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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1557/2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità ER genitoriale e per l'affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 10.2.2025 da:
con il proc. e dom. avv. VIRGOLIN CRISTINA CP_1
E
ALESSIO DIBLASI con il proc. e dom. avv. FANELLI PATRIZIA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e
ER mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio il 3.08.2022 e riconosciuta da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
Parte_1
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2025;
- ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi della figlia minore,
P.Q.M.
il Tribunale di IN, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1 ER
1. La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
ER
2. La figlia minore avrà collocamento prevalente, con la madre, SI.ra CP_1
[...]
presso la quale manterrà la residenza.
3. Dà atto che le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia.
4. Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a far frequentare alla figlia eventuali loro nuovi compagni con gradualità e con modalità rispettose della sua sensibilità; dà atto che i genitori, inoltre, consapevoli dell'importanza per la figlia, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
ER
5. Durante la settimana il padre terrà con sé la figlia nei pomeriggi di giovedì di tutte le settimane con la precisazione che la giornata di giovedì rimane fissa mentre quella ulteriore di martedì, prevista nelle settimane in cui il week end non è di sua spettanza, potrà essere sostituita con altro giorno, in ragione dei turni di lavoro della madre e delle eSIenze della minore;
la figlia verrà recuperata dal padre presso la nonna materna alle ore 18.00 e riaccompagnata pre-cena verso le ore 19.30
presso la casa materna;
il padre inoltre tratterrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato mattina recuperandola presso la casa della nonna materna e riaccompagnandola il lunedì mattina successivo direttamente presso l'asilo e/o la scuola frequentata o, durante le vacanze scolastiche ed estive,
presso la casa materna.
2 ER
6. A partire dalle vacanze natalizie 2025 trascorrerà con un genitore il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo che va dal
31 dicembre al 06 gennaio e, nel rispetto del criterio dell'alternanza, spetterà al padre nel 2025 il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre ma con la precisazione che ogni anno il giorno di Natale la figlia trascorrerà, comunque, la giornata con entrambi i genitori concordando di volta in volta tra di loro la consumazione del pranzo e della cena;
7. Per le vacanze pasquali 2025 la madre accompagnerà alle ore 9.30 del giorno di
Pasqua la figlia presso l'abitazione paterna e il padre la riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 17.30; per le vacanze pasquali 2026 in poi i giorni di vacanza saranno suddivisi secondo il seguente calendario nel rispetto del criterio di alternanza di anno in anno tra i genitori: dal Giovedì Santo 2026 alla sera del giorno di Pasqua 2026 con il papà e dal giorno di Pasquetta 2026 al rientro all'asilo/ scuola con la madre;
l'inverso per l'anno successivo.
8. Per le vacanze estive 2025 il padre trascorrerà con la figlia sette giorni, anche non consecutivi;
nel 2026 e nel 2027 i giorni di vacanza che il padre trascorrerà con la figlia saranno dieci, anche non consecutivi, e dal 2028 in poi i giorni di vacanza, anche non consecutivi, saranno quindici;
le ferie andranno concordate tra i genitori entro il 31 luglio di ogni anno e fruite nel mese di agosto.
9. Dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con la minore e garantire regolari comunicazioni tra la stessa e l'altro genitore.
10. Le altre ricorrenze e festività annuali (Ognissanti, Carnevale, 25 Per_2
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) verranno gestite dai genitori di comune accordo in base ai rispettivi impegni di lavoro e nel rispetto del criterio dell'alternanza. ER 11. Prende atto che la figlia trascorrerà il suo compleanno alla presenza di entrambi i genitori con i rispettivi parenti ed amici ad esclusione, allo stato, dei rispettivi compagni.
12. In occasione del proprio compleanno, ciascun genitore terrà con sé la figlia per l'intera giornata comprensiva del pernotto nel rispetto degli impegni scolastici della minore e con l'impegno del genitore che ha con sé la figlia a riaccompagnarla il giorno successivo all'asilo e/o alla scuola e/o presso la casa materna.
3 13. Il padre SI. Alessio LA a titolo di contributo al mantenimento della figlia ER corrisponderà alla madre SI.ra , con decorrenza gennaio 2025, un CP_1
assegno mensile di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese, assegno che dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e con prima rivalutazione a gennaio 2026.
14. Le spese straordinarie in favore della figlia individuate come da Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di IN (prot. n. 1505/2015 del
28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, verranno ripartite al 50% tra i genitori con la precisazione che le parti concordano di contemplare tra le spese straordinarie anche la retta dell'asilo nido frequentato dalla figlia.
15. Dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori per la giusta metà e le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla rispettiva quota di riparto.
