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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
proc. n. 2220/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 150/2011, stante il gravissimo pregiudizio recato ai diritti fondamentali del ricorrente anche in considerazione della fondatezza delle ragioni dallo stesso addotte;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”; conclusioni di parte resistente: “in via principale, rigettare il ricorso. Spese ed onorari di causa rifusi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 13/09/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1624/2023, reso in data 17/11/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 17/01/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 13/07/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 05/02/2024 e depositato il giorno 07/02/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 22/02/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 07/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2028, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
- 2 - **** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale precisando, in primo luogo, di aver tenuto conto del fatto che:
− il richiedente risulta irregolarmente presente sul territorio nazionale e nei suoi confronti il Prefetto di ha adottato, in data 17/01/2020, il provvedimento CP_1 di espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 a seguito del quale il Questore della Provincia di ha emesso in pari data CP_1
l'ordine di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, del medesimo disposto normativo debitamente notificato all'interessato a cui non risulta aver ottemperato;
− a carico dell'istante risulta una sentenza di condanna emessa in data 25/03/2019 dal Tribunale di Ivrea passata in giudicato il 13/07/2019 per la violazione di cui agli artt. 337 e 651 c.p.;
− nonostante l'interessato sia presente sul territorio nazionale dal 2015, come dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, non risulta aver intrapreso alcuna regolare attività lavorativa e la rilevata assenza di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita in relazione ad un così lungo periodo denotano l'assoluta assenza di positiva integrazione e fa ritenere che lo stesso tragga sostentamento, anche solo in parte da attività illecite. Ha fatto, quindi, proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione CP_1 alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che la documentazione trasmessa dall'istante a integrazione dell'istanza presentata in data 13/09/2022 non sia idonea a fondare la tutela prevista dall'art. 19, co. 1.2, d.lgs. n. 286/1998, in quanto: la lettera di assunzione (contratto di lavoro a tempo determinato dal 18/02/2023 al 30/09/2023) è successiva alla presentazione dell'istanza medesima e non contribuisce a comprovare il livello di integrazione socio-lavorativa dell'istante, residente in Italia dal 2015, nel corso del tempo;
il certificato di nascita della figlia minore non è idoneo a comprovare l'effettiva presenza e stabilità di un nucleo famigliare, in assenza di ulteriore documentazione (quale, ad esempio, dichiarazione di residenza contestuale, contratto di locazione, regolare titolo di soggiorno della compagna, etc.). Con riferimento al secondo profilo, si richiama il disposto di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998 e la possibilità di presentare la relativa istanza al Tribunale per i Minorenni, competente a decidere su ogni questione attinente alla ulteriore permanenza dell'istante sul territorio nazionale in connessione con la presenza della figlia minore sul territorio». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano il 01.07.2015 e di aver proposto un'istanza di protezione internazionale che era stata denegata sia dalla Commissione Territoriale che dal Tribunale in sede di contenzioso. Al contempo,
[ha fatto] presente di aver imparato l'italiano, di aver svolto, pur precariamente, varie attività lavorative, di beneficiare del sostegno di una famiglia italiana che lo [ha] ospita[to] e che, se avesse avuto un valido titolo di soggiorno, gli avrebbe offerto un'occupazione lavorativa - e che poi [lo ha] effettivamente assunto (cfr. doc. n. 3 e da n. 5 a n. 11) (…) di aver reciso ogni legame con il paese d'origine, mentre in data
