TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3603 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 1.10.2025 e vertente
TRA
, nata ad [...] il giorno 07/03/1959, Parte_1
ivi residente a[...] e , nata a Parte_2
SE RM (BN) il giorno 09/05/1990, residente ad Amorosi
(BN) alla Via Cavarena n. 6, entrambe rappresentate e difese, giusta mandato redatto su foglio separato, dall'Avv. Vittorio
UI CI del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Airola (BN) via Campo Parco dei
Principi int. B,
Attrici
E
, con sede legale in Torino alla Piazza S. Controparte_1
Carlo n. 156, in persona della dott.ssa , in virtù CP_2
di procura in autentica dott. Persona_1
notaio in Milano, in data 14/04/2021 rep. n. 6745, racc. n.
pagina 1 di 9 4737, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il
15/04/2021 al n. 36535, Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Criscoli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: Email_1
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
1.10.2025, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio l'istituto bancario Parte_2
per sentire accertare “l'avvenuta Controparte_3
negoziazione e pagamento di un assegno bancario contraffatto, non riportante la sottoscrizione della correntista Parte_3
, nonché la condotta illecita dell'istituto di credito per
[...]
aver rilasciato un carnet di assegni connesso al conto corrente delle attrici a persone terze”.
Pertanto, chiedevano la condanna dell'istituto bancario alla restituzione della somma di € 19.600,00, derivante dal pagamento dell'assegno bancario clonato, nonché al risarcimento dei danni, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, le attrici dichiaravano che nel
2008 accendevano presso la – Filiale Controparte_4
di SE RM (Bn)- un conto corrente bancario cointestato, n.
20048, e in data 7.01.2015, su richiesta di , Parte_2
l'istituto Bancario rilasciava un carnet di assegni collegato al conto.
pagina 2 di 9 In data 19.01.2015 la Filiale di SE RM veniva soppressa e gli uffici rimanevano aperti come sportello distaccato della
Filiale di ED AT (CE); secondo parte attrice il carnet di assegni precedentemente rilasciato non poteva più essere utilizzato, dovendo essere sostituito con un nuovo carnet, che doveva essere rilasciato su richiesta dalla filiale di ED
AT.
Non avendo le correntiste proceduto in tal senso non avrebbero potuto utilizzare assegni provenienti dal vecchio carnet rilasciato dalla filiale di SE RM.
Le attrici sostenevano che, non avendo più ricevuto gli estratti conti, in data 4.7.2017 si recavano presso la Filiale di
ED AT (CE) per chiedere la documentazione aggiornata, al fine di verificare l'esatta provvista presente sul loro conto.
Solo in tale occasione, notavano un ammanco di € 19.600,00 sul proprio conto e, a seguito di controlli, emergeva che in data
15.04.2015 era stato posto all'incasso, da , Parte_4
persona non conosciuta dalle attrici, presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma, l'assegno n. 5617991849, di € 19.600,00, emesso il 13.04.2015, recante la sola firma di
[...]
. Parte_1
L'attrice disconosceva da subito la sottoscrizione presente sull'assegno e prontamente provvedeva a denunciare l'accaduto, inizialmente all'impiegata di turno e successivamente alle autorità competenti.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito Controparte_3
in quanto la veniva
[...] Controparte_4 pagina 3 di 9 incorporata nell'istituto bancario successivamente CP_5
assorbito per fusione in che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del
1.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa, risulta incontestata l'avvenuta clonazione dell'assegno bancario n. 5617991849; invero, le attrici sostenevano che l'assegno veniva staccato da un carnet di assegni collegato al loro conto, da loro mai richiesto e rilasciato dalla filiale di ED AT (CE) senza autorizzazione, precisando che tale assegno riportava lo stesso numero di un assegno ancora attaccato al vecchio carnet in loro possesso, avente come unica differenza il codice CAB.
Invero, tale codice risultava essere diverso da quello presente sull'assegno da loro posseduto e collegato all'ex filiale di SE
RM, in quanto riferito ad un nuovo conto aperto presso la filiale di ED AT (CE).
