Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8633/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Accoto, come da mandato in Parte 1
atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Gentile, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pt 1 e la unitisi in matrimonio in data 28.12.1996, hanno generato due figli, nati, CP Il rispettivamente, in data 26.11.1997 e in data 31.1.2003; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio
epigrafato con decreto n. 2119/2021 dell'8.2.2021 R.G. n. 7108/2020.
All'udienza del 15.1.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte, indicando come termine per l'esecuzione per i trasferimenti immobiliari la data del 31.12.2025; la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
1. Trasferire la proprietà dei beni immobili di seguito indicati ai figli, ZZ RI, nata a [...] il [...] - C.F. [...], e ZZ TT, nato a [...] il [...] C.F.
[...], secondo la ripartizione stabilita qui di seguito. Gli immobili saranno ceduti ai suddetti figli beneficiari liberi da qualsiasi onere fiscale, tributo o imposta non corrisposti antecedentemente alla data del presente atto. La responsabilità per eventuali inadempienze riguardanti oneri o obbligazioni di natura fiscale, maturati sino alla data del trasferimento, resterà esclusivamente a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
a) Attribuzione esclusiva della titolarità degli immobili al figlio ZZ TT;
Trasferimento della piena ed esclusiva proprietà degli immobili attualmente intestati al Sig. ZZ TO PE, in regime di comunione legale dei beni con la coniuge Sig.ra PI MA UI, a favore del figlio, Sig. ZZ TT, con esclusione di qualsiasi altro soggetto quale contitolare.
Dati identificativi degli immobili: UN: SP (LE), codice catastale 1923; ZZ: Via Provinciale per Ortelle;
Titolarità attuale: piena proprietà (quota 1/1) intestata al Sig. ZZ TO PE, in comunione legale dei beni con la coniuge Sig.ra PI MA UI.
UN SP (LE) Catasto dei fabbricati:
Immobile nr. 1 ZZ SP (LE) via Provinciale per Ortelle n. SN Piano T-S1:
foglio 6 Particella 407 - Subalterno 1 - Categoria A/7 - Classe 1 - Consistenza 5,0 vani - Superfice Catastale: 206 m² totale escluse aree scoperte: 198 m² - Rendita € 242,73;
Immobile nr. 2 ZZ SP (LE) via Provinciale per Ortelle n. SN Piano T:
foglio 6 Particella 407 - Subalterno 2 - Categoria C/6 - Classe 1 - Consistenza 1 m² - Superfice Catastale: 28 m² - Rendita € 0,93;
UN SP (LE) Catasto dei Terreni:
Terreno nr. 1 ZZ SP (LE) via Provinciale per Ortelle n. SN:
foglio 6 - Particella 429 - Qualità Seminativo - Classe 2 - Superfice 1.851 m² (ha are 18 - ca 51) Reddito Domenicale € 10,04 (Lire 19.436) -
-
Reddito Agrario € 5,74 (Lire 11.106).
L'atto di trasferimento mediante stipula notarile dovrà contenere espressa clausola di esclusività a favore del Sig. ZZ TT, al fine di garantirgli titolarità esclusiva degli immobili sopra indicati, senza la presenza di altri contitolari.
b) Gli immobili di seguito descritti, attualmente intestati in piena ed esclusiva pro- prietà (quota 1/1) a ZZ TO PE, saranno trasferiti in regime di comunione indivisa ai figli ZZ RI e ZZ TT, i quali acquisiranno ciascuno la titolarità di una quota pari al 50% (cinquanta percento) del diritto di proprietà. Ciascun avente diritto sarà pertanto proprietario per una quota indivisa del 50% (cinquanta percento) di ogni singolo immobile.
Dati identificativi degli immobili:
UN: RD (LE), codice catastale G751; ZZ: Via Di Mezzo;
Titolarità attuale: piena proprietà (quota 1/1) intestata al Sig. ZZ TO
PE.
Immobile nr. 1 ZZ RD (LE) via Di Mezzo n.
7 - n. 13 Piano T :
foglio 14 Particella 213, foglio 14 Particella 209, foglio 14 -Particella 207 - Subalterno. 1 Categoria A/4
- -Classe 2 Consistenza 3,5 vani - Superfice Catastale: 68
m² totale escluse aree scoperte: 68 m² - Rendita € 142,80 (Lire 276.500);
Immobile nr. 2 ZZ RD (LE) via Di Mezzo n. 15 Piano T :
foglio 14 - Particella 207 - Subalterno 3 - Categoria A/5 - Classe 2 - Consi- stenza 1,0 vani - Superfice Catastale: 25 m² totale escluse aree scoperte: 25 m²- Rendita € 29.44 (Lire 57.000).
c) I seguenti immobili andranno assegnati in nuda proprietà esclusiva alla figlia ZZ
RI, con costituzione del diritto di usufrutto vitalizio a favore del padre, ZZ
TO PE.
Dati identificativi degli immobili:
UN: RD (LE), codice catastale G751; ZZ: Via Gioacchino Rossini;
Titolarità attuale: piena proprietà (quota 1/1) intestata al Sig. ZZ TO PE.
Immobile nr. 1 ZZ RD (LE) via Gioacchino Rossini n. 8 Piano S1:
-foglio 18 Particella 56 Subalterno 7 - Categoria C/6 Classe 3 -
Consistenza 32 m² - Superficie Catastale 42 m² - Rendita € 56,19 (Lire
108.800);
Immobile nr. 2 ZZ RD (LE) via Gioacchino Rossini n. 8 Piano S1:
foglio 18 Particella 56 - Subalterno 8 Categoria C/6 - Classe 3 -
Consistenza 48 m² - Superficie Catastale 48 m² - Rendita € 84,29 (Lire 163.200);
Immobile nr. 3 ZZ RD (LE) via Gioacchino Rossini n. 20
Piano 1:
-foglio 18 Particella 56 Subalterno 3 - Categoria A/2 - Classe 1
Consistenza 8,5 vani - Superfice Catastale: 146 m² totale escluse aree scoperte: 143 m²- Rendita € 526,79.
Le parti convengono che gli obblighi di trasferimento degli immobili, in quanto 2. previsione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, vengono assunti e saranno adempiuti relativamente agli assetti economici della famiglia e degli oneri genitoriali, sicchè a detto trasferimento sarà applicata la statuizione di cui alla sentenza N.154/1999 della Corte Costituzionale e della
Circolare ministeriale del 16.03.2000 quanto all'esenzione di ogni tributo e/o imposta e/o onere e/o spesa. Le eventuali spese notarili saranno poste a carico dei coniugi ZZ TO 3.
PE e PI MA UI, i quali vi provvederanno in parti uguali, ciascuno per il 50%.
L'autovettura marca Audi, modello A3 1.9 TDI Cat. 5P, con targa BV238PP, 4. attualmente intestata a ZZ TO PE in qualità di primo proprietario e a ZZ RI in qualità di seconda proprietaria, verrà intestata in via esclusiva a ZZ RI, la quale ne acquisirà la piena ed esclusiva titolarità.
Le parti riconoscono che i figli nati dall'unione matrimoniale risultano maggiorenni 5.
e autonomi sotto il profilo economico e gestionale. Gli eventuali aiuti nei loro confronti saranno erogati, a discrezione, sulla base delle rispettive valutazioni e coscienza genitoriale.
Le suddette condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 6. accordo di divorzio. In conformità a tale impegno, le parti, nella persona di ZZ TO PE e PI MA UI, si obbligano a convertire, immediatamente a seguito della sottoscrizione del presente atto, l'attuale ricorso giudiziale in consensuale, dichiarando sin d'ora di non avere ulteriori pretese di alcun tipo e/o natura reciproca.
Le spese processuali saranno integralmente compensate tra le parti, con espressa 7. rinuncia reciproca alla solidarietà professionale per il pagamento di compensi e spese, da parte dei rispettivi difensori.
I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto sia per l'autentica delle firme 8. dei propri assistiti, sia per formalizzare la rinuncia alla solidarietà professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della Legge Professionale Forense (L. 247/2012).
9. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano e riconoscono di essere reciprocamente pienamente soddisfatte e definitivamente tacitate in relazione a qualsivoglia diritto, pretesa, azione o eccezione, nessuna esclusa né eccettuata, scaturente o anche solo indirettamente connessa al rapporto intercorso, rinunciando espressamente e irrevocabilmente ad ogni ulteriore tutela, istanza o rimedio giuridico di qualsiasi natura e/o titolo, presente o futuro.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
28.12.1996 in Santa Cesarea Terme (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel UN al n. 13
Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 28.1.2025 Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)