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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2627/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2627/2022 promossa da: codice fiscale e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2 esidente a San Giuliano terme (PI) Via Odorado Bartalini n° 8, rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi come da procura allegata al presente atto dall'avvocato Antonio Vasco Cariello del foro di Pisa Opponenti contro
C.F. e P.IVA , rappresentata - giusta procura speciale del Controparte_1 P.IVA_1
05/06/2018 a rogito del Notaio di Milano, Rep. n. 61.382, Racc. n. 11.769 (sub doc. n. 1) Persona_1
- da con sede in Milano (MI), C.F., P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese Controparte_2 di Milano: , iscritta al REA di Milano al n. 1217580, a sua volta rappresentata, in forza di P.IVA_2 procura speciale del 09/05/2019 a rogito Notaio di Milano, Rep. n. 140.484, Racc. n. Persona_2
35.372 (sub doc. n. 2), dalla procuratrice speciale con sede in Milano (MI), Parte_3
Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000 i.v., C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi: , qui in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3 CP_3
(C.F. nata a [...] il [...], giusta procura autenticata dal Notaio CodiceFiscale_3 in data 25/05/2020, Rep. n. 142.719, Racc. n. 36.506 (registrata in Milano II DP il Persona_2 giorno 27/05/2020 al n. 35001 Serie 1T), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Persona_3
Consigliere della (sub doc. n. 3), rappresentata, assistita e difesa, giusta Parte_3 procura alle liti in calce all'atto di precetto di cui infra, dall'Avvocato Andrea Rivellini del Foro di Genova Opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe proponevano opposizione ex artt. 615 e 617 C.p.c. chiedendo di “accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato ai debitori il 12.5.2022 e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, dichiarando che la sede in Conegliano Controparte_4
(TV) Via Vittorio Alfieri n° 1, codice fiscale e partita IVA , ,e per essa la P.IVA_1 [...] on sede legale in Milano, Via Valtellina n° 15/17, codice fiscale e partita IVA Parte_3 P.IVA_3 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. A sostegno dell'opposizione eccepivano: l'inesistenza della garanzia ipotecaria per come detta da controparte in atto di precetto e l'inesistenza del diritto di usufrutto in capo ai debitori.
Gli opponenti in vero in premessa esponevano che:
- con atto di precetto per essa la Controparte_5 Parte_3 intimava a e a l'immediato pagamento della somma di euro 292.971,19 Parte_1 Parte_2 oltre interessi come per legge e per contratto, spese di notifica e successive occorrende, con espresso avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata sull'immobile (sic) “oggetto di garanzia ipotecaria di cui al punto n° 3” delle premesse;
-che il punto di cui al n° 3) delle premesse in atto di precetto, richiamato dalla controparte espressamente recitava “..il Sig. e la Sig,ra come sopra generalizzati, risultano titolari rispettivamente Parte_1 Parte_2 per la uota di ½ ciascuno per diritti di usufrutto del seguente immobile : N.C.E.U. del Comune di San Giuliano Terme (PI) : catasto : fabbricati;
foglio:95;particella;110: subalterno: 2;natura: A4; abitazione di tipo popolare;
classe: 2; consistenza vani :13,5”;
- che il titolo esecutivo sottostante al precetto notificato era indicato nel mutuo fondiario di euro
290.000,00 ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. n° 385/1993…”, stipulato in data 24.9.2012. Rep e Racc. 36729 e 8483, registrato in Pisa in data 27.9.2012 al n° 5657 e munito di formula esecutiva in data 9.10.2012 a garanzia del quale . e acconsentivano alla costituzione di ipoteca Parte_1 Parte_2 volontaria a favore della Banca mutuante, iscritta presso l'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Pisa- servizio di Pubblicità Immobiliare in data 28.9.2012 ai nn. 15015 Reg. gen. E 2118 reg. Part. su un compendio immobiliare di loro titolarità per la quota di ½ ciascuno per diritto di proprietà”;
-Che la ridetta somma , in forza del medesimo titolo esecutivo, già era stata precettata a e Pt_2 Pt_1 in data 18.11.2019; a seguito della notifica del precetto i beni oggetto di ipoteca volontaria venivano poi sottoposti a pignoramento immobiliare, ad oggi pendente presso il Tribunale di Pisa al n° 129/2021 R.E. I beni esecutati, ed in relazione ai quali era stata concessa ipoteca volontaria nel mutuo sopra richiamato – erano i seguenti: NCEU San Giuliano Terme, foglio 95, particella 110, subalterni 6,5,4,7.;
- che quindi in forza del medesimo titolo esecutivo di cui al precedente precetto del 2019, si intima nuovamente il pagamento delle medesime somme;
pagina 2 di 5 -che il nuovo precetto dunque ha un suo autonomo e specifico significato –per dizione di controparte- proprio solo e soltanto in virtù del preannunziato pignoramento del diritto di usufrutto che ai debitori spetterebbe sul subalterno n° 2 :i subalterni 6,5,4,7, del foglio 95 , particella 110 NCEU San Giuliano Terme sono difatti già stati pignorati , e sui medesimi pende esecuzione immobiliare. Si costituiva l'opposta che chiedeva di “respingere le domande tutte formulate da parte opponente poiché infondate, inammissibili, e/o come meglio, per i motivi indicati in narrativa, con vittoria di spese e compensi di avvocato ex D.M. N. 55/2014 e s.m.i.”. Specificamente, l'opposta in epigrafe contestava l'ammissibilità della dispiegata opposizione sia ai sensi dell'art. 615 che ai sensi dell'art 617 cpc.