Le attrici non hanno prodotto l'assegno in loro possesso da cui poter eventualmente verificare quanto da loro dedotto in merito alla difformità dei due codici CAB presenti sugli assegni (quello in loro possesso e quello clonato) né risulta provata, anzi viene contestata da parte convenuta, l'apertura di un nuovo conto corrente presso la filiale di ED AT, con annesso rilascio di un nuovo carnet di assegni collegato al suddetto conto, senza l'espressa richiesta delle correntiste.
pagina 4 di 9 Nondimeno, risulta incontestato che l'assegno in oggetto veniva clonato e incassato, provocando un ammanco di € 19.600,00 sul conto corrente delle attrici.
Occorre dunque accertare l'esistenza di eventuali profili di responsabilità della banca convenuta, per il pagamento di un assegno clonato.
Al fine dell'inquadramento sistematico della responsabilità della banca va richiamato l'orientamento Controparte_3
giurisprudenziale tracciato dalla pronuncia delle SS.UU. n.
12477 del 2018, secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma
2, del R.D. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dall'errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, in caso di erroneo pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per la sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Invero, ai sensi dell'art. 1176 c. 2 sia la banca trattaria che quella negoziatrice sono tenute a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi con la massima diligenza professionale, provando di aver effettuato tutti i controlli disponibili a verificare l'autenticità di un titolo presentato per l'incasso.
La diligenza che la banca trattaria è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno è quella richiesta dalla natura dell'attività esercitata e, nello specifico, quella pagina 5 di 9 particolarmente qualificata dell'accorto banchiere (Cass. Civ. nn.13777/2007).
Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca di un assegno (circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova sanciti da SS.UU. n. 13533/2001, una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla banca provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza. La banca deve dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 c. 2 e 1992 c. 2 c.c.
Nella fattispecie in esame, le odierne attrici hanno allegato l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta, sostenendo che la negoziazione del titolo per cui è causa è avvenuta a seguito di clonazione dello stesso, circostanza tra l'altro non contestata.
Alla stregua di quanto dedotto dalle odierne attrici, la CP_4
avrebbe dovuto dimostrare che la contraffazione del titolo non era visibile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio e quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione delle difformità.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che le attrici sono vittime di una truffa, perpetrata mediante clonazione di assegno e la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le CP_4
misure antifrode adeguate ed efficaci per prevenire l'incasso del titolo. pagina 6 di 9 Invero, la convenuta non ha provato di aver effettuato alcun controllo sull'autenticità dell'assegno portato all'incasso presso la negoziatrice, limitandosi solo a dedurre che lo stesso era
“completo in ogni sua parte, la firma era conforme allo specimen e i fondi erano presenti sul conto corrente”.
Su tale circostanza asserita dalla convenuta banca, giova sottolineare che non risulta provato in alcun modo che la firma fosse conforme allo specimen.
Invero, lo specimen di firma consente all'istituto di credito di comparare la firma depositata dal cliente della banca con quella apposta sull'assegno e di verificarne in tal modo l'autenticità.
Nel caso specifico, la banca non ha dimostrato di aver agito con diligenza né di aver verificato, con rigore, la corrispondenza tra la firma apposta sull'assegno e lo specimen di firma depositato dalle correntiste presso la banca convenuta, non avendo prodotto lo stesso in giudizio.
Tale circostanza induce a ritenere che parte convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo essa dimostrato tramite il deposito in originale dei documenti in suo possesso, l'apparente regolarità formale, dell'assegno clonato.
La convenuta non ha quindi dimostrato di aver adottato, sulla scorta della miglior tecnologia disponibile ed esigibile, adeguate misure di prevenzione delle frodi e controlli funzionali alla verifica del corretto pagamento dell'assegno e per tal motivo va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta. CP_4
pagina 7 di 9 Per tali motivi, alla stregua di tali considerazioni, la domanda proposta dalle attrici è fondata e va dunque accolta;
pertanto, la convenuta dovrà restituire la somma portata sull'assegno indebitamente pagato pari ad € 19.600,00. Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori conseguenti alla negoziazione e a pagamento dell'assegno contraffatto in quanto la stessa non risulta provata. Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione ritualmente notificato, nei confronti di
[...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_3
così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.900,00 a titolo di restituzione della somma indebitamente pagata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva ed € 1500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 11/11/2025 pagina 8 di 9 Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Persona_2
Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3603 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 1.10.2025 e vertente
TRA
, nata ad [...] il giorno 07/03/1959, Parte_1
ivi residente a[...] e , nata a Parte_2
SE RM (BN) il giorno 09/05/1990, residente ad Amorosi
(BN) alla Via Cavarena n. 6, entrambe rappresentate e difese, giusta mandato redatto su foglio separato, dall'Avv. Vittorio
UI CI del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Airola (BN) via Campo Parco dei
Principi int. B,
Attrici
E
, con sede legale in Torino alla Piazza S. Controparte_1
Carlo n. 156, in persona della dott.ssa , in virtù CP_2
di procura in autentica dott. Persona_1
notaio in Milano, in data 14/04/2021 rep. n. 6745, racc. n.
