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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 16/9/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2523/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Francesca Romana Riili;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato il 14.3.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240005831957000, notificato il
17.2.2025, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal “01/2022 al 12/2023”.
Deduce il difetto di motivazione e l'infondatezza nel merito della pretesa CP_ contributiva dell'
Con memoria difensiva depositata in data 21.5.2025, si è costituito in giudizio l' deducendo che “…Il contribuente, Sig. , iscritto presso la CP_1 Parte_1 gestione commercianti dal 01/2020 (doc.3), è stato cancellato dall' dalla relativa CP_1 posizione assicurativa a far data dal 18.01.2023 e, conseguentemente, sono state annullate
1 tutte le partite di credito successive alla suddetta cancellazione” e che “…Pertanto
l'Avviso di Addebito opposto è stato oggetto di annullamento parziale, risultando dovuto un residuo debito contributivo relativo alla 4^ rata 2022 e alla 1^ rata 2023, limitatamente ad un solo mese imposto (v. comunicazione del 18.04.2025 - doc.4)”; ha formulato, CP_1 pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare il diritto dell' di percepire i contributi CP_1 gestione commercianti relativi alla 4^ rata 2022 e alla 1^ rata 2023 ; spese compensate”.
All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1 Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente all'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'avviso di addebito in esame
(cfr. verbale di udienza).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per la pretesa contributiva CP_ dell' in relazione al periodo successivo al gennaio 2023, non avendo l' assolto al CP_1 relativo onere della prova sullo stesso gravante (come sostanzialmente riconosciuto dall'Ente previdenziale con l'intervenuto sgravio parziale) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e,
2 liquidata come in dispositivo, va posta a carico del resistente e distratta ex art. 93 CP_1
c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 16 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 16/9/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2523/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Francesca Romana Riili;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato il 14.3.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240005831957000, notificato il
17.2.2025, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal “01/2022 al 12/2023”.
Deduce il difetto di motivazione e l'infondatezza nel merito della pretesa CP_ contributiva dell'
Con memoria difensiva depositata in data 21.5.2025, si è costituito in giudizio l' deducendo che “…Il contribuente, Sig. , iscritto presso la CP_1 Parte_1 gestione commercianti dal 01/2020 (doc.3), è stato cancellato dall' dalla relativa CP_1 posizione assicurativa a far data dal 18.01.2023 e, conseguentemente, sono state annullate
1 tutte le partite di credito successive alla suddetta cancellazione” e che “…Pertanto
l'Avviso di Addebito opposto è stato oggetto di annullamento parziale, risultando dovuto un residuo debito contributivo relativo alla 4^ rata 2022 e alla 1^ rata 2023, limitatamente ad un solo mese imposto (v. comunicazione del 18.04.2025 - doc.4)”; ha formulato, CP_1 pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare il diritto dell' di percepire i contributi CP_1 gestione commercianti relativi alla 4^ rata 2022 e alla 1^ rata 2023 ; spese compensate”.
All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1 Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente all'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'avviso di addebito in esame
(cfr. verbale di udienza).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per la pretesa contributiva CP_ dell' in relazione al periodo successivo al gennaio 2023, non avendo l' assolto al CP_1 relativo onere della prova sullo stesso gravante (come sostanzialmente riconosciuto dall'Ente previdenziale con l'intervenuto sgravio parziale) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e,
2 liquidata come in dispositivo, va posta a carico del resistente e distratta ex art. 93 CP_1
c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 16 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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