Alla prima udienza le parti chiedevano assegnarsi i termini di cui all'art. 183 co VI cpc e, concessi, alla successiva udienza, ritenuta la causa istruita su base documentale e matura per la decisione il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter cpc il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*** Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta in ragione delle allegazioni.
A tal proposito richiamando la giurisprudenza sul punto al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi ed al petitum, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erronea la valutazione effettuata dal giudice di merito, che aveva ritenuto essere stata proposta una opposizione agli atti esecutivi, perché era stato impugnato l'avviso di espropriazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, vertendosi, invece, in materia di opposizione all'esecuzione, essendo la domanda rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in conseguenza dell'estinzione del credito per effetto della pronuncia del provvedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall.)(Cassazione civile , 26/05/2017 , n. 13381). Orbene nel caso di specie tenuto conto che gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza della garanzia ipotecaria per come detta da controparte in atto di precetto e l'inesistenza del diritto di usufrutto in tal modo contestando il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, l'azione proposta deve essere ricondotta all'alveo applicativo di cui all'art. 615 cpc che al primo comma testualmente prevede “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo
27”. pagina 3 di 5 Com'è noto l'opposizione all'esecuzione introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma rispetto a quest'ultimo pur ad essa funzionalmente connessa. Si tratta più precisamente di un' azione di mero accertamento negativo con cui, appunto, si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata . Più specificamente, tradizionalmente tra i motivi da poter far valere con lo strumento di cui all'art. 615 cpc si annoverano: la mancanza originaria del titolo esecutivo la sopravventa inefficacia di un titolo esecutivo originariamente esistente o la sua successiva caducazione;
l'insussistenza della legittimazione attiva o passiva;
l'inidoneità oggettiva del titolo ad azionare una specifica procedura esecutiva;
la mancanza dei requisiti di liquidità o di esigibilità del diritto o ancora ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito consacrato nel titolo. Orbene nel caso in esame l'opposizione può essere decisa in base all'assorbente motivo proposto di inesistenza del diritto oggetto del precetto. Infatti, pur volendo ritenere che l'odierna opposta abbia per mero refuso fatto riferimento alla concessione di ipoteca sul bene di cui al foglio 95, particella 110 subalterno 2, essendo invece incontestato e pacifico che oggetto di dazione di ipoteca erano i beni censiti ai subalterni 6,5,4,7 è altrettanto pacifico e incontestato che gli odierni opponenti non vantino alcun diritto di usufrutto nè sul cit. Subalterno 2 nè sui subalterni 6,5,4,7.