- 3 - 11.11.2020 [è nata] ad Ivrea la figlia primogenita, la piccola (doc. n. 4). Per Persona_1 questi motivi, [egli ritiene] di essere integrato sia dal punto di vista sociale che linguistico (…) se per
[lui] era problematico fornire la prova dello svolgimento di attività lavorativa per il periodo antecedente al rilascio di un valido titolo di soggiorno, si deve però valutare positivamente il fatto che non appena tale titolo gli [è stato riconosciuto] riconosciuto (la ricevuta della domanda di protezione speciale), [egli] ha iniziato a svolgere regolarmente varie attività lavorative ed i contratti a tempo determinato gli [sono stati] spesso rinnovati, oppure, in caso contrario, [ha trovato] altre occupazioni, talvolta svolgendo anche più attività lavorative nel medesimo periodo (doc. da n. 5 a n. 11). Infine, a proposito dell'opportunità di chiedere al Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione alla permanenza in Italia per motivi connessi allo sviluppo psico-fsico della figlia minore ex art. 31, d. lgs. n. 286/98, si consideri che per espressa previsione di legge tale procedimento deroga alle ordinarie disposizioni in materia di immigrazione e, pertanto, ha natura residuale, essendo proponibile solo come extrema ratio. (…) Peraltro, è indubbio che la sua presenza non rappresenta un rischio per l'ordine pubblico atteso il suo comportamento privo di qualsivoglia rilievo» (pagg. 2 e 6-7, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha meglio precisato, in punto di fatto, che «il ricorrente, che ha dichiarato di avere fatto ingresso clandestino in Italia nel 2015, in quell'anno [ha chiesto] il riconoscimento della protezione internazionale dichiarando di chiamarsi . Nel 2016 [è stato] Persona_2 arrestato per estorsione. Nel 2017 la Commissione territoriale di [ha respinto] la sua istanza. CP_1
Il provvedimento [è stato] confermato nel 2018 dal Tribunale di Torino. Il 25.3.2019 [è stato] condannato dal Tribunale di Ivrea per la violazione degli artt. 337 e 651 c.p. Nello stesso anno gli [è stata] revocata l'autorizzazione al soggiorno in Italia. (doc. 1) Rintracciato sul territorio privo di permesso di soggiorno gli [sono stati] notificati un decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento (doc. 2) provvedimenti confermati dal Giudice di Pace (doc. 3). Il ricorrente si [è trattenuto] comunque in Italia irregolarmente per complessivi tre anni e il 13.9.2022 [ha presentato] nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno, questa volta per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998. La Questura di [ha trasmesso] quanto acquisito alla Commissione territoriale per CP_1 il consueto parere che perveniva negativo (doc. 4). [È stato] quindi emesso il decreto di rigetto n. 434/2023 del 17.5.2023 di cui è causa (doc 5)» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 07/05/2024). Ha poi ribadito che «dalla disamina della situazione del medesimo non emergono elementi tali da far supporre che un suo rientro in patria potrebbe costituire una violazione della propria vita privata, famigliare o lavorativa. Quanto al primo aspetto [ha] osserva[to] che la figlia ha solo quattro anni, dunque non ha certamente ancora intessuto rapporti sociali significativi ed in ogni caso seguirebbe la sorte amministrativa del genitore con il quale convive. A tale proposito nulla emerge in ordine alla madre che non viene mai citata, ma è evidente che è anche lei cittadina straniera irregolare. Anche il versante lavorativo è del tutto insoddisfacente. Nonostante lo straniero sia in Italia dal 2015 risulta avere lavorato solo nel 2023 e per importi che, anche se sommati, non raggiungono neanche il minimo previsto per legge per il mantenimento proprio e della figlia. (doc. 6) A ciò si aggiunga che recentemente, lo scorso gennaio, è stato nuovamente destinatario di decreto di espulsione (doc. 7)» (pagg.
2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 07/05/2024).
- 4 - 2. Così tratteggiato l'oggetto della presente controversia, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il giorno 18/07/2022 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
- 5 - La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha compiuto un serio tentativo di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.
- 6 - Egli, infatti, ha svolto, con una certa continuità, attività lavorativa nell'anno 2023 (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 5-11, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
1-2 depositati in data 03/05/2024; per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a., sul punto, non ha formulato specifiche contestazioni e che, inoltre, ogni valutazione si fonda sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta.
ha prodotto, inoltre, documentazione che attesta che egli, in Parte_1
Italia, ha costituito un proprio nucleo familiare, essendo sua figlia Per_1
nata il giorno 11/11/2020 ad Ivrea (v. allegato depositato, sub n. 4, unitamente
[...] al ricorso). La suddetta situazione famigliare costituisce elemento indicativo della sussistenza, nel caso di specie, di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla vita privata del ricorrente, garantita dall'art. 8 CEDU (v., per i principi generali, Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506). Invero, «in tale complessiva prospettiva, osserva il Collegio, non può essere ritenuta irrilevante neppure la costituzione di un nucleo familiare in Italia con la nascita di un figlio, in base alla specifica disciplina dell'unità familiare contenuta negli artt. 28-31 del d.lgs.286/1998. L'art. 31 predetto infatti costituisce una misura essenzialmente preordinata alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore, che mira altresì a proteggere dal rischio di “espulsioni indirette” al seguito di genitori espulsi;
il focus della norma è sul minore e la tutela del genitore meramente riflessa. La protezione umanitaria [ma tale ragionamento va esteso anche alla protezione speciale] tutela invece il diritto alla vita privata e familiare del genitore stesso, in via diretta e non riflessa. A tal proposito, [la Suprema Corte di Cassazione] ha recentemente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari [rectius protezione speciale] integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore (Sez. 2, n. 22832 del 20.10.2020, Rv. 659373 - 01); è stato inoltre ritenuto che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (Sez. 2, n. 5506 del 26.2.2021, Rv. 660543 - 01)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 41783/2021, data pubblicazione 28/12/2021).
- 7 - Per completezza espositiva, si rappresenta, infine, che, nel bilanciamento rimesso al Tribunale, dovendosi escludere ogni automatismo, preminenza deve essere riconosciuta agli elementi vulnerabilità e di positiva integrazione rispetto ai reati ascritti al ricorrente con un'unica sentenza definitiva, relativi a fatti verificatisi almeno cinque anni fa. D'altra parte, la p.a. non ha offerto alcun elemento dal quale desumere la attuale pericolosità dell'odierno ricorrente. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta in via subordinata dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il Parte_1
20/05/1978 a BE IT (Nigeria), C.F. , volta al C.F._1
- 8 - riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 04/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 150/2011, stante il gravissimo pregiudizio recato ai diritti fondamentali del ricorrente anche in considerazione della fondatezza delle ragioni dallo stesso addotte;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”; conclusioni di parte resistente: “in via principale, rigettare il ricorso. Spese ed onorari di causa rifusi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 13/09/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1624/2023, reso in data 17/11/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 17/01/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 13/07/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 05/02/2024 e depositato il giorno 07/02/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 22/02/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 07/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2028, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
- 2 - **** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale precisando, in primo luogo, di aver tenuto conto del fatto che:
− il richiedente risulta irregolarmente presente sul territorio nazionale e nei suoi confronti il Prefetto di ha adottato, in data 17/01/2020, il provvedimento CP_1 di espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 a seguito del quale il Questore della Provincia di ha emesso in pari data CP_1
l'ordine di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, del medesimo disposto normativo debitamente notificato all'interessato a cui non risulta aver ottemperato;
− a carico dell'istante risulta una sentenza di condanna emessa in data 25/03/2019 dal Tribunale di Ivrea passata in giudicato il 13/07/2019 per la violazione di cui agli artt. 337 e 651 c.p.;
− nonostante l'interessato sia presente sul territorio nazionale dal 2015, come dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, non risulta aver intrapreso alcuna regolare attività lavorativa e la rilevata assenza di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita in relazione ad un così lungo periodo denotano l'assoluta assenza di positiva integrazione e fa ritenere che lo stesso tragga sostentamento, anche solo in parte da attività illecite. Ha fatto, quindi, proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione CP_1 alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che la documentazione trasmessa dall'istante a integrazione dell'istanza presentata in data 13/09/2022 non sia idonea a fondare la tutela prevista dall'art. 19, co. 1.2, d.lgs. n. 286/1998, in quanto: la lettera di assunzione (contratto di lavoro a tempo determinato dal 18/02/2023 al 30/09/2023) è successiva alla presentazione dell'istanza medesima e non contribuisce a comprovare il livello di integrazione socio-lavorativa dell'istante, residente in Italia dal 2015, nel corso del tempo;
il certificato di nascita della figlia minore non è idoneo a comprovare l'effettiva presenza e stabilità di un nucleo famigliare, in assenza di ulteriore documentazione (quale, ad esempio, dichiarazione di residenza contestuale, contratto di locazione, regolare titolo di soggiorno della compagna, etc.). Con riferimento al secondo profilo, si richiama il disposto di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998 e la possibilità di presentare la relativa istanza al Tribunale per i Minorenni, competente a decidere su ogni questione attinente alla ulteriore permanenza dell'istante sul territorio nazionale in connessione con la presenza della figlia minore sul territorio». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano il 01.07.2015 e di aver proposto un'istanza di protezione internazionale che era stata denegata sia dalla Commissione Territoriale che dal Tribunale in sede di contenzioso. Al contempo,
[ha fatto] presente di aver imparato l'italiano, di aver svolto, pur precariamente, varie attività lavorative, di beneficiare del sostegno di una famiglia italiana che lo [ha] ospita[to] e che, se avesse avuto un valido titolo di soggiorno, gli avrebbe offerto un'occupazione lavorativa - e che poi [lo ha] effettivamente assunto (cfr. doc. n. 3 e da n. 5 a n. 11) (…) di aver reciso ogni legame con il paese d'origine, mentre in data
- 3 - 11.11.2020 [è nata] ad Ivrea la figlia primogenita, la piccola (doc. n. 4). Per Persona_1 questi motivi, [egli ritiene] di essere integrato sia dal punto di vista sociale che linguistico (…) se per
[lui] era problematico fornire la prova dello svolgimento di attività lavorativa per il periodo antecedente al rilascio di un valido titolo di soggiorno, si deve però valutare positivamente il fatto che non appena tale titolo gli [è stato riconosciuto] riconosciuto (la ricevuta della domanda di protezione speciale), [egli] ha iniziato a svolgere regolarmente varie attività lavorative ed i contratti a tempo determinato gli [sono stati] spesso rinnovati, oppure, in caso contrario, [ha trovato] altre occupazioni, talvolta svolgendo anche più attività lavorative nel medesimo periodo (doc. da n. 5 a n. 11). Infine, a proposito dell'opportunità di chiedere al Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione alla permanenza in Italia per motivi connessi allo sviluppo psico-fsico della figlia minore ex art. 31, d. lgs. n. 286/98, si consideri che per espressa previsione di legge tale procedimento deroga alle ordinarie disposizioni in materia di immigrazione e, pertanto, ha natura residuale, essendo proponibile solo come extrema ratio. (…) Peraltro, è indubbio che la sua presenza non rappresenta un rischio per l'ordine pubblico atteso il suo comportamento privo di qualsivoglia rilievo» (pagg. 2 e 6-7, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha meglio precisato, in punto di fatto, che «il ricorrente, che ha dichiarato di avere fatto ingresso clandestino in Italia nel 2015, in quell'anno [ha chiesto] il riconoscimento della protezione internazionale dichiarando di chiamarsi . Nel 2016 [è stato] Persona_2 arrestato per estorsione. Nel 2017 la Commissione territoriale di [ha respinto] la sua istanza. CP_1
