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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/08/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Sezione Civile Il Tribunale di Catanzaro in persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O. ha pronunciato la presente SENTENZA Nella causa iscritta nel registro generale al N. 669 per l'anno 2018, avente ad oggetto: impugnazione provvedimento emesso dalla Prefettura di Crotone del 31.08.2017 e, PROMOSSO da con l'avvocato Antonello Talerico;
Parte_1 contro
, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.da Fiore, 34;
, rappresentata dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Controparte_3
Catanzaro, via G.da Fiore, 34; Convenuti FATTO E DIRITTO Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di revoca del gradimento comunicato dalla Prefettura di Crotone al proprio datore di lavoro e ne chiede l'annullamento, con conseguente condanna alle spese di lite. L'esponente nel riassumere la vicenda racconta che: L'amministrazione dell'Interno ha affidato al Consorzio Opere di Misericordia di Isola Capo Rizzuto la gestione dei servizi di accoglienza del locale Centro governativo per migranti, ai sensi del d.lgs. 142/2015; conseguentemente, tra l'Amministrazione ed il Consorzio, è stata stipulata una convenzione, che richiama, quale parte integrante, il capitolato dei servizi, adottato con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 novembre 2008. In particolare, all'art. 5 del citato capitolato, è previsto che < si riserva il diritto CP_2 di motivata richiesta all'ente Gestore, di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri>>. In attuazione del potere contrattuale conferito dalla richiamata disposizione pattizia, l'Amministrazione ha comunicato al soggetto gestore del servizio di accoglienza, il provvedimento di revoca del gradimento (all.2). chiede l'annullamento del provvedimento della Prefettura mediante il quale Parte_1 veniva revocato il gradimento per l'accesso al centro di accoglienza per la stessa. Per_1
Si costituiva il resistente chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. CP_1 Appare evidente la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, la quale, come correttamente rilevato anche dal TAR (all.3), non è parte del contratto da cui scaturisce il potere di revoca del gradimento, che, ovviamente, può essere contestato nella sua legittimità solo dalla controparte contrattuale, ovverossia il Consorzio Opere di Misericordia di Isola Capo Rizzuto. La conferma del difetto di legittimazione ad agire si ricava anche dalla considerazione della circostanza che la revoca del gradimento viene comunicata soltanto al soggetto gestore, al quale viene manifestata una controindicazione alla presenza di un determinato lavoratore presso il centro di accoglienza per immigrati, ma non una controindicazione alla prosecuzione del rapporto lavorativo. Parte ricorrente rappresenta che sin dal 2014 svolge attività lavorativa per un consorzio con la qualifica di impiegata amministrativa. Il consorzio presso la quale è dipendente parte ricorrente vinceva l'appalto per svolgere attività lavorativa presso il centro di Tra le clausole Per_1 del bando e all'interno del contratto era inserita la previsione in base alla quale la si CP_2 riserva il diritto di motivata richiesta di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto. A prescindere dalla mancanza di motivazione della revoca di gradimento e del problema della legittimazione di parte ricorrente a impugnare un atto di gradimento fondato su una clausola di un contratto del quale la stessa non è parte (dovendo eventualmente valutarsi i limiti e i presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria), deve osservarsi che nel caso di specie la fonte del potere dell'amministrazione resistente è una clausola contrattuale e la CP_2 risulta aver esercitato un potere riconosciutole e attribuitole da un atto di autonomia privata e non dalla legge. Ne discende che la discrezionalità dell'amministrazione è nel caso di specie comune a quella di cui sono titolari i privati a fronte di una clausola di gradimento (talvolta descritti dalla dottrina e dalla giurisprudenza privatistica come poteri privatistici o come diritti potestativi). Si tratta, in sostanza, di un potere privatistico che trova il suo fondamento in un atto di autonomia privata e che attiene, per di più, alla fase di esecuzione del contratto. Ne discende il rigetto della domanda. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese di lite. Così deciso in Catanzaro il 25 agosto 2025 IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Rosanna Scillone
Parte_1 contro
, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.da Fiore, 34;
, rappresentata dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Controparte_3
Catanzaro, via G.da Fiore, 34; Convenuti FATTO E DIRITTO Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di revoca del gradimento comunicato dalla Prefettura di Crotone al proprio datore di lavoro e ne chiede l'annullamento, con conseguente condanna alle spese di lite. L'esponente nel riassumere la vicenda racconta che: L'amministrazione dell'Interno ha affidato al Consorzio Opere di Misericordia di Isola Capo Rizzuto la gestione dei servizi di accoglienza del locale Centro governativo per migranti, ai sensi del d.lgs. 142/2015; conseguentemente, tra l'Amministrazione ed il Consorzio, è stata stipulata una convenzione, che richiama, quale parte integrante, il capitolato dei servizi, adottato con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 novembre 2008. In particolare, all'art. 5 del citato capitolato, è previsto che < si riserva il diritto CP_2 di motivata richiesta all'ente Gestore, di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri>>. In attuazione del potere contrattuale conferito dalla richiamata disposizione pattizia, l'Amministrazione ha comunicato al soggetto gestore del servizio di accoglienza, il provvedimento di revoca del gradimento (all.2). chiede l'annullamento del provvedimento della Prefettura mediante il quale Parte_1 veniva revocato il gradimento per l'accesso al centro di accoglienza per la stessa. Per_1
Si costituiva il resistente chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. CP_1 Appare evidente la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, la quale, come correttamente rilevato anche dal TAR (all.3), non è parte del contratto da cui scaturisce il potere di revoca del gradimento, che, ovviamente, può essere contestato nella sua legittimità solo dalla controparte contrattuale, ovverossia il Consorzio Opere di Misericordia di Isola Capo Rizzuto. La conferma del difetto di legittimazione ad agire si ricava anche dalla considerazione della circostanza che la revoca del gradimento viene comunicata soltanto al soggetto gestore, al quale viene manifestata una controindicazione alla presenza di un determinato lavoratore presso il centro di accoglienza per immigrati, ma non una controindicazione alla prosecuzione del rapporto lavorativo. Parte ricorrente rappresenta che sin dal 2014 svolge attività lavorativa per un consorzio con la qualifica di impiegata amministrativa. Il consorzio presso la quale è dipendente parte ricorrente vinceva l'appalto per svolgere attività lavorativa presso il centro di Tra le clausole Per_1 del bando e all'interno del contratto era inserita la previsione in base alla quale la si CP_2 riserva il diritto di motivata richiesta di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto. A prescindere dalla mancanza di motivazione della revoca di gradimento e del problema della legittimazione di parte ricorrente a impugnare un atto di gradimento fondato su una clausola di un contratto del quale la stessa non è parte (dovendo eventualmente valutarsi i limiti e i presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria), deve osservarsi che nel caso di specie la fonte del potere dell'amministrazione resistente è una clausola contrattuale e la CP_2 risulta aver esercitato un potere riconosciutole e attribuitole da un atto di autonomia privata e non dalla legge. Ne discende che la discrezionalità dell'amministrazione è nel caso di specie comune a quella di cui sono titolari i privati a fronte di una clausola di gradimento (talvolta descritti dalla dottrina e dalla giurisprudenza privatistica come poteri privatistici o come diritti potestativi). Si tratta, in sostanza, di un potere privatistico che trova il suo fondamento in un atto di autonomia privata e che attiene, per di più, alla fase di esecuzione del contratto. Ne discende il rigetto della domanda. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese di lite. Così deciso in Catanzaro il 25 agosto 2025 IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Rosanna Scillone