che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato o in una sua parte rilevante;
tale fideiussione contiene, infatti, clausole che riproducono pedissequamente quelle del modello predisposto e diffuso dall'ABI, che è stato fatto oggetto del provvedimento reso dalla CA d'AL n. 55 del 02.05.2005 ed ivi censurato poiché giudicato in
1 contrasto con l'art. 2 cit., con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 di tale schema negoziale, e l'avvenuto inserimento di tali clausole del modello ABI all'interno di un contratto di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie deve considerarsi piena attuazione di tale intesa restrittiva, intesa che il provvedimento emesso dalla CA d'AL è idoneo, del resto, a dimostrare con elevata attitudine probatoria, così come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità;
- che anche ove si ritenesse, inoltre, che l'avvenuta riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI determini una nullità soltanto parziale del contratto di fideiussione stipulato inter partes, comunque tale vizio ridonderebbe anche sul restante contenuto del negozio, ai sensi dell'art. 1419 c.c., dal momento che tali clausole hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, talché è da ritenere che la stessa non avrebbe concluso il contratto in assenza delle suddette clausole, e d'altro canto, deve escludersi che queste ultime possano essere sostituite d'ufficio e che il negozio resti valido per il resto, atteso che la gravità della violazione giustifica che venga sanzionato l'intero agire dei responsabili;
- che, comunque, in virtù della nullità delle clausole riproduttive dei citati artt. 2, 6 e 8 ed in particolare di quella di cui all'art. 6 del modello ABI, ne deriva la liberazione dell'opponente dalla garanzia per la violazione commessa dalla CA del disposto dell'art. 1957 c.c., il quale sancisce che il fideiussore resta obbligato anche successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale soltanto qualora il creditore abbia proposto le proprie istanze in sede giudiziale contro il debitore, e le abbia poi diligentemente anche coltivate, nel termine di sei mesi, ovvero nel minor termine di due mesi qualora il fideiussore abbia limitato la garanzia al medesimo termine dell'obbligazione principale;
di contro, nel presente caso, l'opposta ha allegato nel suo ricorso di avere revocato con raccomandata a/r del 23.09.2019 l'apertura di credito in conto corrente di cui beneficiava la debitrice principale e, tuttavia, la stessa non ha rivolto alcuna Parte_2 istanza nei confronti di tale società al fine di ottenere da quest'ultima l'adempimento dell'obbligazione, né nel termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cit., né successivamente, provvedendo invece ad agire direttamente con il ricorso monitorio nei confronti dell'odierna opponente;
- che, in via di ulteriore subordine, il decreto ingiuntivo risulta in ogni caso illegittimo, poiché emesso per un credito insussistente, non dimostrato dall'opposta mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici del rapporto, bensì prospettato esclusivamente sulla base di un mero estratto di saldaconto, peraltro inidoneo ad integrare l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, giacché privo, diversamente da quest'ultimo, dell'indicazione delle voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo che ha portato alla formazione del debito, con esatta specificazione delle operazioni compiute.
Queste le conclusioni rassegnate, pertanto, dall'opponente, nel merito, nel suo atto introduttivo: “- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 1418 c.c., ovvero ex art. 1419, co. 1 c.c., della fideiussione rilasciata in data 16.02.2018 dalla Sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1816/2021 quivi opposto;
- nel merito, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere affetto da nullità assoluta il contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig.ra Nardi, accertare l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., dichiarare liberata l'opponente per l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla di agire nei confronti del fideiussore e, per l'effetto revocare Controparte_1
e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1816/2021;
- sempre nel merito, in via gradatamente subordinata, accertare la riconducibilità del documento n. 7) allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ad un saldoconto, dichiarare non provata la pretesa creditoria vantata dalla e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di Controparte_1
2 qualsivoglia effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1816/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita in giudizio la , contestando l'avversa opposizione e Controparte_1 deducendo, in estrema sintesi:
- che il credito di cui al decreto ingiuntivo origina dai rapporti bancari intrattenuti dalla CP_2 con la e, segnatamente, dal rapporto di conto corrente n. 22334, Parte_3 instaurato con contratto concluso il 12.02.2018, sul quale è stata accordata, poi, un'apertura di credito sottoscritta il 16.02.2018, utilizzabile mediante cessione di crediti documentati da fatture sino all'importo di € 40.000,00, ed in relazione a tale rapporto l'odierna opponente ha prestato garanzia specifica in favore dell'opposta, in data 16.02.2018, sino alla concorrenza della somma di € 52.000,00; peraltro, con raccomandata a.r. del 23.09.19, la ha revocato le linee Controparte_1 di credito e invitato debitrice e garante a provvedere alla copertura dell'esposizione debitoria e, nonostante le intimazioni scritte e verbali rivolte alle stesse, le obbligate hanno disatteso ogni invito, costringendo la ad attivarsi per il recupero giudiziale del credito;
CP_2
- che l'avversa eccezione in merito alla nullità assoluta della garanzia prestata, in ragione dell'asserita violazione dell'art. 2 L. 287/90, deve ritenersi infondata, dal momento che il provvedimento della CA d'AL n. 55/2005 non è applicabile al presente caso, nel quale Pt_1 ha sottoscritto una garanzia autonoma, priva del vincolo di accessorietà proprio della
[...] fideiussione, “…essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”, e tale natura si evince, in particolare, dalla “struttura stessa degli impegni contrattuali” e dal contenuto dell'art. 7 del contratto, “nel quale le parti hanno espressamente previsto il pagamento immediato e senza eccezioni da parte del garante”;
- che, inoltre, il provvedimento della CA d'AL riguarda unicamente le fideiussioni cd. omnibus, non anche quelle prestate a tutela di un credito esattamente individuato, pena una
“illegittima estensione analogica non prevista ex lege nel provvedimento de quo”, e nella specie si è in presenza di una garanzia specifica, sicché non è sufficiente dare atto della presenza di clausole astrattamente coincidenti con quelle dello schema ABI, esseno piuttosto onere dell'interessata provare che vi sia stata un'uniforme applicazione di modelli contrattuali relativi a garanzie personali specifiche e che la stessa sia frutto di un'intesa illecita “a monte”;
- che, comunque, dalla declaratoria di nullità di un'intesa ex art. 2 L. 287/90 non deriva la nullità di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti, né la nullità delle singole clausole sanzionate, e l'unico rimedio prospettabile è, semmai, quello di natura risarcitoria, il quale, peraltro, presuppone che venga anche allegato e dimostrato che vi sia stato un danno per il fideiussore, oltre alla necessità che venga riscontrata l'esistenza di un concreto vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il contratto stipulato tra le parti o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra gli stessi;
- che, ancora, nella fattispecie, le deduzioni avversarie sono astratte e generiche e l'opponente non ha fornito prova dell'effettiva sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, non avendo dimostrato la presenza di un suo elemento essenziale, quale è l'applicazione uniforme e non occasionale della clausola contestata, nonché che la garanzia sia frutto di intese anticoncorrenziali per avere la adottato lo schema censurato di concerto con altri istituti, CP_2 considerato che il solo fatto che la stessa abbia proposto alla clientela un contratto contenente quelle clausole, di per sé non anticoncorrenziali, non può ritenersi elemento sufficiente a provare la sussistenza di un'intesa, tanto più tenendo conto che la garanzia di cui trattasi è stata stipulata in epoca successiva al provvedimento della CA d'AL, con il conseguente onere per il garante di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie;
inoltre, non è provato in concreto quale
3 conseguenza la violazione lamentata avrebbe prodotto sul diritto a una scelta consapevole tra plurimi prodotti sul mercato, e ciò oltre al fatto che occorrerebbe, pur sempre, l'allegazione e la dimostrazione che la clausola abbia trovato applicazione, con conseguente produzione di danni a carico dell'opponente, ovvero che le parti, conoscendo la nullità, non avrebbero concluso il contratto;
- che, in ogni caso, l'eccezione avversaria basata sull'art. 1957 c.c. è anch'essa infondata, poiché, attesa la natura autonoma della garanzia prestata dall'opponente, ne deriva comunque una generale inapplicabilità del disposto dell'art. 1957 cit., prevista ex lege e connaturata alle caratteristiche proprie del contratto autonomo di garanzia, a prescindere dalla deroga contrattuale pattuita al riguardo, deroga, quest'ultima, che è poi del tutto lecita, potendo essere la decadenza sancita da tale disposizione validamente rinunciata in via preventiva dal fideiussore;
ed altresì, anche ove si ritenesse che la garanzia sia qualificabile come fideiussione, comunque il termine stabilito dall'art. 1957 cit. sarebbe stato osservato dall'opposta, dovendosi ritenere sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di adempimento, considerato che una diversa conclusione, diretta ad imporre l'esercizio di un'azione giudiziale, contrasterebbe con la previsione contenuta nel negozio del pagamento dovuto dalla garante “a prima richiesta”, ed essendo documentale il fatto che la CA ha avanzato richieste stragiudiziali di pagamento nel rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c., oltre al fatto che, in realtà, l'art. 1957 cit. neppure risulta applicabile al presente caso, tenuto conto che la durata della garanzia rilasciata dall'opponente non è stata ancorata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, talché, anche per tale ragione, l'eccezione di decadenza deve essere respinta;
- che pure l'ulteriore eccezione svolta dall'opponente in merito all'asserita assenza di prova del credito azionato è infondata e va rigettata, poiché la ha prodotto in fase Controparte_1 monitoria un estratto conto certificato ex art. 50 TUB, costituente prova scritta idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in questa sede si producono gli estratti integrali del conto corrente, e con tale ultima produzione, d'altro canto, viene definitivamente meno ogni avversa doglianza sul punto;
inoltre, l'opponente non ha contestato con il suo atto di citazione la sussistenza e l'entità del credito dell'opposta, essendosi limitata ad asserzioni apodittiche e pretestuose, sicché tale credito deve ritenersi, in realtà, riconosciuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, ha richiesto quindi la CA, nel merito: “…in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree;
…in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare parte opponente sig.ra il Parte_4 pagamento in favore della dell'importo di Euro 42.249,68, o altra veriore Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 12,30% sull'importo capitale di Euro 42.249,68 dal 14/12/2019 al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese tutte di giudizio ed onorari di patrocinio”.
Denegata alla prima udienza la concessione della provvisoria esecutività richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sono stati poi assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel primo degli stessi l'opponente ha depositato una memoria nella quale ha sostanzialmente ribadito i propri motivi d'opposizione e rassegnato, nel merito, conclusioni analoghe a quelle del suo atto introduttivo. Alcuna memoria è stata inoltre depositata ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dall'opposta, rimanendo ferme, anche per la stessa, le medesime conclusioni della comparsa di costituzione.
Il giudizio è stato successivamente istruito in via documentale ed all'esito è stato rinviato, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine assegnato alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza per memorie difensive conclusive.
4 All'udienza odierna, fissata per l'incombente, le contendenti, entrambe comparse, hanno quindi precisato le loro conclusioni e, all'esito della discussione orale della causa, viene pronunciata la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e dei motivi. Ritiene il decidente che l'opposizione proposta da sia risultata fondata e vada Parte_1 accolta, per le ragioni che si vengono ad illustrare. Si è anticipato in premessa che la pretesa creditoria azionata dalla ha ad Controparte_1 oggetto il saldo debitore del conto corrente n. 135/2234/1 da essa intrattenuto con la
[...]
, conto corrente sul quale la ha accordato alla correntista in Parte_2 CP_2 data 16.02.2018 un'apertura di credito utilizzabile mediante cessione di crediti documentati da fatture, sino a revoca, per l'importo di € 40.000,00 (cfr. doc. 3, 4 fasc. monitorio, prodotto sub doc. C fasc. opposta). In occasione della stipula del contratto di apertura di credito è stata concessa all'opposta una garanzia, testualmente indicata nel relativo modulo negoziale quale “Fidejussione”, da parte dell'odierna opponente, costituitasi - come si legge in tale modulo, in atti - “…fidejussore di
e dei suoi successori ed aventi causa, sino Controparte_3 alla concorrenza dell'importo di euro 52.000,00 … per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
[...]
…dipendenti dalle seguenti operazioni bancarie concesse al predetto/i nominativo/i: Controparte_1
Forma Tecnica 8/20 Anticipo Fatture AL … Rapporto 22334…” (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). Secondo quanto allegato dalla nel suo ricorso per ingiunzione, tale linea di credito è CP_2 stata da essa revocata, peraltro, in data 23.09.2019, e per il saldo passivo del conto, rimasto insoluto, la predetta ha conseguentemente agito in via monitoria verso la garante ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto (si v. ricorso in atti). Ora, a fronte di tale pretesa creditoria, si è detto che l'opponente ha lamentato, anzitutto, che la fideiussione da lei prestata dovrebbe ritenersi affetta da nullità integrale, contenendo il relativo negozio clausole perfettamente riproduttive di quelle riportate nel modello di fideiussione per operazioni bancarie predisposto e diffuso dall'ABI nel corso del 2003 ed oggetto del provvedimento già reso dalla CA d'AL n. 55 del 02.05.2005. Oltre a prospettare la nullità totale di tale negozio di garanzia, se del caso quale conseguenza della nullità parziale delle sue singole clausole, recanti il medesimo contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'opponente ha sostenuto, inoltre, che comunque dalla nullità di tali singole clausole e, in particolare, di quella riproduttiva dell'art. 6 di tale schema, deriverebbe l'applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguente sua liberazione dalla garanzia per non essersi la CA attivata per ottenere il soddisfacimento del suo credito nei confronti della debitrice principale nel termine decadenziale semestrale previsto da tale disposizione. Tali essendo le doglianze avanzate da con riferimento al negozio di garanzia Parte_1 da lei sottoscritto e posto dalla a fondamento della domanda d'ingiunzione, è Controparte_1 quindi evidente che la questione dell'invalidità di tale negozio è stata introdotta, nel presente caso, dall'opponente onde ottenerne una disamina non solo nei termini di una nullità totale dello stesso, ma anche, in via subordinata, quale nullità limitata alle sue singole clausole, nullità parziale al quale la predetta ha manifestato, in particolare, di avere concreto interesse in relazione alla pretesa espunzione della pattuizione di cui all'art. 6 del negozio, contenente la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., e la conseguente decadenza della dal diritto di escutere la garanzia per CP_2
l'inutile decorso del termine semestrale previsto da tale disposizione. Ciò posto, ritiene il giudicante che la prima di tali eccezioni, relativa alla nullità integrale della garanzia prestata dall'opponente, non possa peraltro trovare accoglimento. Si rivelano fondate, invece, e devono essere accolte le ulteriori eccezioni svolte dalla medesima, dirette a sentire accertata la nullità della singola clausola di cui all'art. 6 del negozio e la decadenza
5 dell'opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., in virtù delle considerazioni che seguono. È ormai ben noto - alla luce degli estesi rilievi operati in materia dalla pronuncia resa dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, n. 41994/2021, di cui ora si dirà - ed è stato comunque debitamente documentato dall'odierna opponente (cfr. doc. 2 fasc. opponente), che, con il provvedimento n. 55 del 2.05.2005, la CA d'AL (a quella data ancora titolare del potere di controllo e sanzione di eventuali comportamenti anticoncorrenziali, prima del relativo trasferimento all con la L. 262/2005) ha rilevato il carattere anticoncorrenziale della CP_4 diffusione effettuata dall'ABI (Associazione CAria ALna) di un modello di “fideiussione per operazioni bancarie” contenente talune clausole idonee ad aggravare ingiustificatamente la posizione del fideiussore e ad addossare al medesimo le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sulla banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione del debitore principale e degli atti estintivi della stessa. In particolare, l'Autorità di vigilanza ha individuato tali clausole negli artt. 2, 6 e 8 del modulo negoziale uniforme predisposto dall'ABI, recanti la cd. clausola di “reviviscenza” della garanzia (di cui all'art. 2 di tale modello, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (contenuta nell'art. 6 dello schema ABI, in virtù della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la cd. clausola di “sopravvivenza” della fideiussione (ex art. 8, secondo cui “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e, tenendo conto che la predisposizione di simili condizioni generali di contratto da parte dell'associazione di categoria si presenta idonea a determinare una “standardizzazione” dei negozi di garanzia sul mercato creditizio a detrimento della posizione dei fideiussori, è stato ritenuto che il modello in parola valga ad integrare, con riferimento alle clausole appena indicate, una violazione del divieto di “intese”
o “pratiche” restrittive della concorrenza sancito dall'art. 2 L. 287/1990, secondo cui sono nulle le intese o pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (cfr. doc. 2 cit., nonché doc. 3 fasc. opponente, quest'ultimo recante copia del “modello ABI”).
