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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3277 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Paola Flore, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bosa nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Piergavino Paolini e dell'abg. che la difendono e rappresentano per Parte_2
procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 22.10.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e coniugatisi in Magomadas con rito concordatario il Parte_1 CP_1
25.07.1999, hanno proposto cumulativamente le domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, l'omologazione delle condizioni fra gli stessi concordate e indicate nel ricorso.
1 Per quanto di rilievo, le parti hanno chiarito: (i) che dalla loro unione il 31.10.2005 era nata la figlia studentessa, non economicamente autosufficiente;
(ii) che il reddito netto della Persona_1
ricorrente, operaia, ammontava a euro 1.950,00 al mese, mentre il era privo di occupazione;
Pt_1
(iii) di non essere titolari, in comunione, di diritti reali su beni immobili;
(iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il 19.12.2024, nonostante la richiesta di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e il deposito delle note in data 18.12.2024, sono (anche) comparsi innanzi al giudice delegato per l'istruzione della causa i difensori delle parti, i quali hanno confermato la volontà dei propri assistiti, già manifestata nel ricorso, di non intendere riconciliarsi. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
Emerge dagli atti di causa, ed è stato confermato nelle note depositate il 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., oltre che dai difensori delle parti spontaneamente comparsi all'udienza del 19.12.2024, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, che sono idonee a garantire il diritto della comune figlia maggiorenne di continuare a ricevere Persona_1
sostentamento dai genitori fino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Magomadas di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte 2 – Serie A – anno 1999, le annotazioni di legge;
3) dispone, inoltre, sull'accordo dei coniugi, i quali hanno dichiarato che provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento, senza nulla pretendere a tale titolo l'uno dall'altra,
a. che, entro il giorno cinque di ogni mese, versi, mediante accredito in Parte_1
conto corrente, a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
2 l'assegno mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annua su base Persona_1
Istat;
b. che chieda e percepisca per intero l'assegno unico e universale spettante CP_1
per la figlia;
Per_1
4) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3277 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Paola Flore, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bosa nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Piergavino Paolini e dell'abg. che la difendono e rappresentano per Parte_2
procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 22.10.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e coniugatisi in Magomadas con rito concordatario il Parte_1 CP_1
25.07.1999, hanno proposto cumulativamente le domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, l'omologazione delle condizioni fra gli stessi concordate e indicate nel ricorso.
1 Per quanto di rilievo, le parti hanno chiarito: (i) che dalla loro unione il 31.10.2005 era nata la figlia studentessa, non economicamente autosufficiente;
(ii) che il reddito netto della Persona_1
ricorrente, operaia, ammontava a euro 1.950,00 al mese, mentre il era privo di occupazione;
Pt_1
(iii) di non essere titolari, in comunione, di diritti reali su beni immobili;
(iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il 19.12.2024, nonostante la richiesta di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e il deposito delle note in data 18.12.2024, sono (anche) comparsi innanzi al giudice delegato per l'istruzione della causa i difensori delle parti, i quali hanno confermato la volontà dei propri assistiti, già manifestata nel ricorso, di non intendere riconciliarsi. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
Emerge dagli atti di causa, ed è stato confermato nelle note depositate il 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., oltre che dai difensori delle parti spontaneamente comparsi all'udienza del 19.12.2024, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, che sono idonee a garantire il diritto della comune figlia maggiorenne di continuare a ricevere Persona_1
sostentamento dai genitori fino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Magomadas di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte 2 – Serie A – anno 1999, le annotazioni di legge;
3) dispone, inoltre, sull'accordo dei coniugi, i quali hanno dichiarato che provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento, senza nulla pretendere a tale titolo l'uno dall'altra,
a. che, entro il giorno cinque di ogni mese, versi, mediante accredito in Parte_1
conto corrente, a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
2 l'assegno mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annua su base Persona_1
Istat;
b. che chieda e percepisca per intero l'assegno unico e universale spettante CP_1
per la figlia;
Per_1
4) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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