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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 126/2025 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da
) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, in Corso Vittorio Emanuele n. 584, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Salato
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Ricorrente
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso depositato in data 14 aprile 2025, con cui ha chiesto l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
richiamato il decreto del 21 maggio 2025 con il quale il Giudice delegato ha assegnato a parte ricorrente il termine di dieci giorni per il deposito di documentazione integrativa idonea a documentare l'asserita decadenza dell'aggiudicazione dell'immobile sito in Villabate, via
Emanuela Orlando n. 584, nella titolarità della ricorrente, oggetto di pignoramento e, comunque, di documentazione aggiornata sullo stato della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. R.G.Es.
264/2022 del Tribunale di Palermo;
letta la nota, con l'acclusa documentazione, depositata dalla ricorrente in data 30 maggio 2025; preso atto che, il delegato alla vendita nelle citata procedura esecutiva, con Pec del 29.05.2025, ha comunicato: “che il saldo del prezzo di aggiudicazione e che le spese forfettariamente determinate per il trasferimento del bene sono stati versati nel rispetto del termine di cui all'avviso di vendita del 11.9.2024 nel
c/c intestato alla procedura esecutiva, e che, pertanto, non è stato emesso alcun provvedimento di decadenza dell'aggiudicatario, la minuta del decreto di trasferimento è in corso di deposito e dovrà essere emesso dal
Giudice dell'Esecuzione. Si precisa che non trova depositati né la certificazione del saldo del prezzo di acquisto né il verbale di aggiudicazione atteso che la prima verrà specificata nella minuta del decreto di trasferimento e il secondo verrà depsoitato in allegato allo stesso”; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Palermo;
ritenuto che
la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi “I diritti del debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo” (sede di Monreale), quale gestore della crisi, dott. , recante una valutazione positiva sulla completezza e Persona_1
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 2, CCII); rilevato, quanto all'attivo acquisibile alla procedura (rappresentato, nella specie, dal ricavato della vendita dei beni immobili di proprietà della debitrice, analiticamente elencati nella Relazione del gestore della crisi), che il dott. ha reso un'attestazione positiva in ordine alla Parte_2
possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per l'apertura della procedura;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
rilevato che la ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, il quale risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia
202/2014; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett.
f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
( ) nata a [...] il [...] e ivi residente, in Corso Vittorio C.F._1
Emanuele n. 584
Nomina giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
Nomina liquidatore il dott. , con studio in Palermo, invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni della debitrice e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
Ordina alla debitrice il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Ordina la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
Dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore nominato, dott. . Persona_1
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 4 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Giudice dott.ssa Floriana
Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.