L'adozione del provvedimento di CA d'AL n. 55/2005 ha determinato, pertanto, il problema di quali siano gli effetti prodotti dalla nullità di tale intesa o pratica anticoncorrenziale “a monte” sui negozi di fideiussione stipulati “a valle” dai singoli istituti di credito e la relativa clientela, per il caso in cui questi ultimi contengano le medesime condizioni negoziali di cui al
“modello ABI”, fatto oggetto delle censure della CA d'AL, e tale questione è stata di recente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, espressasi proprio sul tema delle conseguenze derivanti dalla riproduzione delle suddette clausole nell'ambito di singoli e specifici negozi conclusi “a valle” tra le banche e i loro garanti (cfr. Cass. civ. S.U. 41994/2021). Ebbene, come è stato evidenziato da tale giurisprudenza - dalle cui statuizioni questo Giudice non ha motivo di discostarsi - deve escludersi, in realtà, che la tutela della concorrenza apprestata dall'art. 2 L. 287/90 possa dirsi adeguatamente assicurata ove gli effetti prodotti dall'intesa o pratica restrittiva siano circoscritti al riconoscimento, in capo ai singoli garanti, del solo rimedio del risarcimento del danno che, in concreto, questi ultimi abbiano eventualmente patito per effetto dell'esclusione o limitazione delle loro possibilità di scelta sul mercato creditizio
6 di prodotti alternativi. Infatti, “l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto… Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”, nullità che, del resto, trova ragione nella considerazione che “…i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust -in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. Sez. U., n. 2207/2005)- partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi”, ai sensi dell'art. 2 cit. L. 287/1990 (si v. Cass. 41994/21 cit.). Ha però soggiunto, al contempo, il giudice della nomofilachia che “Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata -appunto- a tali clausole”, e ciò perché “E' di tutta evidenza… che -stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza- i contratti a valle sono integralmente nulli… esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle”, laddove, invece, “…Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire -nel contenuto del negozio- le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che -in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate- possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando -in tal guisa- il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la CA d'AL ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI» e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione -in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario- sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la CA d'AL nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI” (cfr. ancora Cass. 41994/21 cit., nonché provvedimento CA d'AL n. 55/2005 cit., in atti).
Tenuto conto di tali rilievi, la giurisprudenza che si va richiamando ha concluso, dunque, che il singolo negozio di garanzia deve ritenersi viziato da nullità, ai sensi dell'art. 2 cit. L. 287/90, soltanto “in parte qua”, e cioè limitatamente alle clausole che riproducano quelle contenute nell'intesa “a monte” e che sono state censurate dall'Autorità di vigilanza, le sole ad avere una
“valenza restrittiva della concorrenza”, mentre “Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece -come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della CP_2
d'AL n. 55 del 2005- pienamente valide”, ed a fronte di una tale nullità soltanto parziale ne deriva, in virtù del principio generale di conservazione dei negozi giuridici sancito dall'art. 1419 c.c., che la parte che intenda far valere un'estensione della nullità all'intero negozio debba allegare e dimostrare, specificamente, che vi sia stata un'interdipendenza anche della restante parte del negozio con la clausola o le clausole invalide, estensione che - oltre a costituire un'evenienza di assai difficile realizzazione nella pratica, in ragione dell'interesse che, ragionevolmente, entrambe le parti, banca e garante, avrebbero avuto a stipulare egualmente il negozio anche in difetto di tali clausole - si atteggia, comunque, quale ipotesi eccezionale, rispetto alla regola generale sancita,
7 appunto, dall'art. 1419 c.c. (cfr. ancora, Cass. S.U. 41994/21 cit., e successivamente, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. 670/2024, Cass. civ. 8018/2024).
Considerati i principi sin qui richiamati, per come affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, risulta pertanto chiaro che la questione della validità delle fideiussioni rilasciate su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali del “modello ABI” debba essere ormai risolta nel senso della nullità delle sole pattuizioni che risultino attuative degli artt. 2, 6 e 8 dell'intesa anticoncorrenziale fatta oggetto del provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL, mentre devono senz'altro disattendersi sia il diverso orientamento (inizialmente invocato nell'odierna fattispecie dalla ed affermatosi, evidentemente, prima della Controparte_1 pronuncia suindicata) nel senso del riconoscimento del solo rimedio del risarcimento del danno che, in concreto, sia stato eventualmente subìto dal singolo garante per il pregiudizio arrecato alla sua libertà negoziale, sia, all'opposto, l'assunto (prospettato dall'opponente anche nella sua memoria conclusiva del 30.12.24) secondo cui l'avvenuta riproduzione del contenuto delle clausole suindicate varrebbe, da sé solo, a determinare una nullità integrale del negozio di fideiussione.
Ciò detto, dunque, in via generale e venendo ora allo specifico caso che occupa, osserva il decidente che risulta per tabulas che il negozio di garanzia sottoscritto da abbia Parte_1 riprodotto il contenuto del suindicato schema negoziale predisposto dall'ABI, avendo l'opponente depositato, sin dal suo atto di citazione, copia di tale schema ed emergendo, appunto, da un confronto tra lo stesso e il negozio da lei stipulato con la , che siano state ivi Controparte_1 riportate, testualmente, sia le medesime clausole di cui agli artt. 2 e 8 dell'anzidetto schema, sia e per quel che qui più interessa la clausola di cui all'art. 6, avendo previsto, segnatamente, anche il negozio di cui si discute che “I diritti derivanti alla dalla fidejussione Controparte_1 restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, in dipendenza delle operazioni garantite senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. ancora doc. 3 cit. fasc. opponente e doc. 5 cit. fasc. monitorio).
Non solo, ma come è agevole constatare sempre dal confronto tra i due documenti in atti, le condizioni generali di contratto dello schema ABI sono state, nella specie, pressoché integralmente recepite nel negozio di garanzia sottoscritto da avendo questo Parte_1 riportato anche tutte le ulteriori condizioni generali di tale modello, persino con l'impiego della medesima formulazione letterale e con l'utilizzo della stessa numerazione, se si fa eccezione per alcune minime differenze, peraltro integranti modificazioni in pejus rispetto al modello ABI (così, in particolare, per gli artt. 5, 7, 11 e 13 del negozio sottoscritto dall'opponente, mentre gli artt. 12 e 14 di tale negozio divergono dallo schema in parola solo con riferimento alla rispettiva numerazione, risultando di analogo tenore rispetto agli artt. 11 e 12 dello schema ABI;
cfr. ancora doc. cit.).
Inoltre, è incontroverso, e comunque documentalmente dimostrato, che il negozio per cui è causa sia stato concluso con l'impiego di un modulo predisposto unilateralmente dall'opposta, di tanto avendosi evidenza non soltanto alla luce della struttura del modulo stesso (che reca, in calce a ogni pagina, la chiara indicazione che trattasi di modello elaborato dalla per Controparte_1 una generalità di rapporti), ma anche considerando il riferimento in esso significativamente effettuato all'art. 1341 co. 2 c.c. e l'approvazione specifica rilasciata appunto dalla garante, in virtù di tale norma, con riferimento a talune clausole considerate più onerose (cfr. ancora doc. 5 cit.).
Avuto riguardo a tali complessive risultanze e tenuto conto dei principi già sopra riportati, ritiene dunque il giudicante che risulti, in effetti, fondata la doglianza dell'opponente secondo cui si è in presenza di un negozio che ha costituito attuazione, con riferimento alle clausole riproduttive dei già citati artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, dell'intesa o pratica anticoncorrenziale realizzata con la predisposizione di tale modello, e ciò in quanto è evidente che la piena e perfetta coincidenza della
8 garanzia con tale schema negoziale predisposto dall'associazione di categoria degli istituti bancari, senza alcuna apprezzabile personalizzazione, valga ragionevolmente a dimostrare la volontà dell'opposta, quale soggetto predisponente il modulo in parola, di uniformare la disciplina pattizia delle garanzie fatte sottoscrivere alla propria clientela al contenuto di quello schema, dando così attuazione all'intesa o pratica contraria al divieto dell'art. 2 L. 287/1990, di cui è stata già accertata, si è detto, l'integrazione con il provvedimento su richiamato, adottato dalla CA d'AL n. 55/2005.
Non valgono, del resto, a far pervenire a una diversa conclusione, ad avviso del decidente, le deduzioni variamente operate dall'opposta, volte a sostenere che i principi suindicati non potrebbero assumere rilevanza nel presente caso in ragione della natura della garanzia prestata da non riconducibile alla fideiussione “omnibus” di cui al suddetto schema ABI, o in Parte_1 virtù del periodo in cui tale garanzia è stata sottoscritta, successivo al provvedimento reso dalla CA d'AL, quali circostanze che - a dire della - dovrebbero far concludere, CP_2 sostanzialmente, per l'insussistenza di una relazione del negozio con il modello ABI e che avrebbero, pertanto, imposto alla garante di dimostrare, per altra via, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale di cui il singolo negozio avrebbe costituito attuazione, irrilevante essendo invece nella specie - sempre a dire della - il suindicato provvedimento adottato dalla Controparte_1
CA d'AL nel corso del 2005.
Ed invero, iniziando da tale ultima prospettazione, non ignora il giudicante che un diverso orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che il provvedimento n. 55/2005 non varrebbe a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche con riferimento a negozi di garanzia stipulati successivamente all'intervallo temporale che è stato specificamente fatto oggetto dell'istruttoria svolta dalla CA d'AL, con il conseguente onere del garante di offrire altre e diverse prove relativamente all'assunto dell'esistenza di un'intesa o pratica anticoncorrenziale di cui il suo singolo negozio abbia costituito esplicazione. In contrario senso, non può però non osservarsi che la pronuncia sopra richiamata, resa dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, appare, in verità, aver affermato il diverso principio secondo cui la pedissequa riproduzione delle suddette condizioni generali contenute nello schema predisposto dall'ABI all'interno dei singoli negozi di fideiussione impiegati dagli istituti bancari è tale, di per sé, da far concludere per la nullità delle clausole ad esse corrispondenti, e ciò sul rilievo che, nel caso in cui il negozio “a valle” risulti riproduttivo dell'intesa “a monte” - per come già accertata, a ben vedere, dalla CA d'AL in relazione all'avvenuta elaborazione da parte dell'associazione di categoria di quel modello negoziale - è riscontrabile tra gli stessi un indubbio “collegamento funzionale”, venendo il singolo negozio a costituire uno strumento che dà, evidentemente, concreto seguito a tale intesa e che le consente di produrre i suoi effetti restrittivi della concorrenza. Infatti, come si legge nella pronuncia già menzionata, “…anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale»…, attesa la… possibilità che l'«intesa» a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale…” e “…La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca
9 ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta… E', invece, il predetto «nesso funzionale» tra l'«intesa» a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto…” (si v. ancora Cass. S.U. 41994/21 cit., pronunciatasi, d'altro canto, su fattispecie nella quale uno dei due negozi di garanzia che venivano in rilievo risultava successivo all'intervallo temporale fatto oggetto dell'istruttoria condotta dalla CA d'AL).
Considerati tali rilievi, risulta dunque evidente che quel che assume rilevanza, a fronte dell'avvenuta predisposizione del modello ABI, per sua natura destinato, del resto, a un'applicazione standardizzata e seriale da parte degli istituti bancari, è che sia stato, appunto, riprodotto il contenuto di tale schema negoziale, dichiarato nullo dalla CA d'AL con riferimento alle clausole di cui si è detto, dal momento che tale pedissequa riproduzione viene a connotare la condotta di tali istituti come contrastante con il divieto di cui all'art. 2 L. 287/90, mentre è di per sé inconferente la circostanza che il singolo negozio di fideiussione “a valle” riproduttivo di tale schema sia stato stipulato prima o dopo l'adozione del provvedimento reso dall'Autorità di vigilanza (cfr. al riguardo, anche Cass. civ. 13846/2019, la quale ha osservato che “…quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita…”, concludendo, con riferimento alla fattispecie al suo esame, che “…Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla CA d'AL nel CP_5 provvedimento del 2 maggio 2005, ma la CA… avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa…”; si v. inoltre, già Cass. civ. 29810/2017, che ha evidenziato, significativamente, nel riferirsi al divieto e alla nullità delle “intese” di cui all'art. 2 L. 287/90, come lo stesso “…non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale
- in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”, e soggiunto quindi che “…se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia…”, e più di recente Cass. civ. 7834/2024, la quale, nell'affermare che l'invalidità dei contratti o negozi “a valle” che costituiscono applicazione dell'intesa illecita “a monte” coinvolge anche gli atti che siano stati stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa operato dalla CA d'AL, ha rimarcato anch'essa che quel che rileva è che “…quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo…”, e ciò “…considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”).