E' documentato, infatti, che e on contratto di mantenimento ai rogiti Parte_1 CP_6
Notaio Rep. 21556 e Racc. 8819 del 2.10.2014, registrato in Pisa il 7.10.2014 e trascritto Persona_4 in Pisa, in data 7.10.2014 al n° 10360 Reg.Part. e 14317 Reg. Gen., trasferivano a il Parte_4 diritto di nuda proprietà sul bene censito al NCEU San Giuliano Terme al foglio 95, particella 110, subalterno 2, riservandosene espressamente il diritto –non già di usufrutto- bensì di abitazione vita natural durante. Sul punto parte opposta ha eccepito che la contestazione relativa alla pretesa impignorabilità del bene rientra unicamente nell'alveo della opposizione ai sensi dell'art. 615, c. 2, c.p.c. proponibile solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento e, conseguentemente, dell'instaurazione della procedura esecutiva, mai avvenuta. Tale contestazione nella prospettiva dell'odierna opposta presupponendo che il pignoramento sia stato notificato e quindi che l'esecuzione sia iniziata è eccezione riconducibile all'art. 615, c. 2 c.p.c. e non ad un'opposizione preventiva ex art. 615, c. 1, c.p.c. come proposta controparte. Orbene detta eccezione non appare condivisibile. Infatti, in assenza di un'indicazione legislativa in tal senso, sarebbe logicamente prima che giuridicamente assurdo pensare di dover onerare la parte di dover attendere l'inizio dell'esecuzione per far valere pagina 4 di 5 l'impignorabilità del bene pur potendo già sollevare detta eccezione con l'opposizione al mero precetto e, dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione. Vi sarebbe, infatti, un dispendio di risorse processuali ed economiche. Peraltro, nel caso che ci occupa la fattispecie appare peculiare atteso che nel caso in esame il bene non rientra tra quelli impignorabili per legge oppure perché costituito da pertinenze di beni estranei all'esecuzione ma si tratta di bene, reciutsdi diritto, proprio inesistente. Non pare dunque sostenibile la tesi dell'opposta secondo cui il precetto oggetto dell'odierno giudizio sarebbe stato solamente una nuova intimazione di pagamento -sostanzialmente identica a quella che ha consentito di incardinare la procedura 129/2021- non vantando gli odierno opponenti alcun diritto di usufrutto sul bene indicato. Ne discende che sussiste una oggettiva inidoneità del titolo richiamato nel precetto ad azionare una specifica procedura esecutiva tale da rendere l'opposizione proprosta fondata e quindi conclusivamente meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opposta come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: ACCOGLIE l'opposizione;
DICHIARA per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 12.5.2022 a Pt_1
e
[...] Parte_2
ON parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
786,00 per spese ed € 17.252,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell' Avv. Antonio Vasco Cariello procuratore antistatario.
Pisa, 15/12/2025 Il Giudice dott. Iolanda Golia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2627/2022 promossa da: codice fiscale e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2 esidente a San Giuliano terme (PI) Via Odorado Bartalini n° 8, rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi come da procura allegata al presente atto dall'avvocato Antonio Vasco Cariello del foro di Pisa Opponenti contro
C.F. e P.IVA , rappresentata - giusta procura speciale del Controparte_1 P.IVA_1
05/06/2018 a rogito del Notaio di Milano, Rep. n. 61.382, Racc. n. 11.769 (sub doc. n. 1) Persona_1
- da con sede in Milano (MI), C.F., P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese Controparte_2 di Milano: , iscritta al REA di Milano al n. 1217580, a sua volta rappresentata, in forza di P.IVA_2 procura speciale del 09/05/2019 a rogito Notaio di Milano, Rep. n. 140.484, Racc. n. Persona_2
35.372 (sub doc. n. 2), dalla procuratrice speciale con sede in Milano (MI), Parte_3
Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000 i.v., C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi: , qui in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3 CP_3
(C.F. nata a [...] il [...], giusta procura autenticata dal Notaio CodiceFiscale_3 in data 25/05/2020, Rep. n. 142.719, Racc. n. 36.506 (registrata in Milano II DP il Persona_2 giorno 27/05/2020 al n. 35001 Serie 1T), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Persona_3
Consigliere della (sub doc. n. 3), rappresentata, assistita e difesa, giusta Parte_3 procura alle liti in calce all'atto di precetto di cui infra, dall'Avvocato Andrea Rivellini del Foro di Genova Opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe proponevano opposizione ex artt. 615 e 617 C.p.c. chiedendo di “accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato ai debitori il 12.5.2022 e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, dichiarando che la sede in Conegliano Controparte_4
(TV) Via Vittorio Alfieri n° 1, codice fiscale e partita IVA , ,e per essa la P.IVA_1 [...] on sede legale in Milano, Via Valtellina n° 15/17, codice fiscale e partita IVA Parte_3 P.IVA_3 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. A sostegno dell'opposizione eccepivano: l'inesistenza della garanzia ipotecaria per come detta da controparte in atto di precetto e l'inesistenza del diritto di usufrutto in capo ai debitori.
