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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Mario Cigna Presidente
Dott.ssa Viviana Mele Giudice est.
Dott.ssa Caterina Stasi Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3455/2024 R.G. avente ad oggetto ricorso per interdizione e promossa
DA
E Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Baldassarre
RICORRENTI
CONTRO
(nato a [...] il [...]) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. dott.ssa Maria Grazia Anastasia
All'udienza del 10.04.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, madre di (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
26.03.1984), ha chiesto l'interdizione del figlio, perché quest'ultimo è da ritenersi incapace di provvedere ai propri interessi per le sue condizioni fisiche e mentali, come da documentazione medica depositata in atti.
La ricorrente ha dedotto in particolare che il figlio è affetto da “sindrome di down con insufficienza mentale grave”, tanto che allo stesso è stata riconosciuta indennità di accompagnamento fin dal 28.02.2003.
La ricorrente ha chiesto dunque che si dichiari l'interdizione del figlio, in ragione della necessità di garantirgli una tutela, anche in considerazione dell'età e dell'incapacità di provvedere alla cura anche dei bisogni quotidiani.
Il padre, si è costituito in giudizio, chiedendo l'accoglimento del Parte_2 ricorso.
La causa è stata istruita con l'esame dell'interdicendo e l'ascolto dei prossimi congiunti.
In data 17/02/2025 il PM designato, dott.ssa Maria Grazia Anastasia, ha espresso il proprio nulla-osta.
Precisate le conclusioni, il fascicolo è stato rimesso al collegio per la decisione.
Le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Nel procedimento d'interdizione/inabilitazione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità
(vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla parzialmente o del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto – nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione – abbia compromesse le facoltà intellettive
(intelligenza e memoria) e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione
2 della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Orbene, dall'esame dell'interdicendo è emerso in maniera inequivocabile il grave decadimento delle capacità intellettive e di quelle volitive, conseguenza delle patologie dalle quali il è affetto. Lo stesso è infatti stata incapace di Pt_3 rispondere a semplici domande e ha mantenuto lo sguardo fisso nel vuoto.
Tanto premesso, spetta al Collegio valutare se sussistano i presupposti per l'interdizione della resistente, e/o se sia sufficiente l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.
Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza ha chiarito che “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario
e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”
(Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020).
Nel caso di specie, come premesso, la compromissione dell'interdicendo attiene alla capacità di comprensione e di gestione dei propri interessi, con dimostrata incapacità del di tutelare se stesso. Le gravi patologie, prevalentemente di Pt_2 natura psichiatrica e neurologica, comportano infatti per l'interdicendo l'assoluta
3 incapacità di autodeterminazione e necessità di assistenza continua nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. Pertanto, in ragione della particolare situazione patologica in cui versa l'interdicendo, meglio sopra descritta, deve ritenersi che la misura dell'amministrazione di sostegno non sia sufficiente ad assicurare allo stesso idonea protezione.
Alla luce di tali risultanze non può che essere dichiarata la incapacità di intendere e di volere di Controparte_1
La domanda, pertanto, va accolta.
Si conferma la nomina di quale tutore provvisorio di Parte_1
Controparte_1
Le parti hanno rappresentato la difficoltà di , madre del Parte_1 resistente, a provvedere da sola in modo pieno ai bisogni del figlio, in ragione della gravità della patologia, che comporta talvolta comportamenti violenti o aggressivi, come evidenziato dall'istruttoria orale svolta.
Il Tribunale, pertanto, a seguito dell'udienza del 10 aprile 2025 e dell'ascolto degli interessati, ritenuto opportuno provvedere alla gestione degli interessi dell'interdicendo anche mediante l'ausilio dei fratelli dello stesso (conformemente all'accordo del 15.05.2024, depositato in atti), nomina quale protutore provvisorio il fratello, (nato a [...] il [...]), Persona_1 disponendo che, in caso di impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni siano svolte da (n. a Gagliano del Capo il 02.10.1980). Persona_2
Attesa la natura del procedimento ed anche in considerazione del suo esito sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, decidendo nella causa sopra epigrafata:
- dichiara l'interdizione di nato a [...] il Controparte_1
26.03.1984, residente in [...], e residente in [...];
- conferma la nomina di (n. a Alessano il 07.10.1959) quale Parte_1 tutore provvisorio;
4 - nomina quale protutore provvisorio (n. a Gagliano del Persona_1
Capo il 02.06.1992);
- dispone che, in caso di impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni siano svolte da (n. a Gagliano del Capo il 02.10.1980); Persona_2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare, all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonchè all'Archivio
Notarile e al Consiglio Notarile.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Lecce in data 10.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Mele Dott. Mario Cigna
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