E d'altro canto, sebbene non sia revocabile in dubbio che l'onere di dimostrare l'esistenza di una violazione dell'art. 2 L. 287/90 gravi sul garante, interessato a far valere su tale scorta la nullità delle clausole del negozio da lui stipulato, non può, comunque, non ritenersi che tale prova sia risultata soddisfatta nell'odierna fattispecie, tenuto conto dell'avvenuta produzione ad opera dell'opponente dell'anzidetto provvedimento reso dalla CA d'AL, nel quale è stato
10 evidenziato - con indubbia attitudine probatoria anche ai presenti fini - il largo utilizzo delle clausole già sopra richiamate nell'ambito dei negozi predisposti ed offerti alla sottoscrizione della clientela da parte degli istituti di credito (nei termini di una “sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI”: si v. ancora doc. 2 cit. fasc. opponente), e considerato altresì che, a fronte di tale ampia diffusione già registrata nell'ambito del settore bancario dallo schema ABI, è risultato, come detto, accertato che tale schema sia stato testualmente e pressoché integralmente riprodotto nel negozio di cui si tratta, redatto sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte e sottoposte dalla CA all'adesione della garante.
Ebbene, avuto riguardo a tali elementi, deve ritenersi ragionevolmente dimostrato, sia pure in via indiretta e presuntiva, che, così come lamentato dall'opponente, la Controparte_1 abbia inteso dare ancora continuità proprio a quel modello di cui è stata già accertata l'illeceità con riferimento alle clausole già menzionate, pienamente conformando, appunto, a quest'ultimo il regolamento negoziale da lei redatto e offerto alla sottoscrizione della clientela, mentre, a fronte di tanto, sarebbe stato semmai onere dell'opposta allegare e comprovare di non essersi, in realtà, uniformata al modello ABI, per avere sottoposto ai propri clienti, nel medesimo periodo, anche negozi di garanzia differenti e privi delle clausole di cui si discute o che, alternativamente, tali clausole, con riferimento al singolo negozio nel quale sono state inserite, siano state il risultato di una seria ed effettiva trattativa individualmente intervenuta con quel determinato garante e non già una mera riproduzione ed attuazione della suddetta intesa - così come lamentato dall'opponente - con la correlata conseguente elusione della possibilità di scelta del cliente nella determinazione del contenuto negoziale.
Il che, d'altra parte, oltre ad imporsi alla luce della prova presuntiva che è stata offerta, nei termini anzidetti, ad opera dell'opponente, appare, per la verità, anche perfettamente coerente con il principio di cd. vicinanza della prova, dal momento che è soltanto la che ha la CP_2 disponibilità dei moduli negoziali da essa sottoposti all'approvazione della clientela nel medesimo arco temporale di quello dedotto in giudizio, potendo quindi agevolmente dimostrare un eventuale impiego da parte sua delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 cit. in maniera non
“standardizzata”, laddove, invece, la garante non ha di certo a sua disposizione i modelli impiegati dalla prima, diversi da quello sottoscritto, e tantomeno potrebbe utilmente avvalersi di mezzi di prova a tale fine, considerato che il solo strumento astrattamente esperibile, costituito dall'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., si presenterebbe in linea generale generico ed esplorativo (presupponendo tale mezzo l'individuazione di uno o più documenti specifici), oltre a rivelarsi, comunque, privo di un alcun rimedio efficace per l'ipotesi di un'inottemperanza ad opera della controparte (o di terzi) all'ordine di esibizione (cfr. nella giurisprudenza di merito, per una conclusione analoga a quella indicata, tra le più recenti, anche Trib. Cuneo 679/2024, Trib. Roma 13736/2023, Trib. Milano 7411/2023, App. Torino 1056/2022, App. Milano 728/2022).
Ciò detto, pertanto, in merito all'irrilevanza, nel caso che occupa, del tempo in cui è stato stipulato il negozio di garanzia, a fronte della documentata avvenuta diffusione dello schema predisposto dall'ABI, risultante dal provvedimento della CA d'AL, e dell'esatta testuale riproduzione che proprio di tale schema risulta essere stata effettuata, da parte della CP_1
, con il modulo da lei predisposto ed impiegato per la prestazione della garanzia di cui si
[...] tratta, osserva poi il decidente che neppure è condivisibile l'assunto dell'opposta secondo cui tale garanzia non sarebbe, comunque, riconducibile all'intesa o pratica anticoncorrenziale di cui al provvedimento n. 55/2005, non atteggiandosi la stessa quale “fideiussione omnibus”.
Infatti, è vero che lo schema ABI ha riguardato un modello di fideiussione munito di clausola “omnibus”, relativa all'individuazione dell'oggetto della garanzia prestata dal fideiussore a tutte le obbligazioni già sorte o ancora da assumere da parte del debitore principale in dipendenza
11 di operazioni di qualsivoglia natura concluse con la banca, ma tale circostanza non consente, di per sé sola, di far escludere che il negozio di cui si discute si presenti, comunque, quale attuazione dell'intesa o pratica anticoncorrenziale integrata dalla predisposizione di tale modello, sull'assunto che a quest'ultimo sarebbero estranee le fideiussioni “specifiche”.
Ed invero, per un verso, vi è da rilevare che il negozio sottoscritto da ha Parte_1 previsto una garanzia comunque estesa a ogni obbligazione che fosse sorta anche in futuro, a carico della società correntista, in relazione alla linea di credito concessa a quest'ultima dalla CP_2 mediante cessione di crediti documentati da fatture, sicché è da escludere che possa discorrersi, nel presente caso, di una fideiussione “specifica”, intesa quale garanzia prestata in relazione a un singolo e specifico debito già esistente tra banca e debitrice principale. E non a caso, il modulo negoziale ha previsto un limite massimo garantito da parte dell'opponente, onde evitarne, evidentemente, l'assunzione di un'obbligazione indeterminata, stante l'estensione del suo impegno per debiti non ancora esistenti al momento della sottoscrizione del negozio (cfr. ancora doc. 5 fasc. monitorio).
Per altro verso e in via assorbente, è stato inoltre condivisibilmente evidenziato, di recente, anche da parte della giurisprudenza di legittimità che i principi sanciti dalla pronuncia già menzionata, resa dalle Sezioni Unite, lungi dal riferirsi alle sole fideiussioni “omnibus”, risultano applicabili a tutte le fideiussioni bancarie che si atteggino quali contratti o negozi “a valle” dell'intesa già dichiarata parzialmente nulla dalla CA d'AL, senza che possa assumere rilevanza decisiva la mera circostanza che nell'atto non sia stata riportata anche una clausola “omnibus” (cfr. Cass. civ. 27243/2024 ed ancora Cass. S.U. 41994/2021, ove è stato evidenziato, come già ricordato, che la violazione dell'art. 2 L. 287/90 “…è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale…” e “…La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte… ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale…”).
Il che, d'altro canto, ben si giustifica, ad avviso del giudicante, sul rilievo che a fronte di un negozio che riproduca esattamente le clausole censurate dello schema ABI - come nel presente caso - si è pur sempre in presenza di un'attuazione della distorsione della concorrenza che è stata oggetto di quell'intesa o pratica censurata con il provvedimento n. 55/2005, mentre è di per sé irrilevante il solo fatto che in tale negozio non sia stata prevista anche una clausola “omnibus”, stante che l'oggetto della fideiussione (se estesa a tutte le obbligazioni comunque contratte tra banca e debitore principale o limitata a una sola determinata obbligazione) non risulta aver assunto rilevanza ai fini dell'accertamento del carattere anticoncorrenziale della predisposizione del modello ABI, censurato, come detto, dall'Autorità di vigilanza non in quanto tale, ma soltanto con riferimento alla diffusione con esso realizzata delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 (si v. ancora doc. 2 cit. fasc. opponente, recante copia di tale provvedimento, da cui emerge, del resto, che la CA d'AL neppure abbia condiviso il rilievo dell'ABI in ordine alla “atipicità” della “fideiussione omnibus” e alla sua “estraneità” dal tipo codicistico della fideiussione, avendo proceduto, piuttosto, ad accertare il carattere anticoncorrenziale delle clausole uniformi già indicate proprio sul rilievo che queste contengano “…per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria” e siano tali da indurre le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che preveda, in tal senso, una disciplina deteriore in danno del garante, disciplina altrimenti applicabile evidentemente, a prescindere dall'oggetto, “omnibus” o “specifico”, della fideiussione).
Ciò detto in merito al collegamento funzionale esistente tra il negozio sottoscritto da Pt_1
e lo schema ABI, ne deriva, quindi, in conformità con i principi sanciti dalla
[...]
12 giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, la nullità della relativa clausola riportata all'art. 6, avendo questa pedissequamente recepito, si è detto, il testo della corrispondente clausola del modello ABI e trattandosi, del resto, della sola previsione in relazione alla quale l'opponente ha manifestato un concreto interesse a tale declaratoria, ex art. 100 c.p.c., sull'assunto che da quest'ultima consegua, come anticipato, l'applicabilità al rapporto dell'art. 1957 c.c.
Va invece escluso, in coerenza con i principi giurisprudenziali suindicati, che alla nullità delle clausole riproduttive del modello ABI consegua, nella specie, un'invalidità dell'intero negozio sottoscritto dalla garante, ai sensi dell'art. 1419 c.c., e ciò in quanto è ragionevole presumere - se non altro in difetto di concreti e conducenti elementi in diverso senso, in alcun modo allegati, prima ancora che dimostrati, dall'onerata - che quest'ultima avrebbe egualmente (ed anzi, a fortiori) sottoscritto il negozio anche in assenza di tali clausole, avendo avuto le stesse lo scopo e l'effetto di rendere più gravosa la sua posizione, e che, dal canto suo, neppure la CP_2 ne avrebbe plausibilmente rifiutato la stipula, quale alternativa per lei comunque più vantaggiosa rispetto a quella dell'assenza della garanzia.
Ebbene, ciò posto e considerato che non può ravvisarsi nel presente caso la nullità dell'intero negozio di garanzia stipulato dall'opponente, deve ora procedersi alla disamina dell'ulteriore e connessa eccezione svolta da quest'ultima, relativa all'avvenuta estinzione della fideiussione per effetto della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, ritiene il decidente che sia da escludere, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla nei suoi scritti difensivi, che il negozio sottoscritto da Controparte_1 possa essere qualificato come una garanzia cd. autonoma, come tale senz'altro Parte_1 sottratta, per sua natura, alla disciplina dell'art. 1957 c.c. e/o - come sembra avere opinato, anche qui, l'opposta - al già richiamato provvedimento reso dalla CA d'AL n. 55/2005.
Ed infatti, per quel che attiene anzitutto l'assunto appena richiamato, non può non osservarsi che risulta per tabulas che la clausola che è stata invocata dalla a supporto della CP_2 pretesa qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonomia, contenuta nell'art. 7 di tale negozio e recante la previsione dell'impegno della garante a provvedere al pagamento “a semplice richiesta”, costituisca anch'essa, al pari delle restanti pattuizioni, pedissequa riproduzione delle medesime clausole contenute nello schema ABI, il che senz'altro vale a far escludere che il riferimento alla stessa giustifichi il suo assunto della “inapplicabilità del Provvedimento di cui alla CA d'AL n. 55 del 02.05.2005 alla garanzia prestata dall'opponente”.
Inoltre, relativamente alla pretesa dell'opposta diretta alla qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, vi è da rilevare che tale prospettazione è in verità contraddetta da una pluralità di elementi, tutti concordi nel senso di far escludere che le parti abbiano inteso concludere - come si assume - una garanzia di natura autonoma e non già una garanzia di tipo fideiussorio, soggetta in via generale alla disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.
In particolare, depongono nel senso indicato non solo l'espresso e ripetuto riferimento, effettuato all'interno del modulo negoziale, al tipo della “fideiussione” e la testuale e costante indicazione della posizione della garante quale “fideiussore” (compiute, a ben vedere, persino nell'“oggetto” del negozio in parola ed effettuate, altresì, significativamente, dalla CA nel suo stesso ricorso monitorio, in atti), ma anche il richiamo ivi operato dalle contraenti a disposizioni dettate, appunto, in materia di fideiussione dagli artt. 1936 e ss. cit., allo scopo di prevederne una deroga, il che non avrebbe avuto, a ben vedere, alcun significato, sul piano pratico, logico e giuridico (cfr. art. 1367 c.c.), ove la garanzia fosse stata realmente intesa dalle parti come autonoma e in quanto tale sottratta, per definizione, alla generale applicazione della disciplina appena indicata (cfr. ancora doc. 5 cit. fasc. monitorio).
