Articolo 1 della Legge 7 dicembre 1960, n. 1542
Articolo 2
Versione
25 dicembre 1960
Art. 1.
Con effetto dal 1 aprile 1960, le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore della assicurazione della Cassa, unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 798 , modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139 , sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1960