pagina 1 di 9 4737, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il
15/04/2021 al n. 36535, Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Criscoli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: Email_1
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
1.10.2025, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio l'istituto bancario Parte_2
per sentire accertare “l'avvenuta Controparte_3
negoziazione e pagamento di un assegno bancario contraffatto, non riportante la sottoscrizione della correntista Parte_3
, nonché la condotta illecita dell'istituto di credito per
[...]
aver rilasciato un carnet di assegni connesso al conto corrente delle attrici a persone terze”.
Pertanto, chiedevano la condanna dell'istituto bancario alla restituzione della somma di € 19.600,00, derivante dal pagamento dell'assegno bancario clonato, nonché al risarcimento dei danni, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, le attrici dichiaravano che nel
2008 accendevano presso la – Filiale Controparte_4
di SE RM (Bn)- un conto corrente bancario cointestato, n.
20048, e in data 7.01.2015, su richiesta di , Parte_2
l'istituto Bancario rilasciava un carnet di assegni collegato al conto.
pagina 2 di 9 In data 19.01.2015 la Filiale di SE RM veniva soppressa e gli uffici rimanevano aperti come sportello distaccato della
Filiale di ED AT (CE); secondo parte attrice il carnet di assegni precedentemente rilasciato non poteva più essere utilizzato, dovendo essere sostituito con un nuovo carnet, che doveva essere rilasciato su richiesta dalla filiale di ED
AT.
Non avendo le correntiste proceduto in tal senso non avrebbero potuto utilizzare assegni provenienti dal vecchio carnet rilasciato dalla filiale di SE RM.
Le attrici sostenevano che, non avendo più ricevuto gli estratti conti, in data 4.7.2017 si recavano presso la Filiale di
ED AT (CE) per chiedere la documentazione aggiornata, al fine di verificare l'esatta provvista presente sul loro conto.
Solo in tale occasione, notavano un ammanco di € 19.600,00 sul proprio conto e, a seguito di controlli, emergeva che in data
15.04.2015 era stato posto all'incasso, da , Parte_4
persona non conosciuta dalle attrici, presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma, l'assegno n. 5617991849, di € 19.600,00, emesso il 13.04.2015, recante la sola firma di
[...]
. Parte_1
L'attrice disconosceva da subito la sottoscrizione presente sull'assegno e prontamente provvedeva a denunciare l'accaduto, inizialmente all'impiegata di turno e successivamente alle autorità competenti.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito Controparte_3
in quanto la veniva
[...] Controparte_4 pagina 3 di 9 incorporata nell'istituto bancario successivamente CP_5
assorbito per fusione in che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del
1.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa, risulta incontestata l'avvenuta clonazione dell'assegno bancario n. 5617991849; invero, le attrici sostenevano che l'assegno veniva staccato da un carnet di assegni collegato al loro conto, da loro mai richiesto e rilasciato dalla filiale di ED AT (CE) senza autorizzazione, precisando che tale assegno riportava lo stesso numero di un assegno ancora attaccato al vecchio carnet in loro possesso, avente come unica differenza il codice CAB.
Invero, tale codice risultava essere diverso da quello presente sull'assegno da loro posseduto e collegato all'ex filiale di SE
RM, in quanto riferito ad un nuovo conto aperto presso la filiale di ED AT (CE).