Il provvedimento [è stato] confermato nel 2018 dal Tribunale di Torino. Il 25.3.2019 [è stato] condannato dal Tribunale di Ivrea per la violazione degli artt. 337 e 651 c.p. Nello stesso anno gli [è stata] revocata l'autorizzazione al soggiorno in Italia. (doc. 1) Rintracciato sul territorio privo di permesso di soggiorno gli [sono stati] notificati un decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento (doc. 2) provvedimenti confermati dal Giudice di Pace (doc. 3). Il ricorrente si [è trattenuto] comunque in Italia irregolarmente per complessivi tre anni e il 13.9.2022 [ha presentato] nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno, questa volta per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998. La Questura di [ha trasmesso] quanto acquisito alla Commissione territoriale per CP_1 il consueto parere che perveniva negativo (doc. 4). [È stato] quindi emesso il decreto di rigetto n. 434/2023 del 17.5.2023 di cui è causa (doc 5)» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 07/05/2024). Ha poi ribadito che «dalla disamina della situazione del medesimo non emergono elementi tali da far supporre che un suo rientro in patria potrebbe costituire una violazione della propria vita privata, famigliare o lavorativa. Quanto al primo aspetto [ha] osserva[to] che la figlia ha solo quattro anni, dunque non ha certamente ancora intessuto rapporti sociali significativi ed in ogni caso seguirebbe la sorte amministrativa del genitore con il quale convive. A tale proposito nulla emerge in ordine alla madre che non viene mai citata, ma è evidente che è anche lei cittadina straniera irregolare. Anche il versante lavorativo è del tutto insoddisfacente. Nonostante lo straniero sia in Italia dal 2015 risulta avere lavorato solo nel 2023 e per importi che, anche se sommati, non raggiungono neanche il minimo previsto per legge per il mantenimento proprio e della figlia. (doc. 6) A ciò si aggiunga che recentemente, lo scorso gennaio, è stato nuovamente destinatario di decreto di espulsione (doc. 7)» (pagg.
2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 07/05/2024).
- 4 - 2. Così tratteggiato l'oggetto della presente controversia, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il giorno 18/07/2022 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
- 5 - La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha compiuto un serio tentativo di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.
- 6 - Egli, infatti, ha svolto, con una certa continuità, attività lavorativa nell'anno 2023 (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 5-11, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
1-2 depositati in data 03/05/2024; per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a., sul punto, non ha formulato specifiche contestazioni e che, inoltre, ogni valutazione si fonda sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta.
ha prodotto, inoltre, documentazione che attesta che egli, in Parte_1
Italia, ha costituito un proprio nucleo familiare, essendo sua figlia Per_1
nata il giorno 11/11/2020 ad Ivrea (v. allegato depositato, sub n. 4, unitamente
[...] al ricorso). La suddetta situazione famigliare costituisce elemento indicativo della sussistenza, nel caso di specie, di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla vita privata del ricorrente, garantita dall'art. 8 CEDU (v., per i principi generali, Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506). Invero, «in tale complessiva prospettiva, osserva il Collegio, non può essere ritenuta irrilevante neppure la costituzione di un nucleo familiare in Italia con la nascita di un figlio, in base alla specifica disciplina dell'unità familiare contenuta negli artt. 28-31 del d.lgs.286/1998. L'art. 31 predetto infatti costituisce una misura essenzialmente preordinata alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore, che mira altresì a proteggere dal rischio di “espulsioni indirette” al seguito di genitori espulsi;
il focus della norma è sul minore e la tutela del genitore meramente riflessa. La protezione umanitaria [ma tale ragionamento va esteso anche alla protezione speciale] tutela invece il diritto alla vita privata e familiare del genitore stesso, in via diretta e non riflessa. A tal proposito, [la Suprema Corte di Cassazione] ha recentemente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari [rectius protezione speciale] integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore (Sez. 2, n. 22832 del 20.10.2020, Rv. 659373 - 01); è stato inoltre ritenuto che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (Sez. 2, n. 5506 del 26.2.2021, Rv. 660543 - 01)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 41783/2021, data pubblicazione 28/12/2021).
- 7 - Per completezza espositiva, si rappresenta, infine, che, nel bilanciamento rimesso al Tribunale, dovendosi escludere ogni automatismo, preminenza deve essere riconosciuta agli elementi vulnerabilità e di positiva integrazione rispetto ai reati ascritti al ricorrente con un'unica sentenza definitiva, relativi a fatti verificatisi almeno cinque anni fa. D'altra parte, la p.a. non ha offerto alcun elemento dal quale desumere la attuale pericolosità dell'odierno ricorrente. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta in via subordinata dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il Parte_1
20/05/1978 a BE IT (Nigeria), C.F. , volta al C.F._1
- 8 - riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 04/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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