Ed ancora, risulta dal negozio che l'impegno assunto dall'opponente abbia avuto ad oggetto
13 il pagamento, in solido con la debitrice principale, di quanto dovuto da quest'ultima all'istituto bancario (si v. ancora doc. 5 cit., ove si legge che “…La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore…” e che “…Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”), il che, per la verità, vale a far ravvisare - diversamente da quanto sembra avere prospettato, apoditticamente, l'opposta nella sua comparsa di costituzione - proprio l'elemento che è tipico dell'obbligazione fideiussoria, ovverosia l'identità della prestazione assunta dal garante rispetto a quella a cui è tenuto il debitore principale, e che non ricorre, invece, nel contratto autonomo di garanzia, al quale è estraneo il requisito della solidarietà, considerato il contenuto di tale contratto, consistente non nell'impegno del garante ad adempiere la medesima prestazione dell'obbligato principale, ma soltanto nell'obbligo assunto dal predetto di tenere indenne il creditore dall'inadempimento di quest'ultimo (cfr. tra le altre, Cass. civ. 32402/2019). Ed altresì, e soprattutto, non può non osservarsi che il negozio oggetto di causa neppure contenga, in realtà, un'esclusione in via assoluta, a carico della garante, della facoltà di opporre le eccezioni che spetterebbero alla debitrice principale, essendo stata prevista, al contrario, unicamente l'esclusione della sua possibilità di opporre alla le eccezioni spettanti alla CP_2 correntista relative al recesso esercitato nei rapporti istaurati con l'istituto di credito (cfr. ancora doc. 5 cit. fasc. monitorio, ove all'art. 7 risulta essere stato indicato, infatti, il solo impegno del garante a pagare “immediatamente… a semplice richiesta” e non anche un'esclusione assoluta di opporre alla banca le eccezioni spettanti al debitore principale, esclusione invece contemplata al successivo art. 9 limitatamente al recesso, dove è previsto che “Nessuna eccezione può essere opposta dal Fidejussore riguardo al momento in cui la esercita la sua facoltà di Controparte_1 recedere dai rapporti col debitore”). Né l'esclusione della possibilità della garante di opporre al creditore ogni altra eccezione, diversa da quelle ora richiamate, potrebbe farsi discendere soltanto dalla circostanza che sia stata inserita nell'atto una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, e ciò in quanto la clausola in parola, per come formulata all'art. 7 del negozio, non ha previsto (lo si ripete) una tale esclusione e tantomeno tale clausola può considerarsi, di per sé, incompatibile con una garanzia di tipo fideiussorio, contemplando, appunto, alla luce del suo tenore, soltanto l'operatività a carico della garante di un meccanismo di cd. “solve et repete”, con il conseguente impegno di quest'ultima a provvedere all'immediato pagamento a favore del creditore, salva la possibilità di ripetere poi dallo stesso quanto versato, se e nella misura in cui il pagamento sia risultato in tutto o in parte non dovuto (si v. al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 16825/2016, ove è stato evidenziato che l'inserimento in una fideiussione di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente “non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita…”). In tal senso, difetta dunque nella fattispecie lo specifico elemento che connota la garanzia autonoma, tenuto conto che, come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
“Lo schema negoziale della garanzia autonoma… assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, si che l'elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista… svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale”, autonomia che, come noto, si riflette poi anche sul piano delle rivalse (essendo, per l'appunto, escluso in tal caso che il garante possa ripetere dal creditore quanto versato, sulla base di ragioni che gli è precluso di far valere verso quest'ultimo), salve unicamente le ipotesi in cui venga opposta dal garante autonomo la stessa inesistenza del rapporto garantito, ovvero la nullità del relativo contratto derivante dalla violazione di norme
14 imperative o dall'illiceità della causa, o il caso in cui venga proposta la c.d. excepito doli generalis (cfr. ancora Cass. 32402/19 cit., e già Cass. civ. S.U. 3947/2010, peraltro pronunciatasi, specificamente, sulle cd. polizze o assicurazioni fideiussorie, quale fattispecie diversa da quella che occupa, e nella quale è stato evidenziato, a ben vedere, che è l'inserimento in un negozio di garanzia di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, e dunque di una clausola che escluda per il garante anche la facoltà di sollevare eccezioni di sorta, che “dovrebbe di per sé orientare verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag”, per l'incompatibilità che ricorre tra l'esclusione in capo al garante delle eccezioni spettanti al debitore e l'accessorietà che connota la fideiussione, nondimeno facendo salva, al contempo, persino in tale evenienza, l'ipotesi in cui la garanzia risulti comunque riconducibile, alla luce del suo complessivo contenuto, al tipo codicistico di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., per la presenza di evidenti discrasie con una sua qualificazione come autonoma;
si v. inoltre, più di recente, Cass. civ. 19693/2022, ove è stato affermato che “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”). E d'altro canto, la conclusione appena esposta è ulteriormente avvalorata, nella specie, anche dalla considerazione del principio di cui all'art. 1370 c.c. (vertendosi pacificamente, come si è già evidenziato, in presenza di uno schema negoziale unilateralmente predisposto dalla CA e sottoposto da questa alla mera adesione della garante), il quale impone che, nel dubbio, le clausole inserite in condizioni generali o in moduli o formulari vengano interpretate a favore dell'aderente, e ciò tanto più che è stato inserito nell'atto anche il richiamo dell'art. 1341 c.c., il quale pure contribuisce a far ritenere che un'esclusione della possibilità per la garante di opporre in qualunque tempo al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore non possa essere prevista - come sostanzialmente si pretenderebbe nel presente caso - in maniera “implicita”, ma debba essere chiaramente contemplata a carico dell'aderente.
Né vale, infine, a far pervenire a una soluzione diversa da quella sopra riportata la circostanza che proprio con l'art. 6 del negozio sia stata introdotta una deroga all'art. 1957 c.c. o - può aggiungersi - che siano state inserite nell'atto le cd. clausole di reviviscenza e di sopravvivenza della garanzia. Infatti, se è vero che l'interpretazione complessiva del negozio si estende anche a clausole che siano viziate da nullità (non postulando la ricerca della volontà delle parti, ex artt. 1362 e ss. c.c., anche la validità di tutte le relative pattuizioni), non è revocabile in dubbio che la previsione di una deroga all'art. 1957 c.c. non implichi, di per sé stessa, una qualificazione della garanzia come autonoma, atteso che - come non ha mancato di rilevare, nella specie, anche l'opposta - è ben possibile che il fideiussore rinunci alla tutela prevista dall'art. 1957 cit., senza che a ciò consegua una diversa qualificazione della garanzia rispetto al tipo codicistico, e valendo, anzi, una simile deroga inserita nel testo del negozio ad avvalorare, come si è detto, la qualificazione della sua posizione in termini di “fideiussore”, stante che ove si trattasse, di contro, di una garanzia che già esclude di per sé l'applicabilità di tale norma, una simile deroga all'art. 1957 c.c. equivarrebbe a una pattuizione priva di utilità e di effetti, anche in spregio all'art. 1367 c.c.
Anche il patto di cd. reviviscenza di cui al citato art. 2 del negozio, secondo cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la banca abbia incassato dal debitore e che sia tenuta a restituirgli per l'invalidità o la revoca del pagamento, non implica, inoltre, l'esclusione dei connotati propri della fideiussione, dal momento che la pretesa verso il garante troverebbe ragione, in una simile eventualità, nella circostanza che il rapporto principale (al quale la garanzia resta evidentemente riferibile) non si sarebbe, in realtà, estinto con un pagamento valido e irrevocabile, ed altresì, quanto al patto di cd. sopravvivenza di cui all'art. 8 del negozio, lo stesso comporta, a
15 ben guardare, soltanto che l'eventuale declaratoria d'invalidità dell'obbligazione garantita non influisce sull'obbligo (pur sempre facente capo anche al debitore principale, oltre che al garante) di restituire la sorte capitale effettivamente prestata dalla banca.
In virtù di quanto precede, è quindi da escludere, a dispetto di quanto sostenuto in questa sede dalla , che la garanzia di cui si discute possa qualificarsi come autonoma Controparte_1
e ritenersi sottratta, in virtù di tanto, alla disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. e, nello specifico, al rispetto del termine decadenziale sancito dall'art. 1957 c.c., quale operante in conseguenza dell'accertata nullità della clausola di deroga contenuta nell'art. 6 del negozio sottoscritto da Pt_1
[...]
In secondo luogo e sempre avendo riguardo alle ragioni addotte dall'opposta a supporto della pretesa inoperatività della decadenza di cui all'art. 1957 cit., è poi da escludere, ad avviso del decidente, che tale inoperatività possa farsi derivare dalla circostanza che la durata della garanzia prestata dall'opponente non sia stata correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, quale ipotesi in cui la fideiussione non è soggetta, appunto, al termine decadenziale contemplato da tale disposizione.
Infatti, è agevole constatare che una simile previsione è stata inserita proprio all'interno dell'art. 6 del negozio stipulato da ove è stata testualmente recepita, si è detto, la Parte_1 clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI. Essendo la clausola invalida, in virtù di quanto sopra già osservato, è dunque evidente che la stessa non vale a far escludere l'operatività della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che non si tratterebbe, in tal caso, di attribuire alla pattuizione una rilevanza meramente interpretativa, ma di fare della stessa concreta applicazione nella regolamentazione del rapporto tra la CA e la garante.
Posta pertanto l'operatività del termine decadenziale semestrale e venendo all'ulteriore profilo relativo all'avvenuto rispetto di tale termine ad opera della , ritiene il Controparte_1 giudicante che sia, invece, sostanzialmente inconferente, nel caso che occupa, stabilire se il negozio sottoscritto dall'opponente sia tale da far ritenere che il rispetto del suddetto termine possa considerarsi soddisfatto unicamente a fronte di un'iniziativa della creditrice di natura giudiziale - in aderenza a quanto previsto sul punto dall'art. 1957 c.c. nell'interpretazione che di tale disposizione si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità - ovvero se il termine decadenziale possa ritenersi rispettato anche solo in presenza di un'iniziativa di tipo stragiudiziale, quale conclusione che, a dire della CA, discenderebbe comunque dal restante contenuto del negozio e, nello specifico, dall'impegno ivi previsto a carico della garante a provvedere al pagamento anche a fronte di una sua “semplice richiesta scritta”. Pure aderendo a tale ultima soluzione, è infatti assorbente rilevare che - così come lamentato da - non risulta, comunque, Parte_1 che il termine semestrale sancito dall'art. 1957 cit. sia stato rispettato dalla CA, non essendo stato documentato da quest'ultima che sia stata avanzata alla debitrice principale quantomeno un'intimazione di pagamento di quanto asseritamente dovutole nel rispetto di tale termine.
Ed invero, posta la revoca che l'opposta ha allegato di avere operato dell'apertura di credito concessa alla a valere sul c/c con raccomandata del Parte_2
23.09.2019, ovvero la chiusura di tale c/c che è documentato sia stata effettuata dalla il CP_2
13.12.2019 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, doc. D fasc. opposta), osserva il decidente che nessuna dimostrazione è stata comunque offerta da quest'ultima con riferimento ad iniziative anche solo di tipo stragiudiziale assunte verso la correntista ai fini del soddisfacimento del credito maturato in relazione a tale rapporto, non essendo stato provato - o richiesto di provare - in alcun modo che la abbia - così come da lei genericamente opinato - rivolto alla società Controparte_6
“intimazioni scritte e verbali anche dei responsabili della Filiale di competenza”.
Inoltre, non può darsi rilevanza ai fini che occupano al solo riferimento alla suddetta
16 raccomandata a.r. del 23.09.19, recante la revoca dell'apertura di credito che l'opposta ha dedotto di avere comunicato, oltre che alla garante, alla società correntista, e ciò in quanto - anche prescindendo dal riferimento ivi operato a un'esposizione debitoria diversa e inferiore rispetto a quella qui pretesa in pagamento dalla medesima quale riveniente dal conteggio delle ulteriori competenze che risultano essere state addebitate sul c/c n. 22334 sino alla sua estinzione del 13.12.19
- non risulta, comunque, prodotta neppure una ricevuta di spedizione, e tantomeno depositato un avviso di ricevimento, attestante l'avvenuto effettivo invio di tale missiva alla
[...]
(cfr. doc. 6 fasc. monitorio). Parte_2
Né potrebbe ritenersi sul punto - diversamente da quanto opinato dall'opposta nella memoria conclusiva del 03.01.25 - che non vi sarebbe stata alcuna contestazione dell'avvenuta sua richiesta di pagamento rivolta alla società debitrice, oltre che alla garante, e ciò tenuto conto che tale contestazione risulta avanzata in atti dall'opponente e che, peraltro, non può farsi in realtà applicazione del principio di cd. non contestazione ex art. 115 c.p.c. a fronte di un'allegazione di circostanze che non sia stata, anzitutto, specificamente effettuata dall'interessata (nella specie limitatasi, a ben vedere, al mero rinvio ai documenti depositati, di cui si è appena detto) o che riguardi fatti che non siano riferibili alla controparte (nella specie, la garante), ma ai quali quest'ultima sia estranea.
Considerata l'assenza di specifiche allegazioni e prove offerte a tal proposito dall'opposta, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, ne deriva, pertanto, che è da escludere che la CA abbia, in effetti, assunto iniziative rivolte verso la debitrice principale, onde ottenere il soddisfacimento del credito di cui si discute, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendosi la stessa limitata ad agire direttamente con la sua domanda d'ingiunzione verso la garante nel giugno 2021, e da tanto consegue, come fondatamente lamentato da quest'ultima, l'estinzione del diritto della prima ad escutere la garanzia da lei prestata, per l'intervenuta decadenza sancita dall'art. 1957 cit.
In virtù delle considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere, dunque, conclusivamente accolta, in accoglimento delle assorbenti eccezioni sollevate dalla stessa, di nullità dell'art. 6 della fideiussione da lei prestata e di decadenza dell'opposta dal diritto di escutere tale garanzia per l'avvenuto inutile decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., con conseguente revoca nei confronti dell'odierna opponente del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue, infine, la soccombenza, con la conseguente condanna della al relativo rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quest'ultimo da Controparte_1 disporre in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, avendo allegato Parte_1
e documentato di essere stata ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 06.10.2021, n. Rep. 2021/41/IS (cfr. doc. 4 fasc. opponente).
L'ammontare di tali spese va peraltro quantificato tenendo conto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 777/2021, e già Cass. civ. 11590/2019, Cass. civ. 22017/2018, nonché da ultimo, in argomento, anche C. Cost. 64/2024).
