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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice relatore dott. Luigi Pagliuca Giudice nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 313/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato l'11.11.2024 da e l'11.12.2024 da Persona_1 CP_2
, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in SAN GIOVANNI ILARIONE (VR), VIA TORINO N. 27, sul P.IVA_1 presupposto dell'esistenza di un credito rispettivamente di € 3.698,48 e di € 2.240,23; rilevato che il ricorso presentato dalla e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati Persona_1 regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.; considerato che il procedimento può essere deciso in base al primo ricorso, posto che in relazione la secondo non risulta rispettato il termine a difesa previsto per il debitore;
rilevato che la società resistente non si è costituita in giudizio e che, di conseguenza, tale comportamento potrà essere valutato ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I., atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dai ricorrenti;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale di servizi logistici relativi alla Controparte_1 distribuzione delle merci, come da visura camerale in atti, ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- il credito del ricorrente risulta dal decreto ingiuntivo n. 494/2024 del 03.07.2024, Persona_1 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, depositato in allegato al ricorso;
- tale decreto non è stato opposto nel termine di legge ed è dunque divenuto definitivo, come da dichiarazione di esecutorietà in atti;
- dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza a carico della società di debiti erariali per €
128.467,23; - tale credito, sommato anche a quello del ricorrente, super la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dall'omesso deposito di bilanci dopo il 2021; (ii) dall'ingente ammontare dei debiti erariali;
(iii) dai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegati dal ricorrente;
- i bilanci acquisiti in giudizio escludono il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in SAN GIOVANNI ILARIONE (VR), VIA TORINO N. 27;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore la Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Parte_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6.5.25 alle ore 12 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.12.24
Il Giudice est. La Presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice relatore dott. Luigi Pagliuca Giudice nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 313/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato l'11.11.2024 da e l'11.12.2024 da Persona_1 CP_2
, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in SAN GIOVANNI ILARIONE (VR), VIA TORINO N. 27, sul P.IVA_1 presupposto dell'esistenza di un credito rispettivamente di € 3.698,48 e di € 2.240,23; rilevato che il ricorso presentato dalla e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati Persona_1 regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.; considerato che il procedimento può essere deciso in base al primo ricorso, posto che in relazione la secondo non risulta rispettato il termine a difesa previsto per il debitore;
rilevato che la società resistente non si è costituita in giudizio e che, di conseguenza, tale comportamento potrà essere valutato ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I., atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dai ricorrenti;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale di servizi logistici relativi alla Controparte_1 distribuzione delle merci, come da visura camerale in atti, ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- il credito del ricorrente risulta dal decreto ingiuntivo n. 494/2024 del 03.07.2024, Persona_1 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, depositato in allegato al ricorso;
- tale decreto non è stato opposto nel termine di legge ed è dunque divenuto definitivo, come da dichiarazione di esecutorietà in atti;
- dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza a carico della società di debiti erariali per €
128.467,23; - tale credito, sommato anche a quello del ricorrente, super la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dall'omesso deposito di bilanci dopo il 2021; (ii) dall'ingente ammontare dei debiti erariali;
(iii) dai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegati dal ricorrente;
- i bilanci acquisiti in giudizio escludono il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in SAN GIOVANNI ILARIONE (VR), VIA TORINO N. 27;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore la Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Parte_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6.5.25 alle ore 12 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.12.24
Il Giudice est. La Presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio