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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3665/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 4/4/2025, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3665/2024 R.G. tra
, nata in [...] – Resina (NA) il 28.03.1939, C.F. , Parte_1 C.F._1
res.te in ZA FE (AT) alla Strada Villalta n° 3, ed elett.te dom.ta in Portici (NA), alla Via
Salute n° 19, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Scognamiglio (C.F. , dal quale C.F._2
è rapp.ta e difesa in virtù di procura a allegata APPELLANTE
E
dom.to ex lege in 20145 Milano al Corso Sempione n° 39, presso l'UCI Ufficio CP_1
Centrale Italiano APPELLATO CONTUMACE
nonchè
Procuratore Dott. rappresentata e difesa giusta delega dagli avv.ti Erika Controparte_3
Villanova ( – PEC: del Foro di Milano e C.F._3 Email_1
avv. Yasmine Laachir (C.F. – PEC del C.F._4 Email_2
Foro di Trento e, in qualità di socie dello con sede in Trento, via Controparte_4
GUARDNI n. 75 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. DE ANGELIS ROSSELLA, Via
Vico II Ugolino n. 12, Sessa Aurunca (CE) APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 37143/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e verbale del 4/3/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Va di poi dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità essendosi,
l'appellante, costituitosi nei termini.
Nel merito l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza n. 37143/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Napoli nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda risarcitoria della relativamente al sinistro verificatosi il giorno 30/10/2018, alle ore Pt_1
12.00 circa, allorchè il veicolo Audi tg. EL120WB di sua proprietà , condotta da , Controparte_5
mentre percorreva il viale Privato Ascione in Portici, giunta nei pressi del civico 19, veniva tamponata dalla vettura Mercedes Classe A tg. DWR84127 di proprietà di che la CP_1 proiettava con la fiancata destra contro il muro di delimitazione della carreggiata;
nel corso del processo si è costituito l'U.C.I. chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Premesso che i motivi di appello sono stati compiutamente descritti e dedotti ai sensi dell'art. 342
cpc, e premesso che la domanda risarcitoria è pienamente proponibile in quanto risulta avanzata specifica e completa richiesta stragiudiziale prima dell'introduzione del giudizio, nel merito del gravame la sentenza deve essere confermata per le motivazioni qui di seguito illustrate.
In tema di circolazione stradale, in caso di tamponamento, come dedotto dalla , la Pt_1
presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 co. 2° c.c. , è superata da una presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza ad opera del veicolo tamponante come più
volte ribadito dalla S.C. anche da ultimo ( cfr ord Cass n. 18708/2021, n 13703/2017, n.
6193/2014) ma tale preclusione non esonera l'istante dall'onere di provare , ex art.2697 primo comma cc, i fatti costitutivi della domanda , in primis la titolarità delle parti e la dinamica come dedotta nell'atto costitutivo, soprattutto se i convenuti sono contumaci o, seppur costituiti, hanno contestato nella sua interezza l'assunto attoreo, come nel caso de quo da parte dell'U.CI sin dalla comparsa di costituzione in primo grado.
Ora, deve rilevarsi che l'unico elemento probatorio addotto a sostegno della dinamica allegata in citazione, sono le dichiarazioni del teste , nipote della e figlio del Testimone_1 Pt_1
conducente del veicolo Audi ma tali dichiarazioni non appaiono sufficienti a comprovare l'assunto attoreo se si considera che non è emersa alcuna prova che il veicolo Mercedes Classe A tg.
DWR84127 di proprietà di sia stato coinvolto nel sinistro , tenuto conto che non vi CP_1
è agli atti una sua confessione stragiudiziale o giudiziale ed il modello CAI non risulta sottoscritto dal convenuto;
il teste nulla ha potuto dichiarare in ordine al tipo di Mercedes CP_5
tamponante o alla precisa identità del suo proprietario e pur confermando il tamponamento, assume che il sinistro si è verificato in viale Ascione in Portici, strada ben diversa da viale Privato
Ascione indicato in citazione;
il civico 19 di viale Privato Ascione, si ribadisce , segnalato come luogo del sinistro in tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali, non presenta mura ai lati ma normali marciapiedi che non giustificano i danni alla lamentati dalla e rappresentati CP_6 Pt_1
dalle foto attoree;
in nessun punto viale Ascione si interseca con via Università come assume il teste così come viale Privato Ascione all'altezza del civico 19 non si incrocia con la via Università
citata sempre dal teste . CP_5
In altre parole, in presenza di elementi dubbi e poco rassicuranti, non risulta convincente la deposizione del teste , tanto più se si considera che non è dato capire dove realmente si CP_5
trovasse il teste al momento dell'impatto tra le due vetture, in quanto il testimone dichiara di essersi trovato a mt 10 dall'impatto, in via Ascione e non viale Privato Ascione e soprattutto in un punto ove la strada si restringerebbe e ai lati sarebbe delimitata solo da muri e non da marciapiedi;
non apparendo convincenti le prove addotte dalla , la domanda risulta Pt_1
sfornita di prova e va pertanto rigettata con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e saranno liquidate, in base al DM
55/2014 , scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per la non complessità delle questioni.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha
proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Pertanto va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello.
Condanna a pagare in favore dell' U.C.I. in persona del legale rapp. p.t. , le Parte_1
spese di lite del secondo grado per complessivi €1.278,00 oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta a versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 8/4/2025 IL G.U.