Gli opponenti in vero in premessa esponevano che:
- con atto di precetto per essa la Controparte_5 Parte_3 intimava a e a l'immediato pagamento della somma di euro 292.971,19 Parte_1 Parte_2 oltre interessi come per legge e per contratto, spese di notifica e successive occorrende, con espresso avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata sull'immobile (sic) “oggetto di garanzia ipotecaria di cui al punto n° 3” delle premesse;
-che il punto di cui al n° 3) delle premesse in atto di precetto, richiamato dalla controparte espressamente recitava “..il Sig. e la Sig,ra come sopra generalizzati, risultano titolari rispettivamente Parte_1 Parte_2 per la uota di ½ ciascuno per diritti di usufrutto del seguente immobile : N.C.E.U. del Comune di San Giuliano Terme (PI) : catasto : fabbricati;
foglio:95;particella;110: subalterno: 2;natura: A4; abitazione di tipo popolare;
classe: 2; consistenza vani :13,5”;
- che il titolo esecutivo sottostante al precetto notificato era indicato nel mutuo fondiario di euro
290.000,00 ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. n° 385/1993…”, stipulato in data 24.9.2012. Rep e Racc. 36729 e 8483, registrato in Pisa in data 27.9.2012 al n° 5657 e munito di formula esecutiva in data 9.10.2012 a garanzia del quale . e acconsentivano alla costituzione di ipoteca Parte_1 Parte_2 volontaria a favore della Banca mutuante, iscritta presso l'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Pisa- servizio di Pubblicità Immobiliare in data 28.9.2012 ai nn. 15015 Reg. gen. E 2118 reg. Part. su un compendio immobiliare di loro titolarità per la quota di ½ ciascuno per diritto di proprietà”;
-Che la ridetta somma , in forza del medesimo titolo esecutivo, già era stata precettata a e Pt_2 Pt_1 in data 18.11.2019; a seguito della notifica del precetto i beni oggetto di ipoteca volontaria venivano poi sottoposti a pignoramento immobiliare, ad oggi pendente presso il Tribunale di Pisa al n° 129/2021 R.E. I beni esecutati, ed in relazione ai quali era stata concessa ipoteca volontaria nel mutuo sopra richiamato – erano i seguenti: NCEU San Giuliano Terme, foglio 95, particella 110, subalterni 6,5,4,7.;
- che quindi in forza del medesimo titolo esecutivo di cui al precedente precetto del 2019, si intima nuovamente il pagamento delle medesime somme;
pagina 2 di 5 -che il nuovo precetto dunque ha un suo autonomo e specifico significato –per dizione di controparte- proprio solo e soltanto in virtù del preannunziato pignoramento del diritto di usufrutto che ai debitori spetterebbe sul subalterno n° 2 :i subalterni 6,5,4,7, del foglio 95 , particella 110 NCEU San Giuliano Terme sono difatti già stati pignorati , e sui medesimi pende esecuzione immobiliare. Si costituiva l'opposta che chiedeva di “respingere le domande tutte formulate da parte opponente poiché infondate, inammissibili, e/o come meglio, per i motivi indicati in narrativa, con vittoria di spese e compensi di avvocato ex D.M. N. 55/2014 e s.m.i.”. Specificamente, l'opposta in epigrafe contestava l'ammissibilità della dispiegata opposizione sia ai sensi dell'art. 615 che ai sensi dell'art 617 cpc.
Alla prima udienza le parti chiedevano assegnarsi i termini di cui all'art. 183 co VI cpc e, concessi, alla successiva udienza, ritenuta la causa istruita su base documentale e matura per la decisione il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter cpc il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*** Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta in ragione delle allegazioni.