16. Dà atto che l'assegno unico universale per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra . CP_1
2. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in IN, nella Camera di ConSIlio del 11.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità ER genitoriale e per l'affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 10.2.2025 da:
con il proc. e dom. avv. VIRGOLIN CRISTINA CP_1
E
ALESSIO DIBLASI con il proc. e dom. avv. FANELLI PATRIZIA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e
ER mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio il 3.08.2022 e riconosciuta da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
Parte_1
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2025;
- ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi della figlia minore,
P.Q.M.
il Tribunale di IN, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1 ER
1. La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
ER
2. La figlia minore avrà collocamento prevalente, con la madre, SI.ra CP_1
[...]
presso la quale manterrà la residenza.
3. Dà atto che le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia.
4. Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a far frequentare alla figlia eventuali loro nuovi compagni con gradualità e con modalità rispettose della sua sensibilità; dà atto che i genitori, inoltre, consapevoli dell'importanza per la figlia, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
ER
5. Durante la settimana il padre terrà con sé la figlia nei pomeriggi di giovedì di tutte le settimane con la precisazione che la giornata di giovedì rimane fissa mentre quella ulteriore di martedì, prevista nelle settimane in cui il week end non è di sua spettanza, potrà essere sostituita con altro giorno, in ragione dei turni di lavoro della madre e delle eSIenze della minore;
la figlia verrà recuperata dal padre presso la nonna materna alle ore 18.00 e riaccompagnata pre-cena verso le ore 19.30
presso la casa materna;
il padre inoltre tratterrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato mattina recuperandola presso la casa della nonna materna e riaccompagnandola il lunedì mattina successivo direttamente presso l'asilo e/o la scuola frequentata o, durante le vacanze scolastiche ed estive,
presso la casa materna.
2 ER
6. A partire dalle vacanze natalizie 2025 trascorrerà con un genitore il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo che va dal
31 dicembre al 06 gennaio e, nel rispetto del criterio dell'alternanza, spetterà al padre nel 2025 il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre ma con la precisazione che ogni anno il giorno di Natale la figlia trascorrerà, comunque, la giornata con entrambi i genitori concordando di volta in volta tra di loro la consumazione del pranzo e della cena;
7. Per le vacanze pasquali 2025 la madre accompagnerà alle ore 9.30 del giorno di
Pasqua la figlia presso l'abitazione paterna e il padre la riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 17.30; per le vacanze pasquali 2026 in poi i giorni di vacanza saranno suddivisi secondo il seguente calendario nel rispetto del criterio di alternanza di anno in anno tra i genitori: dal Giovedì Santo 2026 alla sera del giorno di Pasqua 2026 con il papà e dal giorno di Pasquetta 2026 al rientro all'asilo/ scuola con la madre;
l'inverso per l'anno successivo.
8. Per le vacanze estive 2025 il padre trascorrerà con la figlia sette giorni, anche non consecutivi;
nel 2026 e nel 2027 i giorni di vacanza che il padre trascorrerà con la figlia saranno dieci, anche non consecutivi, e dal 2028 in poi i giorni di vacanza, anche non consecutivi, saranno quindici;
le ferie andranno concordate tra i genitori entro il 31 luglio di ogni anno e fruite nel mese di agosto.
9. Dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con la minore e garantire regolari comunicazioni tra la stessa e l'altro genitore.
10. Le altre ricorrenze e festività annuali (Ognissanti, Carnevale, 25 Per_2
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) verranno gestite dai genitori di comune accordo in base ai rispettivi impegni di lavoro e nel rispetto del criterio dell'alternanza. ER 11. Prende atto che la figlia trascorrerà il suo compleanno alla presenza di entrambi i genitori con i rispettivi parenti ed amici ad esclusione, allo stato, dei rispettivi compagni.
12. In occasione del proprio compleanno, ciascun genitore terrà con sé la figlia per l'intera giornata comprensiva del pernotto nel rispetto degli impegni scolastici della minore e con l'impegno del genitore che ha con sé la figlia a riaccompagnarla il giorno successivo all'asilo e/o alla scuola e/o presso la casa materna.
3 13. Il padre SI. Alessio LA a titolo di contributo al mantenimento della figlia ER corrisponderà alla madre SI.ra , con decorrenza gennaio 2025, un CP_1
assegno mensile di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese, assegno che dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e con prima rivalutazione a gennaio 2026.
14. Le spese straordinarie in favore della figlia individuate come da Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di IN (prot. n. 1505/2015 del
28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, verranno ripartite al 50% tra i genitori con la precisazione che le parti concordano di contemplare tra le spese straordinarie anche la retta dell'asilo nido frequentato dalla figlia.
15. Dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori per la giusta metà e le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla rispettiva quota di riparto.
16. Dà atto che l'assegno unico universale per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra . CP_1
2. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in IN, nella Camera di ConSIlio del 11.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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