17 Si procede dunque, ai presenti fini, alla liquidazione delle spese processuali in applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (nel testo risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto, sul punto, di quanto previsto dal relativo art. 6; si v. in proposito, del resto, anche Cass. civ. 17577/2018), avendo riguardo al valore della lite (compreso nello scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00) e con l'applicazione dei parametri medi di al citato decreto, da decurtare tuttavia per la fase istruttoria e per quella conclusiva del 50% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14 cit., in ragione della natura meramente documentale dell'istruttoria espletata e dell'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria in tale fase e in quella conclusiva, a fronte di un quadro allegatorio e probatorio rimasto, del resto, sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi. Sulla scorta di tali criteri, si perviene a un importo per compensi per il presente giudizio d'opposizione di € 5.261,00 e allo stesso vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 cit. e gli accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca nei confronti della stessa Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1816/2021, emesso da questo Tribunale in data 04.08.2021;
Condanna la al rimborso delle spese processuali dell'opponente, Controparte_1 ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a Spese dello Stato, rimborso che viene distratto in favore dell'Erario e che si liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Velletri in data 14.01.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
18
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 14.01.2025, ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6788/2021 r.g.a.c. e vertente
tra
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Pagano Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso tale difensore, con studio in Anzio (RM), Viale dei Gladioli n. 55, come da procura alle liti in atti;
Parte opponente e
C.F. – P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca CP_ Marinetti ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, con studio in Corso Dante n.16, come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna, di cui la presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi, deve considerarsi parte integrante.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1816/2021, emesso da questo Tribunale in data 04.08.2021 in favore della
(nel prosieguo anche solo “ ” o la “ , per Controparte_1 Controparte_1 CP_2 brevità), con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.249,68, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione. A fondamento dell'opposizione, ha dedotto, in sintesi:
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché emesso su ricorso fondato su una fideiussione stipulata dall'opponente con l'opposta da ritenersi viziata da nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 L. 287/1990, che sancisce il divieto di intese o pratiche che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato o in una sua parte rilevante;
tale fideiussione contiene, infatti, clausole che riproducono pedissequamente quelle del modello predisposto e diffuso dall'ABI, che è stato fatto oggetto del provvedimento reso dalla CA d'AL n. 55 del 02.05.2005 ed ivi censurato poiché giudicato in
1 contrasto con l'art. 2 cit., con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 di tale schema negoziale, e l'avvenuto inserimento di tali clausole del modello ABI all'interno di un contratto di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie deve considerarsi piena attuazione di tale intesa restrittiva, intesa che il provvedimento emesso dalla CA d'AL è idoneo, del resto, a dimostrare con elevata attitudine probatoria, così come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità;
- che anche ove si ritenesse, inoltre, che l'avvenuta riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI determini una nullità soltanto parziale del contratto di fideiussione stipulato inter partes, comunque tale vizio ridonderebbe anche sul restante contenuto del negozio, ai sensi dell'art. 1419 c.c., dal momento che tali clausole hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, talché è da ritenere che la stessa non avrebbe concluso il contratto in assenza delle suddette clausole, e d'altro canto, deve escludersi che queste ultime possano essere sostituite d'ufficio e che il negozio resti valido per il resto, atteso che la gravità della violazione giustifica che venga sanzionato l'intero agire dei responsabili;
- che, comunque, in virtù della nullità delle clausole riproduttive dei citati artt. 2, 6 e 8 ed in particolare di quella di cui all'art. 6 del modello ABI, ne deriva la liberazione dell'opponente dalla garanzia per la violazione commessa dalla CA del disposto dell'art. 1957 c.c., il quale sancisce che il fideiussore resta obbligato anche successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale soltanto qualora il creditore abbia proposto le proprie istanze in sede giudiziale contro il debitore, e le abbia poi diligentemente anche coltivate, nel termine di sei mesi, ovvero nel minor termine di due mesi qualora il fideiussore abbia limitato la garanzia al medesimo termine dell'obbligazione principale;
di contro, nel presente caso, l'opposta ha allegato nel suo ricorso di avere revocato con raccomandata a/r del 23.09.2019 l'apertura di credito in conto corrente di cui beneficiava la debitrice principale e, tuttavia, la stessa non ha rivolto alcuna Parte_2 istanza nei confronti di tale società al fine di ottenere da quest'ultima l'adempimento dell'obbligazione, né nel termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cit., né successivamente, provvedendo invece ad agire direttamente con il ricorso monitorio nei confronti dell'odierna opponente;
- che, in via di ulteriore subordine, il decreto ingiuntivo risulta in ogni caso illegittimo, poiché emesso per un credito insussistente, non dimostrato dall'opposta mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici del rapporto, bensì prospettato esclusivamente sulla base di un mero estratto di saldaconto, peraltro inidoneo ad integrare l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, giacché privo, diversamente da quest'ultimo, dell'indicazione delle voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo che ha portato alla formazione del debito, con esatta specificazione delle operazioni compiute.
Queste le conclusioni rassegnate, pertanto, dall'opponente, nel merito, nel suo atto introduttivo: “- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 1418 c.c., ovvero ex art. 1419, co. 1 c.c., della fideiussione rilasciata in data 16.02.2018 dalla Sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1816/2021 quivi opposto;
- nel merito, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere affetto da nullità assoluta il contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig.ra Nardi, accertare l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., dichiarare liberata l'opponente per l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla di agire nei confronti del fideiussore e, per l'effetto revocare Controparte_1
e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1816/2021;
- sempre nel merito, in via gradatamente subordinata, accertare la riconducibilità del documento n. 7) allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ad un saldoconto, dichiarare non provata la pretesa creditoria vantata dalla e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di Controparte_1
2 qualsivoglia effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1816/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita in giudizio la , contestando l'avversa opposizione e Controparte_1 deducendo, in estrema sintesi:
- che il credito di cui al decreto ingiuntivo origina dai rapporti bancari intrattenuti dalla CP_2 con la e, segnatamente, dal rapporto di conto corrente n. 22334, Parte_3 instaurato con contratto concluso il 12.02.2018, sul quale è stata accordata, poi, un'apertura di credito sottoscritta il 16.02.2018, utilizzabile mediante cessione di crediti documentati da fatture sino all'importo di € 40.000,00, ed in relazione a tale rapporto l'odierna opponente ha prestato garanzia specifica in favore dell'opposta, in data 16.02.2018, sino alla concorrenza della somma di € 52.000,00; peraltro, con raccomandata a.r. del 23.09.19, la ha revocato le linee Controparte_1 di credito e invitato debitrice e garante a provvedere alla copertura dell'esposizione debitoria e, nonostante le intimazioni scritte e verbali rivolte alle stesse, le obbligate hanno disatteso ogni invito, costringendo la ad attivarsi per il recupero giudiziale del credito;
CP_2
- che l'avversa eccezione in merito alla nullità assoluta della garanzia prestata, in ragione dell'asserita violazione dell'art. 2 L. 287/90, deve ritenersi infondata, dal momento che il provvedimento della CA d'AL n. 55/2005 non è applicabile al presente caso, nel quale Pt_1 ha sottoscritto una garanzia autonoma, priva del vincolo di accessorietà proprio della
[...] fideiussione, “…essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”, e tale natura si evince, in particolare, dalla “struttura stessa degli impegni contrattuali” e dal contenuto dell'art. 7 del contratto, “nel quale le parti hanno espressamente previsto il pagamento immediato e senza eccezioni da parte del garante”;
- che, inoltre, il provvedimento della CA d'AL riguarda unicamente le fideiussioni cd. omnibus, non anche quelle prestate a tutela di un credito esattamente individuato, pena una
“illegittima estensione analogica non prevista ex lege nel provvedimento de quo”, e nella specie si è in presenza di una garanzia specifica, sicché non è sufficiente dare atto della presenza di clausole astrattamente coincidenti con quelle dello schema ABI, esseno piuttosto onere dell'interessata provare che vi sia stata un'uniforme applicazione di modelli contrattuali relativi a garanzie personali specifiche e che la stessa sia frutto di un'intesa illecita “a monte”;
- che, comunque, dalla declaratoria di nullità di un'intesa ex art. 2 L. 287/90 non deriva la nullità di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti, né la nullità delle singole clausole sanzionate, e l'unico rimedio prospettabile è, semmai, quello di natura risarcitoria, il quale, peraltro, presuppone che venga anche allegato e dimostrato che vi sia stato un danno per il fideiussore, oltre alla necessità che venga riscontrata l'esistenza di un concreto vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il contratto stipulato tra le parti o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra gli stessi;
- che, ancora, nella fattispecie, le deduzioni avversarie sono astratte e generiche e l'opponente non ha fornito prova dell'effettiva sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, non avendo dimostrato la presenza di un suo elemento essenziale, quale è l'applicazione uniforme e non occasionale della clausola contestata, nonché che la garanzia sia frutto di intese anticoncorrenziali per avere la adottato lo schema censurato di concerto con altri istituti, CP_2 considerato che il solo fatto che la stessa abbia proposto alla clientela un contratto contenente quelle clausole, di per sé non anticoncorrenziali, non può ritenersi elemento sufficiente a provare la sussistenza di un'intesa, tanto più tenendo conto che la garanzia di cui trattasi è stata stipulata in epoca successiva al provvedimento della CA d'AL, con il conseguente onere per il garante di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie;
inoltre, non è provato in concreto quale
3 conseguenza la violazione lamentata avrebbe prodotto sul diritto a una scelta consapevole tra plurimi prodotti sul mercato, e ciò oltre al fatto che occorrerebbe, pur sempre, l'allegazione e la dimostrazione che la clausola abbia trovato applicazione, con conseguente produzione di danni a carico dell'opponente, ovvero che le parti, conoscendo la nullità, non avrebbero concluso il contratto;
- che, in ogni caso, l'eccezione avversaria basata sull'art. 1957 c.c. è anch'essa infondata, poiché, attesa la natura autonoma della garanzia prestata dall'opponente, ne deriva comunque una generale inapplicabilità del disposto dell'art. 1957 cit., prevista ex lege e connaturata alle caratteristiche proprie del contratto autonomo di garanzia, a prescindere dalla deroga contrattuale pattuita al riguardo, deroga, quest'ultima, che è poi del tutto lecita, potendo essere la decadenza sancita da tale disposizione validamente rinunciata in via preventiva dal fideiussore;
ed altresì, anche ove si ritenesse che la garanzia sia qualificabile come fideiussione, comunque il termine stabilito dall'art. 1957 cit. sarebbe stato osservato dall'opposta, dovendosi ritenere sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di adempimento, considerato che una diversa conclusione, diretta ad imporre l'esercizio di un'azione giudiziale, contrasterebbe con la previsione contenuta nel negozio del pagamento dovuto dalla garante “a prima richiesta”, ed essendo documentale il fatto che la CA ha avanzato richieste stragiudiziali di pagamento nel rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c., oltre al fatto che, in realtà, l'art. 1957 cit. neppure risulta applicabile al presente caso, tenuto conto che la durata della garanzia rilasciata dall'opponente non è stata ancorata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, talché, anche per tale ragione, l'eccezione di decadenza deve essere respinta;
- che pure l'ulteriore eccezione svolta dall'opponente in merito all'asserita assenza di prova del credito azionato è infondata e va rigettata, poiché la ha prodotto in fase Controparte_1 monitoria un estratto conto certificato ex art. 50 TUB, costituente prova scritta idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in questa sede si producono gli estratti integrali del conto corrente, e con tale ultima produzione, d'altro canto, viene definitivamente meno ogni avversa doglianza sul punto;
inoltre, l'opponente non ha contestato con il suo atto di citazione la sussistenza e l'entità del credito dell'opposta, essendosi limitata ad asserzioni apodittiche e pretestuose, sicché tale credito deve ritenersi, in realtà, riconosciuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, ha richiesto quindi la CA, nel merito: “…in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree;
…in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare parte opponente sig.ra il Parte_4 pagamento in favore della dell'importo di Euro 42.249,68, o altra veriore Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 12,30% sull'importo capitale di Euro 42.249,68 dal 14/12/2019 al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese tutte di giudizio ed onorari di patrocinio”.
Denegata alla prima udienza la concessione della provvisoria esecutività richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sono stati poi assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel primo degli stessi l'opponente ha depositato una memoria nella quale ha sostanzialmente ribadito i propri motivi d'opposizione e rassegnato, nel merito, conclusioni analoghe a quelle del suo atto introduttivo. Alcuna memoria è stata inoltre depositata ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dall'opposta, rimanendo ferme, anche per la stessa, le medesime conclusioni della comparsa di costituzione.
Il giudizio è stato successivamente istruito in via documentale ed all'esito è stato rinviato, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine assegnato alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza per memorie difensive conclusive.
4 All'udienza odierna, fissata per l'incombente, le contendenti, entrambe comparse, hanno quindi precisato le loro conclusioni e, all'esito della discussione orale della causa, viene pronunciata la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e dei motivi. Ritiene il decidente che l'opposizione proposta da sia risultata fondata e vada Parte_1 accolta, per le ragioni che si vengono ad illustrare. Si è anticipato in premessa che la pretesa creditoria azionata dalla ha ad Controparte_1 oggetto il saldo debitore del conto corrente n. 135/2234/1 da essa intrattenuto con la
[...]
, conto corrente sul quale la ha accordato alla correntista in Parte_2 CP_2 data 16.02.2018 un'apertura di credito utilizzabile mediante cessione di crediti documentati da fatture, sino a revoca, per l'importo di € 40.000,00 (cfr. doc. 3, 4 fasc. monitorio, prodotto sub doc. C fasc. opposta). In occasione della stipula del contratto di apertura di credito è stata concessa all'opposta una garanzia, testualmente indicata nel relativo modulo negoziale quale “Fidejussione”, da parte dell'odierna opponente, costituitasi - come si legge in tale modulo, in atti - “…fidejussore di
e dei suoi successori ed aventi causa, sino Controparte_3 alla concorrenza dell'importo di euro 52.000,00 … per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
[...]