A tal proposito richiamando la giurisprudenza sul punto al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi ed al petitum, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erronea la valutazione effettuata dal giudice di merito, che aveva ritenuto essere stata proposta una opposizione agli atti esecutivi, perché era stato impugnato l'avviso di espropriazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, vertendosi, invece, in materia di opposizione all'esecuzione, essendo la domanda rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in conseguenza dell'estinzione del credito per effetto della pronuncia del provvedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall.)(Cassazione civile , 26/05/2017 , n. 13381). Orbene nel caso di specie tenuto conto che gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza della garanzia ipotecaria per come detta da controparte in atto di precetto e l'inesistenza del diritto di usufrutto in tal modo contestando il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, l'azione proposta deve essere ricondotta all'alveo applicativo di cui all'art. 615 cpc che al primo comma testualmente prevede “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo
27”. pagina 3 di 5 Com'è noto l'opposizione all'esecuzione introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma rispetto a quest'ultimo pur ad essa funzionalmente connessa. Si tratta più precisamente di un' azione di mero accertamento negativo con cui, appunto, si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata . Più specificamente, tradizionalmente tra i motivi da poter far valere con lo strumento di cui all'art. 615 cpc si annoverano: la mancanza originaria del titolo esecutivo la sopravventa inefficacia di un titolo esecutivo originariamente esistente o la sua successiva caducazione;
l'insussistenza della legittimazione attiva o passiva;
l'inidoneità oggettiva del titolo ad azionare una specifica procedura esecutiva;
la mancanza dei requisiti di liquidità o di esigibilità del diritto o ancora ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito consacrato nel titolo. Orbene nel caso in esame l'opposizione può essere decisa in base all'assorbente motivo proposto di inesistenza del diritto oggetto del precetto. Infatti, pur volendo ritenere che l'odierna opposta abbia per mero refuso fatto riferimento alla concessione di ipoteca sul bene di cui al foglio 95, particella 110 subalterno 2, essendo invece incontestato e pacifico che oggetto di dazione di ipoteca erano i beni censiti ai subalterni 6,5,4,7 è altrettanto pacifico e incontestato che gli odierni opponenti non vantino alcun diritto di usufrutto nè sul cit. Subalterno 2 nè sui subalterni 6,5,4,7.
E' documentato, infatti, che e on contratto di mantenimento ai rogiti Parte_1 CP_6
Notaio Rep. 21556 e Racc. 8819 del 2.10.2014, registrato in Pisa il 7.10.2014 e trascritto Persona_4 in Pisa, in data 7.10.2014 al n° 10360 Reg.Part. e 14317 Reg. Gen., trasferivano a il Parte_4 diritto di nuda proprietà sul bene censito al NCEU San Giuliano Terme al foglio 95, particella 110, subalterno 2, riservandosene espressamente il diritto –non già di usufrutto- bensì di abitazione vita natural durante. Sul punto parte opposta ha eccepito che la contestazione relativa alla pretesa impignorabilità del bene rientra unicamente nell'alveo della opposizione ai sensi dell'art. 615, c. 2, c.p.c. proponibile solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento e, conseguentemente, dell'instaurazione della procedura esecutiva, mai avvenuta. Tale contestazione nella prospettiva dell'odierna opposta presupponendo che il pignoramento sia stato notificato e quindi che l'esecuzione sia iniziata è eccezione riconducibile all'art. 615, c. 2 c.p.c. e non ad un'opposizione preventiva ex art. 615, c. 1, c.p.c. come proposta controparte. Orbene detta eccezione non appare condivisibile. Infatti, in assenza di un'indicazione legislativa in tal senso, sarebbe logicamente prima che giuridicamente assurdo pensare di dover onerare la parte di dover attendere l'inizio dell'esecuzione per far valere pagina 4 di 5 l'impignorabilità del bene pur potendo già sollevare detta eccezione con l'opposizione al mero precetto e, dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione. Vi sarebbe, infatti, un dispendio di risorse processuali ed economiche. Peraltro, nel caso che ci occupa la fattispecie appare peculiare atteso che nel caso in esame il bene non rientra tra quelli impignorabili per legge oppure perché costituito da pertinenze di beni estranei all'esecuzione ma si tratta di bene, reciutsdi diritto, proprio inesistente. Non pare dunque sostenibile la tesi dell'opposta secondo cui il precetto oggetto dell'odierno giudizio sarebbe stato solamente una nuova intimazione di pagamento -sostanzialmente identica a quella che ha consentito di incardinare la procedura 129/2021- non vantando gli odierno opponenti alcun diritto di usufrutto sul bene indicato. Ne discende che sussiste una oggettiva inidoneità del titolo richiamato nel precetto ad azionare una specifica procedura esecutiva tale da rendere l'opposizione proprosta fondata e quindi conclusivamente meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opposta come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: ACCOGLIE l'opposizione;
DICHIARA per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 12.5.2022 a Pt_1
e
[...] Parte_2
ON parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
786,00 per spese ed € 17.252,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell' Avv. Antonio Vasco Cariello procuratore antistatario.
Pisa, 15/12/2025 Il Giudice dott. Iolanda Golia
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