Le attrici non hanno prodotto l'assegno in loro possesso da cui poter eventualmente verificare quanto da loro dedotto in merito alla difformità dei due codici CAB presenti sugli assegni (quello in loro possesso e quello clonato) né risulta provata, anzi viene contestata da parte convenuta, l'apertura di un nuovo conto corrente presso la filiale di ED AT, con annesso rilascio di un nuovo carnet di assegni collegato al suddetto conto, senza l'espressa richiesta delle correntiste.
pagina 4 di 9 Nondimeno, risulta incontestato che l'assegno in oggetto veniva clonato e incassato, provocando un ammanco di € 19.600,00 sul conto corrente delle attrici.
Occorre dunque accertare l'esistenza di eventuali profili di responsabilità della banca convenuta, per il pagamento di un assegno clonato.
Al fine dell'inquadramento sistematico della responsabilità della banca va richiamato l'orientamento Controparte_3
giurisprudenziale tracciato dalla pronuncia delle SS.UU. n.
12477 del 2018, secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma
2, del R.D. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dall'errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, in caso di erroneo pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per la sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Invero, ai sensi dell'art. 1176 c. 2 sia la banca trattaria che quella negoziatrice sono tenute a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi con la massima diligenza professionale, provando di aver effettuato tutti i controlli disponibili a verificare l'autenticità di un titolo presentato per l'incasso.
La diligenza che la banca trattaria è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno è quella richiesta dalla natura dell'attività esercitata e, nello specifico, quella pagina 5 di 9 particolarmente qualificata dell'accorto banchiere (Cass. Civ. nn.13777/2007).
Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca di un assegno (circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova sanciti da SS.UU. n. 13533/2001, una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla banca provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza. La banca deve dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 c. 2 e 1992 c. 2 c.c.
Nella fattispecie in esame, le odierne attrici hanno allegato l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta, sostenendo che la negoziazione del titolo per cui è causa è avvenuta a seguito di clonazione dello stesso, circostanza tra l'altro non contestata.
Alla stregua di quanto dedotto dalle odierne attrici, la CP_4
avrebbe dovuto dimostrare che la contraffazione del titolo non era visibile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio e quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione delle difformità.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che le attrici sono vittime di una truffa, perpetrata mediante clonazione di assegno e la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le CP_4
misure antifrode adeguate ed efficaci per prevenire l'incasso del titolo. pagina 6 di 9 Invero, la convenuta non ha provato di aver effettuato alcun controllo sull'autenticità dell'assegno portato all'incasso presso la negoziatrice, limitandosi solo a dedurre che lo stesso era
“completo in ogni sua parte, la firma era conforme allo specimen e i fondi erano presenti sul conto corrente”.
Su tale circostanza asserita dalla convenuta banca, giova sottolineare che non risulta provato in alcun modo che la firma fosse conforme allo specimen.
Invero, lo specimen di firma consente all'istituto di credito di comparare la firma depositata dal cliente della banca con quella apposta sull'assegno e di verificarne in tal modo l'autenticità.
Nel caso specifico, la banca non ha dimostrato di aver agito con diligenza né di aver verificato, con rigore, la corrispondenza tra la firma apposta sull'assegno e lo specimen di firma depositato dalle correntiste presso la banca convenuta, non avendo prodotto lo stesso in giudizio.
Tale circostanza induce a ritenere che parte convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo essa dimostrato tramite il deposito in originale dei documenti in suo possesso, l'apparente regolarità formale, dell'assegno clonato.
La convenuta non ha quindi dimostrato di aver adottato, sulla scorta della miglior tecnologia disponibile ed esigibile, adeguate misure di prevenzione delle frodi e controlli funzionali alla verifica del corretto pagamento dell'assegno e per tal motivo va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta. CP_4
pagina 7 di 9 Per tali motivi, alla stregua di tali considerazioni, la domanda proposta dalle attrici è fondata e va dunque accolta;
pertanto, la convenuta dovrà restituire la somma portata sull'assegno indebitamente pagato pari ad € 19.600,00. Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori conseguenti alla negoziazione e a pagamento dell'assegno contraffatto in quanto la stessa non risulta provata. Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione ritualmente notificato, nei confronti di
[...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_3
così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.900,00 a titolo di restituzione della somma indebitamente pagata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva ed € 1500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 11/11/2025 pagina 8 di 9 Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Persona_2
Processo.
pagina 9 di 9