…dipendenti dalle seguenti operazioni bancarie concesse al predetto/i nominativo/i: Controparte_1
Forma Tecnica 8/20 Anticipo Fatture AL … Rapporto 22334…” (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). Secondo quanto allegato dalla nel suo ricorso per ingiunzione, tale linea di credito è CP_2 stata da essa revocata, peraltro, in data 23.09.2019, e per il saldo passivo del conto, rimasto insoluto, la predetta ha conseguentemente agito in via monitoria verso la garante ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto (si v. ricorso in atti). Ora, a fronte di tale pretesa creditoria, si è detto che l'opponente ha lamentato, anzitutto, che la fideiussione da lei prestata dovrebbe ritenersi affetta da nullità integrale, contenendo il relativo negozio clausole perfettamente riproduttive di quelle riportate nel modello di fideiussione per operazioni bancarie predisposto e diffuso dall'ABI nel corso del 2003 ed oggetto del provvedimento già reso dalla CA d'AL n. 55 del 02.05.2005. Oltre a prospettare la nullità totale di tale negozio di garanzia, se del caso quale conseguenza della nullità parziale delle sue singole clausole, recanti il medesimo contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'opponente ha sostenuto, inoltre, che comunque dalla nullità di tali singole clausole e, in particolare, di quella riproduttiva dell'art. 6 di tale schema, deriverebbe l'applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguente sua liberazione dalla garanzia per non essersi la CA attivata per ottenere il soddisfacimento del suo credito nei confronti della debitrice principale nel termine decadenziale semestrale previsto da tale disposizione. Tali essendo le doglianze avanzate da con riferimento al negozio di garanzia Parte_1 da lei sottoscritto e posto dalla a fondamento della domanda d'ingiunzione, è Controparte_1 quindi evidente che la questione dell'invalidità di tale negozio è stata introdotta, nel presente caso, dall'opponente onde ottenerne una disamina non solo nei termini di una nullità totale dello stesso, ma anche, in via subordinata, quale nullità limitata alle sue singole clausole, nullità parziale al quale la predetta ha manifestato, in particolare, di avere concreto interesse in relazione alla pretesa espunzione della pattuizione di cui all'art. 6 del negozio, contenente la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., e la conseguente decadenza della dal diritto di escutere la garanzia per CP_2
l'inutile decorso del termine semestrale previsto da tale disposizione. Ciò posto, ritiene il giudicante che la prima di tali eccezioni, relativa alla nullità integrale della garanzia prestata dall'opponente, non possa peraltro trovare accoglimento. Si rivelano fondate, invece, e devono essere accolte le ulteriori eccezioni svolte dalla medesima, dirette a sentire accertata la nullità della singola clausola di cui all'art. 6 del negozio e la decadenza
5 dell'opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., in virtù delle considerazioni che seguono. È ormai ben noto - alla luce degli estesi rilievi operati in materia dalla pronuncia resa dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, n. 41994/2021, di cui ora si dirà - ed è stato comunque debitamente documentato dall'odierna opponente (cfr. doc. 2 fasc. opponente), che, con il provvedimento n. 55 del 2.05.2005, la CA d'AL (a quella data ancora titolare del potere di controllo e sanzione di eventuali comportamenti anticoncorrenziali, prima del relativo trasferimento all con la L. 262/2005) ha rilevato il carattere anticoncorrenziale della CP_4 diffusione effettuata dall'ABI (Associazione CAria ALna) di un modello di “fideiussione per operazioni bancarie” contenente talune clausole idonee ad aggravare ingiustificatamente la posizione del fideiussore e ad addossare al medesimo le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sulla banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione del debitore principale e degli atti estintivi della stessa. In particolare, l'Autorità di vigilanza ha individuato tali clausole negli artt. 2, 6 e 8 del modulo negoziale uniforme predisposto dall'ABI, recanti la cd. clausola di “reviviscenza” della garanzia (di cui all'art. 2 di tale modello, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (contenuta nell'art. 6 dello schema ABI, in virtù della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la cd. clausola di “sopravvivenza” della fideiussione (ex art. 8, secondo cui “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e, tenendo conto che la predisposizione di simili condizioni generali di contratto da parte dell'associazione di categoria si presenta idonea a determinare una “standardizzazione” dei negozi di garanzia sul mercato creditizio a detrimento della posizione dei fideiussori, è stato ritenuto che il modello in parola valga ad integrare, con riferimento alle clausole appena indicate, una violazione del divieto di “intese”
o “pratiche” restrittive della concorrenza sancito dall'art. 2 L. 287/1990, secondo cui sono nulle le intese o pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (cfr. doc. 2 cit., nonché doc. 3 fasc. opponente, quest'ultimo recante copia del “modello ABI”).
L'adozione del provvedimento di CA d'AL n. 55/2005 ha determinato, pertanto, il problema di quali siano gli effetti prodotti dalla nullità di tale intesa o pratica anticoncorrenziale “a monte” sui negozi di fideiussione stipulati “a valle” dai singoli istituti di credito e la relativa clientela, per il caso in cui questi ultimi contengano le medesime condizioni negoziali di cui al
“modello ABI”, fatto oggetto delle censure della CA d'AL, e tale questione è stata di recente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, espressasi proprio sul tema delle conseguenze derivanti dalla riproduzione delle suddette clausole nell'ambito di singoli e specifici negozi conclusi “a valle” tra le banche e i loro garanti (cfr. Cass. civ. S.U. 41994/2021). Ebbene, come è stato evidenziato da tale giurisprudenza - dalle cui statuizioni questo Giudice non ha motivo di discostarsi - deve escludersi, in realtà, che la tutela della concorrenza apprestata dall'art. 2 L. 287/90 possa dirsi adeguatamente assicurata ove gli effetti prodotti dall'intesa o pratica restrittiva siano circoscritti al riconoscimento, in capo ai singoli garanti, del solo rimedio del risarcimento del danno che, in concreto, questi ultimi abbiano eventualmente patito per effetto dell'esclusione o limitazione delle loro possibilità di scelta sul mercato creditizio
6 di prodotti alternativi. Infatti, “l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto… Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”, nullità che, del resto, trova ragione nella considerazione che “…i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust -in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. Sez. U., n. 2207/2005)- partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi”, ai sensi dell'art. 2 cit. L. 287/1990 (si v. Cass. 41994/21 cit.). Ha però soggiunto, al contempo, il giudice della nomofilachia che “Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata -appunto- a tali clausole”, e ciò perché “E' di tutta evidenza… che -stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza- i contratti a valle sono integralmente nulli… esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle”, laddove, invece, “…Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire -nel contenuto del negozio- le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che -in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate- possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando -in tal guisa- il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la CA d'AL ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI» e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione -in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario- sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la CA d'AL nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI” (cfr. ancora Cass. 41994/21 cit., nonché provvedimento CA d'AL n. 55/2005 cit., in atti).
Tenuto conto di tali rilievi, la giurisprudenza che si va richiamando ha concluso, dunque, che il singolo negozio di garanzia deve ritenersi viziato da nullità, ai sensi dell'art. 2 cit. L. 287/90, soltanto “in parte qua”, e cioè limitatamente alle clausole che riproducano quelle contenute nell'intesa “a monte” e che sono state censurate dall'Autorità di vigilanza, le sole ad avere una
“valenza restrittiva della concorrenza”, mentre “Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece -come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della CP_2
d'AL n. 55 del 2005- pienamente valide”, ed a fronte di una tale nullità soltanto parziale ne deriva, in virtù del principio generale di conservazione dei negozi giuridici sancito dall'art. 1419 c.c., che la parte che intenda far valere un'estensione della nullità all'intero negozio debba allegare e dimostrare, specificamente, che vi sia stata un'interdipendenza anche della restante parte del negozio con la clausola o le clausole invalide, estensione che - oltre a costituire un'evenienza di assai difficile realizzazione nella pratica, in ragione dell'interesse che, ragionevolmente, entrambe le parti, banca e garante, avrebbero avuto a stipulare egualmente il negozio anche in difetto di tali clausole - si atteggia, comunque, quale ipotesi eccezionale, rispetto alla regola generale sancita,
7 appunto, dall'art. 1419 c.c. (cfr. ancora, Cass. S.U. 41994/21 cit., e successivamente, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. 670/2024, Cass. civ. 8018/2024).
Considerati i principi sin qui richiamati, per come affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, risulta pertanto chiaro che la questione della validità delle fideiussioni rilasciate su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali del “modello ABI” debba essere ormai risolta nel senso della nullità delle sole pattuizioni che risultino attuative degli artt. 2, 6 e 8 dell'intesa anticoncorrenziale fatta oggetto del provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL, mentre devono senz'altro disattendersi sia il diverso orientamento (inizialmente invocato nell'odierna fattispecie dalla ed affermatosi, evidentemente, prima della Controparte_1 pronuncia suindicata) nel senso del riconoscimento del solo rimedio del risarcimento del danno che, in concreto, sia stato eventualmente subìto dal singolo garante per il pregiudizio arrecato alla sua libertà negoziale, sia, all'opposto, l'assunto (prospettato dall'opponente anche nella sua memoria conclusiva del 30.12.24) secondo cui l'avvenuta riproduzione del contenuto delle clausole suindicate varrebbe, da sé solo, a determinare una nullità integrale del negozio di fideiussione.
Ciò detto, dunque, in via generale e venendo ora allo specifico caso che occupa, osserva il decidente che risulta per tabulas che il negozio di garanzia sottoscritto da abbia Parte_1 riprodotto il contenuto del suindicato schema negoziale predisposto dall'ABI, avendo l'opponente depositato, sin dal suo atto di citazione, copia di tale schema ed emergendo, appunto, da un confronto tra lo stesso e il negozio da lei stipulato con la , che siano state ivi Controparte_1 riportate, testualmente, sia le medesime clausole di cui agli artt. 2 e 8 dell'anzidetto schema, sia e per quel che qui più interessa la clausola di cui all'art. 6, avendo previsto, segnatamente, anche il negozio di cui si discute che “I diritti derivanti alla dalla fidejussione Controparte_1 restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, in dipendenza delle operazioni garantite senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. ancora doc. 3 cit. fasc. opponente e doc. 5 cit. fasc. monitorio).
Non solo, ma come è agevole constatare sempre dal confronto tra i due documenti in atti, le condizioni generali di contratto dello schema ABI sono state, nella specie, pressoché integralmente recepite nel negozio di garanzia sottoscritto da avendo questo Parte_1 riportato anche tutte le ulteriori condizioni generali di tale modello, persino con l'impiego della medesima formulazione letterale e con l'utilizzo della stessa numerazione, se si fa eccezione per alcune minime differenze, peraltro integranti modificazioni in pejus rispetto al modello ABI (così, in particolare, per gli artt. 5, 7, 11 e 13 del negozio sottoscritto dall'opponente, mentre gli artt. 12 e 14 di tale negozio divergono dallo schema in parola solo con riferimento alla rispettiva numerazione, risultando di analogo tenore rispetto agli artt. 11 e 12 dello schema ABI;
cfr. ancora doc. cit.).
Inoltre, è incontroverso, e comunque documentalmente dimostrato, che il negozio per cui è causa sia stato concluso con l'impiego di un modulo predisposto unilateralmente dall'opposta, di tanto avendosi evidenza non soltanto alla luce della struttura del modulo stesso (che reca, in calce a ogni pagina, la chiara indicazione che trattasi di modello elaborato dalla per Controparte_1 una generalità di rapporti), ma anche considerando il riferimento in esso significativamente effettuato all'art. 1341 co. 2 c.c. e l'approvazione specifica rilasciata appunto dalla garante, in virtù di tale norma, con riferimento a talune clausole considerate più onerose (cfr. ancora doc. 5 cit.).
Avuto riguardo a tali complessive risultanze e tenuto conto dei principi già sopra riportati, ritiene dunque il giudicante che risulti, in effetti, fondata la doglianza dell'opponente secondo cui si è in presenza di un negozio che ha costituito attuazione, con riferimento alle clausole riproduttive dei già citati artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, dell'intesa o pratica anticoncorrenziale realizzata con la predisposizione di tale modello, e ciò in quanto è evidente che la piena e perfetta coincidenza della
8 garanzia con tale schema negoziale predisposto dall'associazione di categoria degli istituti bancari, senza alcuna apprezzabile personalizzazione, valga ragionevolmente a dimostrare la volontà dell'opposta, quale soggetto predisponente il modulo in parola, di uniformare la disciplina pattizia delle garanzie fatte sottoscrivere alla propria clientela al contenuto di quello schema, dando così attuazione all'intesa o pratica contraria al divieto dell'art. 2 L. 287/1990, di cui è stata già accertata, si è detto, l'integrazione con il provvedimento su richiamato, adottato dalla CA d'AL n. 55/2005.
Non valgono, del resto, a far pervenire a una diversa conclusione, ad avviso del decidente, le deduzioni variamente operate dall'opposta, volte a sostenere che i principi suindicati non potrebbero assumere rilevanza nel presente caso in ragione della natura della garanzia prestata da non riconducibile alla fideiussione “omnibus” di cui al suddetto schema ABI, o in Parte_1 virtù del periodo in cui tale garanzia è stata sottoscritta, successivo al provvedimento reso dalla CA d'AL, quali circostanze che - a dire della - dovrebbero far concludere, CP_2 sostanzialmente, per l'insussistenza di una relazione del negozio con il modello ABI e che avrebbero, pertanto, imposto alla garante di dimostrare, per altra via, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale di cui il singolo negozio avrebbe costituito attuazione, irrilevante essendo invece nella specie - sempre a dire della - il suindicato provvedimento adottato dalla Controparte_1
CA d'AL nel corso del 2005.
Ed invero, iniziando da tale ultima prospettazione, non ignora il giudicante che un diverso orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che il provvedimento n. 55/2005 non varrebbe a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche con riferimento a negozi di garanzia stipulati successivamente all'intervallo temporale che è stato specificamente fatto oggetto dell'istruttoria svolta dalla CA d'AL, con il conseguente onere del garante di offrire altre e diverse prove relativamente all'assunto dell'esistenza di un'intesa o pratica anticoncorrenziale di cui il suo singolo negozio abbia costituito esplicazione. In contrario senso, non può però non osservarsi che la pronuncia sopra richiamata, resa dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, appare, in verità, aver affermato il diverso principio secondo cui la pedissequa riproduzione delle suddette condizioni generali contenute nello schema predisposto dall'ABI all'interno dei singoli negozi di fideiussione impiegati dagli istituti bancari è tale, di per sé, da far concludere per la nullità delle clausole ad esse corrispondenti, e ciò sul rilievo che, nel caso in cui il negozio “a valle” risulti riproduttivo dell'intesa “a monte” - per come già accertata, a ben vedere, dalla CA d'AL in relazione all'avvenuta elaborazione da parte dell'associazione di categoria di quel modello negoziale - è riscontrabile tra gli stessi un indubbio “collegamento funzionale”, venendo il singolo negozio a costituire uno strumento che dà, evidentemente, concreto seguito a tale intesa e che le consente di produrre i suoi effetti restrittivi della concorrenza. Infatti, come si legge nella pronuncia già menzionata, “…anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale»…, attesa la… possibilità che l'«intesa» a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale…” e “…La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca
9 ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta… E', invece, il predetto «nesso funzionale» tra l'«intesa» a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto…” (si v. ancora Cass. S.U. 41994/21 cit., pronunciatasi, d'altro canto, su fattispecie nella quale uno dei due negozi di garanzia che venivano in rilievo risultava successivo all'intervallo temporale fatto oggetto dell'istruttoria condotta dalla CA d'AL).
Considerati tali rilievi, risulta dunque evidente che quel che assume rilevanza, a fronte dell'avvenuta predisposizione del modello ABI, per sua natura destinato, del resto, a un'applicazione standardizzata e seriale da parte degli istituti bancari, è che sia stato, appunto, riprodotto il contenuto di tale schema negoziale, dichiarato nullo dalla CA d'AL con riferimento alle clausole di cui si è detto, dal momento che tale pedissequa riproduzione viene a connotare la condotta di tali istituti come contrastante con il divieto di cui all'art. 2 L. 287/90, mentre è di per sé inconferente la circostanza che il singolo negozio di fideiussione “a valle” riproduttivo di tale schema sia stato stipulato prima o dopo l'adozione del provvedimento reso dall'Autorità di vigilanza (cfr. al riguardo, anche Cass. civ. 13846/2019, la quale ha osservato che “…quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita…”, concludendo, con riferimento alla fattispecie al suo esame, che “…Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla CA d'AL nel CP_5 provvedimento del 2 maggio 2005, ma la CA… avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa…”; si v. inoltre, già Cass. civ. 29810/2017, che ha evidenziato, significativamente, nel riferirsi al divieto e alla nullità delle “intese” di cui all'art. 2 L. 287/90, come lo stesso “…non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale
- in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”, e soggiunto quindi che “…se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia…”, e più di recente Cass. civ. 7834/2024, la quale, nell'affermare che l'invalidità dei contratti o negozi “a valle” che costituiscono applicazione dell'intesa illecita “a monte” coinvolge anche gli atti che siano stati stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa operato dalla CA d'AL, ha rimarcato anch'essa che quel che rileva è che “…quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo…”, e ciò “…considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”).
E d'altro canto, sebbene non sia revocabile in dubbio che l'onere di dimostrare l'esistenza di una violazione dell'art. 2 L. 287/90 gravi sul garante, interessato a far valere su tale scorta la nullità delle clausole del negozio da lui stipulato, non può, comunque, non ritenersi che tale prova sia risultata soddisfatta nell'odierna fattispecie, tenuto conto dell'avvenuta produzione ad opera dell'opponente dell'anzidetto provvedimento reso dalla CA d'AL, nel quale è stato
10 evidenziato - con indubbia attitudine probatoria anche ai presenti fini - il largo utilizzo delle clausole già sopra richiamate nell'ambito dei negozi predisposti ed offerti alla sottoscrizione della clientela da parte degli istituti di credito (nei termini di una “sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI”: si v. ancora doc. 2 cit. fasc. opponente), e considerato altresì che, a fronte di tale ampia diffusione già registrata nell'ambito del settore bancario dallo schema ABI, è risultato, come detto, accertato che tale schema sia stato testualmente e pressoché integralmente riprodotto nel negozio di cui si tratta, redatto sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte e sottoposte dalla CA all'adesione della garante.
Ebbene, avuto riguardo a tali elementi, deve ritenersi ragionevolmente dimostrato, sia pure in via indiretta e presuntiva, che, così come lamentato dall'opponente, la Controparte_1 abbia inteso dare ancora continuità proprio a quel modello di cui è stata già accertata l'illeceità con riferimento alle clausole già menzionate, pienamente conformando, appunto, a quest'ultimo il regolamento negoziale da lei redatto e offerto alla sottoscrizione della clientela, mentre, a fronte di tanto, sarebbe stato semmai onere dell'opposta allegare e comprovare di non essersi, in realtà, uniformata al modello ABI, per avere sottoposto ai propri clienti, nel medesimo periodo, anche negozi di garanzia differenti e privi delle clausole di cui si discute o che, alternativamente, tali clausole, con riferimento al singolo negozio nel quale sono state inserite, siano state il risultato di una seria ed effettiva trattativa individualmente intervenuta con quel determinato garante e non già una mera riproduzione ed attuazione della suddetta intesa - così come lamentato dall'opponente - con la correlata conseguente elusione della possibilità di scelta del cliente nella determinazione del contenuto negoziale.
Il che, d'altra parte, oltre ad imporsi alla luce della prova presuntiva che è stata offerta, nei termini anzidetti, ad opera dell'opponente, appare, per la verità, anche perfettamente coerente con il principio di cd. vicinanza della prova, dal momento che è soltanto la che ha la CP_2 disponibilità dei moduli negoziali da essa sottoposti all'approvazione della clientela nel medesimo arco temporale di quello dedotto in giudizio, potendo quindi agevolmente dimostrare un eventuale impiego da parte sua delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 cit. in maniera non
“standardizzata”, laddove, invece, la garante non ha di certo a sua disposizione i modelli impiegati dalla prima, diversi da quello sottoscritto, e tantomeno potrebbe utilmente avvalersi di mezzi di prova a tale fine, considerato che il solo strumento astrattamente esperibile, costituito dall'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., si presenterebbe in linea generale generico ed esplorativo (presupponendo tale mezzo l'individuazione di uno o più documenti specifici), oltre a rivelarsi, comunque, privo di un alcun rimedio efficace per l'ipotesi di un'inottemperanza ad opera della controparte (o di terzi) all'ordine di esibizione (cfr. nella giurisprudenza di merito, per una conclusione analoga a quella indicata, tra le più recenti, anche Trib. Cuneo 679/2024, Trib. Roma 13736/2023, Trib. Milano 7411/2023, App. Torino 1056/2022, App. Milano 728/2022).
Ciò detto, pertanto, in merito all'irrilevanza, nel caso che occupa, del tempo in cui è stato stipulato il negozio di garanzia, a fronte della documentata avvenuta diffusione dello schema predisposto dall'ABI, risultante dal provvedimento della CA d'AL, e dell'esatta testuale riproduzione che proprio di tale schema risulta essere stata effettuata, da parte della CP_1
, con il modulo da lei predisposto ed impiegato per la prestazione della garanzia di cui si
[...] tratta, osserva poi il decidente che neppure è condivisibile l'assunto dell'opposta secondo cui tale garanzia non sarebbe, comunque, riconducibile all'intesa o pratica anticoncorrenziale di cui al provvedimento n. 55/2005, non atteggiandosi la stessa quale “fideiussione omnibus”.
Infatti, è vero che lo schema ABI ha riguardato un modello di fideiussione munito di clausola “omnibus”, relativa all'individuazione dell'oggetto della garanzia prestata dal fideiussore a tutte le obbligazioni già sorte o ancora da assumere da parte del debitore principale in dipendenza
11 di operazioni di qualsivoglia natura concluse con la banca, ma tale circostanza non consente, di per sé sola, di far escludere che il negozio di cui si discute si presenti, comunque, quale attuazione dell'intesa o pratica anticoncorrenziale integrata dalla predisposizione di tale modello, sull'assunto che a quest'ultimo sarebbero estranee le fideiussioni “specifiche”.
Ed invero, per un verso, vi è da rilevare che il negozio sottoscritto da ha Parte_1 previsto una garanzia comunque estesa a ogni obbligazione che fosse sorta anche in futuro, a carico della società correntista, in relazione alla linea di credito concessa a quest'ultima dalla CP_2 mediante cessione di crediti documentati da fatture, sicché è da escludere che possa discorrersi, nel presente caso, di una fideiussione “specifica”, intesa quale garanzia prestata in relazione a un singolo e specifico debito già esistente tra banca e debitrice principale. E non a caso, il modulo negoziale ha previsto un limite massimo garantito da parte dell'opponente, onde evitarne, evidentemente, l'assunzione di un'obbligazione indeterminata, stante l'estensione del suo impegno per debiti non ancora esistenti al momento della sottoscrizione del negozio (cfr. ancora doc. 5 fasc. monitorio).
Per altro verso e in via assorbente, è stato inoltre condivisibilmente evidenziato, di recente, anche da parte della giurisprudenza di legittimità che i principi sanciti dalla pronuncia già menzionata, resa dalle Sezioni Unite, lungi dal riferirsi alle sole fideiussioni “omnibus”, risultano applicabili a tutte le fideiussioni bancarie che si atteggino quali contratti o negozi “a valle” dell'intesa già dichiarata parzialmente nulla dalla CA d'AL, senza che possa assumere rilevanza decisiva la mera circostanza che nell'atto non sia stata riportata anche una clausola “omnibus” (cfr. Cass. civ. 27243/2024 ed ancora Cass. S.U. 41994/2021, ove è stato evidenziato, come già ricordato, che la violazione dell'art. 2 L. 287/90 “…è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale…” e “…La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte… ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale…”).
Il che, d'altro canto, ben si giustifica, ad avviso del giudicante, sul rilievo che a fronte di un negozio che riproduca esattamente le clausole censurate dello schema ABI - come nel presente caso - si è pur sempre in presenza di un'attuazione della distorsione della concorrenza che è stata oggetto di quell'intesa o pratica censurata con il provvedimento n. 55/2005, mentre è di per sé irrilevante il solo fatto che in tale negozio non sia stata prevista anche una clausola “omnibus”, stante che l'oggetto della fideiussione (se estesa a tutte le obbligazioni comunque contratte tra banca e debitore principale o limitata a una sola determinata obbligazione) non risulta aver assunto rilevanza ai fini dell'accertamento del carattere anticoncorrenziale della predisposizione del modello ABI, censurato, come detto, dall'Autorità di vigilanza non in quanto tale, ma soltanto con riferimento alla diffusione con esso realizzata delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 (si v. ancora doc. 2 cit. fasc. opponente, recante copia di tale provvedimento, da cui emerge, del resto, che la CA d'AL neppure abbia condiviso il rilievo dell'ABI in ordine alla “atipicità” della “fideiussione omnibus” e alla sua “estraneità” dal tipo codicistico della fideiussione, avendo proceduto, piuttosto, ad accertare il carattere anticoncorrenziale delle clausole uniformi già indicate proprio sul rilievo che queste contengano “…per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria” e siano tali da indurre le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che preveda, in tal senso, una disciplina deteriore in danno del garante, disciplina altrimenti applicabile evidentemente, a prescindere dall'oggetto, “omnibus” o “specifico”, della fideiussione).
Ciò detto in merito al collegamento funzionale esistente tra il negozio sottoscritto da Pt_1
e lo schema ABI, ne deriva, quindi, in conformità con i principi sanciti dalla
[...]
12 giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, la nullità della relativa clausola riportata all'art. 6, avendo questa pedissequamente recepito, si è detto, il testo della corrispondente clausola del modello ABI e trattandosi, del resto, della sola previsione in relazione alla quale l'opponente ha manifestato un concreto interesse a tale declaratoria, ex art. 100 c.p.c., sull'assunto che da quest'ultima consegua, come anticipato, l'applicabilità al rapporto dell'art. 1957 c.c.
Va invece escluso, in coerenza con i principi giurisprudenziali suindicati, che alla nullità delle clausole riproduttive del modello ABI consegua, nella specie, un'invalidità dell'intero negozio sottoscritto dalla garante, ai sensi dell'art. 1419 c.c., e ciò in quanto è ragionevole presumere - se non altro in difetto di concreti e conducenti elementi in diverso senso, in alcun modo allegati, prima ancora che dimostrati, dall'onerata - che quest'ultima avrebbe egualmente (ed anzi, a fortiori) sottoscritto il negozio anche in assenza di tali clausole, avendo avuto le stesse lo scopo e l'effetto di rendere più gravosa la sua posizione, e che, dal canto suo, neppure la CP_2 ne avrebbe plausibilmente rifiutato la stipula, quale alternativa per lei comunque più vantaggiosa rispetto a quella dell'assenza della garanzia.
Ebbene, ciò posto e considerato che non può ravvisarsi nel presente caso la nullità dell'intero negozio di garanzia stipulato dall'opponente, deve ora procedersi alla disamina dell'ulteriore e connessa eccezione svolta da quest'ultima, relativa all'avvenuta estinzione della fideiussione per effetto della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, ritiene il decidente che sia da escludere, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla nei suoi scritti difensivi, che il negozio sottoscritto da Controparte_1 possa essere qualificato come una garanzia cd. autonoma, come tale senz'altro Parte_1 sottratta, per sua natura, alla disciplina dell'art. 1957 c.c. e/o - come sembra avere opinato, anche qui, l'opposta - al già richiamato provvedimento reso dalla CA d'AL n. 55/2005.
Ed infatti, per quel che attiene anzitutto l'assunto appena richiamato, non può non osservarsi che risulta per tabulas che la clausola che è stata invocata dalla a supporto della CP_2 pretesa qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonomia, contenuta nell'art. 7 di tale negozio e recante la previsione dell'impegno della garante a provvedere al pagamento “a semplice richiesta”, costituisca anch'essa, al pari delle restanti pattuizioni, pedissequa riproduzione delle medesime clausole contenute nello schema ABI, il che senz'altro vale a far escludere che il riferimento alla stessa giustifichi il suo assunto della “inapplicabilità del Provvedimento di cui alla CA d'AL n. 55 del 02.05.2005 alla garanzia prestata dall'opponente”.
Inoltre, relativamente alla pretesa dell'opposta diretta alla qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, vi è da rilevare che tale prospettazione è in verità contraddetta da una pluralità di elementi, tutti concordi nel senso di far escludere che le parti abbiano inteso concludere - come si assume - una garanzia di natura autonoma e non già una garanzia di tipo fideiussorio, soggetta in via generale alla disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.
In particolare, depongono nel senso indicato non solo l'espresso e ripetuto riferimento, effettuato all'interno del modulo negoziale, al tipo della “fideiussione” e la testuale e costante indicazione della posizione della garante quale “fideiussore” (compiute, a ben vedere, persino nell'“oggetto” del negozio in parola ed effettuate, altresì, significativamente, dalla CA nel suo stesso ricorso monitorio, in atti), ma anche il richiamo ivi operato dalle contraenti a disposizioni dettate, appunto, in materia di fideiussione dagli artt. 1936 e ss. cit., allo scopo di prevederne una deroga, il che non avrebbe avuto, a ben vedere, alcun significato, sul piano pratico, logico e giuridico (cfr. art. 1367 c.c.), ove la garanzia fosse stata realmente intesa dalle parti come autonoma e in quanto tale sottratta, per definizione, alla generale applicazione della disciplina appena indicata (cfr. ancora doc. 5 cit. fasc. monitorio).
Ed ancora, risulta dal negozio che l'impegno assunto dall'opponente abbia avuto ad oggetto
13 il pagamento, in solido con la debitrice principale, di quanto dovuto da quest'ultima all'istituto bancario (si v. ancora doc. 5 cit., ove si legge che “…La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore…” e che “…Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”), il che, per la verità, vale a far ravvisare - diversamente da quanto sembra avere prospettato, apoditticamente, l'opposta nella sua comparsa di costituzione - proprio l'elemento che è tipico dell'obbligazione fideiussoria, ovverosia l'identità della prestazione assunta dal garante rispetto a quella a cui è tenuto il debitore principale, e che non ricorre, invece, nel contratto autonomo di garanzia, al quale è estraneo il requisito della solidarietà, considerato il contenuto di tale contratto, consistente non nell'impegno del garante ad adempiere la medesima prestazione dell'obbligato principale, ma soltanto nell'obbligo assunto dal predetto di tenere indenne il creditore dall'inadempimento di quest'ultimo (cfr. tra le altre, Cass. civ. 32402/2019). Ed altresì, e soprattutto, non può non osservarsi che il negozio oggetto di causa neppure contenga, in realtà, un'esclusione in via assoluta, a carico della garante, della facoltà di opporre le eccezioni che spetterebbero alla debitrice principale, essendo stata prevista, al contrario, unicamente l'esclusione della sua possibilità di opporre alla le eccezioni spettanti alla CP_2 correntista relative al recesso esercitato nei rapporti istaurati con l'istituto di credito (cfr. ancora doc. 5 cit. fasc. monitorio, ove all'art. 7 risulta essere stato indicato, infatti, il solo impegno del garante a pagare “immediatamente… a semplice richiesta” e non anche un'esclusione assoluta di opporre alla banca le eccezioni spettanti al debitore principale, esclusione invece contemplata al successivo art. 9 limitatamente al recesso, dove è previsto che “Nessuna eccezione può essere opposta dal Fidejussore riguardo al momento in cui la esercita la sua facoltà di Controparte_1 recedere dai rapporti col debitore”). Né l'esclusione della possibilità della garante di opporre al creditore ogni altra eccezione, diversa da quelle ora richiamate, potrebbe farsi discendere soltanto dalla circostanza che sia stata inserita nell'atto una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, e ciò in quanto la clausola in parola, per come formulata all'art. 7 del negozio, non ha previsto (lo si ripete) una tale esclusione e tantomeno tale clausola può considerarsi, di per sé, incompatibile con una garanzia di tipo fideiussorio, contemplando, appunto, alla luce del suo tenore, soltanto l'operatività a carico della garante di un meccanismo di cd. “solve et repete”, con il conseguente impegno di quest'ultima a provvedere all'immediato pagamento a favore del creditore, salva la possibilità di ripetere poi dallo stesso quanto versato, se e nella misura in cui il pagamento sia risultato in tutto o in parte non dovuto (si v. al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 16825/2016, ove è stato evidenziato che l'inserimento in una fideiussione di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente “non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita…”). In tal senso, difetta dunque nella fattispecie lo specifico elemento che connota la garanzia autonoma, tenuto conto che, come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
“Lo schema negoziale della garanzia autonoma… assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, si che l'elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista… svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale”, autonomia che, come noto, si riflette poi anche sul piano delle rivalse (essendo, per l'appunto, escluso in tal caso che il garante possa ripetere dal creditore quanto versato, sulla base di ragioni che gli è precluso di far valere verso quest'ultimo), salve unicamente le ipotesi in cui venga opposta dal garante autonomo la stessa inesistenza del rapporto garantito, ovvero la nullità del relativo contratto derivante dalla violazione di norme
14 imperative o dall'illiceità della causa, o il caso in cui venga proposta la c.d. excepito doli generalis (cfr. ancora Cass. 32402/19 cit., e già Cass. civ. S.U. 3947/2010, peraltro pronunciatasi, specificamente, sulle cd. polizze o assicurazioni fideiussorie, quale fattispecie diversa da quella che occupa, e nella quale è stato evidenziato, a ben vedere, che è l'inserimento in un negozio di garanzia di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, e dunque di una clausola che escluda per il garante anche la facoltà di sollevare eccezioni di sorta, che “dovrebbe di per sé orientare verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag”, per l'incompatibilità che ricorre tra l'esclusione in capo al garante delle eccezioni spettanti al debitore e l'accessorietà che connota la fideiussione, nondimeno facendo salva, al contempo, persino in tale evenienza, l'ipotesi in cui la garanzia risulti comunque riconducibile, alla luce del suo complessivo contenuto, al tipo codicistico di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., per la presenza di evidenti discrasie con una sua qualificazione come autonoma;
si v. inoltre, più di recente, Cass. civ. 19693/2022, ove è stato affermato che “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”). E d'altro canto, la conclusione appena esposta è ulteriormente avvalorata, nella specie, anche dalla considerazione del principio di cui all'art. 1370 c.c. (vertendosi pacificamente, come si è già evidenziato, in presenza di uno schema negoziale unilateralmente predisposto dalla CA e sottoposto da questa alla mera adesione della garante), il quale impone che, nel dubbio, le clausole inserite in condizioni generali o in moduli o formulari vengano interpretate a favore dell'aderente, e ciò tanto più che è stato inserito nell'atto anche il richiamo dell'art. 1341 c.c., il quale pure contribuisce a far ritenere che un'esclusione della possibilità per la garante di opporre in qualunque tempo al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore non possa essere prevista - come sostanzialmente si pretenderebbe nel presente caso - in maniera “implicita”, ma debba essere chiaramente contemplata a carico dell'aderente.
Né vale, infine, a far pervenire a una soluzione diversa da quella sopra riportata la circostanza che proprio con l'art. 6 del negozio sia stata introdotta una deroga all'art. 1957 c.c. o - può aggiungersi - che siano state inserite nell'atto le cd. clausole di reviviscenza e di sopravvivenza della garanzia. Infatti, se è vero che l'interpretazione complessiva del negozio si estende anche a clausole che siano viziate da nullità (non postulando la ricerca della volontà delle parti, ex artt. 1362 e ss. c.c., anche la validità di tutte le relative pattuizioni), non è revocabile in dubbio che la previsione di una deroga all'art. 1957 c.c. non implichi, di per sé stessa, una qualificazione della garanzia come autonoma, atteso che - come non ha mancato di rilevare, nella specie, anche l'opposta - è ben possibile che il fideiussore rinunci alla tutela prevista dall'art. 1957 cit., senza che a ciò consegua una diversa qualificazione della garanzia rispetto al tipo codicistico, e valendo, anzi, una simile deroga inserita nel testo del negozio ad avvalorare, come si è detto, la qualificazione della sua posizione in termini di “fideiussore”, stante che ove si trattasse, di contro, di una garanzia che già esclude di per sé l'applicabilità di tale norma, una simile deroga all'art. 1957 c.c. equivarrebbe a una pattuizione priva di utilità e di effetti, anche in spregio all'art. 1367 c.c.
Anche il patto di cd. reviviscenza di cui al citato art. 2 del negozio, secondo cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la banca abbia incassato dal debitore e che sia tenuta a restituirgli per l'invalidità o la revoca del pagamento, non implica, inoltre, l'esclusione dei connotati propri della fideiussione, dal momento che la pretesa verso il garante troverebbe ragione, in una simile eventualità, nella circostanza che il rapporto principale (al quale la garanzia resta evidentemente riferibile) non si sarebbe, in realtà, estinto con un pagamento valido e irrevocabile, ed altresì, quanto al patto di cd. sopravvivenza di cui all'art. 8 del negozio, lo stesso comporta, a
15 ben guardare, soltanto che l'eventuale declaratoria d'invalidità dell'obbligazione garantita non influisce sull'obbligo (pur sempre facente capo anche al debitore principale, oltre che al garante) di restituire la sorte capitale effettivamente prestata dalla banca.
In virtù di quanto precede, è quindi da escludere, a dispetto di quanto sostenuto in questa sede dalla , che la garanzia di cui si discute possa qualificarsi come autonoma Controparte_1
e ritenersi sottratta, in virtù di tanto, alla disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. e, nello specifico, al rispetto del termine decadenziale sancito dall'art. 1957 c.c., quale operante in conseguenza dell'accertata nullità della clausola di deroga contenuta nell'art. 6 del negozio sottoscritto da Pt_1
[...]
In secondo luogo e sempre avendo riguardo alle ragioni addotte dall'opposta a supporto della pretesa inoperatività della decadenza di cui all'art. 1957 cit., è poi da escludere, ad avviso del decidente, che tale inoperatività possa farsi derivare dalla circostanza che la durata della garanzia prestata dall'opponente non sia stata correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, quale ipotesi in cui la fideiussione non è soggetta, appunto, al termine decadenziale contemplato da tale disposizione.
Infatti, è agevole constatare che una simile previsione è stata inserita proprio all'interno dell'art. 6 del negozio stipulato da ove è stata testualmente recepita, si è detto, la Parte_1 clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI. Essendo la clausola invalida, in virtù di quanto sopra già osservato, è dunque evidente che la stessa non vale a far escludere l'operatività della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che non si tratterebbe, in tal caso, di attribuire alla pattuizione una rilevanza meramente interpretativa, ma di fare della stessa concreta applicazione nella regolamentazione del rapporto tra la CA e la garante.
Posta pertanto l'operatività del termine decadenziale semestrale e venendo all'ulteriore profilo relativo all'avvenuto rispetto di tale termine ad opera della , ritiene il Controparte_1 giudicante che sia, invece, sostanzialmente inconferente, nel caso che occupa, stabilire se il negozio sottoscritto dall'opponente sia tale da far ritenere che il rispetto del suddetto termine possa considerarsi soddisfatto unicamente a fronte di un'iniziativa della creditrice di natura giudiziale - in aderenza a quanto previsto sul punto dall'art. 1957 c.c. nell'interpretazione che di tale disposizione si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità - ovvero se il termine decadenziale possa ritenersi rispettato anche solo in presenza di un'iniziativa di tipo stragiudiziale, quale conclusione che, a dire della CA, discenderebbe comunque dal restante contenuto del negozio e, nello specifico, dall'impegno ivi previsto a carico della garante a provvedere al pagamento anche a fronte di una sua “semplice richiesta scritta”. Pure aderendo a tale ultima soluzione, è infatti assorbente rilevare che - così come lamentato da - non risulta, comunque, Parte_1 che il termine semestrale sancito dall'art. 1957 cit. sia stato rispettato dalla CA, non essendo stato documentato da quest'ultima che sia stata avanzata alla debitrice principale quantomeno un'intimazione di pagamento di quanto asseritamente dovutole nel rispetto di tale termine.
Ed invero, posta la revoca che l'opposta ha allegato di avere operato dell'apertura di credito concessa alla a valere sul c/c con raccomandata del Parte_2
23.09.2019, ovvero la chiusura di tale c/c che è documentato sia stata effettuata dalla il CP_2
13.12.2019 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, doc. D fasc. opposta), osserva il decidente che nessuna dimostrazione è stata comunque offerta da quest'ultima con riferimento ad iniziative anche solo di tipo stragiudiziale assunte verso la correntista ai fini del soddisfacimento del credito maturato in relazione a tale rapporto, non essendo stato provato - o richiesto di provare - in alcun modo che la abbia - così come da lei genericamente opinato - rivolto alla società Controparte_6
“intimazioni scritte e verbali anche dei responsabili della Filiale di competenza”.
Inoltre, non può darsi rilevanza ai fini che occupano al solo riferimento alla suddetta
16 raccomandata a.r. del 23.09.19, recante la revoca dell'apertura di credito che l'opposta ha dedotto di avere comunicato, oltre che alla garante, alla società correntista, e ciò in quanto - anche prescindendo dal riferimento ivi operato a un'esposizione debitoria diversa e inferiore rispetto a quella qui pretesa in pagamento dalla medesima quale riveniente dal conteggio delle ulteriori competenze che risultano essere state addebitate sul c/c n. 22334 sino alla sua estinzione del 13.12.19
- non risulta, comunque, prodotta neppure una ricevuta di spedizione, e tantomeno depositato un avviso di ricevimento, attestante l'avvenuto effettivo invio di tale missiva alla
[...]
(cfr. doc. 6 fasc. monitorio). Parte_2
Né potrebbe ritenersi sul punto - diversamente da quanto opinato dall'opposta nella memoria conclusiva del 03.01.25 - che non vi sarebbe stata alcuna contestazione dell'avvenuta sua richiesta di pagamento rivolta alla società debitrice, oltre che alla garante, e ciò tenuto conto che tale contestazione risulta avanzata in atti dall'opponente e che, peraltro, non può farsi in realtà applicazione del principio di cd. non contestazione ex art. 115 c.p.c. a fronte di un'allegazione di circostanze che non sia stata, anzitutto, specificamente effettuata dall'interessata (nella specie limitatasi, a ben vedere, al mero rinvio ai documenti depositati, di cui si è appena detto) o che riguardi fatti che non siano riferibili alla controparte (nella specie, la garante), ma ai quali quest'ultima sia estranea.
Considerata l'assenza di specifiche allegazioni e prove offerte a tal proposito dall'opposta, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, ne deriva, pertanto, che è da escludere che la CA abbia, in effetti, assunto iniziative rivolte verso la debitrice principale, onde ottenere il soddisfacimento del credito di cui si discute, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendosi la stessa limitata ad agire direttamente con la sua domanda d'ingiunzione verso la garante nel giugno 2021, e da tanto consegue, come fondatamente lamentato da quest'ultima, l'estinzione del diritto della prima ad escutere la garanzia da lei prestata, per l'intervenuta decadenza sancita dall'art. 1957 cit.
In virtù delle considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere, dunque, conclusivamente accolta, in accoglimento delle assorbenti eccezioni sollevate dalla stessa, di nullità dell'art. 6 della fideiussione da lei prestata e di decadenza dell'opposta dal diritto di escutere tale garanzia per l'avvenuto inutile decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., con conseguente revoca nei confronti dell'odierna opponente del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue, infine, la soccombenza, con la conseguente condanna della al relativo rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quest'ultimo da Controparte_1 disporre in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, avendo allegato Parte_1
e documentato di essere stata ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 06.10.2021, n. Rep. 2021/41/IS (cfr. doc. 4 fasc. opponente).
L'ammontare di tali spese va peraltro quantificato tenendo conto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 777/2021, e già Cass. civ. 11590/2019, Cass. civ. 22017/2018, nonché da ultimo, in argomento, anche C. Cost. 64/2024).
17 Si procede dunque, ai presenti fini, alla liquidazione delle spese processuali in applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (nel testo risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto, sul punto, di quanto previsto dal relativo art. 6; si v. in proposito, del resto, anche Cass. civ. 17577/2018), avendo riguardo al valore della lite (compreso nello scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00) e con l'applicazione dei parametri medi di al citato decreto, da decurtare tuttavia per la fase istruttoria e per quella conclusiva del 50% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14 cit., in ragione della natura meramente documentale dell'istruttoria espletata e dell'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria in tale fase e in quella conclusiva, a fronte di un quadro allegatorio e probatorio rimasto, del resto, sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi. Sulla scorta di tali criteri, si perviene a un importo per compensi per il presente giudizio d'opposizione di € 5.261,00 e allo stesso vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 cit. e gli accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca nei confronti della stessa Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1816/2021, emesso da questo Tribunale in data 04.08.2021;
Condanna la al rimborso delle spese processuali dell'opponente, Controparte_1 ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a Spese dello Stato, rimborso che viene distratto in favore dell'Erario e che si liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Velletri in data 14.01.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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